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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 10239 del 2022, vertente
TRA
- ( , nata a Città del Messico (Messico) in [...] Parte_1 C.F._1 12.05.1970, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Neri, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Paiella, giusta procura in atti;
-resistente contumace- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in data 30.09.2000 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1 del predetto Comune, anno 2000, n. 01430, parte 2, s. A06), dal quale erano nati i figli
(13.12.2002) e (16.03.2010); la residenza familiare era stata stabilita Per_1 Per_2 nell'immobile sito in Roma, Via Edoardo Gatti n. 163, in comproprietà e gravato da mutuo;
con il passare del tempo, l'unione matrimoniale si era deteriorata, venendo meno l'affectio coniugalis tra le parti, le quali si separavano consensualmente mediante accordo di negoziazione assistita in data 07/11/2017 (prot. n. 1505/2017), prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, allora entrambi minorenni e , con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre nella casa coniugale, un contributo paterno per il loro mantenimento di € 675 mensili complessivi, ripartendosi al 50% le spese straordinarie. Quanto alla casa familiare, composta di due piani indipendenti, veniva previsto che il primo piano venisse assegnato al padre e il secondo alla madre, con utenze divise al 50%
e con il pagamento del mutuo da parte di entrambi.
Tanto premesso, la ricorrente, evidenziava un peggioramento della propria situazione lavorativa, avendo perduto il lavoro a seguito di licenziamento in data 20.07.2021, nonché dei rapporti con il marito, evidenziando che la condivisione dello stesso immobile, sia pure in due piani diversi, non aveva agevolato la gestione dei figli, ma aveva incrinato i rapporti familiari e comportato il mancato rispetto dei tempi frequentazione previsti nell'accordo, essendo i figli sempre con lei e non dormendo mai dal padre. Sulla scorta di quanto sopra, essendo decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso a entrambi del figlio minore , un contributo paterno per il mantenimento dei figli Per_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, e di € 900 mensili (€ Per_2 450 ciascuno), oltre all'80% delle spese straordinarie e l'assegnazione dell'intera casa familiare.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di Controparte_1 divorzio, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da parte ricorrente, in modo particolare l'assegnazione in via esclusiva dell'intera casa familiare (suddivisa in due piani: piano terra a lui assegnato e piano superiore abitato dalla moglie e dai figli), chiedendo di contro, stante la propria situazione economica, una diminuzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli alla somma di € 275, oltre al 50% delle spese, confermandosi per il resto le statuizioni assunte in sede di separazione.
In data 21.06.2022 il Presidente f.f., letti gli atti, confermava i provvedimenti della separazione, evidenziando, con riguardo alla domanda di assegnazione dell'intera casa familiare formulata dalla signora che l'abitazione originaria non poteva più essere Pt_1 oggetto di assegnazione, essendosi consolidato un diverso habitat domestico dei figli, e, ritenuto opportuno verificare in istruttoria la congruità dell'assegno di mantenimento concordato dalle parti all'epoca della separazione per i figli, tenuto conto delle circostanze allegate e dell'età dei figli stessi, rinviava le parti all'udienza del 18.01.2023. All'udienza fissata, ritenuto opportuno procedersi preliminarmente al tentativo di conciliazione delle parti, anche con riguardo alla attività lavorativa svolta dal figlio il Giudice Istruttore delegava per l'espletamento il GOP. Per_1
Espletato senza successo il tentativo di conciliazione (udienze del 29.03.2023 e 05.04.2023), sentite le parti e concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in data 31.10.2023 il GI, rilevato che il figlio -come riferito dal solo Per_1 resistente- era in procinto di iniziare (dal 06/11/2023) a lavorare come cameriere di sala presso HelloSky con sede a Fiumicino (contratto di lavoro a 40 ore mensili con retribuzione di € 1.450 mensili lordi circa), rinviava la causa per la verifica della situazione lavorativa del figlio.
In data 15.11.2023 il g.i., vista la documentazione depositata (contratto di lavoro del figlio
, revocava l'assegno di mantenimento paterno per il figlio a far data dal Per_1 Per_1 mese di novembre 2023, rideterminando l'assegno per il figlio in € 350, e, Per_2 ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rimetteva al Collegio per la decisione sullo status divorzile e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La modifica veniva disposta sul presupposto del rilascio della casa familiare da parte di
, che in tal senso si impegnava alla udienza del 27.09.2023. Parte_2
A questo punto il signore si impegna a lasciare la casa familiare qualora venisse revocato l'assegno di mantenimento per e fissato un assegno di mantenimento per il figlio Per_1
di € 350 entro il mese di dicembre 2023 Per_2
Con sentenza non definitiva sullo status n. 17648/2023 pubbl. il 04/12/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. All'udienza cartolare del 06.11.2024 il giudice istruttore, rilevato che la ricorrente, in modifica delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, chiedeva un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 450 mensili, oltre al 80% delle spese Per_2 straordinarie, mentre parte resistente -in modifica delle conclusioni rassegnate in comparsa- chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data 15.11.2023, riservava la causa al Collegio per la decisione con termini di 30+20 per gli atti difensivi finali.. Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 17648/2023 pubbl. il
04/12/2023), è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo
Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relative all'affidamento del figlio minore nonché quelle relative al Per_2 mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Per_2
Contributo al mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (14 anni) convivente con la madre e il fratello Per_2 maggiorenne Per_1
Preliminarmente il Collegio osserva che, stante il raggiungimento della maggiore età del figlio non vi sono statuizioni in merito al regime di affido di quest'ultimo. Per_1
Con riguardo invece al figlio minorenne , dall'istruttoria complessivamente Per_2 svolta, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita del minore- Con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il figlio -riguardanti la relativa istruzione, educazione, residenza e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio, confermando il collocamento del figlio presso la madre, Per_2 garantendo continuità delle abitudini domestiche del figlio, dispone, con riguardo alle modalità di frequentazione padre figlio, che il padre debba tenerlo con sé secondo le modalità già stabilite nell'ordinanza presidenziale confermativa dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita, e comunque, compatibilmente con i turni di lavoro del padre: tre giorni alla settimana, con pernotto;
durante le vacanze estive 15 gg anche non consecutivi tra i mesi di Giugno e Settembre, prima della riapertura della scuola da concordarsi tra i genitori entro 15 maggio di ciascun anno;
le festività Natalizie e
Pasquali alternate negli anni tra i genitori.
Dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti è emerso che è un Per_2 ragazzo affetto da DSA misto, con comportamenti di iperattivismo e oppositivi provocatori messi in atto anche nell'ambito scolastico e più volte segnalati, con i conseguenti riflessi anche sulle relazioni, difficili, con i compagni di classe e coetanei
(cfr. relazione scuola del novembre 2022) Nel primo anno delle superiori, iscritto all'istituto alberghiero, è stato bocciato ed è ora ripetente. In questo quadro complesso, il padre, che pure lavora su turni e non ha incoraggiato il prosieguo della terapia psicologica che il figlio aveva intrapreso (su suggerimento della scuola) e in seguito interrotto, insiste per il collocamento prevalente del figlio presso di lui, pur avendo in questi anni delegato la gestione del ragazzo alla madre, salvo accusarla di inadeguatezza. Ha altresì, in presenza di condotte oppositive di nei confronti Per_2 della madre, omesso di fare fronte comune con la stessa (si tratta di condotte e dinamiche che il figlio pone in essere anche in altri contesti e non riscontrati nella relazione tra la madre e il figlio maggiorenne , tentando anzi di utilizzare il malessere (peraltro Per_1 certificato dall'ASL) del figlio contro la signora Pt_1
Il terreno di riscontro è rappresentato dalla casa coniugale, che tuttavia non può più costituire oggetto di assegnazione in quanto non riveste più la funzione di habitat domestico del figlio nella sua interezza, essendo, almeno dal 2017 (epoca della separazione), divisa in due entità distinte. Proprio la convivenza nello stesso immobile, diviso solo da una scala, aveva alimentato i contasti tra le parti, tanto che alla udienza del 23.09.2023 si era Controparte_1 impegnato a lasciare la casa familiare, entro il mese di dicembre 2023, qualora fosse stato revocato l'assegno di mantenimento per e rideterminato l'assegno di Per_1 mantenimento per in € 350. Per_2 All'esito del giudizio, si è appreso che il sig. , pur essendosi verificato il Pt_2 presupposto auspicato (ordinanza del 15.11.2023) non ha mia rilasciato la casa familiare, adducendo ragioni di tutela di dalle disattenzioni materne. Per_2
Nello stigmatizzare la condotta del va tuttavia nuovamente evidenziato che CP_1 l'habitat domestico del figlio è ormai cristallizzato in una casa divisa a metà, che non può costituire oggetto di assegnazione e che pertanto il tribunale non può che prendere atto dell'accordo a suo tempo preso dalle parti (fonte di continui litigi e dissidi tra gli stessi) atteso che la disponibilità della casa segue il titolo di proprietà.
Si sottolinea, tuttavia, la necessità che il Servizio sociale monitori il nucleo familiare, le condizioni psico fisiche di , provveda alla sua tempestiva presa in carico per un Per_2 percorso psicoterapeutico e segnali al PMM qualsivoglia condotta pregiudizievole.
Nell'ordinanza presidenziale, confermativa delle statuizioni separative, era stato stabilito che il padre corrispondesse per il mantenimento dei figli e un contributo Per_1 Per_2 per il loro mantenimento di € 675 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del processo, con provvedimento del 15.11.2023, il giudice istruttore, avuto riguardo della raggiunta autosufficienza economica del figlio assunto -come Per_1 dedotto da entrambe le parti e provato con il deposito del contratto di lavoro- a far data dal 06/11/2023, con mansioni di cameriere di sala (operaio di IV Livello) presso la Lounge di HelloSky a Fiumicino, con retribuzione mensile di € 1.550,60 (per 14 mensilità), revocava a far data dal mese di novembre 2023 l'assegno di mantenimento paterno per il figlio rideterminando altresì l'assegno per il figlio in € Per_1 Per_2
350.
Con riguardo a come emerso dalle prospettazioni delle parti e dai documenti Per_1 depositati, il ragazzo dopo aver terminato il proprio percorso di studi superiori, ha deciso di entrare nel modo del lavoro, iniziando con contratti di lavoro part-time a tempo determinato (dal 01/09/2022 a metà 03/2023 scaffalista per la presso un CP_2 supermercato ad Ostia antica, percependo in una retribuzione mensile di € 1.200 netti;
dal 11/05/2023 al 28/10/2023 impiegato presso punto vendita Food&Beverage LeGarder in aeroporto a Fiumicino, con contratto part time e stipendio di € 1.100 mensili netti), con la qualifica di cameriere di sala, sottoscrivendo da ultimo un contratto con la società
Lounge di HelloSky a Fiumicino. continua a vivere nella casa familiare con la Per_1 madre e il fratello.
Dato ciò, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dato atto della maturata professionalità acquisita dal ragazzo e della sua raggiunta autosufficienza economica, dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di novembre 2023. Per_1
Con riguardo, invece, al figlio minorenne , pure convivente con la madre, è Per_2 studente, iscritto, come ripetente, presso l'istituto alberghiero. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La signora -come emerso dalla documentazione versata in atti, nonché dalle Pt_1 dichiarazioni dalla stessa rese nei propri scritti conclusionali e all'udienza del 31.10.2023- dopo essere stata licenziata nel luglio 2021, ha iniziato a svolgere lavori saltuari e ad oggi è in possesso di attestati abilitanti la professione di estetista. Oltre a ciò, la signora è proprietaria, assieme all'ex coniuge, della casa familiare, gravata da mutuo fondiario la cui rata ammonta a € 800 circa mensili. Di contro il sig. è impiegato dal 23/04/2016 presso Aeroporti di Roma S.p.a.3 con CP_1 uno stipendio netto di € 2.000 circa mensili. Inoltre, è comproprietario con la signora della ex casa coniugale. Pt_1
Sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle sue accresciute esigenze di vita e dell'aumento delle necessità del figlio minore collocato presso la madre, avuto riguardo dei tempi di cura, accudimento e Per_2 permanenza del figlio presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale, in modifica dei provvedimenti provvisori emessi in data 15.11.2023, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 400 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2023.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto che con sentenza non definitiva n.
17648/2023 pubbl. il 04/12/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 30.09.2000, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- affida il figlio minore a entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore medesimo - riguardanti la relativa istruzione, educazione, residenza e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé il figlio minore come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda di assegnazione dell'intera casa familiare, come specificato in motivazione;
- dispone che il Servizio sociale monitori il nucleo familiare, le condizioni psico fisiche di , provveda alla sua tempestiva presa in carico per un percorso Per_2 psicoterapeutico e segnali al PMM qualsivoglia condotta pregiudizievole.
- dichiara cessato l'obbligo gravante su . di corrispondere a CP_1 CP_1 Pt_1 il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ed
[...] Per_1 economicamente autosufficiente, a far data dal mese di novembre 2023;
- determina in € 400 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Controparte_1 del figlio , da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il Per_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di novembre 2023;
- dispone che entrambi i genitori si facciano carico delle spese straordinarie di Per_2 nella misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16.01.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 10239 del 2022, vertente
TRA
- ( , nata a Città del Messico (Messico) in [...] Parte_1 C.F._1 12.05.1970, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Neri, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Paiella, giusta procura in atti;
-resistente contumace- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in data 30.09.2000 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1 del predetto Comune, anno 2000, n. 01430, parte 2, s. A06), dal quale erano nati i figli
(13.12.2002) e (16.03.2010); la residenza familiare era stata stabilita Per_1 Per_2 nell'immobile sito in Roma, Via Edoardo Gatti n. 163, in comproprietà e gravato da mutuo;
con il passare del tempo, l'unione matrimoniale si era deteriorata, venendo meno l'affectio coniugalis tra le parti, le quali si separavano consensualmente mediante accordo di negoziazione assistita in data 07/11/2017 (prot. n. 1505/2017), prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, allora entrambi minorenni e , con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre nella casa coniugale, un contributo paterno per il loro mantenimento di € 675 mensili complessivi, ripartendosi al 50% le spese straordinarie. Quanto alla casa familiare, composta di due piani indipendenti, veniva previsto che il primo piano venisse assegnato al padre e il secondo alla madre, con utenze divise al 50%
e con il pagamento del mutuo da parte di entrambi.
Tanto premesso, la ricorrente, evidenziava un peggioramento della propria situazione lavorativa, avendo perduto il lavoro a seguito di licenziamento in data 20.07.2021, nonché dei rapporti con il marito, evidenziando che la condivisione dello stesso immobile, sia pure in due piani diversi, non aveva agevolato la gestione dei figli, ma aveva incrinato i rapporti familiari e comportato il mancato rispetto dei tempi frequentazione previsti nell'accordo, essendo i figli sempre con lei e non dormendo mai dal padre. Sulla scorta di quanto sopra, essendo decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso a entrambi del figlio minore , un contributo paterno per il mantenimento dei figli Per_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, e di € 900 mensili (€ Per_2 450 ciascuno), oltre all'80% delle spese straordinarie e l'assegnazione dell'intera casa familiare.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di Controparte_1 divorzio, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da parte ricorrente, in modo particolare l'assegnazione in via esclusiva dell'intera casa familiare (suddivisa in due piani: piano terra a lui assegnato e piano superiore abitato dalla moglie e dai figli), chiedendo di contro, stante la propria situazione economica, una diminuzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli alla somma di € 275, oltre al 50% delle spese, confermandosi per il resto le statuizioni assunte in sede di separazione.
In data 21.06.2022 il Presidente f.f., letti gli atti, confermava i provvedimenti della separazione, evidenziando, con riguardo alla domanda di assegnazione dell'intera casa familiare formulata dalla signora che l'abitazione originaria non poteva più essere Pt_1 oggetto di assegnazione, essendosi consolidato un diverso habitat domestico dei figli, e, ritenuto opportuno verificare in istruttoria la congruità dell'assegno di mantenimento concordato dalle parti all'epoca della separazione per i figli, tenuto conto delle circostanze allegate e dell'età dei figli stessi, rinviava le parti all'udienza del 18.01.2023. All'udienza fissata, ritenuto opportuno procedersi preliminarmente al tentativo di conciliazione delle parti, anche con riguardo alla attività lavorativa svolta dal figlio il Giudice Istruttore delegava per l'espletamento il GOP. Per_1
Espletato senza successo il tentativo di conciliazione (udienze del 29.03.2023 e 05.04.2023), sentite le parti e concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in data 31.10.2023 il GI, rilevato che il figlio -come riferito dal solo Per_1 resistente- era in procinto di iniziare (dal 06/11/2023) a lavorare come cameriere di sala presso HelloSky con sede a Fiumicino (contratto di lavoro a 40 ore mensili con retribuzione di € 1.450 mensili lordi circa), rinviava la causa per la verifica della situazione lavorativa del figlio.
In data 15.11.2023 il g.i., vista la documentazione depositata (contratto di lavoro del figlio
, revocava l'assegno di mantenimento paterno per il figlio a far data dal Per_1 Per_1 mese di novembre 2023, rideterminando l'assegno per il figlio in € 350, e, Per_2 ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rimetteva al Collegio per la decisione sullo status divorzile e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La modifica veniva disposta sul presupposto del rilascio della casa familiare da parte di
, che in tal senso si impegnava alla udienza del 27.09.2023. Parte_2
A questo punto il signore si impegna a lasciare la casa familiare qualora venisse revocato l'assegno di mantenimento per e fissato un assegno di mantenimento per il figlio Per_1
di € 350 entro il mese di dicembre 2023 Per_2
Con sentenza non definitiva sullo status n. 17648/2023 pubbl. il 04/12/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. All'udienza cartolare del 06.11.2024 il giudice istruttore, rilevato che la ricorrente, in modifica delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, chiedeva un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 450 mensili, oltre al 80% delle spese Per_2 straordinarie, mentre parte resistente -in modifica delle conclusioni rassegnate in comparsa- chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data 15.11.2023, riservava la causa al Collegio per la decisione con termini di 30+20 per gli atti difensivi finali.. Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 17648/2023 pubbl. il
04/12/2023), è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo
Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relative all'affidamento del figlio minore nonché quelle relative al Per_2 mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Per_2
Contributo al mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (14 anni) convivente con la madre e il fratello Per_2 maggiorenne Per_1
Preliminarmente il Collegio osserva che, stante il raggiungimento della maggiore età del figlio non vi sono statuizioni in merito al regime di affido di quest'ultimo. Per_1
Con riguardo invece al figlio minorenne , dall'istruttoria complessivamente Per_2 svolta, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita del minore- Con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il figlio -riguardanti la relativa istruzione, educazione, residenza e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio, confermando il collocamento del figlio presso la madre, Per_2 garantendo continuità delle abitudini domestiche del figlio, dispone, con riguardo alle modalità di frequentazione padre figlio, che il padre debba tenerlo con sé secondo le modalità già stabilite nell'ordinanza presidenziale confermativa dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita, e comunque, compatibilmente con i turni di lavoro del padre: tre giorni alla settimana, con pernotto;
durante le vacanze estive 15 gg anche non consecutivi tra i mesi di Giugno e Settembre, prima della riapertura della scuola da concordarsi tra i genitori entro 15 maggio di ciascun anno;
le festività Natalizie e
Pasquali alternate negli anni tra i genitori.
Dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti è emerso che è un Per_2 ragazzo affetto da DSA misto, con comportamenti di iperattivismo e oppositivi provocatori messi in atto anche nell'ambito scolastico e più volte segnalati, con i conseguenti riflessi anche sulle relazioni, difficili, con i compagni di classe e coetanei
(cfr. relazione scuola del novembre 2022) Nel primo anno delle superiori, iscritto all'istituto alberghiero, è stato bocciato ed è ora ripetente. In questo quadro complesso, il padre, che pure lavora su turni e non ha incoraggiato il prosieguo della terapia psicologica che il figlio aveva intrapreso (su suggerimento della scuola) e in seguito interrotto, insiste per il collocamento prevalente del figlio presso di lui, pur avendo in questi anni delegato la gestione del ragazzo alla madre, salvo accusarla di inadeguatezza. Ha altresì, in presenza di condotte oppositive di nei confronti Per_2 della madre, omesso di fare fronte comune con la stessa (si tratta di condotte e dinamiche che il figlio pone in essere anche in altri contesti e non riscontrati nella relazione tra la madre e il figlio maggiorenne , tentando anzi di utilizzare il malessere (peraltro Per_1 certificato dall'ASL) del figlio contro la signora Pt_1
Il terreno di riscontro è rappresentato dalla casa coniugale, che tuttavia non può più costituire oggetto di assegnazione in quanto non riveste più la funzione di habitat domestico del figlio nella sua interezza, essendo, almeno dal 2017 (epoca della separazione), divisa in due entità distinte. Proprio la convivenza nello stesso immobile, diviso solo da una scala, aveva alimentato i contasti tra le parti, tanto che alla udienza del 23.09.2023 si era Controparte_1 impegnato a lasciare la casa familiare, entro il mese di dicembre 2023, qualora fosse stato revocato l'assegno di mantenimento per e rideterminato l'assegno di Per_1 mantenimento per in € 350. Per_2 All'esito del giudizio, si è appreso che il sig. , pur essendosi verificato il Pt_2 presupposto auspicato (ordinanza del 15.11.2023) non ha mia rilasciato la casa familiare, adducendo ragioni di tutela di dalle disattenzioni materne. Per_2
Nello stigmatizzare la condotta del va tuttavia nuovamente evidenziato che CP_1 l'habitat domestico del figlio è ormai cristallizzato in una casa divisa a metà, che non può costituire oggetto di assegnazione e che pertanto il tribunale non può che prendere atto dell'accordo a suo tempo preso dalle parti (fonte di continui litigi e dissidi tra gli stessi) atteso che la disponibilità della casa segue il titolo di proprietà.
Si sottolinea, tuttavia, la necessità che il Servizio sociale monitori il nucleo familiare, le condizioni psico fisiche di , provveda alla sua tempestiva presa in carico per un Per_2 percorso psicoterapeutico e segnali al PMM qualsivoglia condotta pregiudizievole.
Nell'ordinanza presidenziale, confermativa delle statuizioni separative, era stato stabilito che il padre corrispondesse per il mantenimento dei figli e un contributo Per_1 Per_2 per il loro mantenimento di € 675 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del processo, con provvedimento del 15.11.2023, il giudice istruttore, avuto riguardo della raggiunta autosufficienza economica del figlio assunto -come Per_1 dedotto da entrambe le parti e provato con il deposito del contratto di lavoro- a far data dal 06/11/2023, con mansioni di cameriere di sala (operaio di IV Livello) presso la Lounge di HelloSky a Fiumicino, con retribuzione mensile di € 1.550,60 (per 14 mensilità), revocava a far data dal mese di novembre 2023 l'assegno di mantenimento paterno per il figlio rideterminando altresì l'assegno per il figlio in € Per_1 Per_2
350.
Con riguardo a come emerso dalle prospettazioni delle parti e dai documenti Per_1 depositati, il ragazzo dopo aver terminato il proprio percorso di studi superiori, ha deciso di entrare nel modo del lavoro, iniziando con contratti di lavoro part-time a tempo determinato (dal 01/09/2022 a metà 03/2023 scaffalista per la presso un CP_2 supermercato ad Ostia antica, percependo in una retribuzione mensile di € 1.200 netti;
dal 11/05/2023 al 28/10/2023 impiegato presso punto vendita Food&Beverage LeGarder in aeroporto a Fiumicino, con contratto part time e stipendio di € 1.100 mensili netti), con la qualifica di cameriere di sala, sottoscrivendo da ultimo un contratto con la società
Lounge di HelloSky a Fiumicino. continua a vivere nella casa familiare con la Per_1 madre e il fratello.
Dato ciò, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dato atto della maturata professionalità acquisita dal ragazzo e della sua raggiunta autosufficienza economica, dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di novembre 2023. Per_1
Con riguardo, invece, al figlio minorenne , pure convivente con la madre, è Per_2 studente, iscritto, come ripetente, presso l'istituto alberghiero. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La signora -come emerso dalla documentazione versata in atti, nonché dalle Pt_1 dichiarazioni dalla stessa rese nei propri scritti conclusionali e all'udienza del 31.10.2023- dopo essere stata licenziata nel luglio 2021, ha iniziato a svolgere lavori saltuari e ad oggi è in possesso di attestati abilitanti la professione di estetista. Oltre a ciò, la signora è proprietaria, assieme all'ex coniuge, della casa familiare, gravata da mutuo fondiario la cui rata ammonta a € 800 circa mensili. Di contro il sig. è impiegato dal 23/04/2016 presso Aeroporti di Roma S.p.a.3 con CP_1 uno stipendio netto di € 2.000 circa mensili. Inoltre, è comproprietario con la signora della ex casa coniugale. Pt_1
Sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle sue accresciute esigenze di vita e dell'aumento delle necessità del figlio minore collocato presso la madre, avuto riguardo dei tempi di cura, accudimento e Per_2 permanenza del figlio presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale, in modifica dei provvedimenti provvisori emessi in data 15.11.2023, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 400 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2023.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto che con sentenza non definitiva n.
17648/2023 pubbl. il 04/12/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 30.09.2000, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- affida il figlio minore a entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore medesimo - riguardanti la relativa istruzione, educazione, residenza e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé il figlio minore come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda di assegnazione dell'intera casa familiare, come specificato in motivazione;
- dispone che il Servizio sociale monitori il nucleo familiare, le condizioni psico fisiche di , provveda alla sua tempestiva presa in carico per un percorso Per_2 psicoterapeutico e segnali al PMM qualsivoglia condotta pregiudizievole.
- dichiara cessato l'obbligo gravante su . di corrispondere a CP_1 CP_1 Pt_1 il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ed
[...] Per_1 economicamente autosufficiente, a far data dal mese di novembre 2023;
- determina in € 400 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Controparte_1 del figlio , da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il Per_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di novembre 2023;
- dispone che entrambi i genitori si facciano carico delle spese straordinarie di Per_2 nella misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16.01.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi