Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 78/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 78/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Delfino (c.f.
), elettivamente domiciliati in Reggio Calabria (RC) alla C.F._2
via Marvasi, n. 5/L
appellante principale e appellato incidentale
e
(c.f. , nata il [...] in [...] CP_1 C.F._3
(RC), rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Falcone (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via Arghilla, n. 62, Villa San Giuseppe
appellata principale e appellante incidentale
e
1
(c.f. , elettivamente domiciliata presso il Controparte_2 C.F._5
procuratore costituito in primo grado, avv. Pietro Barbaro, in Reggio Calabria
(RC) alla via San Francesco da Paola, 94
appellata non costituita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 22.1.2019, impugna la Parte_1
sentenza n. 180/2018, pubblicata il 5.2.2018, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria - a definizione del giudizio iscritto al n. 3735/2005 R.G. - ha così statuito: «Dichiara inammissibile la domanda di riduzione proposta da Controparte_2 in proprio;
2. Rigetta la domanda di risoluzione delle disposizioni testamentarie di Per_1 nato il [...] proposta da parte attrice;
3. Dichiara che con testamento pubblico
[...] rep. 61 del 20.3.1998 pubblicato in data 1.4.2004 per notaio rep. 101.877 Persona_2 racc. 10.234, nato il [...] ha leso i diritti di legittima spettanti alla Persona_1 moglie 4. Riduce proporzionalmente in favore degli eredi di Controparte_3 CP_3
nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva ad essi spettante pari ad un
[...] terzo del compendio ereditario, le disposizioni testamentarie di nato il Persona_1
21.1.1917; 5. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria incidentale sul compendio appartenuto a nato il [...] tra gli eredi di e Persona_1 Controparte_3 Per_1 ato il 20.11.1940; 6. Per l'effetto, assegna in proprietà esclusiva ad
[...] Persona_1 cl. 1940 l'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio 79
2 Corte d'Appello
particella 722, nonché i Buoni Postali Fruttiferi come indicati in parte motiva per il valore di euro 50.340,80; 7. Per l'ulteriore effetto, assegna per la nuda proprietà a CP_1 quale erede di gli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Controparte_3
Calabria al foglio 61 particella 31-32 ed al foglio 79 particella 491; gli immobili censiti al
Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio 79 particella 710 sub 2 ed al foglio 79 particella 127, nonché i Buoni Postali Fruttiferi come indicati in parte motiva per il valore di euro 25.133,72 tutti con vincolo di usufrutto in favore di 8. Controparte_2
Rigetta le ulteriori domande delle parti;
9. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti».
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, in sede di scioglimento della comunione sui beni ricompresi nell'asse ereditario del de cuius
[...]
, non ha assegnato all'appellante il bene identificato al Catasto Pt_1
terreni di Reggio Calabria al foglio 79, particella 710.
- Difese dell'appellata
Il 15.5.2019 si è costituita , in qualità di erede della madre CP_1
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
siccome introducente nuove contestazioni;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello poiché infondato.
Con note di trattazione scritta depositate il 30.8.2021, l'appellata, allegando la scoperta nelle more dell'odierno giudizio di documenti decisivi, ed ha pertanto chiesto di essere rimessa in termini per spiegare appello incidentale. In via subordinata ha chiesto la sospensione del giudizio d'appello in attesa della definizione dell'instaurando giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c.
La è stata ammessa, in via provvisoria e a decorrere dal 5.7.2018, CP_1
al patrocinio a spese dello Stato, con delibera n. 1248/2018 del C.O.A. di
Reggio Calabria.
Sebbene ritualmente citata, non si è costituita l'appellata . Controparte_2
***
1.- Sulla divisione dei beni
1. L'appellante censura la mancata assegnazione, in sede di scioglimento della comunione sui beni inclusi nell'asse ereditario dello zio , Persona_1
3 Corte d'Appello
deceduto il 16.1.2003, dell'immobile sito in Reggio Calabria, catastalmente identificato al foglio 79, particella 710.
2. In parziale accoglimento della domanda delle appellate (le quali hanno agito in prosecuzione, in qualità di eredi, dell'azione avviata dalla defunta
[...]
), il Tribunale ha ridotto la disposizione contenuta nel testamento del CP_3
20.3.1998, pubblicato in data 8.4.2004, con cui il defunto ha Parte_1
designato il nipote (odierno appellante) quale proprio erede universale.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata ctu, ha accertato la lesione della quota legittima della (figlia del de cuius), ripartendo l'asse ereditario (il cui CP_3 valore complessivo è stato accertato in € 130.936,20) nella misura di 1/3 in favore delle attrici in prosecuzione (per un valore corrispondente ad €
43.645,40) e di 2/3 in favore del (per un valore corrispondente ad € Per_1
87.290,80).
A scioglimento della comunione, il giudice ha assegnato alla la nuda CP_1
proprietà, con vincolo di usufrutto in favore della dei seguenti beni Per_1 ereditari: «a) terreni siti nel Comune di Reggio Calabria e catastalmente identificati al foglio 61 particelle 31-32 ed al foglio 79 particella 491; b) fabbricati ubicati in Reggio
Calabria, catastalmente identificati al foglio 79 particella 710 sub 2 ed al foglio 79 particella
127; c) buoni postali fruttiferi per il valore di euro 25.133,72».
Al sono stati assegnati il terreno in Reggio Calabria, identificato al Per_1 foglio 79, particella 722, ed i buoni postali fruttiferi pari ad € 50.340,80.
3.1. L'appellante contesta la mancata assegnazione da parte del Tribunale, a causa dell'errata interpretazione della ctu, dell'immobile identificato nel catasto terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio 79, particella 710.
La quota immobiliare (pari a € 36.950) attribuita al secondo Per_1
l'appellante, deve ricomprendere anche la predetta unità (particella 710), siccome insistente su un terreno edificabile (identificato con la particella 722) già assegnato all'appellante.
L'appellante allega, quale pregiudizio derivante dalla mancata assegnazione della particella 710, «un notevole deprezzamento o l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive».
4 Corte d'Appello
3.2. Parte appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome introduce nuove contestazioni.
3.3. L'eccezione d'inammissibilità è infondata.
L'appello non introduce novità in punto di fatto, ma critica i criteri utilizzati dal
Tribunale per la ripartizione tra le parti dei beni ereditari. L'esigenza posta a fondamento del motivo d'appello è sorta dalla sentenza.
L'eccezione sollevata dall'appellata va, quindi, rigettata.
4. Nel merito il motivo d'appello è fondato.
La ctu ha accertato che sul terreno edificabile di cui al foglio 79, particella 722 di 388 mq - assegnato all'appellante – è presente un rudere identificato con particella 710 foglio 79, di 32 mq, assegnato ad altra parte (pag.
9-10 ctu).
La circostanza secondo cui il rudere in questione insiste sul terreno di 388 mq, particella 722, risulta chiaramente anche a pag. 20 della ctu: «Per la superficie fondiaria è stata considerata la somma della superficie del terreno 3 (388 mq) più la superficie occupata dal rudere che insiste sullo stesso terreno (32 mq)».
Il ctu ha appurato che il rudere - costituito da unica stanza adibita a deposito
- ha un valore di mercato nullo siccome in pessimo stato conservativo, totalmente inagibile e inutilizzabile (pag. 10 e 44 della relazione).
Pertanto, osserva il ctu, «è stato preso in considerazione esclusivamente il valore del terreno» (pag. 10 ctu).
Il valore del terreno - pari ad € 36.950 - è stato accertato tenendo conto della sua potenzialità edificatoria ed in considerazione della superficie fondiaria di
420 mq, determinata dalla somma della superficie di 388 mq della particella
722 e della superficie di 32 mq dell'insistente particella 710 (pag. 20 della ctu).
La ctu, ai fini della relativa stima, ha quindi considerato, in modo unitario, il terreno edificabile (particella 722) e l'insistente rudere (particella 710).
4.1. Non è condivisibile la scelta del primo giudice il quale, disattendendo le determinazioni del ctu, ha assegnato alle eredi della defunta il bene CP_3
identificato con la particella 710.
Il Tribunale ha attribuito alle attrici i terreni agricoli (part. 491, 31, 710 e 32) «al fine di assegnare una quota meno dissimile di beni omogenei (immobili) (pag. 17 sentenza).
5 Corte d'Appello
Secondo quanto risulta dalla ctu, però, la particella 710 non è un terreno agricolo, essendo un rudere.
In particolare, in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, il criterio di omogeneità nella formazione delle porzioni ex art. 727
c.c. trova deroga, tra l'altro, nel caso in cui i beni non siano comodamente divisibili, cioè allorquando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero
(Cass. civ. n. 21612/2021).
L'assegnazione alla controparte del rudere identificato con la particella 710 determinerebbe un'evidente limitazione del libero godimento e dello sfruttamento economico del terreno attribuito all'appellante, in quanto sarebbe gravato da una servitù di passaggio e troverebbe limitazioni alla possibilità di edificare in ragione dell'esistenza del rudere (con conseguente necessità, ad es. di rispettare distanze).
Al fine di quindi evitare un deprezzamento funzionale, è ragionevole attribuire i beni identificati alle particelle 722 e 710 al medesimo soggetto.
Pertanto le predette particelle – quindi anche la particella 710 – vanno assegnate all'appellante.
2.- Sull'istanza di rimessione in termini
1. Con le note di trattazione del 30.8.2021, la ha chiesto la CP_1
rimessione in termini al fine di proporre appello incidentale.
L'appellata deduce in proposito la scoperta, in data successiva alla scadenza del termine ex artt. 166 e 343 c.p.c., di documentazione decisiva ai fini della proposizione dell'appello incidentale.
2. L'istanza non può essere accolta.
L'appellata deduce che: a) considerato il decesso, in data 1.8.2019, di
[...]
, è cessato il vincolo di usufrutto sui beni ereditari assegnati alla CP_2
, che è quindi divenuta piena proprietaria;
b) con raccomandate del CP_1
6 Corte d'Appello
4.12.2019 e del 28.1.2020, la (divenuta piena proprietaria) ha CP_1 chiesto all'Ufficio postale il rilascio di duplicato dei buoni postali fruttiferi per €
25.133,72, già assegnati dal Tribunale alla nuda proprietaria;
c) in data
16.8.2021, a seguito di accoglimento del ricorso per ammortamento, la proprietaria ha ottenuto dall'Ufficio postale copia dei buoni ereditati.
Le anzidette circostanze risultano documentate (all. memorie CP_4 dell'appellata del 30.8.2021).
L'appellata sostiene di aver appreso in data 16 agosto 2021 che i buoni postali erano stati già riscossi. Tale circostanza determina la lesione della propria quota ereditaria e la necessità di chiedere la riforma della sentenza di primo grado.
3. Ai sensi dell'art. 396, comma 1, c.p.c., «le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o del recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine predetto».
La norma prevede la proponibilità dell'azione di revocazione (straordinaria) quando le circostanze di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. si verifichino oltre la scadenza del termine per proporre appello.
L'ipotesi prospettata dall'appellata ricade nella disciplina ex art. 395, comma
1, n. 3, c.p.c., che ammette la revocazione della sentenza «se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario».
L'appellata allega di aver tardivamente scoperto l'esistenza di documenti (i buoni postali già riscossi) che, ove tempestivamente conosciuti, le avrebbero permesso di impugnare la sentenza di primo grado.
La scoperta dei documenti, secondo parte appellata, è avvenuta il 16.8.2021, quindi oltre il termine decadenziale per proporre sia l'appello principale
(poiché la sentenza è stata pubblicata il 5.2.2018) sia l'appello incidentale (da proporsi almeno venti giorni prima dell'udienza del 23.5.2019, indicata nell'atto di citazione).
L'appellata, quindi, ai sensi dell'art. 396 c.p.c. poteva impugnare la sentenza esclusivamente con l'azione di revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395
n. 3 c.p.c.
7 Corte d'Appello
Tale azione (di revocazione), in effetti, è stata esperita dalla ed è CP_1
stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Reggio Calabria per insussistenza, in concreto, del presupposto ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto non provata dall'attrice l'impossibilità, per causa di forza maggiore, di produrre in giudizio i documenti asseritamente decisivi.
Il Tribunale non ha ritenuto condivisibile l'assunto della parte odierna istante, secondo cui la stessa non ha potuto produrre nel corso del giudizio la documentazione in questione per causa ad essa non imputabile. Secondo il
Tribunale, «la ricerca dei rapporti di risparmio postale effettuata solo con il modulo in atti recante data 30 aprile 2021, ed a seguito del quale in data 16 agosto 2021 l'attrice ha avuto conoscenza dei documenti de quibus, ben poteva essere attuata dalla nel corso del CP_1 procedimento n. 3735/2005 R.G. ed a tutto voler concedere subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado in vista della proposizione di un eventuale appello (…) posto che il relativo modulo può essere utilizzato dagli eredi al fine di conseguire informazioni sulla consistenza del patrimonio del defunto e ricostruire l'asse ereditario».
Quindi l'azione di revocazione è stata dichiarato inammissibile non perché la fattispecie non rientra astrattamente in una delle ipotesi in cui è possibile la revocazione, ma in quanto in concreto la non si è attivata CP_1
tempestivamente per la ricerca dei documenti, e pertanto è imputabile alla stessa la tardiva scoperta della documentazione.
Essendo quindi astrattamente proponibile l'azione di revocazione,
l'inammissibilità della domanda di revocazione non può costituire causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale.
4. L'appellata chiede, in via subordinata, la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione dell'instaurando giudizio di revocazione ex art. 395
c.p.c.
La domanda non è accoglibile.
L'appellante, unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 4.9.2024, produce la sentenza n. 486/2024, pubblicata il 9.4.2024, con cui il Tribunale di Reggio Calabria - a definizione della causa n. 2781/2021 - ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della . CP_1
8 Corte d'Appello
L'appellata non allega (e non prova) di aver impugnato la sentenza n.
486/2024, che, pertanto, si presume passata in giudicato.
Non vi sono i presupposti, quindi, per la sospensione del processo.
3.- Spese processuali
L'accoglimento dell'appello non determina una modifica dell'assetto risultante dalla sentenza impugnata tale da giustificare una diversa regolamentazione delle spese processuali del primo grado.
Come detto, il bene attribuito all'appellante è privo di reale valore di mercato.
Il che rende opportuno compensare interamente tra le parti anche le spese processuali del secondo grado.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e , disattesa ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_2
eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, assegna a la proprietà dell'immobile iscritto nel Catasto Parte_1
terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio 79, particella 710;
- rigetta l'istanza di rimessione in termini dell'appellata per la CP_1
proposizione del gravame incidentale;
- compensa interamente tra parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 7.2.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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