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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2122 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto accertamento negativo del credito;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Potenza al Viale Marconi n. 175, presso e nello studio dell'avv. Federico Rufino dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato posto a margine dell'atto di citazione;
Attore
E
e per essa quale procuratrice generale , Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e P.I.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Renato Sardi, e con domicilio eletto presso la PEC: Email_1
Convenuta
(P.I.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, Piazza Salimbeni n. 3, CP_3
Convenuta-contumace
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , ha convenuto in Parte_1 giudizio le convenute per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare nei confronti delle convenute quale tra di esse sia l'attuale titolare delle situazioni giuridiche soggettive originariamente facenti capo alla
[...]
e scaturenti dal rapporto di conto corrente bancario di Controparte_4 corrispondenza acceso presso la Filiale di Potenza della stessa, intrattenuto dal Sig.
e contraddistinto dal n°8781,42; nel merito, nei confronti dell'attuale Parte_1
titolare delle situazioni giuridiche soggettive originariamente facenti capo alla
[...]
e scaturenti dal rapporto di conto corrente bancario Controparte_4
di corrispondenza acceso presso la Filiale di Potenza della stessa, intrattenuto dal
Sig. e contraddistinto dal n°8781,42, b) accertare e dichiarare che il Parte_1
rapporto di conto Corrente bancario di corrispondenza intrattenuto dal Sig. Pt_1
con la Filiale di Potenza della
[...] Controparte_5
contraddistinto dal n°8781,42, ab initio veniva regolamentato attraverso la previsione in lettera di benestare, e l'effettiva applicazione, della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati a debito del correntista, di contro venendo prevista la capitalizzazione annuale degli interessi maturati a credito del correntista;
c) dichiarare la nullità della previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati a debito del correntista, in quanto previsione anteriore alla scadenza degli interessi medesimi e basata non su di un uso normativo, ma su di un mero uso negoziale;
d)dichiarare che al rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza intrattenuto dal Sig. con la Parte_1 Controparte_4
Filiale di Potenza (Pz), contraddistinto dal , sin dal suo
[...] P.IVA_3
insorgere non deve essere applicata capitalizzazione alcuna degli interessi maturati a debito del correntista;
e)accertare e dichiarare che il rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza intrattenuto dal Sig. con la Filiale di Parte_1
Potenza della contraddistinto dal n° Controparte_5
8781.42, ab initio veniva regolamentato attraverso la previsione in lettera di benestare, e l'effettiva applicazione, di commissione trimestrale cd. di "massimo scoperto"; f) accertare e dichiarare che la prefata commissione trimestrale ed. di
"massimo scoperto" era caratterizzata da indeterminatezza tale da costituire inaccettabile aggravamento della posizione contrattuale del correntista, posto nella impossibilita di verificare previamente la convenienza delle condizioni contrattuali a lui sottoposte senza possibilità di negoziazione alcuna, e conseguentemente dichiararne la nullità; g) accertare e dichiarare che, in costanza del rapporto contrattuale per cui e causa, la violava apertamente: 1) i1 proprio obbligo CP_4
contrattuale di consegnare al correntista copia della lettera di benestare all'apertura di conto corrente di corrispondenza contraddistinto dal n°8781,42, da questi appositamente sottoscritta, 2) il proprio obbligo di inviare periodicamente al correntista gli estratti conto relativi all'andamento del conto corrente di corrispondenza contraddistinto dal n°8781,42, in tal modo impedendo all'odierno attore la compiuta verifica delle modalità di contabilizzazione delle singole operazioni, nonché di determinazione e contabilizzazione degli interessi via via maturati, 3) il proprio obbligo di addebitare al correntista solo spese e commissioni espressamente previste contrattualmente, di contro in numerose circostanze addebitandosi spese e commissioni al di fuori di quanto previsto contrattualmente e comunque in assoluta assenza di giustificazione alcuna;
4) il proprio obbligo di addebitare al correntista interessi passivi nella sola misura prevista contrattualmente, essendo stati di contro addebitati interessi passivi in misura maggiore senza preventiva modifica contrattuale né preventiva adeguata pubblicizzazione di tale aumento nei locali della né invio al correntista degli estratti conto;
h) CP_4
conseguentemente, previa espunzione di quanto riverberatosi sul rapporto dedotto in giudizio in ragione delle clausole dichiarate nulle, nonché degli addebiti rivelatisi illegittimi, procedere ab initio al ricalcolo del rapporto di conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal Sig. con la Parte_1 Controparte_4
Filiale di Potenza (Pz), contraddistinto dal n° 8781,42, si dà accertarne
[...]
alla data odierna l'effettivo saldo cantabile;
i) per l'effetto, condannare l'attuale titolare delle situazioni giuridiche soggettive originariamente facenti capo alla
[...]
scaturenti dal rapporto di conto Corrente bancario Controparte_4
di corrispondenza intrattenuto dal Sig. e contraddistinto dal n° Parte_1
8781,42, a corrispondere in favore del correntista odierno attore gli importi che in corso di causa risulteranno a suo credito in seguito al detto ricalcolo del prefato conto corrente di corrispondenza. Con vittoria nei confronti di entrambe le convenute, che vi davano luogo con la propria criticabile condotta, di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 04/05/2021 si costituiva in giudizio la convenuta e, per essa, quale procuratrice Controparte_1 Controparte_2 chiedendo all'adito Tribunale, “In via Preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle domande di accertamento Controparte_1
e condanna alla restituzione di somme a favore dell'attore e dichiarare la manleva di Contr ei confronti di nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse. CP_1
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice in quanto trattasi di diritti prescritti e comunque infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese
e competenze professionali.”
A sostegno eccepivano la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_1
quanto cessionaria di credito in blocco ex artt. 58 D.lgs. 385/1993 e 1 - 4 L. 130/1999, nelle quali la società c.d. veicolo (alias la cessionaria) non subentra nei rapporti, ma solamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione a proprio favore, ovvero, la società acquirente diverrebbe titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti che rimangono ontologicamente in capo alle relative cedenti. Inoltre, contestava tutte le allegazioni di parte attrice, ritenendole infondate in fatto e diritto e, comunque, prescritte.
3) La convenuta , benché regolarmente citata non si è Controparte_4
costituita in giudizio.
In corso di causa, il G.I. disponeva l'espletamento di una CTU contabile ed all'udienza del 16/05/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto premesso, preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento - relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo al contratto bancario meglio identificato in premessa - e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
Così qualificata la domanda attorea, è d'uopo rammentare che il cliente ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca
(a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo del rapporto di dare-avere. In via connessa, al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percepite dall'istituto bancario, azione che per giurisprudenza consolidata, è ammissibile, come nella fattispecie, in quanto presuppone l'avvenuta chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. Sentenza n cronol, 623/2025 del 16/01/2025 spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. 1, 31/05/2023. n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass.
Civ., S.U. n. 24418 del 2010), perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive voci di debito e credito.
Orbene, del tutto pacifica è l'ammissibilità della domanda di accertamento, nel caso di specie così come è da ritenersi ammissibile anche la domanda di ripetizione dell'indebito, posto che la chiusura del rapporto risulta validamente documentata e non contestata.
4.1) Precisato quanto sopra, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società cessionaria deve essere respinta.
Infatti, in forza del contratto di cessione in blocco, la cessionaria acquista la titolarità di tutti i crediti derivanti dal contratto di finanziamento ceduti e succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
La sentenza Cass. n. 12194/2012 pacificamente ammette nelle cessioni ex art. 58
T.U.B la legittimazione passiva del cessionario nelle domande di ripetizione d'indebito e nelle domande di accertamento negativo del credito da parte del creditore ceduto. Ed inoltre: “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del creditore originario.
Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti la validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento.” (Cass. n. 575/2001 e n. 8373/2009).
5) Delineato soggettivamente il rapporto giuridico sub iudice, venendo allo stretto merito delle domande, occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. е 115 с.р.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto
è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Quindi, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e/o ripetizione dell'indebito, l'onere probatorio che grava sull'istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020). In particolare, laddove l'incompletezza degli estratti conto può essere sanata - anche attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, come chiarito dalla giurisprudenza ormai maggioritaria - l'omessa produzione dei titoli contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del documento contrattuale è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. n. 1547/2022; Cass. n. 33009/2019).
Infatti, il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse derivino dall'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute, - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
5.1) Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass.
9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016). Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi dal correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Per costante giurisprudenza, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (così Cass. civ. n. 33009/2019). 6) Ebbene, nel caso di specie, agli atti, risultano prodotti il contratto di conto corrente n. 8781,42 del 11/09/1996 intrattenuto con Controparte_4 nonché copia integrale degli estratti conto a far data dall'apertura al passaggio a sofferenza, nonché copia delle relative staffe con il dettaglio del calcolo degli interessi.
Documentazione che l'attore dichiara di aver ricevuto dalla Banca in data 21/09/2010 dopo una nutrita corrispondenza, in atti, - che rende infondata la sollevata prescrizione della domanda -, con la quale richiedeva la documentazione ed il ricalcolo del saldo contrattuale.
Quindi, non sono emerse carenze documentali, il che ha consentito l'effettivo esame dell'andamento dei rapporti, per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze, in quanto coerenti col dato documentale agli atti e congruamente motivate, si presentano, a parere del Tribunale, validamente utilizzabili ai fini decisionali.
7) All'esito della documentazione agli atti, il CTU è pervenuto ad una ricostruzione del rapporto controverso in aderenza ai quesiti formulati dal giudice istruttore, pervenendo alle seguenti conclusioni, condivise da questo giudice.
Il CTU ha provveduto alla “… rielaborazione del saldo del rapporto di canto corrente
n. 8781.42 con applicazione degli interessi debitori tempo per tempo applicati dalla banca al correntista, liquidati trimestralmente, ma non capitalizzati;
interessi creditori cosi come applicati tempo per tempo dalla banca al correntista, liquidati e capitalizzati trimestralmente;
spese ed oneri inclusi nel calcolo solo se pattuiti;
commissione di massimo scoperto inclusa, liquidata trimestralmente, ma non capitalizzata, presenta, per i1 periodo 18.07.1996 - 18.09.2006 e tenuto conto dei bonifici effettuati dal correntista (giuste note race. a.r. del 16.07.09 e del 29.09.09) un saldo a credito per il correntista pari ad euro 4.398,44, a fronte di una iniziale richiesta della banca pari ad euro 3.472,83 …”.
Il CTU ha provveduto nella tabella A.2, al “… Calcolo degli interessi legali maturati sul saldo da ricostruzione dalla data di chiusura del conto (18.09.2006) e fino alla data di introduzione del giudizio (10.07.2019) tenendo conto del saldo da ricostruzione e dei bonifici effettuati dal cliente alla banca in date successive alla suddetta chiusura…”, determinandoli in € 806,96 a credito del cliente;
ha proceduto, nella tabella B, alla “… verifica dell'usura c.d. originaria relativamente al rapporto di canto corrente n. 8781.42 (che) non ha evidenziato superamenti del tasso soglia durante tutto i1 periodo oggetto di indagine”. Quindi, la ricostruzione ha tenuto in debito conto i tassi di interessi applicati tempo per tempo e risultanti dagli estratti conto;
non è stata applicata alcuna capitalizzazione degli interessi passivi sino alla chiusura del conto poiché non è stata fornita la prova dell'avvenuta comunicazione al cliente dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 09/02/2000, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato in data anteriore;
la
è stata liquidata trimestralmente come pattuito e senza capitalizzazione;
sono Pt_2
state escluse dal calcolo le voci di spese non pattuite;
la ricostruzione è stata effettuata nel rispetto delle valute indicate dalla banca.
Consegue, da tutto quanto sin qui rilevato, che la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte attrice va accolta, e va dichiarato che il saldo del conto corrente n. 8781.42, presenta un credito del cliente pari ad € 5.201,97, conseguentemente, deve essere accolta la domanda di ripetizione di indebito avanzata dall'attore con atto di citazione, con condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma come determinata dal CTU, in favore dell'attore.
8) Assorbita e/o rigettata ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti.
9) Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Mentre le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido, in ossequio al principio giurisprudenziale condiviso secondo cui
“il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 2122/2019 R.G. promossa da Pt_1
(attore) contro in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante pro tempore (convenuta-contumace) ed e per Controparte_1
essa quale procuratrice generale (convenuta), nel Controparte_2
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 8781,42, alla data della domanda, presenta un credito del cliente pari ad € 5.201,97; b) Accoglie la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla parte attrice e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.201,97, oltre gli interessi al tasso legale dal
10/07/2019, data di introduzione della domanda, fino al soddisfo;
c) Condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.127,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
d) Pone le spese del consulente tecnico d'ufficio, liquidate con separato atto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 03/11/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante