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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23201/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P. IV ) in persona del l.r.p.t. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IV ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.te e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Veronica
Camellini e Lorenzo Agnoloni e domiciliate presso l'avv. Michele D'Andrea in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.
OPPONENTI
E
(P. IV Controparte_1 Parte_3
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Troia in P.IVA_3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/12/2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La e la (d'ora in poi, Parte_1 Parte_2
Cont rispettivamente e ) proponevano opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 4460/19, emesso da questo Tribunale in data 12/6/2019, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_3 e (d'ora in poi ), della somma rispettivamente di € 39.610,79 e
[...] Pt_3 CP_1 di € 3.931,00, oltre interessi e spese di procedura, quali obbligate in solido pro quota, ai sensi dell'art. dell'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005, con la Parte_4 al pagamento dei corrispettivi del servizio di trasporto da quest'ultima commissionati.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
- preliminarmente, l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 1bis, comma due, lett.
e), del D.L. 6 luglio 2010 n.103, convertito in legge 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui introduceva l'art.
7-ter del D.lgs n. 286/05 -applicabile al caso di specie- in riferimento all'art. 77, II comma Cost., già sollevata dal Tribunale di Pesaro con ordinanza dell'8/1/19;
- che, in particolare, la norma di cui al succitato art. 7ter, introdotta in sede di conversione del decreto, era completamente distonica sia rispetto all'oggetto originario di tale provvedimento in quanto riguardante il trasporto su strada di merci e non pubblici servizi di trasporto marittimo, sia rispetto alla finalità del decreto medesimo;
- che, nel merito, la pretesa della non era supportata da documentazione idonea CP_1
a comprovare la pretesa creditoria avanzata nei confronti di esse opponenti, quali committenti della sola Eurodifar, S.r.l., la quale era stata, peraltro, regolarmente pagata per i trasporti effettuati;
- che, inoltre, quest'ultima con comunicazione del 3/5/2019, aveva contestato la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla la quale non aveva provato i trasporti CP_1 effettuati su incarico del sub-vettore Parte_4
Tanto premesso, chiedevano preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della al fine di essere manlevate da qualunque richiesta di Controparte_4
pagamento avanzata da parte opponente. Ancora in via preliminare e pregiudiziale, chiedevano sollevarsi questione di illegittimità costituzionale con riferimento all'art.
1-bis, comma due, lett. e), del D.L. 6 luglio 2010 n.103, convertito in legge 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui introduceva l'art.
7-ter del d.lgs 286/05 in riferimento all'art.77, comma 2 Cost.. Nel merito, chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione CP_1
della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva condannarsi la
Cont e la l pagamento, rispettivamente, dell'importo di € 39.610,90 e di € Pt_1 3.931,00 o della minor somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora, spese di lite e compensi professionali con attribuzione al procuratore antistatario.
Con provvedimento reso in data 4/3/20, veniva disattesa l'istanza di chiamata in causa della terza e concessa, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, Controparte_4
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, disattese le richieste istruttorie formulate dalle opponenti, la causa, con ordinanza pronunciata in data 18/12/2024, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle opponenti appare manifestamente infondata, come emerge dalla sentenza della
Corte Cost. n. 226 del 30/10/2019 che si è pronunciata sulla medesima questione sollevata dal Tribunale di Pesaro e dal Giudice di pace di Nocera Inferiore- La
Corte ha reputato infondata la questione in quanto "non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell'originario decreto-legge". I medesimi principi sono stati, poi, ribaditi dalla sentenza n. 204 del 24/9/2020 che, nel rigettare nuovamente la questione, rilevava come l'ordinanza di rimessione non aggiungesse “né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e dichiarati non fondati con la sentenza n. 226 del 2019”.
Nel merito, giova premettere che il citato art. 7ter, la cui applicazione è invocata dalla società opposta, prevede, nella formulazione vigente nel periodo di esecuzione dei trasporti dedotti in giudizio (settembre 208-gennaio 2019) quanto segue: "
1. Il vettore di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”
Secondo l'interpretazione, cui questo Giudicante intende aderire, data dalla giurisprudenza di merito più recente alla disposizione richiamata "Trattasi di previsione normativa che, similmente a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. n.
276/2003 e prima ancora l'art. 1678 c.c., seppure in tale ultimo caso limitatamente alle somme tuttora dovute dal committente, intende tutelare la parte più debole della catena, quella che ha materialmente eseguito la prestazione. In sostanza, ciò che intende scongiurare il legislatore prevedendo un'eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale è l'impoverimento di colui che ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, inevitabilmente sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l'incarico ricevuto. La predetta interpretazione che risponde alla ratio di tale speciale disciplina è conforme anche alla lettera della norma, la quale, da un canto, accorda la speciale tutela al vettore che ha svolto, laddove il verbo svolgere sta a indicare proprio l'eseguire una serie ordinata di azioni per raggiungere un determinato intento -e dunque nella specie la pratica attività del trasferimento delle cose da un posto a un altro- e, dall'altro, prevede che l'azione può essere rivolta nei confronti di tutti coloro che, diversamente dal soggetto che ha svolto la prestazione, hanno conferito il relativo incarico. Inoltre l'azione diretta e la responsabilità solidale del singolo committente o del vettore opera limitatamente alle prestazioni commissionate, rispettivamente, al vettore o sub- vettore ed effettivamente eseguite da parte del soggetto che intende avvalersi della responsabilità solidale di colui che ha conferito l'incarico e limitatamente al corrispettivo a riguardo pattuito. La conclusione innanzi assunta trova conforto in un'ulteriore considerazione. Se si ritenesse consentito anche a un vettore per così dire intermedio e che non ha utilizzato proprio personale e mezzi per
l'esecuzione della prestazione di avvalersi della tutela in esame, il committente e i precedenti vettori si troverebbero irragionevolmente esposti a una serie di azioni da parte di tutti coloro che per effetto di contratti di sub-trasporto avessero preso parte all'esecuzione della prestazione. Solo per completezza si osserva che qualora, in contrasto con la conclusione che appare legittimo adottare alla stregua dei criteri interpretativi innanzi esposti, si volesse accedere a tale diversa interpretazione, dovrebbe concludersi che il vettore intermedio abbia l'onere di allegare e di dimostrare l'estinzione di tutti i diritti di credito dei vettori successivi
e quanto meno della propria controparte contrattuale, per evitare, da un canto, la conseguenza appena detta e, dall'altro, per dimostrare di aver sostenuto oneri rimasti a suo carico, ciò che solo potrebbe giustificare la pretesa di riversarli sul soggetto che ha in qualche modo beneficiato della prestazione. Sulla scorta dell'interpretazione della norma come sopra illustrata e contrariamente all'assunto dell'opposta, è dunque onere del vettore che propone l'azione ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005 dimostrare l'incarico ricevuto e concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente o del vettore nei confronti del quale si propone la domanda, provare l'esatta natura e consistenza delle stesse e il loro svolgimento, nonché il corrispettivo a riguardo pattuito"
(Tribunale di Milano, sentenza datata 15/04/2019 pronunciata nella causa n.
71057/2014 R.G.).
Tale criterio di riparto del resto è lo stesso di quello generale che grava sul creditore che in materia contrattuale agisce in giudizio per l'adempimento derivante dal combinato disposto degli art. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale ovvero legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (a partire da Cass. S.U.
30/10/2001, n. 13533 cfr. da ultimo Cass. )
I criteri probatori sopra esposti devono –naturalmente- essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 167 e
115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. 21/8/2012, n. 14594)
Ebbene, tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame, la ha prodotto CP_1
a sostegno della pretesa azionata, il contratto di trasporto stipulato con la Parte_4
i borderò con i dati dei trasporti effettuati, i documenti di trasporto delle
[...]
merci e le relative bolle di consegna da cui emerge il nominativo del mittente, del destinatario e del vettore, oltre che l'avvenuta consegna delle merci. Da tale documentazione si evince, dunque, che i trasporti effettuati riguardavano merci provenienti dalle odierne società opponenti. Per contro, si deve evidenziare che tanto l'effettiva esecuzione delle prestazioni di trasporto quanto la congruità del corrispettivo richiesto, non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera delle opponenti e pertanto integrano circostanze fattuali che devono essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Infatti, a fronte della produzione della suindicata documentazione, la generica affermazione secondo cui la pretesa dell'ingiungente non sarebbe supportata “da alcun corredo documentale volto a giustificare la richiesta di pagamento e gli importi della stessa nei confronti dei committenti del servizio di trasporto…”si risolve a ben vedere in una contestazione puramente formale, avulsa dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio. Come pure, la deduzione relativa all'avvenuto pagamento dei servizi commissionati al sub-vettore se, da un lato, non ha trovato alcun riscontro Controparte_4 probatorio, essendo rimasta al rango di mera allegazione, dall'altro lato, non è, comunque, idonea a paralizzare la pretesa avversa, atteso che l'art. 7ter prevede in capo al mittente un'obbligazione solidale ex lege di pagamento dei corrispettivi spettanti al subvettore nei limiti delle prestazioni ricevute, con lo scopo di rafforzare la posizione di quest'ultimo, senza che rilevi l'eventuale avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti della propria controparte contrattuale, verso cui è fatta salva l'azione di rivalsa.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle società opponenti, con esclusione della solidarietà stante il diverso valore delle domande proposte nei confronti della predette, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla e dalla Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4460/2019 emesso in data 12/6/2019, così
[...]
provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna le opponenti al pagamento, in favore della Controparte_3
e Lav., delle spese processuali, che liquida, con riferimento alla
[...] Pt_1
nella somma di € 6.713,00 per compensi professionali e, con riferimento
[...] alla nella somma di € 2.127,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Napoli, 15/4/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23201/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P. IV ) in persona del l.r.p.t. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IV ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.te e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Veronica
Camellini e Lorenzo Agnoloni e domiciliate presso l'avv. Michele D'Andrea in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.
OPPONENTI
E
(P. IV Controparte_1 Parte_3
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Troia in P.IVA_3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/12/2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La e la (d'ora in poi, Parte_1 Parte_2
Cont rispettivamente e ) proponevano opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 4460/19, emesso da questo Tribunale in data 12/6/2019, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_3 e (d'ora in poi ), della somma rispettivamente di € 39.610,79 e
[...] Pt_3 CP_1 di € 3.931,00, oltre interessi e spese di procedura, quali obbligate in solido pro quota, ai sensi dell'art. dell'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005, con la Parte_4 al pagamento dei corrispettivi del servizio di trasporto da quest'ultima commissionati.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
- preliminarmente, l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 1bis, comma due, lett.
e), del D.L. 6 luglio 2010 n.103, convertito in legge 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui introduceva l'art.
7-ter del D.lgs n. 286/05 -applicabile al caso di specie- in riferimento all'art. 77, II comma Cost., già sollevata dal Tribunale di Pesaro con ordinanza dell'8/1/19;
- che, in particolare, la norma di cui al succitato art. 7ter, introdotta in sede di conversione del decreto, era completamente distonica sia rispetto all'oggetto originario di tale provvedimento in quanto riguardante il trasporto su strada di merci e non pubblici servizi di trasporto marittimo, sia rispetto alla finalità del decreto medesimo;
- che, nel merito, la pretesa della non era supportata da documentazione idonea CP_1
a comprovare la pretesa creditoria avanzata nei confronti di esse opponenti, quali committenti della sola Eurodifar, S.r.l., la quale era stata, peraltro, regolarmente pagata per i trasporti effettuati;
- che, inoltre, quest'ultima con comunicazione del 3/5/2019, aveva contestato la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla la quale non aveva provato i trasporti CP_1 effettuati su incarico del sub-vettore Parte_4
Tanto premesso, chiedevano preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della al fine di essere manlevate da qualunque richiesta di Controparte_4
pagamento avanzata da parte opponente. Ancora in via preliminare e pregiudiziale, chiedevano sollevarsi questione di illegittimità costituzionale con riferimento all'art.
1-bis, comma due, lett. e), del D.L. 6 luglio 2010 n.103, convertito in legge 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui introduceva l'art.
7-ter del d.lgs 286/05 in riferimento all'art.77, comma 2 Cost.. Nel merito, chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione CP_1
della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva condannarsi la
Cont e la l pagamento, rispettivamente, dell'importo di € 39.610,90 e di € Pt_1 3.931,00 o della minor somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora, spese di lite e compensi professionali con attribuzione al procuratore antistatario.
Con provvedimento reso in data 4/3/20, veniva disattesa l'istanza di chiamata in causa della terza e concessa, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, Controparte_4
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, disattese le richieste istruttorie formulate dalle opponenti, la causa, con ordinanza pronunciata in data 18/12/2024, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle opponenti appare manifestamente infondata, come emerge dalla sentenza della
Corte Cost. n. 226 del 30/10/2019 che si è pronunciata sulla medesima questione sollevata dal Tribunale di Pesaro e dal Giudice di pace di Nocera Inferiore- La
Corte ha reputato infondata la questione in quanto "non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell'originario decreto-legge". I medesimi principi sono stati, poi, ribaditi dalla sentenza n. 204 del 24/9/2020 che, nel rigettare nuovamente la questione, rilevava come l'ordinanza di rimessione non aggiungesse “né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e dichiarati non fondati con la sentenza n. 226 del 2019”.
Nel merito, giova premettere che il citato art. 7ter, la cui applicazione è invocata dalla società opposta, prevede, nella formulazione vigente nel periodo di esecuzione dei trasporti dedotti in giudizio (settembre 208-gennaio 2019) quanto segue: "
1. Il vettore di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”
Secondo l'interpretazione, cui questo Giudicante intende aderire, data dalla giurisprudenza di merito più recente alla disposizione richiamata "Trattasi di previsione normativa che, similmente a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. n.
276/2003 e prima ancora l'art. 1678 c.c., seppure in tale ultimo caso limitatamente alle somme tuttora dovute dal committente, intende tutelare la parte più debole della catena, quella che ha materialmente eseguito la prestazione. In sostanza, ciò che intende scongiurare il legislatore prevedendo un'eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale è l'impoverimento di colui che ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, inevitabilmente sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l'incarico ricevuto. La predetta interpretazione che risponde alla ratio di tale speciale disciplina è conforme anche alla lettera della norma, la quale, da un canto, accorda la speciale tutela al vettore che ha svolto, laddove il verbo svolgere sta a indicare proprio l'eseguire una serie ordinata di azioni per raggiungere un determinato intento -e dunque nella specie la pratica attività del trasferimento delle cose da un posto a un altro- e, dall'altro, prevede che l'azione può essere rivolta nei confronti di tutti coloro che, diversamente dal soggetto che ha svolto la prestazione, hanno conferito il relativo incarico. Inoltre l'azione diretta e la responsabilità solidale del singolo committente o del vettore opera limitatamente alle prestazioni commissionate, rispettivamente, al vettore o sub- vettore ed effettivamente eseguite da parte del soggetto che intende avvalersi della responsabilità solidale di colui che ha conferito l'incarico e limitatamente al corrispettivo a riguardo pattuito. La conclusione innanzi assunta trova conforto in un'ulteriore considerazione. Se si ritenesse consentito anche a un vettore per così dire intermedio e che non ha utilizzato proprio personale e mezzi per
l'esecuzione della prestazione di avvalersi della tutela in esame, il committente e i precedenti vettori si troverebbero irragionevolmente esposti a una serie di azioni da parte di tutti coloro che per effetto di contratti di sub-trasporto avessero preso parte all'esecuzione della prestazione. Solo per completezza si osserva che qualora, in contrasto con la conclusione che appare legittimo adottare alla stregua dei criteri interpretativi innanzi esposti, si volesse accedere a tale diversa interpretazione, dovrebbe concludersi che il vettore intermedio abbia l'onere di allegare e di dimostrare l'estinzione di tutti i diritti di credito dei vettori successivi
e quanto meno della propria controparte contrattuale, per evitare, da un canto, la conseguenza appena detta e, dall'altro, per dimostrare di aver sostenuto oneri rimasti a suo carico, ciò che solo potrebbe giustificare la pretesa di riversarli sul soggetto che ha in qualche modo beneficiato della prestazione. Sulla scorta dell'interpretazione della norma come sopra illustrata e contrariamente all'assunto dell'opposta, è dunque onere del vettore che propone l'azione ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005 dimostrare l'incarico ricevuto e concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente o del vettore nei confronti del quale si propone la domanda, provare l'esatta natura e consistenza delle stesse e il loro svolgimento, nonché il corrispettivo a riguardo pattuito"
(Tribunale di Milano, sentenza datata 15/04/2019 pronunciata nella causa n.
71057/2014 R.G.).
Tale criterio di riparto del resto è lo stesso di quello generale che grava sul creditore che in materia contrattuale agisce in giudizio per l'adempimento derivante dal combinato disposto degli art. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale ovvero legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (a partire da Cass. S.U.
30/10/2001, n. 13533 cfr. da ultimo Cass. )
I criteri probatori sopra esposti devono –naturalmente- essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 167 e
115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. 21/8/2012, n. 14594)
Ebbene, tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame, la ha prodotto CP_1
a sostegno della pretesa azionata, il contratto di trasporto stipulato con la Parte_4
i borderò con i dati dei trasporti effettuati, i documenti di trasporto delle
[...]
merci e le relative bolle di consegna da cui emerge il nominativo del mittente, del destinatario e del vettore, oltre che l'avvenuta consegna delle merci. Da tale documentazione si evince, dunque, che i trasporti effettuati riguardavano merci provenienti dalle odierne società opponenti. Per contro, si deve evidenziare che tanto l'effettiva esecuzione delle prestazioni di trasporto quanto la congruità del corrispettivo richiesto, non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera delle opponenti e pertanto integrano circostanze fattuali che devono essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Infatti, a fronte della produzione della suindicata documentazione, la generica affermazione secondo cui la pretesa dell'ingiungente non sarebbe supportata “da alcun corredo documentale volto a giustificare la richiesta di pagamento e gli importi della stessa nei confronti dei committenti del servizio di trasporto…”si risolve a ben vedere in una contestazione puramente formale, avulsa dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio. Come pure, la deduzione relativa all'avvenuto pagamento dei servizi commissionati al sub-vettore se, da un lato, non ha trovato alcun riscontro Controparte_4 probatorio, essendo rimasta al rango di mera allegazione, dall'altro lato, non è, comunque, idonea a paralizzare la pretesa avversa, atteso che l'art. 7ter prevede in capo al mittente un'obbligazione solidale ex lege di pagamento dei corrispettivi spettanti al subvettore nei limiti delle prestazioni ricevute, con lo scopo di rafforzare la posizione di quest'ultimo, senza che rilevi l'eventuale avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti della propria controparte contrattuale, verso cui è fatta salva l'azione di rivalsa.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle società opponenti, con esclusione della solidarietà stante il diverso valore delle domande proposte nei confronti della predette, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla e dalla Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4460/2019 emesso in data 12/6/2019, così
[...]
provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna le opponenti al pagamento, in favore della Controparte_3
e Lav., delle spese processuali, che liquida, con riferimento alla
[...] Pt_1
nella somma di € 6.713,00 per compensi professionali e, con riferimento
[...] alla nella somma di € 2.127,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Napoli, 15/4/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)