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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1207/2019
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 21/01/2025, innanzi al Giudice, Got
Francesco Montera, sono comparsi: avv. Cicala che insiste in ricorso e ne chiede l'accoglimento anche solo nella domanda in via subordinata nel caso di rigetto di quella principale e chiede la decisione richiamando quanto dedotto e richiesto nel proprio atto introduttivo.
Tanto posto e rilevato che nessun altro è comparso,
Il Giudice sulle conclusioni formulate dalla parte comparsa, si ritira per la decisione in Camera di Consiglio, conclusa la quale, deposita telematicamente la sentenza emessa ed il verbale di udienza che sottoscrive telematicamente, da valere anche quale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Onorario
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 13 R. G. n. 1207/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco
Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1207/2019 R. G.
Promossa da
Parte_1
corrente in San Filippo del Mela, Via Nazionale n. 15 (c. f.:
), in persona del suo rappresentante legale pro P.IVA_1
tempore, sig. (c. f.: Parte_1 C.F._1
), e del signor nato a
[...] Parte_1
Barcellona P.G. l'1.07.1973 e residente in Milazzo via Prati
Verdi ( c. f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Barcellona P.G. via Papa Giovanni XXIII n. 240, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrenti-opponenti
Contro
[...]
Controparte_1
Pag. 2 a 13 R. G. n. 1207/2019
[...]
Controparte_2
in persona del legale
[...]
rappresentante p. t., con sede in Palermo, via Trinacria n. 34-
36 (cod. fisc - Partita IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania;
, Controparte_1 [...]
[...]
[...]
Controparte_3
[...]
, in persona
[...]
del legale rappresentante p. t., con sede in Messina, Via Ugo
Bassi n. 103/A,
Resistenti-opposti
Oggetto: opposizione a ingiunzione n. n. 19/0407 Prot. n.
2019/10944 emessa l'11.06.2019 dalla Parte_2
di Messina, notificata per le vie postali il 17.6.2019.-
[...]
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisa le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni con richiamo a quelle già rassegnate in atti, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte
Pag. 3 a 13 R. G. n. 1207/2019
integrante. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
La vicenda scaturisce dalla attività di vigilanza svolta dagli agenti della Polizia Stradale di Siracusa che, nel primo pomeriggio del 2 giugno 2014, intimavano lo “alt” al sig.
[...]
che, alla guida dell'autobus di linea tg DT598ZH, di Pt_3
proprietà della percorreva la via Elorina di Parte_1
Siracusa.
Dai controlli effettuati emergeva che “il conducente non era in possesso della dichiarazione emessa ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.
218/2013 dal legale rappresentante della ditta per la quale lavorava, che il Vaucher n. D000632120517 – codice di controllo 81325244 non risultava attivato nella banca dati INPS e che presso il sistema
Informatico del Ministero del Lavoro il non risultava Parte_3
dipendente della società” (cfr, paragrafo h) pag. 3 del ricorso introduttivo).
A ciò seguiva la ordinanza ingiunzione n. 19/0407 prot. nr.
2019/10944 dell'11.6.2019 notificata per le vie postali il 17.6.2019,
Pag. 4 a 13 R. G. n. 1207/2019
con raccomandata a. g. n. 787701112825 con cui l'
[...]
di Messina per i fatti suddetti Controparte_3
determinava l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 3.965,00, ingiungendone il pagamento sia a quale socio accomandatario della Parte_1
sia alla stessa Parte_1 Parte_1
per aver la ricorrente impiegato il lavoratore Persona_1
il 2.6.2014 per giorni 1 senza la preventiva
[...]
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A tale provvedimento (ordinanza ingiunzione n. 19/0407 prot. nr. 2019/10944 dell'11.6.2019) in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...]
si sono opposti per insussistenza dell'illecito Parte_1
contestato ed errata determinazione della sanzione irrogata non nella misura del minimo edittale. Chiedevano, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Ritenere e dichiarare, per le ragioni e causali meglio esposte nel primo motivo, non sussistente
l'illecito contestato, in quanto scriminato dalla causa di forza maggiore, avendo anche la società provveduto, nei termini di cui alla circolare del
Ministero del Lavoro del 14.2.2007, provveduto alle comunicazioni di legge.
2. In via gradata ritenere e dichiarare che per l'illecito contestato
è irrogabile la maxi sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L.
12/2002, nel testo ratione temporis vigente, nella misura del minimo edittale, vale a dire nella misura di €. 1.950,00. 3. Per lo effetto ritenere
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e dichiarare affetta da eccesso di potere e violazione di legge l'ordinanza ingiunzione n. 19/0407 Prot. n. 2019/10944 emessa l'11.06.2019 dalla
di Messina, notificata per le vie postali Parte_2
il 17.6.2019. 4. Conseguentemente annullare, dichiarare nulla e/o comunque priva di efficacia l'atto impugnato nella parte relativa alla ingiunzione e rideterminare nella misura del minimo (€. 1.950,00) la maxi sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002”, formulando poi istanze istruttorie e chiedendo la vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva l'Ufficio opposto con comparsa dell'11/02/2020 sostenendo la “infondatezza delle censure avversarie” e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della udienza del 30.03.2021 era fissata quella di discussione, adempimento poi rimesso, dopo altri rinvii -anche per assenza delle parti- alla udienza odierna.
Ciò premesso, si osserva.
La questione che qui rileva è quella relativa al presupposto di fatto che ha dato origine alla intera vicenda e che riguarda la asserita assenza del dipendente della società opponente, Per_2
che il 2.06.2024 non si sarebbe presentato sui luoghi di
[...]
lavoro per malattia (in quanto affetto da coliche) e, quindi, impossibilitato a poter svolgere la mansione di autista. Seguiva quindi la necessità –a dire di parte ricorrente- di ricercare altro personale per non ...venir meno all'obbligo contrattuale e lasciare i
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turisti che avevano pagato il servizio alla struttura...; era quindi rintracciato il che, resosi disponibile, ... previa Parte_3
sottoscrizione di contratto di collaborazione occasionale, ha provveduto
a condurre l'autobus della ... . Parte_1
Parte ricorrente sostiene quindi che “...Il rapporto instaurato tra le parti veniva regolato con Vaucher n. D000632120517 cod. contr
81325244. Allo stesso tempo la provvedeva a Parte_1
trasmettere tutti i dati al consulente affinché questi potesse procedere telematicamente alla Comunicazione Obbligatoria UNIURG ove veniva specificato nella tipologia contrattuale “lavoro a tempo determinato per sostituzione” e per forza maggiore;
comunicazione effettuata il giorno successivo in quanto il 2 giugno è giorno festivo”.
Accadeva poi che “...Alle 15,35 del 2 giugno 2014, nel mentre il Sig.
alla guida dell'autobus di linea tg DT598ZH, di proprietà Parte_3
della percorreva la via Elorina di Siracusa, Parte_1
agenti della Polizia Stradale di Siracusa intimavano l'alt; il Parte_3
consegnava i documenti relativi al trasporto e al proprio rapporto di lavoro”, cui faceva seguito l'accertamento della irregolarità.
In fatto.
Parte ricorrente afferma che “la comunicazione all'INPS è stata effettuata telematicamente il giorno successivo (3.06.2014), deve osservarsi che è vero che l'art. 1 comma 1180 Legge 27 dicembre 2006
n. 296 – Legge Finanziaria anno 2007 - impone al datore di lavoro di inviare la comunicazione obbligatoria per via telematica ai servizi
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competenti in caso di assunzione di un lavoratore. La comunicazione dev'essere effettuata entro le 24 ore del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto di lavoro” ma giustifica il proprio operato (nel caso di specie tale comunicazione sarebbe avvenuta il giorno successivo), non solo con la circostanza che il 2 giugno fosse festivo ma anche adducendo che “...nel caso di specie
l'assunzione del non era nè prevista né preventiva. Trattasi Parte_3
di una assunzione per un giorno in sostituzione di altro dipendente che quella mattina, per causa malattia, non si è potuto presentare. Ricorre pertanto la causa di forza maggiore”.
Tralasciando gli aspetti normativi citati in atti, la questione fondamentale è la sussistenza o meno della causa di “forza maggiore” che avrebbe impedito la osservanza dei termini normativi sopra citati.
Nello specifico, lo stesso qui resistente, eccepisce la CP_4
mancata dimostrazione proprio della sussistenza della scusante, individuata nell'assenza improvvisa di un lavoratore sostituito altrettanto repentinamente dal . Parte_3
Parte ricorrente infatti a supporto delle proprie ragioni produce un certificato medico telematico del dott. (come doc. 3 Per_3
allegato al ricorso introduttivo), assolutamente anonimo in quanto non riporta il nominativo e i dati del lavoratore di riferimento;
per tale ragione detto documento è assolutamente irrilevante e non conducente al fine che interessa, lasciando
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indimostrato l'assunto (e quindi la sussistenza della forza maggiore).
Né è apparsa ammissibile la prova per testi a tale scopo articolata in quanto la circostanza addotta andava documentalmente supportata –se non del tutto provata- come ha tentato di fare la parte ricorrente.
Trova pertanto riscontro l'assunto dell' per il quale “...la CP_4
società non ha giustificato la presenza dello stesso –il lavoratore
[...]
intento a svolgere attività lavorativa né ha documentato nel Pt_3
corso degli accertamenti una regolare attività, anche sotto altre forme in materia giuslavoristica...”.
Tale carenza peraltro emerge anche in riferimento alla attività stragiudiziale svolta prima della emissione della ordinanza de qua.
Ed infatti nel corso della udienza del 24.02.2020, parte ricorrente nel contestare la memoria di costituzione dell'ente resistente ha esibito “...le memorie difensive al prefetto di Siracusa...”, depositate poi telematicamente.
Ma dall'esame più attento di tale documento si evince che esso fosse finalizzato alla richiesta di revoca e/o di inefficacia del verbale n. 700011649314 redatto il 2.06.2014 irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto relativo alle infrazioni al codice della strada contestate al da parte degli agenti Parte_3
verbalizzanti, nella medesima circostanza e non pertinente,
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quindi, all'oggetto del presente procedimento.
Ne consegue che indimostrato resta il presupposto addotto dai ricorrenti come unico motivo per l'accoglimento della domanda principale.
Va poi aggiunto che in ordine al valore probatorio del verbale di accertamento dell'infrazione, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogante la sanzione amministrativa contestata, è noto che esso faccia piena prova, fino a querela di falso, in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti (Corte Di Cassazione - Ordinanza 02 novembre 2022,
n. 32290); mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. 7 novembre 2014, n. 23800; Cass. 4 agosto 2021, n. 22265; Cass. 10 marzo 2022, n. 7841); sicché, il verbale ispettivo è prova documentale liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Nel caso di specie, quindi, anche in forza di tali considerazioni ed in assenza di altri elementi, non può che confermarsi la
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inammissibilità della prova per testi articolata in atti.
Ciò detto, si osserva che in tema di opposizione ad ingiunzione,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa, che è posto a carico dell'amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non potrebbe essere offerta, per lo meno non solo, mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi accertatori, principio espresso dalla Corte di
Cassazione con ord. n. 9381, dell'8 aprile 2021 (che segue la ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI); ma certamente non si può trascurare la forza di prova del predetto documento che induce il decidente, a fare ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell'ufficio opposto.
Infatti, a ben considerare la intera vicenda e valutate le deduzioni delle parti, non passa inosservata quella inerente alla non contestazione dei fatti ad opera dei ricorrenti che invocano solo una giustificazione (causa di forza maggiore) che però è rimasta indimostrata.
Le superiori motivazioni, pertanto, inducono al rigetto della domanda principale formulata con la proposta opposizione.
Sulla domanda subordinata.
Si rileva che parte ricorrente abbia prontamente provveduto all'adempimento di legge mancante al momento dell'accertamento, procedendo alla comunicazione obbligatoria eseguita telematicamente il giorno successivo;
in tale
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comunicazione è stato fatto cenno ai motivi del ritardo che avrebbero impedito di effettuarla nei termini di legge.
Detto, però, della non provata “forza maggiore” a giustificazione del tardivo impedimento, si deve altresì constatare che tale comunicazione sia stata fatta il 3 giugno, primo giorno utile successivo all'assunzione (avvenuta il 2 giugno, festa della
Repubblica).
Tale circostanza –vista sia come conseguenza di forza maggiore sia come “ravvedimento” alla contestazione sollevata- induce quindi a valutare favorevolmente la richiesta subordinata di applicazione della sanzione pecuniaria in misura minima seguendo i principi normativi richiamati dallo stesso ente resistente (art. 11 L. 689/81) che, disponendo che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” applicati al caso di specie, convincono ad accogliere la domanda subordinata dichiarando, per l'effetto, inefficace l'atto impugnato solo nella parte relativa alla ingiunzione e rideterminando la sanzione nella misura del minimo pari a €. 1.950,00.
Sulle spese, rilevato che la controversia è decisa con
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l'accoglimento parziale delle domande e che l'ufficio non si è avvalso di difesa tecnica ma di proprio funzionario a ciò delegato, si è indotti a disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 1207/2019 G., così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace il provvedimento impugnato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione;
2) Per l'effetto, ridetermina la sanzione comminata ai ricorrenti nella misura minima di €. 1.950,00 condannando gli stessi, in solido, al pagamento della suddetta somma (€.
1950,00), in favore dell'Ente resistente.
3) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G. nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del 21.01.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
Pag. 13 a 13
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 21/01/2025, innanzi al Giudice, Got
Francesco Montera, sono comparsi: avv. Cicala che insiste in ricorso e ne chiede l'accoglimento anche solo nella domanda in via subordinata nel caso di rigetto di quella principale e chiede la decisione richiamando quanto dedotto e richiesto nel proprio atto introduttivo.
Tanto posto e rilevato che nessun altro è comparso,
Il Giudice sulle conclusioni formulate dalla parte comparsa, si ritira per la decisione in Camera di Consiglio, conclusa la quale, deposita telematicamente la sentenza emessa ed il verbale di udienza che sottoscrive telematicamente, da valere anche quale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Onorario
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 13 R. G. n. 1207/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco
Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1207/2019 R. G.
Promossa da
Parte_1
corrente in San Filippo del Mela, Via Nazionale n. 15 (c. f.:
), in persona del suo rappresentante legale pro P.IVA_1
tempore, sig. (c. f.: Parte_1 C.F._1
), e del signor nato a
[...] Parte_1
Barcellona P.G. l'1.07.1973 e residente in Milazzo via Prati
Verdi ( c. f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Barcellona P.G. via Papa Giovanni XXIII n. 240, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrenti-opponenti
Contro
[...]
Controparte_1
Pag. 2 a 13 R. G. n. 1207/2019
[...]
Controparte_2
in persona del legale
[...]
rappresentante p. t., con sede in Palermo, via Trinacria n. 34-
36 (cod. fisc - Partita IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania;
, Controparte_1 [...]
[...]
[...]
Controparte_3
[...]
, in persona
[...]
del legale rappresentante p. t., con sede in Messina, Via Ugo
Bassi n. 103/A,
Resistenti-opposti
Oggetto: opposizione a ingiunzione n. n. 19/0407 Prot. n.
2019/10944 emessa l'11.06.2019 dalla Parte_2
di Messina, notificata per le vie postali il 17.6.2019.-
[...]
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisa le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni con richiamo a quelle già rassegnate in atti, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte
Pag. 3 a 13 R. G. n. 1207/2019
integrante. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
La vicenda scaturisce dalla attività di vigilanza svolta dagli agenti della Polizia Stradale di Siracusa che, nel primo pomeriggio del 2 giugno 2014, intimavano lo “alt” al sig.
[...]
che, alla guida dell'autobus di linea tg DT598ZH, di Pt_3
proprietà della percorreva la via Elorina di Parte_1
Siracusa.
Dai controlli effettuati emergeva che “il conducente non era in possesso della dichiarazione emessa ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.
218/2013 dal legale rappresentante della ditta per la quale lavorava, che il Vaucher n. D000632120517 – codice di controllo 81325244 non risultava attivato nella banca dati INPS e che presso il sistema
Informatico del Ministero del Lavoro il non risultava Parte_3
dipendente della società” (cfr, paragrafo h) pag. 3 del ricorso introduttivo).
A ciò seguiva la ordinanza ingiunzione n. 19/0407 prot. nr.
2019/10944 dell'11.6.2019 notificata per le vie postali il 17.6.2019,
Pag. 4 a 13 R. G. n. 1207/2019
con raccomandata a. g. n. 787701112825 con cui l'
[...]
di Messina per i fatti suddetti Controparte_3
determinava l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 3.965,00, ingiungendone il pagamento sia a quale socio accomandatario della Parte_1
sia alla stessa Parte_1 Parte_1
per aver la ricorrente impiegato il lavoratore Persona_1
il 2.6.2014 per giorni 1 senza la preventiva
[...]
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A tale provvedimento (ordinanza ingiunzione n. 19/0407 prot. nr. 2019/10944 dell'11.6.2019) in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...]
si sono opposti per insussistenza dell'illecito Parte_1
contestato ed errata determinazione della sanzione irrogata non nella misura del minimo edittale. Chiedevano, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Ritenere e dichiarare, per le ragioni e causali meglio esposte nel primo motivo, non sussistente
l'illecito contestato, in quanto scriminato dalla causa di forza maggiore, avendo anche la società provveduto, nei termini di cui alla circolare del
Ministero del Lavoro del 14.2.2007, provveduto alle comunicazioni di legge.
2. In via gradata ritenere e dichiarare che per l'illecito contestato
è irrogabile la maxi sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L.
12/2002, nel testo ratione temporis vigente, nella misura del minimo edittale, vale a dire nella misura di €. 1.950,00. 3. Per lo effetto ritenere
Pag. 5 a 13 R. G. n. 1207/2019
e dichiarare affetta da eccesso di potere e violazione di legge l'ordinanza ingiunzione n. 19/0407 Prot. n. 2019/10944 emessa l'11.06.2019 dalla
di Messina, notificata per le vie postali Parte_2
il 17.6.2019. 4. Conseguentemente annullare, dichiarare nulla e/o comunque priva di efficacia l'atto impugnato nella parte relativa alla ingiunzione e rideterminare nella misura del minimo (€. 1.950,00) la maxi sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002”, formulando poi istanze istruttorie e chiedendo la vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva l'Ufficio opposto con comparsa dell'11/02/2020 sostenendo la “infondatezza delle censure avversarie” e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della udienza del 30.03.2021 era fissata quella di discussione, adempimento poi rimesso, dopo altri rinvii -anche per assenza delle parti- alla udienza odierna.
Ciò premesso, si osserva.
La questione che qui rileva è quella relativa al presupposto di fatto che ha dato origine alla intera vicenda e che riguarda la asserita assenza del dipendente della società opponente, Per_2
che il 2.06.2024 non si sarebbe presentato sui luoghi di
[...]
lavoro per malattia (in quanto affetto da coliche) e, quindi, impossibilitato a poter svolgere la mansione di autista. Seguiva quindi la necessità –a dire di parte ricorrente- di ricercare altro personale per non ...venir meno all'obbligo contrattuale e lasciare i
Pag. 6 a 13 R. G. n. 1207/2019
turisti che avevano pagato il servizio alla struttura...; era quindi rintracciato il che, resosi disponibile, ... previa Parte_3
sottoscrizione di contratto di collaborazione occasionale, ha provveduto
a condurre l'autobus della ... . Parte_1
Parte ricorrente sostiene quindi che “...Il rapporto instaurato tra le parti veniva regolato con Vaucher n. D000632120517 cod. contr
81325244. Allo stesso tempo la provvedeva a Parte_1
trasmettere tutti i dati al consulente affinché questi potesse procedere telematicamente alla Comunicazione Obbligatoria UNIURG ove veniva specificato nella tipologia contrattuale “lavoro a tempo determinato per sostituzione” e per forza maggiore;
comunicazione effettuata il giorno successivo in quanto il 2 giugno è giorno festivo”.
Accadeva poi che “...Alle 15,35 del 2 giugno 2014, nel mentre il Sig.
alla guida dell'autobus di linea tg DT598ZH, di proprietà Parte_3
della percorreva la via Elorina di Siracusa, Parte_1
agenti della Polizia Stradale di Siracusa intimavano l'alt; il Parte_3
consegnava i documenti relativi al trasporto e al proprio rapporto di lavoro”, cui faceva seguito l'accertamento della irregolarità.
In fatto.
Parte ricorrente afferma che “la comunicazione all'INPS è stata effettuata telematicamente il giorno successivo (3.06.2014), deve osservarsi che è vero che l'art. 1 comma 1180 Legge 27 dicembre 2006
n. 296 – Legge Finanziaria anno 2007 - impone al datore di lavoro di inviare la comunicazione obbligatoria per via telematica ai servizi
Pag. 7 a 13 R. G. n. 1207/2019
competenti in caso di assunzione di un lavoratore. La comunicazione dev'essere effettuata entro le 24 ore del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto di lavoro” ma giustifica il proprio operato (nel caso di specie tale comunicazione sarebbe avvenuta il giorno successivo), non solo con la circostanza che il 2 giugno fosse festivo ma anche adducendo che “...nel caso di specie
l'assunzione del non era nè prevista né preventiva. Trattasi Parte_3
di una assunzione per un giorno in sostituzione di altro dipendente che quella mattina, per causa malattia, non si è potuto presentare. Ricorre pertanto la causa di forza maggiore”.
Tralasciando gli aspetti normativi citati in atti, la questione fondamentale è la sussistenza o meno della causa di “forza maggiore” che avrebbe impedito la osservanza dei termini normativi sopra citati.
Nello specifico, lo stesso qui resistente, eccepisce la CP_4
mancata dimostrazione proprio della sussistenza della scusante, individuata nell'assenza improvvisa di un lavoratore sostituito altrettanto repentinamente dal . Parte_3
Parte ricorrente infatti a supporto delle proprie ragioni produce un certificato medico telematico del dott. (come doc. 3 Per_3
allegato al ricorso introduttivo), assolutamente anonimo in quanto non riporta il nominativo e i dati del lavoratore di riferimento;
per tale ragione detto documento è assolutamente irrilevante e non conducente al fine che interessa, lasciando
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indimostrato l'assunto (e quindi la sussistenza della forza maggiore).
Né è apparsa ammissibile la prova per testi a tale scopo articolata in quanto la circostanza addotta andava documentalmente supportata –se non del tutto provata- come ha tentato di fare la parte ricorrente.
Trova pertanto riscontro l'assunto dell' per il quale “...la CP_4
società non ha giustificato la presenza dello stesso –il lavoratore
[...]
intento a svolgere attività lavorativa né ha documentato nel Pt_3
corso degli accertamenti una regolare attività, anche sotto altre forme in materia giuslavoristica...”.
Tale carenza peraltro emerge anche in riferimento alla attività stragiudiziale svolta prima della emissione della ordinanza de qua.
Ed infatti nel corso della udienza del 24.02.2020, parte ricorrente nel contestare la memoria di costituzione dell'ente resistente ha esibito “...le memorie difensive al prefetto di Siracusa...”, depositate poi telematicamente.
Ma dall'esame più attento di tale documento si evince che esso fosse finalizzato alla richiesta di revoca e/o di inefficacia del verbale n. 700011649314 redatto il 2.06.2014 irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto relativo alle infrazioni al codice della strada contestate al da parte degli agenti Parte_3
verbalizzanti, nella medesima circostanza e non pertinente,
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quindi, all'oggetto del presente procedimento.
Ne consegue che indimostrato resta il presupposto addotto dai ricorrenti come unico motivo per l'accoglimento della domanda principale.
Va poi aggiunto che in ordine al valore probatorio del verbale di accertamento dell'infrazione, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogante la sanzione amministrativa contestata, è noto che esso faccia piena prova, fino a querela di falso, in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti (Corte Di Cassazione - Ordinanza 02 novembre 2022,
n. 32290); mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. 7 novembre 2014, n. 23800; Cass. 4 agosto 2021, n. 22265; Cass. 10 marzo 2022, n. 7841); sicché, il verbale ispettivo è prova documentale liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Nel caso di specie, quindi, anche in forza di tali considerazioni ed in assenza di altri elementi, non può che confermarsi la
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inammissibilità della prova per testi articolata in atti.
Ciò detto, si osserva che in tema di opposizione ad ingiunzione,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa, che è posto a carico dell'amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non potrebbe essere offerta, per lo meno non solo, mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi accertatori, principio espresso dalla Corte di
Cassazione con ord. n. 9381, dell'8 aprile 2021 (che segue la ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI); ma certamente non si può trascurare la forza di prova del predetto documento che induce il decidente, a fare ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell'ufficio opposto.
Infatti, a ben considerare la intera vicenda e valutate le deduzioni delle parti, non passa inosservata quella inerente alla non contestazione dei fatti ad opera dei ricorrenti che invocano solo una giustificazione (causa di forza maggiore) che però è rimasta indimostrata.
Le superiori motivazioni, pertanto, inducono al rigetto della domanda principale formulata con la proposta opposizione.
Sulla domanda subordinata.
Si rileva che parte ricorrente abbia prontamente provveduto all'adempimento di legge mancante al momento dell'accertamento, procedendo alla comunicazione obbligatoria eseguita telematicamente il giorno successivo;
in tale
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comunicazione è stato fatto cenno ai motivi del ritardo che avrebbero impedito di effettuarla nei termini di legge.
Detto, però, della non provata “forza maggiore” a giustificazione del tardivo impedimento, si deve altresì constatare che tale comunicazione sia stata fatta il 3 giugno, primo giorno utile successivo all'assunzione (avvenuta il 2 giugno, festa della
Repubblica).
Tale circostanza –vista sia come conseguenza di forza maggiore sia come “ravvedimento” alla contestazione sollevata- induce quindi a valutare favorevolmente la richiesta subordinata di applicazione della sanzione pecuniaria in misura minima seguendo i principi normativi richiamati dallo stesso ente resistente (art. 11 L. 689/81) che, disponendo che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” applicati al caso di specie, convincono ad accogliere la domanda subordinata dichiarando, per l'effetto, inefficace l'atto impugnato solo nella parte relativa alla ingiunzione e rideterminando la sanzione nella misura del minimo pari a €. 1.950,00.
Sulle spese, rilevato che la controversia è decisa con
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l'accoglimento parziale delle domande e che l'ufficio non si è avvalso di difesa tecnica ma di proprio funzionario a ciò delegato, si è indotti a disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 1207/2019 G., così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace il provvedimento impugnato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione;
2) Per l'effetto, ridetermina la sanzione comminata ai ricorrenti nella misura minima di €. 1.950,00 condannando gli stessi, in solido, al pagamento della suddetta somma (€.
1950,00), in favore dell'Ente resistente.
3) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G. nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del 21.01.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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