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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 475/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 7/c rappresentati e difesi dalle Avv.te Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti entrambe del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia a Mykolaiv (Ucraina) il 22.01.2001, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1168/2023 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 18.12.2023, alle seguenti condizioni:
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE:
1) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia nei tempi di permanenza della stessa Per_1 presso di loro (tempi paritetici).
2) Per il mantenimento STRAORDINARIO di , i genitori parteciperanno al 50% alle spese straordinarie Per_1 necessarie, come da Protocollo della Corte d'Ap Milano.
3) Il padre si impegna altresì ad accantonare annualmente per la figlia , sul conto corrente cointestato con Per_1 la moglie, acceso presso l'Istituto bancario Intesa San paolo, Filiale di Melegnano, un terzo dei compensi allo stesso spettanti per la propria partecipazione societaria nella attuale Società Erreproject S.r.l. o in altre eventuali società che il SI. andasse a costituire o delle quali avesse eventuali quote di partecipazione. Il SInor dietro _2 _2 richiesta della moglie, si impegna ad esibire documentazione contabile comprovante l'ammontare dei compensi ricevuti.
4) Il padre si impegna altresì a versare su detto conto corrente un terzo dei bonus che lo stesso annualmente dovesse percepire dalla presso la quale svolge la propria attività di dirigente di commercio. Il SInor CP_1 dietro richiesta della moglie, si impegna ad esibire documentazione contabile comprovante l'ammontare dei _2
ricevuti.
Casa familiare:
5) La casa familiare, sita in Mulazzano (LO), alla Via Pandina, 97/c, accatastata al Foglio 8, particella 756, sub. 1 e sub.2, di proprietà al 50% tra i coniugi resterà assegnata alla SI.ra . Pt_1
6) La figlia manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre. Per_1
MANTENIMENTO TRA CONIUGI:
7) In ragione della differente situazione economica, il SInor si impegna a versare alla moglie, SInora _2
, la somma mensile di euro 2.000,00 a titolo di man ento della stessa. Somma non soggetta a Pt_1 rivalutazione AT (per espressa volontà delle parti), da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese.
8) Il mantenimento per la moglie di cui al punto 10 verrà corrisposto dal marito per quattordici mensilità, ossia con versamento doppio nei mesi di luglio e dicembre.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate 28.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a modifica della sentenza di separazione n. 1168/2023, emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 18.12.2023
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 475/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 7/c rappresentati e difesi dalle Avv.te Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti entrambe del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia a Mykolaiv (Ucraina) il 22.01.2001, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1168/2023 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 18.12.2023, alle seguenti condizioni:
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE:
1) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia nei tempi di permanenza della stessa Per_1 presso di loro (tempi paritetici).
2) Per il mantenimento STRAORDINARIO di , i genitori parteciperanno al 50% alle spese straordinarie Per_1 necessarie, come da Protocollo della Corte d'Ap Milano.
3) Il padre si impegna altresì ad accantonare annualmente per la figlia , sul conto corrente cointestato con Per_1 la moglie, acceso presso l'Istituto bancario Intesa San paolo, Filiale di Melegnano, un terzo dei compensi allo stesso spettanti per la propria partecipazione societaria nella attuale Società Erreproject S.r.l. o in altre eventuali società che il SI. andasse a costituire o delle quali avesse eventuali quote di partecipazione. Il SInor dietro _2 _2 richiesta della moglie, si impegna ad esibire documentazione contabile comprovante l'ammontare dei compensi ricevuti.
4) Il padre si impegna altresì a versare su detto conto corrente un terzo dei bonus che lo stesso annualmente dovesse percepire dalla presso la quale svolge la propria attività di dirigente di commercio. Il SInor CP_1 dietro richiesta della moglie, si impegna ad esibire documentazione contabile comprovante l'ammontare dei _2
ricevuti.
Casa familiare:
5) La casa familiare, sita in Mulazzano (LO), alla Via Pandina, 97/c, accatastata al Foglio 8, particella 756, sub. 1 e sub.2, di proprietà al 50% tra i coniugi resterà assegnata alla SI.ra . Pt_1
6) La figlia manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre. Per_1
MANTENIMENTO TRA CONIUGI:
7) In ragione della differente situazione economica, il SInor si impegna a versare alla moglie, SInora _2
, la somma mensile di euro 2.000,00 a titolo di man ento della stessa. Somma non soggetta a Pt_1 rivalutazione AT (per espressa volontà delle parti), da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese.
8) Il mantenimento per la moglie di cui al punto 10 verrà corrisposto dal marito per quattordici mensilità, ossia con versamento doppio nei mesi di luglio e dicembre.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate 28.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a modifica della sentenza di separazione n. 1168/2023, emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 18.12.2023
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello