Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1987, n. 2552
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Sentenza 12 marzo 1987

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Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di un "bonum matrimonii" da parte di uno dei coniugi, ed altresì accertato che tale esclusione non sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge, e qualora detto altro coniuge si opponga alla delibazione, deve essere negata la delibazione medesima, secondo la disciplina di cui agli artt. 1 della legge n. 810 del 1929 e 17 della legge n. 847 del 1929 (nel testo fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 1982), perché l'assegnazione di effetti invalidanti ad una mera riserva mentale si pone in contrasto con i principi della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, i quali costituiscono regole essenziali ed inderogabili dell'ordinamento italiano, e vanno quindi inclusi nell'ambito di quelle norme di ordine pubblico che segnano il limite della disponibilità dello stato italiano nei rapporti con la Chiesa. ( V 6128/85, mass n 443268).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1987, n. 2552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2552
    Data del deposito : 12 marzo 1987

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