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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
19746 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.19746/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4270/17 ordine n.11099/17 ruolo del
29-31 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società Controparte_1
nonchè ai signori e quali fideiussori e limitatamente ai Parte_1 Parte_2
crediti derivanti dal rapporto FS 1584021, di pagare alla società la Controparte_2
somma complessiva di euro 68.346,02 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
1 rilevato che il signor proponeva rituale opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo, eccependo in via preliminare il difetto di competenza territoriale del Tribunale
di Brescia con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per contrarietà
all'articolo 1341, comma 2, cc della clausola del contratto di leasing relativa al foro convenzionale ed eccependo altresì la nullità della procura alle liti, domandando poi nel merito la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto, deducendo l'usurarietà degli interessi moratori e contestando l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing oggetto di causa attesa la mancata operatività della clausola risolutiva espressa azionata dalla società creditrice/ingiungente per carenza dei requisiti di cui all'articolo
1455 cc, domandando per il resto che venisse accertata l'illegittimità della quantificazione del credito asseritamente vantato da parte ingiungente e in subordine, accertata la condotta illegittima tenuta dall'istituto bancario, che la società ingiungete/opposta fosse condannata a corrispondere ad esso opponente la somma di euro CP_2
200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, e in ulteriore subordine che fosse condannata a restituirgli la somma di euro 378.384,40 per i canoni già versati;
rilevato che si costituiva la società , anche in qualità di società Controparte_2
incorporante la società (originario soggetto contraente), e per essa la Controparte_3
società mandataria chiedendo in via preliminare la concessione della Parte_3
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il rigetto delle eccezioni preliminari di parte opponente in quanto infondate, nonché nel merito il rigetto di tutte le pretese di controparte;
2 rilevato che nelle more del giudizio con atto di intervento volontario ex articolo 111 cpc si costituiva la società quale cessionaria acquirente pro soluto dei crediti della Parte_4
società , e per essa la società mandataria incaricata del Controparte_2 Parte_5
recupero dei crediti in nome e per conto della società dichiarando di fare Parte_4
proprie tutte le azioni, ragioni e domande già formalizzate dalla propria dante causa
, insistendo quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate Controparte_2
con l'atto di costituzione;
rilevato che in corso di causa il giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e successivamente, ritenuto che la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente che la clausola di cui all'articolo 19 delle condizioni generali di contratto apposte al contratto n. FS 1584021 stipulato tra la società conduttrice, estranea al presente giudizio, e l'opposta società prevede espressamente che “per Controparte_2
qualsiasi controversia comunque riguardante il contratto e anche ipotesi di connessione o
continenza di cause, sarà competente il foro di Brescia, esclusa qualsiasi altra competenza
concorrente” (cfr. documento n.2 di parte opposta);
rilevato che ai sensi dell'articolo 28 cpc i contraenti possono convenzionalmente derogare la competenza territoriale prevista dal codice di rito, ma tale deroga deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 cc, circostanza questa che ricorre nel caso di specie in quanto l'articolo 19 delle condizioni di contratto
3 risulta essere stato sottoscritto specificamente, sia sullo stesso foglio in cui la condizione era apposta, sia nello specifico specchietto riepilogativo delle condizioni di cui agli articoli
1341 e 1342 cc (cfr. doc. in atti);
ritenuto pertanto che la società ingiungente Leasing, in forza del predetto CP_2
articolo 19 delle condizioni generali di contratto, ha correttamente instaurato il giudizio monitorio innanzi questo Tribunale di Brescia;
ritenuto altresì che la deroga convenzionale della competenza territoriale di cui al contratto di leasing determina altresì l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente i fideiussori, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui ciò avviene “in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c. e nonostante
la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i
due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi
giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico” (cfr. Cass. n. 21362/2020, Cass. n.
4757/2005);
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata;
ritenuto altresì che va rigettata anche l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza della procura alle liti formulata da parte opponente, atteso che la procura de qua
risulta debitamente prodotta ai sensi dell'articolo 83 comma 3 cpc quale allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. n.1 del fascicolo monitorio, doc. n.2 del fascicolo di parte opposta);
4 rilevato poi nel merito quanto all'asserita usurarietà degli interessi moratori ex articolo
1815 comma 2 cc che le contestazioni di parte opponente sul punto risultano estremamente generiche, non avendo provveduto l'opponente a produrre a riguardo né specifica documentazione né una perizia di parte a fondamento della propria pretesa, limitandosi a domandare, in questa sede, l'esperimento di CTU contabile a sostegno delle sue eccezioni;
rilevato a questo riguardo che l'espletamento di una CTU contabile in questo caso avrebbe una valenza meramente esplorativa, in quanto, in assenza di qualsivoglia principio di prova, non avrebbe la funzione di fornire al giudice uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti, ma costituirebbe essa mezzo di prova dei fatti (l'usurarietà degli interessi)
che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e giustificare, almeno attraverso una perizia di parte, per il principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 31886/2019, Cass.
n.19631/2020);
rilevato poi quanto alle contestazioni formulate dal signor in merito Parte_2
all'inoperatività della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasing, la quale nel caso di specie risulterebbe essere priva di contenuto in quanto generica e priva di indicazioni circa le obbligazioni il cui inadempimento determinerebbe la risoluzione del contratto, che l'articolo 17 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. n.2 di parte opposta) prevede espressamente che “ai sensi dell'articolo 1456 cc le parti convengono
espressamente che il DE [ , con apposita dichiarazione a mezzo lettera CP_2
raccomandata a.r. potrà determinare la risoluzione del presente contratto dei seguenti casi:
inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni contenute nei precedenti
articoli”, con riferimento dunque a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto di leasing,
5 per cui si ritiene che nel caso specifico la clausola risolutiva espressa non sia stata formulata in termini generici, avendo inteso le parti considerare come di non scarsa importanza l'inadempimento anche di una sola obbligazione di pagamento del canone,
come emerge chiaramente dal tenore della pattuizione;
rilevato poi quanto alla deduzione di parte opponente secondo cui la società ingiungente non si sarebbe comunque avvalsa della clausola risolutiva espressa, che dalla documentazione agli atti (cfr. documento n.2 di parte opposta) risulta invece l'opposto e cioè che con raccomandata a/r datata 7 gennaio 2016, comunicava alla società CP_2
utilizzatrice che “in considerazione del persistente inadempimento delle obbligazioni del contratto
in oggetto, e in particolare quella di pagamento dei canoni periodici, ai sensi e per gli effetti di cui
alla clausola risolutiva espressa, ne dichiariamo la risoluzione”;
ritenuto dunque evidente che la società si è correttamente avvalsa della Controparte_2
clausola risolutiva espressa pattuita e che pertanto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1456 cc, il contratto di leasing si è risolto di diritto al momento della comunicazione di cui sopra, senza bisogno di ulteriori accertamenti da parte del giudice;
ritenuto poi quanto all'asserita violazione degli articoli 1341 e 1342 cc che, ribadendo quanto già osservato rispetto alla deroga della competenza territoriale, le clausole onerose presenti nel contratto di leasing risultano essere state specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 cc, sia sullo stesso foglio in cui esse venivano apposte,
sia nello specifico specchietto riepilogativo delle condizioni di cui agli articoli 1341 e 1342
cc;
6 ritenuto per il resto che anche le ulteriori contestazioni formulate da parte opponente risultano assolutamente generiche, non avendo provveduto l'opponente a fornire alcun elemento di prova da cui dedurre l'erronea quantificazione della somma oggetto d'ingiunzione;
ritenuto dunque conclusivamente che l'opposizione formulata dal signor Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.4270/17 ordine n.11099/17 ruolo del 29-31 luglio
[...]
2017 del Tribunale di Brescia, risulta infondata per tutti i motivi sopra esposti e pertanto essa va rigettata;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto il signor va condannato a rimborsare le spese di causa, che si liquidano come in Parte_2
dispositivo, a favore della società e per essa alla società mandataria Parte_4 Pt_5
quale cessionaria del credito intervenuta nel giudizio e che è l'unico soggetto che ha
[...]
precisato le conclusioni in tal senso, mentre nessuna pronuncia sulle spese per
[...]
che non ha precisato le conclusioni;
CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4270/17 ordine n.11099/17 ruolo del 29-31
luglio 2017;
7 b) condanna a rimborsare alla società e per essa Parte_2 Parte_4
alla società mandataria le spese di causa, che si liquidano in euro Parte_5
15.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Brescia l' 11 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.19746/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4270/17 ordine n.11099/17 ruolo del
29-31 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società Controparte_1
nonchè ai signori e quali fideiussori e limitatamente ai Parte_1 Parte_2
crediti derivanti dal rapporto FS 1584021, di pagare alla società la Controparte_2
somma complessiva di euro 68.346,02 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
1 rilevato che il signor proponeva rituale opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo, eccependo in via preliminare il difetto di competenza territoriale del Tribunale
di Brescia con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per contrarietà
all'articolo 1341, comma 2, cc della clausola del contratto di leasing relativa al foro convenzionale ed eccependo altresì la nullità della procura alle liti, domandando poi nel merito la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto, deducendo l'usurarietà degli interessi moratori e contestando l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing oggetto di causa attesa la mancata operatività della clausola risolutiva espressa azionata dalla società creditrice/ingiungente per carenza dei requisiti di cui all'articolo
1455 cc, domandando per il resto che venisse accertata l'illegittimità della quantificazione del credito asseritamente vantato da parte ingiungente e in subordine, accertata la condotta illegittima tenuta dall'istituto bancario, che la società ingiungete/opposta fosse condannata a corrispondere ad esso opponente la somma di euro CP_2
200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, e in ulteriore subordine che fosse condannata a restituirgli la somma di euro 378.384,40 per i canoni già versati;
rilevato che si costituiva la società , anche in qualità di società Controparte_2
incorporante la società (originario soggetto contraente), e per essa la Controparte_3
società mandataria chiedendo in via preliminare la concessione della Parte_3
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il rigetto delle eccezioni preliminari di parte opponente in quanto infondate, nonché nel merito il rigetto di tutte le pretese di controparte;
2 rilevato che nelle more del giudizio con atto di intervento volontario ex articolo 111 cpc si costituiva la società quale cessionaria acquirente pro soluto dei crediti della Parte_4
società , e per essa la società mandataria incaricata del Controparte_2 Parte_5
recupero dei crediti in nome e per conto della società dichiarando di fare Parte_4
proprie tutte le azioni, ragioni e domande già formalizzate dalla propria dante causa
, insistendo quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate Controparte_2
con l'atto di costituzione;
rilevato che in corso di causa il giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e successivamente, ritenuto che la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente che la clausola di cui all'articolo 19 delle condizioni generali di contratto apposte al contratto n. FS 1584021 stipulato tra la società conduttrice, estranea al presente giudizio, e l'opposta società prevede espressamente che “per Controparte_2
qualsiasi controversia comunque riguardante il contratto e anche ipotesi di connessione o
continenza di cause, sarà competente il foro di Brescia, esclusa qualsiasi altra competenza
concorrente” (cfr. documento n.2 di parte opposta);
rilevato che ai sensi dell'articolo 28 cpc i contraenti possono convenzionalmente derogare la competenza territoriale prevista dal codice di rito, ma tale deroga deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 cc, circostanza questa che ricorre nel caso di specie in quanto l'articolo 19 delle condizioni di contratto
3 risulta essere stato sottoscritto specificamente, sia sullo stesso foglio in cui la condizione era apposta, sia nello specifico specchietto riepilogativo delle condizioni di cui agli articoli
1341 e 1342 cc (cfr. doc. in atti);
ritenuto pertanto che la società ingiungente Leasing, in forza del predetto CP_2
articolo 19 delle condizioni generali di contratto, ha correttamente instaurato il giudizio monitorio innanzi questo Tribunale di Brescia;
ritenuto altresì che la deroga convenzionale della competenza territoriale di cui al contratto di leasing determina altresì l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente i fideiussori, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui ciò avviene “in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c. e nonostante
la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i
due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi
giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico” (cfr. Cass. n. 21362/2020, Cass. n.
4757/2005);
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata;
ritenuto altresì che va rigettata anche l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza della procura alle liti formulata da parte opponente, atteso che la procura de qua
risulta debitamente prodotta ai sensi dell'articolo 83 comma 3 cpc quale allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. n.1 del fascicolo monitorio, doc. n.2 del fascicolo di parte opposta);
4 rilevato poi nel merito quanto all'asserita usurarietà degli interessi moratori ex articolo
1815 comma 2 cc che le contestazioni di parte opponente sul punto risultano estremamente generiche, non avendo provveduto l'opponente a produrre a riguardo né specifica documentazione né una perizia di parte a fondamento della propria pretesa, limitandosi a domandare, in questa sede, l'esperimento di CTU contabile a sostegno delle sue eccezioni;
rilevato a questo riguardo che l'espletamento di una CTU contabile in questo caso avrebbe una valenza meramente esplorativa, in quanto, in assenza di qualsivoglia principio di prova, non avrebbe la funzione di fornire al giudice uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti, ma costituirebbe essa mezzo di prova dei fatti (l'usurarietà degli interessi)
che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e giustificare, almeno attraverso una perizia di parte, per il principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 31886/2019, Cass.
n.19631/2020);
rilevato poi quanto alle contestazioni formulate dal signor in merito Parte_2
all'inoperatività della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasing, la quale nel caso di specie risulterebbe essere priva di contenuto in quanto generica e priva di indicazioni circa le obbligazioni il cui inadempimento determinerebbe la risoluzione del contratto, che l'articolo 17 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. n.2 di parte opposta) prevede espressamente che “ai sensi dell'articolo 1456 cc le parti convengono
espressamente che il DE [ , con apposita dichiarazione a mezzo lettera CP_2
raccomandata a.r. potrà determinare la risoluzione del presente contratto dei seguenti casi:
inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni contenute nei precedenti
articoli”, con riferimento dunque a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto di leasing,
5 per cui si ritiene che nel caso specifico la clausola risolutiva espressa non sia stata formulata in termini generici, avendo inteso le parti considerare come di non scarsa importanza l'inadempimento anche di una sola obbligazione di pagamento del canone,
come emerge chiaramente dal tenore della pattuizione;
rilevato poi quanto alla deduzione di parte opponente secondo cui la società ingiungente non si sarebbe comunque avvalsa della clausola risolutiva espressa, che dalla documentazione agli atti (cfr. documento n.2 di parte opposta) risulta invece l'opposto e cioè che con raccomandata a/r datata 7 gennaio 2016, comunicava alla società CP_2
utilizzatrice che “in considerazione del persistente inadempimento delle obbligazioni del contratto
in oggetto, e in particolare quella di pagamento dei canoni periodici, ai sensi e per gli effetti di cui
alla clausola risolutiva espressa, ne dichiariamo la risoluzione”;
ritenuto dunque evidente che la società si è correttamente avvalsa della Controparte_2
clausola risolutiva espressa pattuita e che pertanto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1456 cc, il contratto di leasing si è risolto di diritto al momento della comunicazione di cui sopra, senza bisogno di ulteriori accertamenti da parte del giudice;
ritenuto poi quanto all'asserita violazione degli articoli 1341 e 1342 cc che, ribadendo quanto già osservato rispetto alla deroga della competenza territoriale, le clausole onerose presenti nel contratto di leasing risultano essere state specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 cc, sia sullo stesso foglio in cui esse venivano apposte,
sia nello specifico specchietto riepilogativo delle condizioni di cui agli articoli 1341 e 1342
cc;
6 ritenuto per il resto che anche le ulteriori contestazioni formulate da parte opponente risultano assolutamente generiche, non avendo provveduto l'opponente a fornire alcun elemento di prova da cui dedurre l'erronea quantificazione della somma oggetto d'ingiunzione;
ritenuto dunque conclusivamente che l'opposizione formulata dal signor Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.4270/17 ordine n.11099/17 ruolo del 29-31 luglio
[...]
2017 del Tribunale di Brescia, risulta infondata per tutti i motivi sopra esposti e pertanto essa va rigettata;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto il signor va condannato a rimborsare le spese di causa, che si liquidano come in Parte_2
dispositivo, a favore della società e per essa alla società mandataria Parte_4 Pt_5
quale cessionaria del credito intervenuta nel giudizio e che è l'unico soggetto che ha
[...]
precisato le conclusioni in tal senso, mentre nessuna pronuncia sulle spese per
[...]
che non ha precisato le conclusioni;
CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4270/17 ordine n.11099/17 ruolo del 29-31
luglio 2017;
7 b) condanna a rimborsare alla società e per essa Parte_2 Parte_4
alla società mandataria le spese di causa, che si liquidano in euro Parte_5
15.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Brescia l' 11 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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