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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 428/2025 promossa da:
entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Maria Angela Carmannini
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: hanno concludono come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11.04.2025.
Il Pubblico Ministero: visto del 26.03.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Calenzano, il 10.06.2006, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nato il 15.1.2.2008 e nata il [...], al loro collocamento presso la Per_1 Per_2
casa familiare presso la quale si alterneranno i genitori ed al loro mantenimento, rileva il
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
sposati a Calenzano (FI) il 10.06.2006, con atto Parte_2
pagina 2 di 5 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.16, parte 2,
Serie A, anno 2006;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I figli e continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, mantenendo la residenza presso l'abitazione familiare, ove si alterneranno i genitori, in modo paritetico;
i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare tra di loro per soddisfare i bisogni dei figli ed impegnandosi altresì ad adottare, concordemente, le scelte di vita ed a tenersi reciprocamente informati di ogni necessità degli stessi.
3) I coniugi si alterneranno nell'uso della casa coniugale, sita in Calenzano (FI), Via
Ferdinando Santi n. 5/3, in modo che i figli possano trascorrere un ugual quantità di tempo con ciascuno dei genitori, secondo lo schema bisettimanale che qui di seguito si trascrive: una settimana i figli staranno con la mamma, il lunedì ed il martedì; con il babbo, il mercoledì ed il giovedì e poi di nuovo con la mamma, il venerdì, il sabato e la domenica;
la settimana successiva viceversa (con il babbo, il lunedì ed il martedì; con la mamma, il mercoledì ed il giovedì; e poi di nuovo con il babbo, il venerdì, il sabato e la domenica); il genitore con cui i ragazzi pernotteranno, si curerà di portarli a scuola il giorno successivo al pernottamento. La madre si curerà comunque di accompagnare i figli alle attività pomeridiane (sport, ripetizioni scolastiche, attività ricreative ecc.) che ricadono nell'orario di lavoro del padre e ciò anche nei giorni di spettanza di quest'ultimo. Le parti si rendono fin da ora disponibili a rivedere questa modalità, se si dovesse rivelare di difficile attuazione. Ciascun genitore potrà comunque occuparsi dei figli anche nel giorno in cui sono collocati presso l'altro.
4) Per le festività natalizie e pasquali, un anno i figli trascorreranno con la madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, mentre staranno con il padre, il 31 dicembre ed il 1Gennaio; l'anno successivo viceversa;
l'alternanza varrà anche per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, così che un anno li trascorreranno con la madre, l'anno successivo con il padre, e così di anno in anno;
5) Durante le vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo;
i giorni dovranno essere concordati entro il pagina 3 di 5 31 maggio, con facoltà di scelta preventiva ai genitori ad anni alternati tra loro;
per l'estate 2025 per prima sceglierà la madre. Per il resto del tempo si dovrà applicare il dispositivo previsto per il periodo scolastico con la differenza che, nel tempo che avrebbero dovuto trascorrere a scuola, saranno affidati alle cure del genitore presso il quale pernottano il giorno precedente. I nonni potranno portare i nipoti una settimana o più settimane in vacanza nel periodo estivo: le settimane verranno concordate entro il mese di Maggio.
6) I coniugi convengono che, in considerazione del fatto che i medesimi si alterneranno nell'uso della casa coniugale e trascorreranno con i figli una ugual quantità di tempo, tutte le spese inerenti ai figli (sia relative al mantenimento ordinario che quelle di carattere straordinario), nonché tutte le spese -ivi comprese le utenze, tasse, imposte ed i ratei del mutuo – relative all'abitazione familiare saranno sostenute a perfetta metà utilizzando il conto corrente cointestato n.
50467/1000/00090050 acceso presso Banca Intesa San Paolo, ove entro il 15 di ogni mese ciascun coniuge verserà l'importo di almeno euro 1.000,00=. Per le spese straordinarie relative ai figli, le parti rinviano al “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019, sia per le caratteristiche e per la tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori.
Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta prelevate dal suddetto conto corrente cointestato ad eccezione di quelle per le quali è necessario il preventivo accordo;
per quest'ultima categoria di spese, ciascun genitore, ottenuto il consenso dall'altro, potrà sostenerle utilizzando il conto corrente cointestato oppure anticiparle in proprio;
ove le spese straordinarie inerenti ai figli siano state anticipate da un solo genitore, questo ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro un mese dalla richiesta.
Le parti precisano che per le spese medico-sanitarie, fisioterapiche e specialistiche in genere, coperte dalla polizza assicurativa di cui è titolare la madre, verranno divise a metà solo per la quota che rimane esclusa dalla copertura assicurativa.
Le spese verranno dedotte e/o detratte fiscalmente al 50% tra i genitori.
pagina 4 di 5 I coniugi convengono fin da ora che le spese straordinarie relative all'abitazione coniugale dovranno essere preventivamente concordate per iscritto.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
8) I genitori percepiranno al 50% ciascuno l'assegno unico universale per i figli a carico.
C) prende atto delle seguenti condizioni:
9) Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dal deposito del presente ricorso.
10) I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Calenzano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 428/2025 promossa da:
entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Maria Angela Carmannini
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: hanno concludono come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11.04.2025.
Il Pubblico Ministero: visto del 26.03.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Calenzano, il 10.06.2006, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nato il 15.1.2.2008 e nata il [...], al loro collocamento presso la Per_1 Per_2
casa familiare presso la quale si alterneranno i genitori ed al loro mantenimento, rileva il
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
sposati a Calenzano (FI) il 10.06.2006, con atto Parte_2
pagina 2 di 5 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.16, parte 2,
Serie A, anno 2006;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I figli e continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, mantenendo la residenza presso l'abitazione familiare, ove si alterneranno i genitori, in modo paritetico;
i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare tra di loro per soddisfare i bisogni dei figli ed impegnandosi altresì ad adottare, concordemente, le scelte di vita ed a tenersi reciprocamente informati di ogni necessità degli stessi.
3) I coniugi si alterneranno nell'uso della casa coniugale, sita in Calenzano (FI), Via
Ferdinando Santi n. 5/3, in modo che i figli possano trascorrere un ugual quantità di tempo con ciascuno dei genitori, secondo lo schema bisettimanale che qui di seguito si trascrive: una settimana i figli staranno con la mamma, il lunedì ed il martedì; con il babbo, il mercoledì ed il giovedì e poi di nuovo con la mamma, il venerdì, il sabato e la domenica;
la settimana successiva viceversa (con il babbo, il lunedì ed il martedì; con la mamma, il mercoledì ed il giovedì; e poi di nuovo con il babbo, il venerdì, il sabato e la domenica); il genitore con cui i ragazzi pernotteranno, si curerà di portarli a scuola il giorno successivo al pernottamento. La madre si curerà comunque di accompagnare i figli alle attività pomeridiane (sport, ripetizioni scolastiche, attività ricreative ecc.) che ricadono nell'orario di lavoro del padre e ciò anche nei giorni di spettanza di quest'ultimo. Le parti si rendono fin da ora disponibili a rivedere questa modalità, se si dovesse rivelare di difficile attuazione. Ciascun genitore potrà comunque occuparsi dei figli anche nel giorno in cui sono collocati presso l'altro.
4) Per le festività natalizie e pasquali, un anno i figli trascorreranno con la madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, mentre staranno con il padre, il 31 dicembre ed il 1Gennaio; l'anno successivo viceversa;
l'alternanza varrà anche per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, così che un anno li trascorreranno con la madre, l'anno successivo con il padre, e così di anno in anno;
5) Durante le vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo;
i giorni dovranno essere concordati entro il pagina 3 di 5 31 maggio, con facoltà di scelta preventiva ai genitori ad anni alternati tra loro;
per l'estate 2025 per prima sceglierà la madre. Per il resto del tempo si dovrà applicare il dispositivo previsto per il periodo scolastico con la differenza che, nel tempo che avrebbero dovuto trascorrere a scuola, saranno affidati alle cure del genitore presso il quale pernottano il giorno precedente. I nonni potranno portare i nipoti una settimana o più settimane in vacanza nel periodo estivo: le settimane verranno concordate entro il mese di Maggio.
6) I coniugi convengono che, in considerazione del fatto che i medesimi si alterneranno nell'uso della casa coniugale e trascorreranno con i figli una ugual quantità di tempo, tutte le spese inerenti ai figli (sia relative al mantenimento ordinario che quelle di carattere straordinario), nonché tutte le spese -ivi comprese le utenze, tasse, imposte ed i ratei del mutuo – relative all'abitazione familiare saranno sostenute a perfetta metà utilizzando il conto corrente cointestato n.
50467/1000/00090050 acceso presso Banca Intesa San Paolo, ove entro il 15 di ogni mese ciascun coniuge verserà l'importo di almeno euro 1.000,00=. Per le spese straordinarie relative ai figli, le parti rinviano al “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019, sia per le caratteristiche e per la tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori.
Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta prelevate dal suddetto conto corrente cointestato ad eccezione di quelle per le quali è necessario il preventivo accordo;
per quest'ultima categoria di spese, ciascun genitore, ottenuto il consenso dall'altro, potrà sostenerle utilizzando il conto corrente cointestato oppure anticiparle in proprio;
ove le spese straordinarie inerenti ai figli siano state anticipate da un solo genitore, questo ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro un mese dalla richiesta.
Le parti precisano che per le spese medico-sanitarie, fisioterapiche e specialistiche in genere, coperte dalla polizza assicurativa di cui è titolare la madre, verranno divise a metà solo per la quota che rimane esclusa dalla copertura assicurativa.
Le spese verranno dedotte e/o detratte fiscalmente al 50% tra i genitori.
pagina 4 di 5 I coniugi convengono fin da ora che le spese straordinarie relative all'abitazione coniugale dovranno essere preventivamente concordate per iscritto.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
8) I genitori percepiranno al 50% ciascuno l'assegno unico universale per i figli a carico.
C) prende atto delle seguenti condizioni:
9) Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dal deposito del presente ricorso.
10) I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Calenzano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
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