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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.Gen. n. 981/22 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. AR LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 981/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2025 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 12 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] in persona del legale Parte_1
Cod. P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Artioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via Nicolò Tartaglia n. 51,
come da delega a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o (incorporante ), in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gorio e dall'avv. Federica Gorio
del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Brescia, via Moretto n. 67, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2038/2022 del
28.07.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria e statuizione, voglia,
l'adita Corte d'Appello di Brescia in via preliminare processuale:
sospendere l'efficacia provvisoria della sentenza del Tribunale di Brescia
n. 2038/2022 pubblicata in data 28 luglio 2022 rep. n. 4274/2022 del
29.07.2022 nel procedimento n. 1480/2019 R.G. sussistendo gravi e fondati motivi ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
2038/2022 pubblicata in data 28 luglio 2022 rep. n. 4274/2022 del
29.07.2022 nel procedimento n. 1480/2019 R.G., previo l'accertamento del valore di mercato dell'immobile per cui è causa, previo l'accertamento dell'importo del differenziale attivo a favore della società Parte_1
pari quantomeno a € 152.470,14, o ad altra maggior o
[...]
minore somma da quantificare in corso di causa, condannare la società a corrispondere e pagare a favore di parte attrice la Controparte_2
somma di € 152.470,14, ovvero altra maggior o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali;
in via istruttoria: si chiede venga disposta CTU sull'immobile per cui è
causa meglio descritto in narrativa ai fini dell'accertamento del suo valore di mercato attuale;
in ogni caso: compensi professionali e anticipazioni integralmente rifuse oltre spese generali nella misura del 15% e oneri previdenziali e fiscali come per Legge sia del giudizio di primo grado sia del presente grado
Per Controparte_1
1) In via principale:
- Quanto all'avverso appello: dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi l'avverso appello ed ogni avversa domanda;
- quanto all'appello incidentale condizionato: nell'ipotesi in cui l'avverso appello venga ritenuto ammissibile, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarare la nullità assoluta e insanabile della citazione notificata per l'assenza dello ius postulandi del difensore di parte attrice o, in subordine,
per la mancanza di sanatoria ex art. 182, 2° co. c.p.c. attesa la nullità della procura alle liti depositata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie;
2) in via subordinata istruttoria: ci si oppone all'ammissione di ogni avversa istanza istruttoria, stante l'evidente inammissibilità ed infondatezza dell'avverso appello, ed in via di estremo subordine, ove ritenuta nella necessità ai fini della reiezione di ogni avversa domanda, si richiede venga disposta la seguente C.T.U.:
- determinare l'ammontare del credito della Società di Leasing in relazione alla penale contrattuale di cui all'art.14 delle Condizioni Generali del contratto di leasing e cioè oltre alla somma dei corrispettivi scaduti al momento della risoluzione (come accertati in via definitiva dal decr. ing.
3312/16 ord.) determinare l'ammontare del riscatto e dei canoni a scadere attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari, detratto il valore di presumibile ricavo dalla vendita dell'immobile (o del ricavato, se l'immobile venisse medio tempore venduto) al netto di ogni spesa sostenuta o da sostenere (per ripristini, messa in sicurezza, manutenzioni,
imposte, spese condominiali/consortili, spese di guardiania e monitoraggio, spese per eventuale regolarizzazione urbanistica/catastale,
spese eventualmente necessarie per eventuali opere necessarie per rendere negoziabile l'immobile, e quant'altro in concreto);
- determinare il valore locativo dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto (31.03.2014) sino alla data del rilascio del bene (11.01.2018).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
[...
utilizzatrice del contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2001,
conveniva in giudizio la concedente ora incorporata in Controparte_2
, e chiedeva, in applicazione della penale pattuita per Controparte_3 l'asserito inadempimento dell'utilizzatrice, la condanna della concedente al pagamento di un importo pari alla differenza tra la somma dei canoni scaduti e a scadere, da un lato, ed il valore di stima del bene immobile concesso in leasing, rilasciato nel 2018 in forza di ordinanza ex art 700
cpc emessa nel 2016, all'uopo invocando la legge n. 124/2017 e gli artt.
72 quater e 160 bis L.F.
Contr Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo il difetto di ius postulandi ed il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Brescia n. 2551/2018 del 24.09.2018, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della concedente per i canoni scaduti anteriormente alla risoluzione stragiudiziale del rapporto, avvenuta il
31.3.2014.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, con sentenza n. 2038/2022 del 28 luglio 2022 il Tribunale di Brescia
dichiarava inammissibili le domande e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, premesso che la pretesa azionata rinveniva il suo fatto
Contr costitutivo nel medesimo titolo negoziale fatto valere da in altro giudizio in cui aveva richiesto, in via monitoria, il pagamento dei canoni scaduti (contratto di leasing, ed in particolare l'art 14 che prevedeva la clausola penale secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, la concedente, oltre a pretendere il pagamento dei canoni scaduti, poteva trattenere i canoni già percepiti ed ottenere altresì il pagamento dei canoni a scadere, detratto il prezzo di riallocazione del bene), riteneva che in ragione della mancata impugnazione della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si fosse formato il giudicato sul diritto della concedente al pagamento della penale, ancorché richiesto soltanto parzialmente, con conseguente preclusione dell'esame sul diritto di credito asseritamente vantato dall'utilizzatrice nel presente giudizio in forza del medesimo titolo, in quanto il giudicato copre anche i fatti modificativi ed impeditivi del diritto accertato, che potevano essere allegati e che non erano stati dedotti.
Il Tribunale affermava, inoltre, che anche a volere ritenere diversamente,
stante il giudicato formatosi in ordine alla validità ed efficacia della clausola penale in cui era prevista la necessità della riallocazione del bene sul mercato ai fini della configurabilità della pretesa patrimoniale dell'utilizzatrice, il bene non era stato ancora venduto per cui risultava irrilevante il mero valore di stima prospettato dall'utilizzatrice;
aggiungeva che in questa sede non aveva dedotto alcunchè in Pt_1
ordine all'invalidità della clausola in sé, né aveva chiesto la riduzione della stessa ad equità, essendosi limitata ad invocare genericamente una disciplina non applicabile ratione temporis al caso in esame.
Avverso la sentenza proponeva appello Pt_1 Parte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via istruttoria chiedeva venisse disposta ctu sull'immobile al fine di accertarne il valore di mercato e nel merito censurava la sentenza con un unico motivo di gravame, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva regolarmente in giudizio e contestava Controparte_3
l'istanza di sospensione e la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e in ogni caso il rigetto.
Dichiarata la inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 12 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia fondato la sua decisione esclusivamente sul principio per cui l'autorità di giudicato copre il dedotto ed il deducibile relativo alle questioni giuridiche fatte valere nell'altro giudizio, definito con sentenza
2551/2018 pubblicata in data 24.09.2018, nonostante in detto giudizio
[...]
si fosse limitata a richiedere il pagamento dei soli canoni CP_2
scaduti in forza del contratto di leasing oggetto del presente giudizio per un importo complessivo di euro 87.661,09, e non anche i canoni a scadere o altre somme dovute in forza del contratto. Rileva che la decisione del
Tribunale di Brescia n. 2551/2018, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ha statuito Parte_1
esclusivamente in ordine alle somme richieste in via monitoria, ossia in ordine ai canoni scaduti e dovuti dall'utilizzatrice del bene immobile oggetto di locazione finanziaria e non ha speso una parola in merito agli ulteriori diritti nascenti dal contratto, con la conseguenza che non si è
formato alcun giudicato in merito a questioni neppure sfiorate incidentalmente nel provvedimento giudiziale.
Richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il giudicato copre anche le questioni in concreto non dedotte purchè
costituenti presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione e rileva che nell'altro giudizio, definito con sentenza, al fine di riconoscere i canoni scaduti ed impagati non era necessario affrontare il problema della debenza delle somme richieste solo nel presente giudizio, sicché tale domanda non costituiva antecedente logico necessario per la decisione sulla domanda in esso proposta.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Con il gravame, infatti, l'appellante affronta soltanto una – sebbene la principale - delle tre rationes decidendi, quella relativa alla esistenza del giudicato formatosi sul diritto della concedente al pagamento della penale,
ancorché richiesto parzialmente, ritenuto dal Tribunale preclusivo del diritto di credito che l'utilizzatore ritiene di vantare in forza dell'art. 14
del contratto di leasing.
Nessuna critica viene invece mossa alle altre due proposizioni, relative alla impossibilità in ogni caso di provvedere al pagamento della penale in quanto il bene immobile non era stato ancora venduto, con conseguente irrilevanza del valore di stima invocato dall'appellante, e in ordine al fatto che era stata invocata solo la disciplina della legge 124/2017, non applicabile nella specie, mentre non era stata chiesta di riduzione della penale ad equità.
Il primo giudice ha, infatti, affermato che <Non si potrebbe pervenire ad
esiti differenti” e cioè all'accoglimento della domanda proposta da
<nemmeno laddove si volesse evidenziare Parte_1
Contr che all'epoca del giudizio di opposizione sulla pretesa monitoria di l
bene non era stato ancora venduto (più precisamente, in realtà, nemmeno
rilasciato). Fermo il giudicato formatosi in ordine alla validità ed
efficacia della clausola penale citata (e dunque sulla necessità del
presupposto della riallocazione del bene sul mercato ai fini della
configurabilità della pretesa patrimoniale dell'utilizzatrice), dovrebbe
comunque rilevarsi che ad oggi il bene non è stato ancora venduto (anche
in ragione della trascrizione di domanda giudiziale di simulazione
effettuata dalla stessa odierna attrice), talchè risulta irrilevante ai
presenti fini il mero valore di stima del bene prospettato
dall'utilizzatrice>>; ha altresì precisato che <nche a voler ritenere che
Contr il giudicato formatosi sulla pretesa di on si estenda all'intera penale
pattuita, ma solo ai canoni scaduti, dovrebbe comunque rilevarsi che in
questa sede l'attrice non ha dedotto alcunchè in ordine all'invalidità della
clausola in sé, né ha chiesto la riduzione della stessa ad equità, essendosi
semmai limitata ad invocare genericamente una disciplina (L 124/2017)
che non è applicabile ratione temporis (contratto risolto nel 2014) al caso
in esame”.
Il gravame, come si evince dalla esposizione sopra riportata, non attinge alcuna delle riportate argomentazioni per contrastarle, rimanendo inficiato da inammissibilità: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame si confronti con tutte le rationes decidendi, esponendo compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Tali rationes decidendi sono dunque ormai coperte dal giudicato. Va,
infatti, applicato il principio espresso costantemente dalla Suprema Corte
secondo cui “Quando, infatti, la sentenza assoggettata ad impugnazione
sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a
giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale
impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina
l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio
decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr.
Cass.
6.7.2020 n. 13880. Nello stesso senso da ultimo Cass. sez lav.
6.3.2025 n. 5960). Se una sentenza oggetto di ricorso per cassazione si basa su più rationes decidendi, e il ricorso non contesta una di essi, il ricorso sarà inammissibile per carenza di interesse e per il giudicato formatosi sulla ratio decidendi non contestata. Anche se il motivo di ricorso venisse accolto, la sentenza non potrebbe essere annullata perché
è comunque sorretta da altra ratio decidendi non contestata o la cui contestazione è infondata.
Ciò rende inammissibili le censure relative all'altra ragione esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto anche ove accolte non potrebbero comunque condurre alla riforma della decisione stessa, sorretta da altre rationes decidendi non contestate.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi previsti dal DM 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2038/2022 del
[...]
28.07.2022 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro
1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società
appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE AR LA IU MA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.Gen. n. 981/22 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. AR LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 981/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2025 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 12 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] in persona del legale Parte_1
Cod. P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Artioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via Nicolò Tartaglia n. 51,
come da delega a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o (incorporante ), in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gorio e dall'avv. Federica Gorio
del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Brescia, via Moretto n. 67, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2038/2022 del
28.07.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria e statuizione, voglia,
l'adita Corte d'Appello di Brescia in via preliminare processuale:
sospendere l'efficacia provvisoria della sentenza del Tribunale di Brescia
n. 2038/2022 pubblicata in data 28 luglio 2022 rep. n. 4274/2022 del
29.07.2022 nel procedimento n. 1480/2019 R.G. sussistendo gravi e fondati motivi ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
2038/2022 pubblicata in data 28 luglio 2022 rep. n. 4274/2022 del
29.07.2022 nel procedimento n. 1480/2019 R.G., previo l'accertamento del valore di mercato dell'immobile per cui è causa, previo l'accertamento dell'importo del differenziale attivo a favore della società Parte_1
pari quantomeno a € 152.470,14, o ad altra maggior o
[...]
minore somma da quantificare in corso di causa, condannare la società a corrispondere e pagare a favore di parte attrice la Controparte_2
somma di € 152.470,14, ovvero altra maggior o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali;
in via istruttoria: si chiede venga disposta CTU sull'immobile per cui è
causa meglio descritto in narrativa ai fini dell'accertamento del suo valore di mercato attuale;
in ogni caso: compensi professionali e anticipazioni integralmente rifuse oltre spese generali nella misura del 15% e oneri previdenziali e fiscali come per Legge sia del giudizio di primo grado sia del presente grado
Per Controparte_1
1) In via principale:
- Quanto all'avverso appello: dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi l'avverso appello ed ogni avversa domanda;
- quanto all'appello incidentale condizionato: nell'ipotesi in cui l'avverso appello venga ritenuto ammissibile, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarare la nullità assoluta e insanabile della citazione notificata per l'assenza dello ius postulandi del difensore di parte attrice o, in subordine,
per la mancanza di sanatoria ex art. 182, 2° co. c.p.c. attesa la nullità della procura alle liti depositata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie;
2) in via subordinata istruttoria: ci si oppone all'ammissione di ogni avversa istanza istruttoria, stante l'evidente inammissibilità ed infondatezza dell'avverso appello, ed in via di estremo subordine, ove ritenuta nella necessità ai fini della reiezione di ogni avversa domanda, si richiede venga disposta la seguente C.T.U.:
- determinare l'ammontare del credito della Società di Leasing in relazione alla penale contrattuale di cui all'art.14 delle Condizioni Generali del contratto di leasing e cioè oltre alla somma dei corrispettivi scaduti al momento della risoluzione (come accertati in via definitiva dal decr. ing.
3312/16 ord.) determinare l'ammontare del riscatto e dei canoni a scadere attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari, detratto il valore di presumibile ricavo dalla vendita dell'immobile (o del ricavato, se l'immobile venisse medio tempore venduto) al netto di ogni spesa sostenuta o da sostenere (per ripristini, messa in sicurezza, manutenzioni,
imposte, spese condominiali/consortili, spese di guardiania e monitoraggio, spese per eventuale regolarizzazione urbanistica/catastale,
spese eventualmente necessarie per eventuali opere necessarie per rendere negoziabile l'immobile, e quant'altro in concreto);
- determinare il valore locativo dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto (31.03.2014) sino alla data del rilascio del bene (11.01.2018).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
[...
utilizzatrice del contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2001,
conveniva in giudizio la concedente ora incorporata in Controparte_2
, e chiedeva, in applicazione della penale pattuita per Controparte_3 l'asserito inadempimento dell'utilizzatrice, la condanna della concedente al pagamento di un importo pari alla differenza tra la somma dei canoni scaduti e a scadere, da un lato, ed il valore di stima del bene immobile concesso in leasing, rilasciato nel 2018 in forza di ordinanza ex art 700
cpc emessa nel 2016, all'uopo invocando la legge n. 124/2017 e gli artt.
72 quater e 160 bis L.F.
Contr Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo il difetto di ius postulandi ed il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Brescia n. 2551/2018 del 24.09.2018, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della concedente per i canoni scaduti anteriormente alla risoluzione stragiudiziale del rapporto, avvenuta il
31.3.2014.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, con sentenza n. 2038/2022 del 28 luglio 2022 il Tribunale di Brescia
dichiarava inammissibili le domande e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, premesso che la pretesa azionata rinveniva il suo fatto
Contr costitutivo nel medesimo titolo negoziale fatto valere da in altro giudizio in cui aveva richiesto, in via monitoria, il pagamento dei canoni scaduti (contratto di leasing, ed in particolare l'art 14 che prevedeva la clausola penale secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, la concedente, oltre a pretendere il pagamento dei canoni scaduti, poteva trattenere i canoni già percepiti ed ottenere altresì il pagamento dei canoni a scadere, detratto il prezzo di riallocazione del bene), riteneva che in ragione della mancata impugnazione della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si fosse formato il giudicato sul diritto della concedente al pagamento della penale, ancorché richiesto soltanto parzialmente, con conseguente preclusione dell'esame sul diritto di credito asseritamente vantato dall'utilizzatrice nel presente giudizio in forza del medesimo titolo, in quanto il giudicato copre anche i fatti modificativi ed impeditivi del diritto accertato, che potevano essere allegati e che non erano stati dedotti.
Il Tribunale affermava, inoltre, che anche a volere ritenere diversamente,
stante il giudicato formatosi in ordine alla validità ed efficacia della clausola penale in cui era prevista la necessità della riallocazione del bene sul mercato ai fini della configurabilità della pretesa patrimoniale dell'utilizzatrice, il bene non era stato ancora venduto per cui risultava irrilevante il mero valore di stima prospettato dall'utilizzatrice;
aggiungeva che in questa sede non aveva dedotto alcunchè in Pt_1
ordine all'invalidità della clausola in sé, né aveva chiesto la riduzione della stessa ad equità, essendosi limitata ad invocare genericamente una disciplina non applicabile ratione temporis al caso in esame.
Avverso la sentenza proponeva appello Pt_1 Parte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via istruttoria chiedeva venisse disposta ctu sull'immobile al fine di accertarne il valore di mercato e nel merito censurava la sentenza con un unico motivo di gravame, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva regolarmente in giudizio e contestava Controparte_3
l'istanza di sospensione e la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e in ogni caso il rigetto.
Dichiarata la inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 12 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia fondato la sua decisione esclusivamente sul principio per cui l'autorità di giudicato copre il dedotto ed il deducibile relativo alle questioni giuridiche fatte valere nell'altro giudizio, definito con sentenza
2551/2018 pubblicata in data 24.09.2018, nonostante in detto giudizio
[...]
si fosse limitata a richiedere il pagamento dei soli canoni CP_2
scaduti in forza del contratto di leasing oggetto del presente giudizio per un importo complessivo di euro 87.661,09, e non anche i canoni a scadere o altre somme dovute in forza del contratto. Rileva che la decisione del
Tribunale di Brescia n. 2551/2018, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ha statuito Parte_1
esclusivamente in ordine alle somme richieste in via monitoria, ossia in ordine ai canoni scaduti e dovuti dall'utilizzatrice del bene immobile oggetto di locazione finanziaria e non ha speso una parola in merito agli ulteriori diritti nascenti dal contratto, con la conseguenza che non si è
formato alcun giudicato in merito a questioni neppure sfiorate incidentalmente nel provvedimento giudiziale.
Richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il giudicato copre anche le questioni in concreto non dedotte purchè
costituenti presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione e rileva che nell'altro giudizio, definito con sentenza, al fine di riconoscere i canoni scaduti ed impagati non era necessario affrontare il problema della debenza delle somme richieste solo nel presente giudizio, sicché tale domanda non costituiva antecedente logico necessario per la decisione sulla domanda in esso proposta.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Con il gravame, infatti, l'appellante affronta soltanto una – sebbene la principale - delle tre rationes decidendi, quella relativa alla esistenza del giudicato formatosi sul diritto della concedente al pagamento della penale,
ancorché richiesto parzialmente, ritenuto dal Tribunale preclusivo del diritto di credito che l'utilizzatore ritiene di vantare in forza dell'art. 14
del contratto di leasing.
Nessuna critica viene invece mossa alle altre due proposizioni, relative alla impossibilità in ogni caso di provvedere al pagamento della penale in quanto il bene immobile non era stato ancora venduto, con conseguente irrilevanza del valore di stima invocato dall'appellante, e in ordine al fatto che era stata invocata solo la disciplina della legge 124/2017, non applicabile nella specie, mentre non era stata chiesta di riduzione della penale ad equità.
Il primo giudice ha, infatti, affermato che <Non si potrebbe pervenire ad
esiti differenti” e cioè all'accoglimento della domanda proposta da
<nemmeno laddove si volesse evidenziare Parte_1
Contr che all'epoca del giudizio di opposizione sulla pretesa monitoria di l
bene non era stato ancora venduto (più precisamente, in realtà, nemmeno
rilasciato). Fermo il giudicato formatosi in ordine alla validità ed
efficacia della clausola penale citata (e dunque sulla necessità del
presupposto della riallocazione del bene sul mercato ai fini della
configurabilità della pretesa patrimoniale dell'utilizzatrice), dovrebbe
comunque rilevarsi che ad oggi il bene non è stato ancora venduto (anche
in ragione della trascrizione di domanda giudiziale di simulazione
effettuata dalla stessa odierna attrice), talchè risulta irrilevante ai
presenti fini il mero valore di stima del bene prospettato
dall'utilizzatrice>>; ha altresì precisato che <nche a voler ritenere che
Contr il giudicato formatosi sulla pretesa di on si estenda all'intera penale
pattuita, ma solo ai canoni scaduti, dovrebbe comunque rilevarsi che in
questa sede l'attrice non ha dedotto alcunchè in ordine all'invalidità della
clausola in sé, né ha chiesto la riduzione della stessa ad equità, essendosi
semmai limitata ad invocare genericamente una disciplina (L 124/2017)
che non è applicabile ratione temporis (contratto risolto nel 2014) al caso
in esame”.
Il gravame, come si evince dalla esposizione sopra riportata, non attinge alcuna delle riportate argomentazioni per contrastarle, rimanendo inficiato da inammissibilità: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame si confronti con tutte le rationes decidendi, esponendo compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Tali rationes decidendi sono dunque ormai coperte dal giudicato. Va,
infatti, applicato il principio espresso costantemente dalla Suprema Corte
secondo cui “Quando, infatti, la sentenza assoggettata ad impugnazione
sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a
giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale
impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina
l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio
decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr.
Cass.
6.7.2020 n. 13880. Nello stesso senso da ultimo Cass. sez lav.
6.3.2025 n. 5960). Se una sentenza oggetto di ricorso per cassazione si basa su più rationes decidendi, e il ricorso non contesta una di essi, il ricorso sarà inammissibile per carenza di interesse e per il giudicato formatosi sulla ratio decidendi non contestata. Anche se il motivo di ricorso venisse accolto, la sentenza non potrebbe essere annullata perché
è comunque sorretta da altra ratio decidendi non contestata o la cui contestazione è infondata.
Ciò rende inammissibili le censure relative all'altra ragione esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto anche ove accolte non potrebbero comunque condurre alla riforma della decisione stessa, sorretta da altre rationes decidendi non contestate.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi previsti dal DM 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2038/2022 del
[...]
28.07.2022 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro
1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società
appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE AR LA IU MA