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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1978/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1978/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANIO GIUSEPPINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRANIO GIUSEPPINA
APPELLANTE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. DE PALMA FURIO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso il difensore avv. DE PALMA FURIO
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2447/2021 con Parte_1 la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal veicolo di sua proprietà IA Y tg EV111CC in seguito al sinistro occorso in Taranto il 24.06.2019, alle ore 17.00 circa, mentre percorreva la S. P. 49 in direzione Statte.
Esponeva che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, la predetta auto, giunta all'altezza dello svincolo della bretella con la S.S. 7, entrava in collisione con l'autovettura Peugeot 2008 tg. FV193YF la quale, in uscita da detto raccordo, non aveva concesso la dovuta precedenza;
esponeva, ancora, di aver sterzato a sinistra nel tentativo di evitare l'impatto e di aver terminato la marcia sull'altra corsia collidendo con il veicolo Bmw tg.EW242BD che marciava in senso opposto.
pagina 1 di 6 A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava l'errata valutazione del Giudice di Pace delle risultanze istruttorie, in particolare del modello CID in atti e della prova testimoniale che era stata ritenuta inammissibile per omessa indicazione delle generalità del teste nella lettera di messa in mora.
Ciò premesso, contestati anche gli esiti della CTU svolta in primo grado e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot, concludeva per l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna in solido degli appellati al pagamento dell'importo complessivo di euro 8.993,58.
Ritualmente costituita, la società eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c..; nel merito, pur evidenziando la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, proponeva appello incidentale sul capo delle spese che erano state erroneamente compensate.
Seppur ritualmente citata, decideva di rimanere contumace anche in questo grado di Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 20.02.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'appello principale è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto inammissibile (recitus inutilizzabile) la testimonianza resa da per violazione dell'art 135 comma 3 bis, d. lgs. n. Testimone_1
209/2005, introdotto dalla legge 124/2017 a mente del quale: “In caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in pagina 2 di 6 mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Secondo la previsione normativa, quindi, in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi).
Nel caso di specie, risulta dagli atti (come già rilevato in primo grado) che la Compagnia ebbe e chiedere i nomi di eventuali testimoni con comunicazione del 26.07.2019 assegnando termine di 60 giorni per la risposta;
risulta, tuttavia, che la stessa compagnia, prima dello spirare del termine, ha comunicato di non poter effettuare alcuna offerta per “incongruenze in merito alla descrizione dei fatti…la perizia effettuata sul veicolo FV111CC non conferma la coerenza e la compatibilità dei danni”.
Orbene, detto diniego, seppure riportante in chiusura la dicitura “sono in corso ulteriori accertamenti”, ha violato il termine di legge inducendo la parte a non procedere con la comunicazione delle generalità del teste a fronte del chiaro intento della compagnia di non effettuare l'offerta stragiudiziale.
Da ciò pertanto ne deriva l'utilizzabilità della prova con conseguente ricostruzione delle modalità del sinistro secondo quanto riferito dal teste il quale ha confermato di aver visto il SUV Peugeot uscire Testimone_1 dallo svincolo Ponte Punta Penna “che non rispettava il dare precedenza e urtava la IA Y”.
Ulteriore elemento presuntivo si trae dal modulo CAI, prodotto nel fascicolo di primo grado di parte convenuta e sottoscritto dal conducente del veicolo antagonista Peugeot, che – contrariamente a quanto statuito dal primo
Giudice- indica la descrizione del sinistro, il punto d'urto tra i veicoli, la presenza di testimoni. (Cfr CAI in atti- riquadro 'Witnesses' che tradotto dalla lingua inglese sta a significare 'testimoni').
Tuttavia, la responsabilità del sinistro non può essere ascritta in via esclusiva al conducente dell'auto Peugeot. A tal proposito, in punto di diritto è bene premettere che la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere quella ex art. 2054 c.c., trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra più veicoli, secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al fine di ritenere superata la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, inoltre, non è
pagina 3 di 6 sufficiente che sia stata addotta la prova della certa responsabilità di uno dei predetti conducenti, essendo altresì necessario che venga fornita la prova del fatto che il conducente dell'altro veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc (Cass. n. 12444 del 2008, n. 15434 del 2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007, Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Corollario dei sopra menzionati principi è che il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. 13271/2016; Cass. 15674/2011; cfr Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2015 n.
7447 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente).”
Ed invero, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma art. 2054 cc impone una ripartizione della responsabilità in ugual misura per ciascuno di essi nel caso in cui non ne risulti accertata in concreto l'entità della responsabilità (di entrambi o anche di uno solo). Detta responsabilità ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento (cfr. in tal senso Cass. 26523/2007).
Orbene, ciò premesso in via generale e venendo al caso di specie, il conducente del veicolo attoreo non ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare il danno essendo al contrario emerso che, seppur a fronte di un lieve urto, è andato ad impattare violentemente contro l'autovettura BMW che procedeva in senso contrario;
ed invero, nonostante le dichiarazione del teste (“a seguito dell'urto ricevuto la IA Y deviava la propria marcia verso sinistra e quindi urtava il BMW che mi precedeva nella marcia”), i danni posti sul lato destro dell'autovettura sono talmente tanto lievi da non determinare una invasione della opposta corsia di marcia.
Ciò ha trovato conferma nella CTU a firma del Per. Ind. il quale, nel descrivere il sinistro, ha così Per_1 concluso “se si considera la modesta entità dei danni riportati lungo la fiancata centro-posteriore destra dell'auto dell'attore e quelli che presenta l'auto Peugeot 2008 lungo la zona antero-laterale sinistra, l'urto che li
pagina 4 di 6 avrebbe prodotti è da ritenersi di natura piuttosto lieve;
pertanto, data la modesta forza trasmessa durante tale impatto con l'auto dell'attore non risulta possibile che l'auto lancia abbia potuto variare la traiettoria iniziale curvilinea pre-urto da destra verso quella sinistra al termine della rampa ”.
Deve quindi concludersi per un concorso di colpa nella misura del 50% a carico di ciascun conducente.
Venendo al quantum, il CTU, dopo aver ritenuto la compatibilità dei danni (cfr relazione “la dinamica prevede che il tipo d'urto verificatosi tra la fiancata destra e la zona anteriore sinistra della Peugeot, abbia prodotto dei danni da scorrimento orizzontali, i quali risultano comunque presenti sia lungo il parafango posteriore dell'auto dell'attore: essi risultano prodotti da un urto da scorrimento orizzontale, come prevede il senso di provenienza dei due veicoli al momento dell'impatto”), ha stimato in euro 4.450,86, iva compresa quelli relativi al veicolo del
. Pt_1
Pertanto, la sentenza va riformata dovendosi riconoscere a favore dell'appellante la somma di euro 2.225,43 iva compresa (già ridotta al 50% per l'accertata responsabilità) cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite deve premettersi che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i giudizi in considerazione dell'esito complessivo della lite, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa in relazione alla violazione dell'art. 91 e 92 cpc.
L'esito complessivo della lite (accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore) consente di compensare le spese al 50 %; la restante parte rimane a carico degli appellati in solido e viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per il primo giudizio e secondo i parametri di cui al DM 147/2022 per il presente giudizio con esclusione della fase istruttoria non espletata. Le spese di CTU rimangono a carico degli appellati in solido.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_2
e in solido tra loro, al pagamento nei confronti di della somma di
[...] CP_1 Parte_1 euro 2.225,43, oltre interessi come in motivazione;
- dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da CP_1
- condanna altresì gli appellati, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 liquidano, già ridotte del 50%, per il primo grado di giudizio, in euro 135,00 per spese ed euro 602,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.a.p., e 15% per spese generali e, per il presente grado di giudizio, già ridotte al 50%, in euro 191,00 per spese ed euro 850,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p., e
15% per spese generali;
- spese per la restante parte compensate;
- pone a carico degli appellati in solido le spese di c.t.u.
pagina 5 di 6 Taranto, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1978/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANIO GIUSEPPINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRANIO GIUSEPPINA
APPELLANTE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. DE PALMA FURIO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso il difensore avv. DE PALMA FURIO
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2447/2021 con Parte_1 la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal veicolo di sua proprietà IA Y tg EV111CC in seguito al sinistro occorso in Taranto il 24.06.2019, alle ore 17.00 circa, mentre percorreva la S. P. 49 in direzione Statte.
Esponeva che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, la predetta auto, giunta all'altezza dello svincolo della bretella con la S.S. 7, entrava in collisione con l'autovettura Peugeot 2008 tg. FV193YF la quale, in uscita da detto raccordo, non aveva concesso la dovuta precedenza;
esponeva, ancora, di aver sterzato a sinistra nel tentativo di evitare l'impatto e di aver terminato la marcia sull'altra corsia collidendo con il veicolo Bmw tg.EW242BD che marciava in senso opposto.
pagina 1 di 6 A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava l'errata valutazione del Giudice di Pace delle risultanze istruttorie, in particolare del modello CID in atti e della prova testimoniale che era stata ritenuta inammissibile per omessa indicazione delle generalità del teste nella lettera di messa in mora.
Ciò premesso, contestati anche gli esiti della CTU svolta in primo grado e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot, concludeva per l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna in solido degli appellati al pagamento dell'importo complessivo di euro 8.993,58.
Ritualmente costituita, la società eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c..; nel merito, pur evidenziando la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, proponeva appello incidentale sul capo delle spese che erano state erroneamente compensate.
Seppur ritualmente citata, decideva di rimanere contumace anche in questo grado di Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 20.02.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'appello principale è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto inammissibile (recitus inutilizzabile) la testimonianza resa da per violazione dell'art 135 comma 3 bis, d. lgs. n. Testimone_1
209/2005, introdotto dalla legge 124/2017 a mente del quale: “In caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in pagina 2 di 6 mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Secondo la previsione normativa, quindi, in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi).
Nel caso di specie, risulta dagli atti (come già rilevato in primo grado) che la Compagnia ebbe e chiedere i nomi di eventuali testimoni con comunicazione del 26.07.2019 assegnando termine di 60 giorni per la risposta;
risulta, tuttavia, che la stessa compagnia, prima dello spirare del termine, ha comunicato di non poter effettuare alcuna offerta per “incongruenze in merito alla descrizione dei fatti…la perizia effettuata sul veicolo FV111CC non conferma la coerenza e la compatibilità dei danni”.
Orbene, detto diniego, seppure riportante in chiusura la dicitura “sono in corso ulteriori accertamenti”, ha violato il termine di legge inducendo la parte a non procedere con la comunicazione delle generalità del teste a fronte del chiaro intento della compagnia di non effettuare l'offerta stragiudiziale.
Da ciò pertanto ne deriva l'utilizzabilità della prova con conseguente ricostruzione delle modalità del sinistro secondo quanto riferito dal teste il quale ha confermato di aver visto il SUV Peugeot uscire Testimone_1 dallo svincolo Ponte Punta Penna “che non rispettava il dare precedenza e urtava la IA Y”.
Ulteriore elemento presuntivo si trae dal modulo CAI, prodotto nel fascicolo di primo grado di parte convenuta e sottoscritto dal conducente del veicolo antagonista Peugeot, che – contrariamente a quanto statuito dal primo
Giudice- indica la descrizione del sinistro, il punto d'urto tra i veicoli, la presenza di testimoni. (Cfr CAI in atti- riquadro 'Witnesses' che tradotto dalla lingua inglese sta a significare 'testimoni').
Tuttavia, la responsabilità del sinistro non può essere ascritta in via esclusiva al conducente dell'auto Peugeot. A tal proposito, in punto di diritto è bene premettere che la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere quella ex art. 2054 c.c., trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra più veicoli, secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al fine di ritenere superata la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, inoltre, non è
pagina 3 di 6 sufficiente che sia stata addotta la prova della certa responsabilità di uno dei predetti conducenti, essendo altresì necessario che venga fornita la prova del fatto che il conducente dell'altro veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc (Cass. n. 12444 del 2008, n. 15434 del 2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007, Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Corollario dei sopra menzionati principi è che il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. 13271/2016; Cass. 15674/2011; cfr Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2015 n.
7447 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente).”
Ed invero, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma art. 2054 cc impone una ripartizione della responsabilità in ugual misura per ciascuno di essi nel caso in cui non ne risulti accertata in concreto l'entità della responsabilità (di entrambi o anche di uno solo). Detta responsabilità ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento (cfr. in tal senso Cass. 26523/2007).
Orbene, ciò premesso in via generale e venendo al caso di specie, il conducente del veicolo attoreo non ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare il danno essendo al contrario emerso che, seppur a fronte di un lieve urto, è andato ad impattare violentemente contro l'autovettura BMW che procedeva in senso contrario;
ed invero, nonostante le dichiarazione del teste (“a seguito dell'urto ricevuto la IA Y deviava la propria marcia verso sinistra e quindi urtava il BMW che mi precedeva nella marcia”), i danni posti sul lato destro dell'autovettura sono talmente tanto lievi da non determinare una invasione della opposta corsia di marcia.
Ciò ha trovato conferma nella CTU a firma del Per. Ind. il quale, nel descrivere il sinistro, ha così Per_1 concluso “se si considera la modesta entità dei danni riportati lungo la fiancata centro-posteriore destra dell'auto dell'attore e quelli che presenta l'auto Peugeot 2008 lungo la zona antero-laterale sinistra, l'urto che li
pagina 4 di 6 avrebbe prodotti è da ritenersi di natura piuttosto lieve;
pertanto, data la modesta forza trasmessa durante tale impatto con l'auto dell'attore non risulta possibile che l'auto lancia abbia potuto variare la traiettoria iniziale curvilinea pre-urto da destra verso quella sinistra al termine della rampa ”.
Deve quindi concludersi per un concorso di colpa nella misura del 50% a carico di ciascun conducente.
Venendo al quantum, il CTU, dopo aver ritenuto la compatibilità dei danni (cfr relazione “la dinamica prevede che il tipo d'urto verificatosi tra la fiancata destra e la zona anteriore sinistra della Peugeot, abbia prodotto dei danni da scorrimento orizzontali, i quali risultano comunque presenti sia lungo il parafango posteriore dell'auto dell'attore: essi risultano prodotti da un urto da scorrimento orizzontale, come prevede il senso di provenienza dei due veicoli al momento dell'impatto”), ha stimato in euro 4.450,86, iva compresa quelli relativi al veicolo del
. Pt_1
Pertanto, la sentenza va riformata dovendosi riconoscere a favore dell'appellante la somma di euro 2.225,43 iva compresa (già ridotta al 50% per l'accertata responsabilità) cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite deve premettersi che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i giudizi in considerazione dell'esito complessivo della lite, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa in relazione alla violazione dell'art. 91 e 92 cpc.
L'esito complessivo della lite (accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore) consente di compensare le spese al 50 %; la restante parte rimane a carico degli appellati in solido e viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per il primo giudizio e secondo i parametri di cui al DM 147/2022 per il presente giudizio con esclusione della fase istruttoria non espletata. Le spese di CTU rimangono a carico degli appellati in solido.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_2
e in solido tra loro, al pagamento nei confronti di della somma di
[...] CP_1 Parte_1 euro 2.225,43, oltre interessi come in motivazione;
- dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da CP_1
- condanna altresì gli appellati, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 liquidano, già ridotte del 50%, per il primo grado di giudizio, in euro 135,00 per spese ed euro 602,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.a.p., e 15% per spese generali e, per il presente grado di giudizio, già ridotte al 50%, in euro 191,00 per spese ed euro 850,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p., e
15% per spese generali;
- spese per la restante parte compensate;
- pone a carico degli appellati in solido le spese di c.t.u.
pagina 5 di 6 Taranto, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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