Articolo 426 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 426.
(Consegna delle bollette doganali).

All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna.

Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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