Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 15/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1296/2024, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 348/2024 promossa da
(P.Iva E_
) con sede a Colli al Metauro (PU), frazione Montemaggiore al P.IVA_1
Metauro, via San Liberio, s.n.;
(C.f. , nata a [...] il [...] e E_ C.F._1 residente a [...];
(C.f. , nata a [...] il [...] E_ C.F._2 ed ivi residente in [...]; rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c., dall'Avv. Alessandro Monceri;
C.F._3
PARTE ATTRICE/OPPONENTE nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in Fano (PU), Via Ugo La Malfa n.9, P. Iva. , ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Senigallia (AN) alla Via Abbagnano n. 10, presso lo studio dell'avv.
Simonetta Sgreccia, del Foro di Ancona (C.F. ), che la C.F._4 pagina 1 di 5
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, così giudicare
-in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare nullo, annullare ovvero revocare il Decreto Ingiuntivo n. 348/2024 – RG n. 942/2024 emesso nei confronti della società e delle socie ed E_ E_
, in quanto illegittimo per le ragioni esposte in narrativa;
E_
-in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto antistatario”.
Per parte opposta
“Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione avversaria palesemente dilatoria, non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
NEL MERITO, respingere l'opposizione proposta dalla società
[...]
e dalle socie ed E_ E_ E_
in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare
[...] il decreto ingiuntivo opposto n. 348/2024 emesso in data 30.05.2024 dal Giudice del Tribunale di Pesaro dott.ssa Sabrina Carbini.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
e, personalmente, le socie E_ E_
ed hanno evocato in giudizio la società
[...] E_ CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2024 emesso
[...]
pagina 2 di 5 in data 30.5.2024, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €
17.446,33, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento di ingiunzione, a titolo di saldo del prezzo per la fornitura di merce.
Le opponenti hanno eccepito l'inadempimento della convenuta opposta, per avere la stessa fornito cuscinetti a sfera affetti da vizi e difformità, che avevano causato disagi nella produzione e rimostranze da parte della committenza;
sulla scorta di tali deduzioni hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è ritualmente costituita in giudizio la società contestando Controparte_1
l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Alla prima udienza di comparizione in data 24.3.2025, preso atto dell'impossibilità di reperire soluzioni conciliative, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte opponente, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte, quindi, precisare le conclusioni, è stato disposto rinvio, su istanza di parte, all'udienza del 14.4.2025 per la sola discussione orale. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La domanda monitoria trae origine dalla fornitura di cuscinetti a sfera e componentistica varia effettuata dalla convenuta opposta in favore della società opponente e documentata dalle fatture e dall'estratto autentico delle scritture contabili allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
E' pacifico – non essendovi contestazione sul punto - che la fornitura della merce descritta nelle fatture sia stata eseguita e che la merce sia stata regolarmente consegnata.
La merce è stata accettata dalla società opponente, che, tra l'altro, ha anche provveduto al pagamento parziale della fornitura, posto che per alcune fatture poste a fondamento della domanda monitoria è stato richiesto solo il saldo, essendo già stata pagata dall'opponente una parte dell'importo fatturato, come documentato dalla società opposta (in particolare, nel ricorso monitorio l'ingiungente dà atto che l'importo della fattura n. 2477 era già stato onorato in pagina 3 di 5 parte, e cioè per la metà, pari ad € 3.772,70, corrisposti in data 21.2.2024, come risulta dal doc. n 3 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
L'unico motivo di opposizione attiene all'asserita presenza di vizi e difformità nella merce oggetto di fornitura.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare come solamente con l'atto di opposizione la abbia sollevato contestazioni sulla qualità E_ della merce fornita (in particolare, dei cuscinetti a sfera), contestazioni di cui non vi è traccia alcuna nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, nel corso del quale, tra l'altro, la società ha inviato ben due solleciti di Controparte_1 pagamento (uno in data 14.3.2024 e l'altro in data 27.3.2024; v. doc. n. 5 e n. 6 allegati al ricorso monitorio), senza ricevere alcun riscontro e, soprattutto, senza che fossero mai mosse rimostranze riguardo alla qualità della merce consegnata.
In effetti, la comunicazione del 1.12.2023 inviata da (v. E_ doc. n. 4 allegato alla memoria di parte opposta depositata il 4.3.2025) non contiene alcun riferimento alla qualità e alle caratteristiche della merce ricevuta, avendo ad oggetto esclusivamente le modalità di pagamento, ed in particolare la richiesta di suddividere in due tranche il pagamento di fatture superiori ad un certo importo, segno evidente della difficoltà dell'opponente nell'onorare il pagamento della merce ricevuta.
La società opposta ha, quindi, fondatamente eccepito la tardività delle contestazioni circa la presenza di vizi nella merce venduta, contestazioni che, in effetti, risultano essere state sollevate solo con l'atto di opposizione e, peraltro, in modo assolutamente generico, non essendo stato allegato in modo specifico quali fossero i difetti asseritamente riscontrati nella fornitura dei cuscinetti a sfera.
Va, quindi, in questa sede confermato il rigetto (come da ordinanza del
24.3.2025) delle istanze istruttorie formulate da parte opponente, vertendo le stesse sull'accertamento di vizi che, non solo, non sono stati oggetto di tempestiva denuncia, ma soprattutto non sono stati individuati e descritti nella loro entità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alle fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase trattazione/istruttoria e per quella decisionale, stante l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tali fasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Pesaro, 15.4.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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