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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2176/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 STARINIERI VALENTINA e dell'avv. MELONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BORLA ALBERTO P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO
CONVENUTO/I contumace Controparte_3
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
“ - IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO a) Dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 0642018000405802002 notificata ex art. 143
c.p.c. in data 02.08.2018 per irregolarità della notifica per le ragioni suesposte;
b) dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di intimazione n. 064 2022 90012209 33/00 notificata in data 04.07.2022 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06476 2022 00000407000 notificata in data 06.07.2022, per violazione dell'art. 7 co. 1 L. 212 /2000, ovvero per omessa allegazione dell'atto
pagina 1 di 12 presupposto; c) dichiararsi l'insussistenza del diritto del agire in executivis nei confronti del sig. in virtù della cartella di pagamento n. 0642018000405802002; Parte_1 dichiararsi ossia la nullità della cartella di pagamento n. 0642018000405802002 per mancanza di legittimazione in capo a Controparte_4 ad agire con la procedura del ruolo esattoriale come titolo esecutivo, dovendosi il
[...] creditore munire in via preventiva di idoneo titolo esecutivo secondo le regole ordinare (ovvero ai sensi dell'art. 474 c.p.c.), stante la natura privatista del credito vantato;
d) dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus, sottoscritta con Controparte_5
(poi ) per 800.000,00 in data 13.09.2011 dal sig. ,
[...] CP_3 Parte_1 con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione medesimo, in quanto trattasi di clausole definite anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia; e) di conseguenza dichiararsi la liberazione del fideiussore, sig. Pt_1
, ex art. 1957 c.c. per ritardo dell'azione giudiziale del creditore (
[...] [...]
nei confronti del debitore principale ( Controparte_4 Controparte_6
nel termine di 6 mesi, con la conseguenza che lo stesso nulla sarò tenuto a
[...] versare a a qualunque titolo;
f) dichiararsi prescritto il Controparte_4 diritto di per decorrenza dei termini;
g) condannarsi Controparte_4 [...] al pagamento, in favore dell'opponente, del risarcimento del danno Controparte_4 subito dall'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e diritti.” La difesa dell'opponente insiste in ogni caso per la rimessione in istruttoria della causa e chiede in subordine la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Per Controparte_1
"Voglia l'On.le Tribunale, contrariis rejectis.
In via istruttoria
Ammettere, ove necessaria, prova per interrogatorio e testi su capitoli di prova a dedursi e con testi ad indicarsi.
Ammettere prova contraria diretta e indiretta su eventuali capitoli di prova deducendi dalle controparti in causa.
Ammettere ogni altro mezzo istruttorio idoneo e necessario.
Nel merito in via principale
Respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande attoree per i motivi dedotti.
Nel merito in via denegatamente subordinata
Per il denegato e non creduto caso di dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento impugnati e/o di dichiarazione di inesistenza e/o di nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione personale in causa.
pagina 2 di 12 a) Dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata contumace alla CP_3 ripetizione in favore della conchiudente delle somme che dovessero essere riconosciute come indebite all'esito del contenzioso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
b) Dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata contumace alla CP_3 rifusione in favore dell'esponente convenuta opposta di tutte le somme di cui la stessa venisse condannata al pagamento in favore delle altre parti in causa in caso di soccombenza.
In ogni caso
Con vittoria delle spese del giudizio nei confronti dell'attore opponente o della terza chiamata, contro quest'ultima anche nel solo caso di accertamento giudiziale e conseguente dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione personale in causa oltre oneri fiscali.”.
Per Controparte_2
Voglia il Tribunale
Nel merito
- Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande rivolte nei confronti di
[...]
Controparte_7
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di , adottare i provvedimenti Controparte_7 che saranno ritenuti di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato: che si oppose alla cartella di pagamento n. 0642018000405802002 Parte_1 notificata ex art. 143 c.p.c. in data 02.08.2018, alla intimazione di pagamento n. 064 2022
90012209 33/00 notificata in data 04.07.2022 da e alla Controparte_8 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06476 2022 00000407000 notificata in data 06.07.2022 da , eccependo: Controparte_8
1) che la pretesa creditoria di promossa con iscrizione a ruolo trarrebbe origine Parte_2 da un finanziamento per € 95.000,00 (doc.3) concesso da BA BP (oggi Banco BMP), con garanzia prestata dal Fondo di Garanzia (BA del Mezzogiorno – MCC S.p.a.), alla società di (poi ) Controparte_6 Parte_1 Controparte_6 dichiarata fallita in data 26.10.2017. A seguito dell'inadempimento della società finanziata,
provvedeva ad escutere la garanzia presso per € 68.492,60, che, ai CP_3 Parte_2
pagina 3 di 12 sensi dell'art. 1203 c.c., si surrogava nella medesima posizione della BA finanziatrice acquisendone il medesimo diritto, quindi avvalendosi di una fideiussione omnibus prestata dal sig. a BA BP in data 13.09.2011, per € 800.000,00; Pt_1
2) la irregolarità/inefficacia della notifica ex art. 143 c.p.c. della cartella di pagamento n. 0642018000405802002, atto prodromico, ovvero atto presupposto dell'azione esecutiva dell'Agente della Riscossione (con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.);
3) la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento notificata dalla CP_7
per difetto di motivazione;
[...]
4) la nullità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione a procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo;
5) la nullità parziale della fideiussione omnibus del 13/9/2011 in quanto contenente clausole definite anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia e la conseguente inefficacia della fideiussione per decorso del termine di sei mesi con conseguente liberazione da ogni obbligo nei confronti della banca o di chi si è surrogato nei suoi diritti e doveri, risultando nulla la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c.;
6) la mancata prova della ricezione di comunicazione di surroga da parte dell'odierno opponente;
Parte_
7) la sussistenza dei presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c.; Parte_ che si costituì eccependo: Controparte_1
8) la infondatezza della eccezione di irregolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. della cartella di pagamento, per omessa proposizione di querela di falso e, anche nell'ipotesi di invalidità, per raggiungimento dello scopo tramite la successiva opposizione all'atto di intimazione successivo;
9) la infondatezza della contestazione relativa alla intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atti che avrebbero dovuto essere censurati con azione di accertamento negativo;
10) la infondatezza della tesi relativa al difetto di legittimazione di controparte a procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo, tenuto altresì conto della natura pubblica dei crediti del Fondo di Garanzia e stante la inapplicabilità dell'art. 21 D.lgs. n. 46/1999 in considerazione della natura pubblica del credito o comunque dell'assenza di un coordinamento fra l'art. 17 D.lgs. n. 46/1999 e le altre disposizioni del Testo Unico sulla riscossione esattoriale;
11) la infondatezza della domanda di nullità della fideiussione omnibus, tenuto conto della incompetenza per materia del Giudice adito, del difetto di allegazione degli elementi probatori della domanda, considerato altresì il tempo trascorso rispetto alla indagine compiuta dalla BA di Italia;
pagina 4 di 12 12) la inopponibilità alla in qualità Controparte_9 di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996 delle censure volte a rilevare vizi riferibili ai negozi privatistici sottostanti fra mutuante, mutuatario e suoi eventuali garanti e la inopponibilità alla del Controparte_10 termine di cui all'art. 1957 c.c..;
13) la irrilevanza della eventuale mancata ricezione della comunicazione di “surroga”;
14) la infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c.;
15) la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa di (autorizzata CP_3 dal precedente GI);
16) la insusssitenza dei presupposti per la richiesta sospensione;
che si costitui eccependo: Controparte_8
17) la infondatezza e comunque tardività della eccezione di irregolarità della notifica ex art. 143 c.p.c.; Parte_ 18) la infondatezza della eccezione relativa al difetto di legittimazione di di procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo per la natura privatistica del rapporto;
19) il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni di < fideiussione omnibus per violazione delle clausole anticoncorrenziali – decadenza ex art
1957 c.c.>>, < > e < Pt_2 di BA del Mezzogiorno-MCC spa ex art 96 cpc>>;
20) la insussistenza dei presupposti per la invocata sospensione;
che la causa era istruita in via documentale dal precedente GI;
Considerato: che, accertata la regolarità della notifica al terzo chiamato , va dichiarata la CP_3 contumacia di tale parte, non avendovi provveduto il precedente GI (che ne ha accertato i presupposti senza poi dichiarare la stessa); che la causa risulta sufficientemente istruita, considerato che le istanze istruttorie avanzate dall'opponente ex art. 210 c.p.c. sono inammissibili in quanto non vi è prova della impossibilità di procurarsi altrimenti detta documentazione e comunque sono dirette a sovvertire il riparto dell'onere della prova, mentre le istanze di parte convenuta di ammettere, ove necessaria, prova per interrogatorio e testi su capitoli di prova a dedursi e con testi ad indicarsi e di ammettere prova contraria diretta e indiretta su eventuali capitoli di prova deducendi dalla controparte in causa sono inammissibili, non essendo stati dedotti da alcuna parte capitoli di prova per interrogatorio e testi;
Ritenuto: quanto alla eccezione di irregolarità/inefficacia della notifica ex art. 143 c.p.c. della cartella pagina 5 di 12 di pagamento n. 0642018000405802002, che si incolla di seguito, che la stessa sia infondata, per le ragioni che seguono;
che in primo luogo vada condiviso il rilievo della convenuta, secondo la quale, preso atto che l'ufficiale postale ha attestato la “irreperibilità assoluta” dopo aver evaso la visura, spettava al contribuente che contestasse tale attestazione proporre querela di falso (Sez. 5 - ,
Sentenza n. 4799 del 24/02/2017); che, sotto altro profilo, anche volendo prescindere dalla circostanza che è la stessa parte opponente a riconoscere di aver avuto conoscenza della cartella esattoriale qui opposta un anno dopo la predetta notifica1 , come da doc. 8 di parte opponente, (sicchè la svolta opposizione risulterebbe tardiva), vada richiamato il condivisibile orientamento di legittimità in forza del quale la nullità della notifica di cartella esattoriale è sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto il principio enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile, per analogia, a tutti gli atti amministrativi compresi, dunque, quelli di imposizione tributaria (ex multis Sez. 5,
Sentenza n. 14925 del 06/07/2011) e che la notificazione non è un requisito di validità 1
pagina 6 di 12 dell'atto impositivo, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (ex multis Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018); quanto alla eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione a procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo, che la stessa sia infondata per i motivi che seguono: che, come chiarito dalla BA di Italia con comunicazione del 3/8/2009, il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, in base all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, dal Ministero delle Attività Produttive, alimentato con risorse pubbliche, garantisce o
contro
-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di quelle operanti nell'agricoltura e in determinati altri settori (ad esempio trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica). Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico bancario e in “
contro
-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate da Confidi;
che la Corte di cassazione, pronunciandosi proprio in un caso in cui era stata contestata la legittimità della riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica, in relazione alla carenza di valido titolo esecutivo, ha condivisibilmente chiarito che: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della
[...]
, ricade tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 CP_1 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R.
pagina 7 di 12 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005,
n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "norma della L. n. 33 del
2015, art.
8-bis, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica,
e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa", ma piuttosto come disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31/05/2019, n. 14915).
Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5: posto, in specie, che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste"
(cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
omissis
Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), e', dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce
pagina 8 di 12 dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che "il D.Lgs. n. 46 del 1997, art. 9, comma 5, integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge
(riconfermata da ultimo dal D.L. n. 3 del 2015, art. 17)", risultando richiamato solo del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai
"rapporti di diritto privato"), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate2;” che, in altri termini, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, la previsione normativa per la quale nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica la procedura esattoriale (come previsto dall'art. 9, comma
5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e come da ultimo ribadito dall'art. 8 bis del DL
3/2015) rappresenta una “diversa disposizione di legge” ai sensi dell'art. 21 del Dlgs
46/1999 e pertanto già il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, senza che risulti necessità di formazione di un ulteriore titolo esecutivo o di uno specifico atto prodromico, della cui carenza si duole l'opponente; che deve quindi ritenersi, in linea con il condivisibile arresto riportato sopra, che da un lato il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo stesso e che dall'altro non sia necessaria la notifica di alcun atto prodromico o presupposto, a norma delle disposizioni richiamate;
quanto alla eccezione di nullità/illegittimità della intimazione di pagamento notificata dalla per difetto di motivazione, non essendo sufficiente la indicazione Controparte_7 dell'atto presupposto in assenza della allegazione della cartella di pagamento, in assenza di valida notifica, che la stessa sia infondata atteso che, come sopra evidenziato, la notifica deve ritenersi validamente compiuta e l'avviso di pagamento prodotto non reca solo il riferimento della cartella (che la stessa parte opponente ha dichiarato di aver conosciuto prima della ricezione della intimazione di pagamento) ma pure il dettaglio del debito nei seguenti termini:
pagina 9 di 12 quanto alla pretesa nullità parziale della fideiussione omnibus del 13/9/2011 in quanto contenente clausole definite anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia e la conseguente inefficacia della fideiussione per decorso del termine di sei mesi con conseguente liberazione da ogni obbligo nei confronti della banca o di chi si è surrogato nei suoi diritti e doveri, risultando nulla la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c. che in ordine alla stessa, in primis, sussista la competenza dell'intestato Tribunale, nella misura in cui, come ribadito dalla stessa parte opponente in sede di scritti conclusivi, la questione è stata oggetto di eccezione riconvenzionale da parte dell'opponente e non di domanda (riconvenzionale) autonoma, come emerge dal complessivo esame della struttura dell'atto di citazione. Trattasi dunque di eccezione svolta in via riconvenzionale, ovvero espressamente diretta a paralizzare la pretesa di controparte,
e pertanto di competenza del Tribunale adito, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche dell'intestato Tribunale (Cass, sez. II, n. 27516 del 30/12/2016, Cass., sez. III, n. 16314 del 24/7/2007)3, nonostante la speciale competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sulle domande formulate in via principale in relazione alle controversie di cui all'art. 33, co. 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287, come scolpita dagli artt. 3 e 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168; che, ciò premesso, nel presente caso la fideiussione omnibus di cui si predica la nullità parziale risulti essere stata stipulata in data 13/9/2011 e pertanto vada richiamato il condivisibile orientamento per il quale “ Poiché i provvedimento n. 55/2005 della BA di Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della BA medesima, parte attrice è pertanto onerata della allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/90” (cfr. Trib Milano, sez specializzata Imprese “A”, 19/1/2022); che nello stesso senso è stato ribadito che “il provvedimento BI, infatti, e quindi la
pagina 10 di 12 presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) ovvero, al limite, condotte degli intermediari di poco successive ad essa (cfr. Cassazione n. 13846/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005), (Tribunale di Milano (Sez. XIV – Sent. n. 10296 del 20/12/2023, relativa a fideiussione stipulata nel 2018); che nel presente caso l'attore non abbia effettuato, nei termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c., alcuna valida e specifica allegazione diretta a dimostrare che nell'anno 2011 un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, né, in difetto di tale allegazione, ha fornito dimostrazione di una intesa, anteriore o coeva alla stipula della fideiussione dedotta in giudizio, avente come oggetto ed effetto quello di impedire, restringere, falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie;
quanto alla mancata prova della ricezione di comunicazione di surroga da parte dell'odierno opponente, che tale eccezione non possa essere accolta, considerato che, come evidenziato dalla stessa parte convenuta, la surroga opera ex lege e, come già segnalato, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo stesso, non risultando necessaria la notifica di alcun atto prodromico o presupposto, a norma delle disposizioni richiamate più sopra;
che le ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti risultino assorbite da quanto sopra evidenziato;
che non sussistano infine i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesta dall'opponente per l'assorbente ragione che essa presuppone la condanna Parte_1 della parte contro la quale è richiesta;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue, in applicazione del DM 55/14 e ss.:, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 2.835,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare € 11.268,00; che le spese a favore di andranno distratte al difensore Controparte_11 che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3
pagina 11 di 12 2. Rigetta la svolta opposizione e, conseguentemente, accerta il diritto di
[...] ad agire in via esecutiva in relazione Controparte_12 all'importo di cui alla cartella opposta;
3. Condanna lla rifusione delle spese di lite in favore dei due Parte_1 convenuti, che liquida, per ciascuno di essi, in € 11.268,00 per compenso Parte_ professionale (e quanto a in euro 759,00 per spese) oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e Cpa, con la precisazione che quanto liquidato a favore di andrà versato al difensore che si è dichiarato Controparte_7 antistatario ex art. 93 c.p.c.
Mantova, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 29/12/2023), n.36513 3 Tribunale di Imperia, est. dott. Longarini, n. 238 in data 14/5/2020; Tribunale di Padova, est dott. Bertola,
n.7767 in data 29.01.2019; Tribunale di Mantova, est. dott. Bernardi, ordinanza in data 16/1/2019, in http://www.ilcaso.it.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2176/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 STARINIERI VALENTINA e dell'avv. MELONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BORLA ALBERTO P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO
CONVENUTO/I contumace Controparte_3
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
“ - IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO a) Dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 0642018000405802002 notificata ex art. 143
c.p.c. in data 02.08.2018 per irregolarità della notifica per le ragioni suesposte;
b) dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di intimazione n. 064 2022 90012209 33/00 notificata in data 04.07.2022 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06476 2022 00000407000 notificata in data 06.07.2022, per violazione dell'art. 7 co. 1 L. 212 /2000, ovvero per omessa allegazione dell'atto
pagina 1 di 12 presupposto; c) dichiararsi l'insussistenza del diritto del agire in executivis nei confronti del sig. in virtù della cartella di pagamento n. 0642018000405802002; Parte_1 dichiararsi ossia la nullità della cartella di pagamento n. 0642018000405802002 per mancanza di legittimazione in capo a Controparte_4 ad agire con la procedura del ruolo esattoriale come titolo esecutivo, dovendosi il
[...] creditore munire in via preventiva di idoneo titolo esecutivo secondo le regole ordinare (ovvero ai sensi dell'art. 474 c.p.c.), stante la natura privatista del credito vantato;
d) dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus, sottoscritta con Controparte_5
(poi ) per 800.000,00 in data 13.09.2011 dal sig. ,
[...] CP_3 Parte_1 con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione medesimo, in quanto trattasi di clausole definite anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia; e) di conseguenza dichiararsi la liberazione del fideiussore, sig. Pt_1
, ex art. 1957 c.c. per ritardo dell'azione giudiziale del creditore (
[...] [...]
nei confronti del debitore principale ( Controparte_4 Controparte_6
nel termine di 6 mesi, con la conseguenza che lo stesso nulla sarò tenuto a
[...] versare a a qualunque titolo;
f) dichiararsi prescritto il Controparte_4 diritto di per decorrenza dei termini;
g) condannarsi Controparte_4 [...] al pagamento, in favore dell'opponente, del risarcimento del danno Controparte_4 subito dall'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e diritti.” La difesa dell'opponente insiste in ogni caso per la rimessione in istruttoria della causa e chiede in subordine la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Per Controparte_1
"Voglia l'On.le Tribunale, contrariis rejectis.
In via istruttoria
Ammettere, ove necessaria, prova per interrogatorio e testi su capitoli di prova a dedursi e con testi ad indicarsi.
Ammettere prova contraria diretta e indiretta su eventuali capitoli di prova deducendi dalle controparti in causa.
Ammettere ogni altro mezzo istruttorio idoneo e necessario.
Nel merito in via principale
Respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande attoree per i motivi dedotti.
Nel merito in via denegatamente subordinata
Per il denegato e non creduto caso di dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento impugnati e/o di dichiarazione di inesistenza e/o di nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione personale in causa.
pagina 2 di 12 a) Dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata contumace alla CP_3 ripetizione in favore della conchiudente delle somme che dovessero essere riconosciute come indebite all'esito del contenzioso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
b) Dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata contumace alla CP_3 rifusione in favore dell'esponente convenuta opposta di tutte le somme di cui la stessa venisse condannata al pagamento in favore delle altre parti in causa in caso di soccombenza.
In ogni caso
Con vittoria delle spese del giudizio nei confronti dell'attore opponente o della terza chiamata, contro quest'ultima anche nel solo caso di accertamento giudiziale e conseguente dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione personale in causa oltre oneri fiscali.”.
Per Controparte_2
Voglia il Tribunale
Nel merito
- Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande rivolte nei confronti di
[...]
Controparte_7
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di , adottare i provvedimenti Controparte_7 che saranno ritenuti di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato: che si oppose alla cartella di pagamento n. 0642018000405802002 Parte_1 notificata ex art. 143 c.p.c. in data 02.08.2018, alla intimazione di pagamento n. 064 2022
90012209 33/00 notificata in data 04.07.2022 da e alla Controparte_8 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06476 2022 00000407000 notificata in data 06.07.2022 da , eccependo: Controparte_8
1) che la pretesa creditoria di promossa con iscrizione a ruolo trarrebbe origine Parte_2 da un finanziamento per € 95.000,00 (doc.3) concesso da BA BP (oggi Banco BMP), con garanzia prestata dal Fondo di Garanzia (BA del Mezzogiorno – MCC S.p.a.), alla società di (poi ) Controparte_6 Parte_1 Controparte_6 dichiarata fallita in data 26.10.2017. A seguito dell'inadempimento della società finanziata,
provvedeva ad escutere la garanzia presso per € 68.492,60, che, ai CP_3 Parte_2
pagina 3 di 12 sensi dell'art. 1203 c.c., si surrogava nella medesima posizione della BA finanziatrice acquisendone il medesimo diritto, quindi avvalendosi di una fideiussione omnibus prestata dal sig. a BA BP in data 13.09.2011, per € 800.000,00; Pt_1
2) la irregolarità/inefficacia della notifica ex art. 143 c.p.c. della cartella di pagamento n. 0642018000405802002, atto prodromico, ovvero atto presupposto dell'azione esecutiva dell'Agente della Riscossione (con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.);
3) la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento notificata dalla CP_7
per difetto di motivazione;
[...]
4) la nullità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione a procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo;
5) la nullità parziale della fideiussione omnibus del 13/9/2011 in quanto contenente clausole definite anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia e la conseguente inefficacia della fideiussione per decorso del termine di sei mesi con conseguente liberazione da ogni obbligo nei confronti della banca o di chi si è surrogato nei suoi diritti e doveri, risultando nulla la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c.;
6) la mancata prova della ricezione di comunicazione di surroga da parte dell'odierno opponente;
Parte_
7) la sussistenza dei presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c.; Parte_ che si costituì eccependo: Controparte_1
8) la infondatezza della eccezione di irregolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. della cartella di pagamento, per omessa proposizione di querela di falso e, anche nell'ipotesi di invalidità, per raggiungimento dello scopo tramite la successiva opposizione all'atto di intimazione successivo;
9) la infondatezza della contestazione relativa alla intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atti che avrebbero dovuto essere censurati con azione di accertamento negativo;
10) la infondatezza della tesi relativa al difetto di legittimazione di controparte a procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo, tenuto altresì conto della natura pubblica dei crediti del Fondo di Garanzia e stante la inapplicabilità dell'art. 21 D.lgs. n. 46/1999 in considerazione della natura pubblica del credito o comunque dell'assenza di un coordinamento fra l'art. 17 D.lgs. n. 46/1999 e le altre disposizioni del Testo Unico sulla riscossione esattoriale;
11) la infondatezza della domanda di nullità della fideiussione omnibus, tenuto conto della incompetenza per materia del Giudice adito, del difetto di allegazione degli elementi probatori della domanda, considerato altresì il tempo trascorso rispetto alla indagine compiuta dalla BA di Italia;
pagina 4 di 12 12) la inopponibilità alla in qualità Controparte_9 di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996 delle censure volte a rilevare vizi riferibili ai negozi privatistici sottostanti fra mutuante, mutuatario e suoi eventuali garanti e la inopponibilità alla del Controparte_10 termine di cui all'art. 1957 c.c..;
13) la irrilevanza della eventuale mancata ricezione della comunicazione di “surroga”;
14) la infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c.;
15) la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa di (autorizzata CP_3 dal precedente GI);
16) la insusssitenza dei presupposti per la richiesta sospensione;
che si costitui eccependo: Controparte_8
17) la infondatezza e comunque tardività della eccezione di irregolarità della notifica ex art. 143 c.p.c.; Parte_ 18) la infondatezza della eccezione relativa al difetto di legittimazione di di procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo per la natura privatistica del rapporto;
19) il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni di < fideiussione omnibus per violazione delle clausole anticoncorrenziali – decadenza ex art
1957 c.c.>>, < > e < Pt_2 di BA del Mezzogiorno-MCC spa ex art 96 cpc>>;
20) la insussistenza dei presupposti per la invocata sospensione;
che la causa era istruita in via documentale dal precedente GI;
Considerato: che, accertata la regolarità della notifica al terzo chiamato , va dichiarata la CP_3 contumacia di tale parte, non avendovi provveduto il precedente GI (che ne ha accertato i presupposti senza poi dichiarare la stessa); che la causa risulta sufficientemente istruita, considerato che le istanze istruttorie avanzate dall'opponente ex art. 210 c.p.c. sono inammissibili in quanto non vi è prova della impossibilità di procurarsi altrimenti detta documentazione e comunque sono dirette a sovvertire il riparto dell'onere della prova, mentre le istanze di parte convenuta di ammettere, ove necessaria, prova per interrogatorio e testi su capitoli di prova a dedursi e con testi ad indicarsi e di ammettere prova contraria diretta e indiretta su eventuali capitoli di prova deducendi dalla controparte in causa sono inammissibili, non essendo stati dedotti da alcuna parte capitoli di prova per interrogatorio e testi;
Ritenuto: quanto alla eccezione di irregolarità/inefficacia della notifica ex art. 143 c.p.c. della cartella pagina 5 di 12 di pagamento n. 0642018000405802002, che si incolla di seguito, che la stessa sia infondata, per le ragioni che seguono;
che in primo luogo vada condiviso il rilievo della convenuta, secondo la quale, preso atto che l'ufficiale postale ha attestato la “irreperibilità assoluta” dopo aver evaso la visura, spettava al contribuente che contestasse tale attestazione proporre querela di falso (Sez. 5 - ,
Sentenza n. 4799 del 24/02/2017); che, sotto altro profilo, anche volendo prescindere dalla circostanza che è la stessa parte opponente a riconoscere di aver avuto conoscenza della cartella esattoriale qui opposta un anno dopo la predetta notifica1 , come da doc. 8 di parte opponente, (sicchè la svolta opposizione risulterebbe tardiva), vada richiamato il condivisibile orientamento di legittimità in forza del quale la nullità della notifica di cartella esattoriale è sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto il principio enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile, per analogia, a tutti gli atti amministrativi compresi, dunque, quelli di imposizione tributaria (ex multis Sez. 5,
Sentenza n. 14925 del 06/07/2011) e che la notificazione non è un requisito di validità 1
pagina 6 di 12 dell'atto impositivo, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (ex multis Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018); quanto alla eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione a procedere con il ruolo esattoriale come titolo esecutivo, che la stessa sia infondata per i motivi che seguono: che, come chiarito dalla BA di Italia con comunicazione del 3/8/2009, il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, in base all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, dal Ministero delle Attività Produttive, alimentato con risorse pubbliche, garantisce o
contro
-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di quelle operanti nell'agricoltura e in determinati altri settori (ad esempio trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica). Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico bancario e in “
contro
-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate da Confidi;
che la Corte di cassazione, pronunciandosi proprio in un caso in cui era stata contestata la legittimità della riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica, in relazione alla carenza di valido titolo esecutivo, ha condivisibilmente chiarito che: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della
[...]
, ricade tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 CP_1 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R.
pagina 7 di 12 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005,
n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "norma della L. n. 33 del
2015, art.
8-bis, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica,
e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa", ma piuttosto come disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31/05/2019, n. 14915).
Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5: posto, in specie, che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste"
(cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
omissis
Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), e', dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce
pagina 8 di 12 dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che "il D.Lgs. n. 46 del 1997, art. 9, comma 5, integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge
(riconfermata da ultimo dal D.L. n. 3 del 2015, art. 17)", risultando richiamato solo del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai
"rapporti di diritto privato"), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate2;” che, in altri termini, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, la previsione normativa per la quale nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica la procedura esattoriale (come previsto dall'art. 9, comma
5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e come da ultimo ribadito dall'art. 8 bis del DL
3/2015) rappresenta una “diversa disposizione di legge” ai sensi dell'art. 21 del Dlgs
46/1999 e pertanto già il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, senza che risulti necessità di formazione di un ulteriore titolo esecutivo o di uno specifico atto prodromico, della cui carenza si duole l'opponente; che deve quindi ritenersi, in linea con il condivisibile arresto riportato sopra, che da un lato il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo stesso e che dall'altro non sia necessaria la notifica di alcun atto prodromico o presupposto, a norma delle disposizioni richiamate;
quanto alla eccezione di nullità/illegittimità della intimazione di pagamento notificata dalla per difetto di motivazione, non essendo sufficiente la indicazione Controparte_7 dell'atto presupposto in assenza della allegazione della cartella di pagamento, in assenza di valida notifica, che la stessa sia infondata atteso che, come sopra evidenziato, la notifica deve ritenersi validamente compiuta e l'avviso di pagamento prodotto non reca solo il riferimento della cartella (che la stessa parte opponente ha dichiarato di aver conosciuto prima della ricezione della intimazione di pagamento) ma pure il dettaglio del debito nei seguenti termini:
pagina 9 di 12 quanto alla pretesa nullità parziale della fideiussione omnibus del 13/9/2011 in quanto contenente clausole definite anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'Italia e la conseguente inefficacia della fideiussione per decorso del termine di sei mesi con conseguente liberazione da ogni obbligo nei confronti della banca o di chi si è surrogato nei suoi diritti e doveri, risultando nulla la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c. che in ordine alla stessa, in primis, sussista la competenza dell'intestato Tribunale, nella misura in cui, come ribadito dalla stessa parte opponente in sede di scritti conclusivi, la questione è stata oggetto di eccezione riconvenzionale da parte dell'opponente e non di domanda (riconvenzionale) autonoma, come emerge dal complessivo esame della struttura dell'atto di citazione. Trattasi dunque di eccezione svolta in via riconvenzionale, ovvero espressamente diretta a paralizzare la pretesa di controparte,
e pertanto di competenza del Tribunale adito, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche dell'intestato Tribunale (Cass, sez. II, n. 27516 del 30/12/2016, Cass., sez. III, n. 16314 del 24/7/2007)3, nonostante la speciale competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sulle domande formulate in via principale in relazione alle controversie di cui all'art. 33, co. 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287, come scolpita dagli artt. 3 e 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168; che, ciò premesso, nel presente caso la fideiussione omnibus di cui si predica la nullità parziale risulti essere stata stipulata in data 13/9/2011 e pertanto vada richiamato il condivisibile orientamento per il quale “ Poiché i provvedimento n. 55/2005 della BA di Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della BA medesima, parte attrice è pertanto onerata della allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/90” (cfr. Trib Milano, sez specializzata Imprese “A”, 19/1/2022); che nello stesso senso è stato ribadito che “il provvedimento BI, infatti, e quindi la
pagina 10 di 12 presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) ovvero, al limite, condotte degli intermediari di poco successive ad essa (cfr. Cassazione n. 13846/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005), (Tribunale di Milano (Sez. XIV – Sent. n. 10296 del 20/12/2023, relativa a fideiussione stipulata nel 2018); che nel presente caso l'attore non abbia effettuato, nei termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c., alcuna valida e specifica allegazione diretta a dimostrare che nell'anno 2011 un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, né, in difetto di tale allegazione, ha fornito dimostrazione di una intesa, anteriore o coeva alla stipula della fideiussione dedotta in giudizio, avente come oggetto ed effetto quello di impedire, restringere, falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie;
quanto alla mancata prova della ricezione di comunicazione di surroga da parte dell'odierno opponente, che tale eccezione non possa essere accolta, considerato che, come evidenziato dalla stessa parte convenuta, la surroga opera ex lege e, come già segnalato, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo stesso, non risultando necessaria la notifica di alcun atto prodromico o presupposto, a norma delle disposizioni richiamate più sopra;
che le ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti risultino assorbite da quanto sopra evidenziato;
che non sussistano infine i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesta dall'opponente per l'assorbente ragione che essa presuppone la condanna Parte_1 della parte contro la quale è richiesta;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue, in applicazione del DM 55/14 e ss.:, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 2.835,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare € 11.268,00; che le spese a favore di andranno distratte al difensore Controparte_11 che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3
pagina 11 di 12 2. Rigetta la svolta opposizione e, conseguentemente, accerta il diritto di
[...] ad agire in via esecutiva in relazione Controparte_12 all'importo di cui alla cartella opposta;
3. Condanna lla rifusione delle spese di lite in favore dei due Parte_1 convenuti, che liquida, per ciascuno di essi, in € 11.268,00 per compenso Parte_ professionale (e quanto a in euro 759,00 per spese) oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e Cpa, con la precisazione che quanto liquidato a favore di andrà versato al difensore che si è dichiarato Controparte_7 antistatario ex art. 93 c.p.c.
Mantova, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 29/12/2023), n.36513 3 Tribunale di Imperia, est. dott. Longarini, n. 238 in data 14/5/2020; Tribunale di Padova, est dott. Bertola,
n.7767 in data 29.01.2019; Tribunale di Mantova, est. dott. Bernardi, ordinanza in data 16/1/2019, in http://www.ilcaso.it.