Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 21/11/2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1387 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Silvana Marella e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Frosinone
Corso della Repubblica n. 21
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo
Meleo e domiciliata presso lo studio del difensore in Frosinone via Aldo
Moro n. 306
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 677/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 10/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 21/11/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
19/05/2015, alle dipendenze della con contratto Controparte_1 full time e qualifica di “macellaia”, addetta dal 2020 al Conad di via Principe Umberto di Ceccano (FR), nonché di essere stata licenziata per giusta causa in data 03/10/2022, e dedotta l'infondatezza dei fatti posti a fondamento dell'irrogato licenziamento, ha agito in giudizio contro la società datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità e/o ingiustificatezza del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e per le motivazioni tutte di cui in narrativa, qui da intendersi per integralmente trascritte e riportate e per
l'effetto condannare la società convenuta, in persona del 1. alla CP_3 reintegrazione del ricorrente e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione e comunque nella misura massima di 12 mensilità e/o nella misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento sino a quello della reintegrazione. In via subordinata e riservato gravame: accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità e/o ingiustificatezza del licenziamento per insussistenza della giusta causa e per le motivazioni tutte di cui in narrativa e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del 1.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria non inferiore a 6 e non superiore a 36 dell'ultima retribuzione, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale n. 194/2018 in ordine ai parametri per la quantificazione del danno, ciò ai sensi del D. L.vo 23/2015 (contenente la disciplina del c.d. "contratto a tutele crescenti") attuativo della legge delega
183/2014 (c.d. Jobs Act) e del Decreto Dignità 87/2018, convertito in legge 96/2018. Il tutto con vittoria di spese di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario 15%”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Frosinone Controparte_1 ha così statuito: “… definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1063/2023, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della soc. convenuta, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge”.
1.2. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in materia di licenziamento per giusta causa, il giudice di prime cure ha ritenuto confermato “il nucleo fondamentale della contestazione disciplinare”, individuato nell'aver la lavoratrice effettuato nei giorni 2, 5 e 7 settembre 2022, durante il proprio turno di lavoro, acquisti di prodotti di macelleria, applicando autonomamente e senza autorizzazione alcuna ai prodotti poi acquistati per
2 se stessa, analiticamente indicati nella lettera di contestazione disciplinare, uno sconto superiore al 70 % rispetto al prezzo di vendita esposto, impostando un prezzo inferiore manualmente sulla bilancia prezzatrice del reparto macelleria e stampando una nuova etichetta: in sostanza, l'aver applicato arbitrariamente e illecitamente un prezzo inferiore a quello di vendita a prodotti poi acquistati per se medesima.
1.3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova in ordine ai seguenti fatti: a) l'acquisto da parte della lavoratrice dei prodotti di cui alla contestazione disciplinare, ivi compresi gli spiedini panati, circostanza quest'ultima contestata e tuttavia confermata sia dagli scontrini e carta
Conad a lei riconducibile, sia dalle riprese video;
b) la costante applicazione presso il punto vendita, ed anche presso il reparto macelleria, della regola della scontistica da applicare ai prodotti in scadenza, peraltro limitata ad uno sconto del 30% o del 50% rispetto al prezzo di vendita dei prodotti preconfezionati, a seconda se il prodotto scadesse dopo due giorni o il giorno seguente;
c) l'essere i prodotti acquistati dalla lavoratrice prodotti preconfezionati, per i quali non vi è codice PLU (che individua uno specifico prodotto ed il relativo prezzo) sulle bilance, poiché le confezioni sono già prezzate dal produttore e vengono riprezzate dai commessi quando sono in scadenza.
1.4. Diversamente, il primo giudice ha ritenuto non dimostrata in giudizio la circostanza, addotta dalla ricorrente a sua discolpa, di avere acquistato prodotti in scadenza il giorno seguente all'acquisto, fatta eccezione per la confezione di SA, e ciò alla stregua delle dichiarazioni rese dalla testimone , responsabile del punto vendita oggetto di causa e Tes_1 personalmente presente presso il supermercato nei giorni di cui alla contestazione disciplinare, confermate anche dal teste . Testimone_2
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che, in ogni caso, la scontistica applicata ai prodotti acquistati dalla ricorrente nei giorni di cui alla contestazione disciplinare - evincibile dai documenti versati in atti - si aggira intorno al 70-
80% rispetto al prezzo di vendita, e rappresenta, dunque, una percentuale del tutto anomala rispetto alla scontistica massima applicata presso il supermercato ai prodotti in scadenza il giorno successivo, pari al 50%.
1.5. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto “provato che la sig.ra ha Pt_1 autonomamente e senza l'autorizzazione e/o supervisione del direttore del supermercato né del responsabile di reparto, applicato uno sconto superiore al 70%, che rappresenta una percentuale anomala e mai applicata presso il supermercato, a prodotti che non erano in scadenza e che quindi non andavano affatto scontati, rispetto al prezzo di vendita previsto” nonché
“che la ricorrente abbia stampato la nuova etichetta dalla bilancia di reparto ed approfittando del fatto che alla cassa il prezzo che passa automaticamente è quello della nuova etichetta”: quindi, ha affermato che tale condotta, concretizzando il nucleo centrale del fatto addebitato alla lavoratrice, costituisce “giusta causa di licenziamento in quanto di particolare gravità ed certamente idonei a ritenere legittimo il recesso dal
3 rapporto di lavoro da parte del datore” ed in quanto tale rientrante anche nella previsione dell'art. 242 CCNL Terziario-Confcommercio.
1.6. Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il licenziamento anche sotto il profilo della proporzionalità, concretandosi le condotte contestate in una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ed atteggiandosi come “altamente lesive del vincolo fiduciario e comunque anche ai sensi del CCNL di categoria applicato (art. 233, 238 e 242) nonché,
e comunque, violazione delle disposizioni di cui al regolamento e codice etico aziendale”, con esclusione della decisività di circostanze quali la tenuità del danno e l'assenza di precedenti disciplinari rispetto alla gravità dell'inadempimento complessivamente valutato ed alla intenzionalità della condotta.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento, e ciò sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, e nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
4 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Il gravame censura la sentenza di prime cure, in primo luogo, per illogicità
e contraddittorietà della motivazione, sostenendo, in sintesi, che: i) il
Tribunale si è celato dietro la locuzione “nucleo centrale della condotta contestata” per considerare provati fatti non provati o fatti non contestati dal datore di lavoro;
ii) in particolare, da un lato, le dichiarazioni rese dai testimoni hanno escluso che, quanto ai fatti contestati, la lavoratrice abbia confezionato i prodotti di macelleria poi acquistati e che abbia disapplicato il PLU, emergendo diversamente che la predetta ha acquistato soltanto confezioni preconfezionate priva di PLU;
iii) dall'altro, il Tribunale ha ritenuto provati fatti non oggetto di contestazione disciplinare, ossia l'applicazione di una percentuale di sconto superiore a quella prevista;
iv) il primo giudice, inoltre, non ha correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testimoni al fine di giustificare l'operato della lavoratrice, la quale aveva precisato di aver acquistato prodotti in offerta che erano stati riprezzati in quanto prossimi alla scadenza: dalle dichiarazioni rese dai testi emerge l'esistenza di una prassi aziendale secondo cui le carni preconfezionate in scadenza dovevano essere riprezzate dagli addetti al reparto macelleria secondo le scontistiche stabilite in linea generale dal responsabile del punto vendita;
v) vi è, inoltre, prova documentale della corretta applicazione della procedura da parte della ricorrente, atteso che l'allegato n. 5, fascicolo parte ricorrente, mostra l'involucro esterno della confezione di Parte_2
dove il prezzo è indicato in € 3,00 e non in € 1,50 come contestato
[...] dall'azienda; vi) il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto ritenere il comportamento della lavoratrice conforme alle regole aziendali, piuttosto che addossarle l'onere della prova diabolica che i prodotti acquistati in quei giorni fossero prossimi alla scadenza;
vii) il giudice di prime cure ha altresì basato la propria decisione valutando esclusivamente le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, e , da ritenere Tes_1 Testimone_2 entrambi inattendibili anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli altri
5 testimoni e delle prove documentali;
viii) anche la documentazione prodotta dalla controparte è stata erroneamente valutata, sia con riguardo ai video, tra l'altro solo parzialmente prodotti in atti, sia con riferimento ai fogli excel prodotti dalla società.
5.1. Le motivazioni articolate dal giudice di prime cure resistono, a giudizio della Corte, alle sopra riportate critiche.
5.2. In primo luogo, si osserva che del tutto corretto appare il richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di contestazione di un'unica articolata condotta, vi è “insussistenza del fatto” solo qualora possa escludersi in fatto la realizzazione di un nucleo minimo di condotta, individuato tra i fatti oggetto di contestazione, di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione esplusiva (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
14192 del 04/06/2018): tale principio, secondo la Suprema Corte, non è altro che lo sviluppo di altro principio costantemente affermato, secondo cui “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento” (Cass. n. 14192/2018 cit.).
5.3. Applicando tali principi al caso che occupa, e considerato l'oggetto della contestazione disciplinare del 14/09/2022 - trascritto nella gravata sentenza e da intendersi per brevità qui integralmente riportato -, può dirsi correttamente individuato il nucleo minimo della condotta contestata alla lavoratrice nell'aver ella applicato manualmente ad alcuni prodotti di macelleria, poi acquistati personalmente, un prezzo inferiore a quello di vendita, in modo arbitrario e non autorizzato. La contestazione disciplinare, difatti, indica, tra l'altro, tra le condotte addebitate quella di aver proceduto a “prezzare prodotti che poi ha personalmente acquistato al termine del suo turno di lavoro”, nonché di aver su tali prodotti “inserito manualmente un prezzo inferiore”.
5.4. E', inoltre, possibile affermare che su tali condotte sia stata raggiunta la prova nel corso del giudizio di primo grado. Come afferma il Tribunale, difatti, è innanzitutto parzialmente non contestato e, in ogni caso, documentalmente dimostrato che la lavoratrice abbia acquistato: - in data
02/09/2022 n. 2 confezioni di del peso di gr. 600/700, n. 1 Parte_2 confezione di spiedini, n. 2 confezioni di hamburger di;
- in data Per_1
05/09/2022 n. 3 confezioni di hamburger di scottona;
- in data 07/09/2022
n. 2 confezioni di arrosticini panati. Come può evincersi dalla disamina dei documenti prodotti da entrambe le parti, l'acquisto delle n. 2 confezioni di
SA, delle n. 3 confezioni di hamburger di scottona e delle n. 2 confezioni
6 di arrosticini panati non è stato mai contestato dalla lavoratrice, neanche con la lettera di giustificazioni datata 28/09/2022, mentre gli ulteriori acquisti sono da ritenersi documentalmente provati sia dai documenti prodotti in formato digitale, sia soprattutto dai video depositati dalla società appellata, di cui si dirà in modo più specifico oltre.
5.5. La lavoratrice, d'altro canto, non ha mai contestato di aver apposto, personalmente e manualmente, a tali prodotti un prezzo inferiore a quello originario, circostanza anche questa comunque confermata dalla documentazione prodotta dalla datrice di lavoro (prezziario e scontrini) e comunque confermata dai testimoni ascoltati in giudizio, come meglio si dirà oltre.
5.6. Dunque, la condotta enucleabile dalla contestazione disciplinare risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal gravame, certamente provata, laddove correttamente il giudice di prime cure ha definito le ulteriori contestazioni (di aver proceduto personalmente al confezionamento dei prodotti e l'aver disapplicato il codice PLU) come elementi secondari della condotta, non incidenti sul rilevante disvalore dei fatti essenziali, rimasti, si ribadisce, pienamente confermati nella loro sussistenza.
5.7. Parte appellante lamenta, altresì, che il giudice di prime cure ha considerato legittimo il licenziamento sul presupposto della sussistenza di prova in ordine a fatti non oggetto della contestazione disciplinare, e, nello specifico, con riguardo all'applicazione di una percentuale di sconto superiore a quella stabilita in azienda.
5.8. Si osserva sul punto che, se è indubbio che la contestazione disciplinare datata 14/09/2022 non contenesse riferimenti all'applicazione illegittima o comunque scorretta delle percentuali di sconto sui prodotti in scadenza, è altresì provato in via documentale che, in sede di giustificazioni fornite nell'ambito del procedimento disciplinare (cfr. lettera datata 28/09/2022), la lavoratrice, oltre ad aver ammesso di aver acquistato alcuni dei prodotti di cui alla contestazione disciplinare (come sopra riportati), ha affermato che: i) i prodotti acquistati erano in offerta con scadenza al giorno successivo;
ii) è da sempre prassi del supermercato mettere in offerta i prodotti già confezionati del reparto macelleria a ridosso della scadenza e di solito il giorno precedente;
iii) tale prassi è a conoscenza del responsabile del punto vendita ed è dallo stesso autorizzata.
5.9. Dunque, a ben vedere, è a fronte di tali giustificazioni che, in modo consequenziale e legittimo, la società datrice di lavoro ha così argomentato il licenziamento irrogato con lettera del 03/10/2022: “… considerato che il contenuto delle sue giustificazioni scritte del 28/09/22 (ricevute in pari data) non è ritenuto idoneo a far venire meno la fondatezza degli addebiti da noi contestati, atteso che: - quanto da lei riferito è smentito dagli accertamenti effettuati dalla scrivente i quali hanno confermato la circostanza che i prodotti che lei ha autonomamente riprezzato a ribasso in maniera manuale per destinarli ad acquisti personali non erano in scadenza il giorno successivo ma destinati alla ordinaria vendita al pubblico;
- in ogni caso, nessuna
7 autorizzazione le era stata concessa dal responsabile del punto vendita ad effettuare tali operazioni, che non sono consentite a nessun dipendente;
- peraltro, la percentuale di sconto applicabile ad eventuali prodotti in scadenza il giorno successivo, che come detto solo il responsabile del punto vendita può autorizzare, è nettamente inferiore a quella da lei arbitrariamente applicata per suoi fini e vantaggi personali;
tenuto conto che i fatti che le sono stati addebitati disciplinarmente risultano confermati
e ciò anche alla luce delle sue giustificazioni con le quali, tra l'altro, lei ha dedotto circostanze non veritiere, aspetto questo che corrobora ancor più quanto contestato e la decisione della scrivente, le comunichiamo che per tutte le ragioni che precedono, attesa alla gravità dei fatti a lei contestati, tali da configurare grave violazione delle disposizioni aziendali nonché dei doveri posti a suo carico di lealtà, correttezza e buona fede, oltre che condotte penalmente rilevanti, che hanno nominato alla radice il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro, tanto da non consentire la prosecuzione dello stesso, ai sensi di quanto previsto dal CCNL applicato, disponiamo il suo licenziamento per giusta causa con effetto immediato …”.
5.10. In altri termini, se il principio di immodificabilità della contestazione risponde all'esigenza del lavoratore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, e se tale principio può dirsi violato nelle ipotesi in cui la modificazione dei fatti contestati comporti la configurabilità di una fattispecie disciplinare diversa e più grave di quella contestata, non altrettanto può essere affermato in quelle ipotesi in cui la modificazione interessi ulteriori circostanze confermative e/ integranti una astratta fattispecie disciplinarmente rilevante, in ordine alle quali il lavoratore può difendersi sulla base delle conoscenze già acquisite e degli elementi da lui stesso forniti a seguito della contestazione: in sostanza, in tali ipotesi, come nel caso di specie, non è ravvisabile una sostanziale modifica del fatto addebitato, rimanendo immutato il quadro di riferimento rispetto a quello oggetto della contestazione, con conseguente assenza di violazione del diritto di difesa.
5.10.1. Tanto ha affermato la Suprema Corte con una recentissima pronuncia (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26836 del 2024), che ha altresì sottolineato come spetti al lavoratore che si dolga della violazione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare chiarire in che modo sia risultato leso il suo diritto di difesa (cfr. anche Cass. 18 aprile 2018,
n. 9590; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30271): e tale principio non può, in ogni caso, “ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 10 marzo 2010, n. 6091; Cass. 17 luglio 2018, n. 19023; Cass. 25 marzo 2019, n.
8293)”. 6. Posta, pertanto, la legittimità dell'irrogazione del licenziamento in quanto fondato (anche) sulla condotta di applicazione di una scontistica non in linea
8 con le politiche aziendali, sono infondate, a giudizio della Corte, anche le censura del gravame in ordine alla “prova del nucleo centrale della contestazione”.
6.1. Difatti, i testimoni escussi hanno dichiarato sul punto specifico che: i) le confezioni di carne preconfezionate venivano scontate se in scadenza nei 1/3 giorni seguenti, o chi fosse presente nel reparto macelleria, Parte_1 si occupava di riprezzare le confezioni sotto la supervisione del direttore, nel senso che “i commessi o banconisti individuavano la merce in scadenza e poi chiedevano al direttore se andava scontata” (testimone ); ii) Testimone_3
“la regola della scontistica dei prodotti in scadenza si applica da sempre per la macelleria, frutta e verdura preconfezionati, latticini (yogurt), verdura preconfezionata” (testimone ); iii) lo sconto da applicare per Testimone_3 la carne in scadenza dopo due giorni era del 30%, mentre per la carne in scadenza dopo un giorno lo sconto era del 50%: i commessi effettuavano il controllo delle confezioni e delle relative scadenze e procedevano a riprezzare la confezione, poi il direttore controllava passando dal banco frigo, quindi i commessi procedevano “a riprezzare le confezioni preconfezionate di carne in autonomia, sulla base dell'entità della scontistica stabilita dal direttore”, il quale “controllava in sostanza che gli sconti da applicare fossero corretti rispetto alla regola stabilita”; “il direttore verificava anche che lo sconto applicato sulle confezioni preconfezionate fosse apposto al prodotto in scadenza al giorno seguente e quindi la regolarità della nuova prezzatura” (testimone ); iv) “In Testimone_4 caso di prodotti preconfezionati, se il prodotto era in scadenza, era prassi riprezzare il prodotto manualmente con la bilancia del reparto. Non c'era un criterio fisso per stabilire l'entità dello sconto da applicare. Era il responsabile del punto vendita (io fino al 2014) o il responsabile del reparto macelleria, sempre dopo input del proprietario, a stabilire il prezzo. Anzi, preciso che i commessi potevano procedere in autonomia a individuare le confezioni di carne preconfezionate in scadenza e a fissarne il prezzo”
(testimone ); v) in qualità di responsabile del punto Testimone_5 vendita “Ho dato indicazione al responsabile del reparto di macelleria di applicare lo sconto impostando il prezzo manualmente ai prodotti in scadenza”; “la ricorrente aveva impostato manualmente il prezzo e applicato l'etichetta con il prodotto nuovo che non era in scadenza”; “i prodotti acquistati dalla ricorrente nei giorni indicati nella contestazione con
i prezzi manualmente impostati non rientravano tra i prodotti in scadenza da scontare”; “per i giorni di cui alla contestazione la ricorrente ha acquistato confezioni di carne preconfezionata non scontate, applicando manualmente il prezzo con sconto del 70-80% rispetto al prezzo di vendita” (testimone ); vi) “nel punto vendita Principe Umberto ho visto Testimone_2 le confezioni di hamburger in scadenza per esempio, poste sul bancone, venivano quindi fisicamente spostate. Ricordo che le confezioni in scadenza il giorno seguente erano scontate al 50%, invece le confezioni di carne preconfezionata due giorni dopo venivano scontate del 30%. Gli operatori
9 del reparto macelleria, inclusa la ricorrente, sceglievano le confezioni in scadenza e applicavano lo sconto sulla base delle direttive date in via generale dal responsabile del punto vendita, il quale aveva stabilito le percentuali di sconto indicate” (testimone ); vii) “la ricorrente Testimone_6 nei giorni oggetto di contestazione aveva acquistato merce dal reparto macelleria, riprezzandolo manualmente autonomamente senza chiedere autorizzazione del responsabile ed è passata dalla cassa ordinaria. Intendo dire che la ricorrente si è stampata da solo l'etichetta di vendita con il codice a barre e con un prezzo impostato manualmente deciso da lei, autonomamente. Si trattava di prodotti confezionati. Preciso che i prodotti acquistati dalla ricorrente in quei giorni di contestazione non erano in scadenza”; “Se il prodotto è in scadenza nei due giorni successivi venivano scontati dal 30% e se in scadenza al giorno prima al 50%. Preciso che il dipendente non autonomo ad applicare questi sconti ma deve chiedere di volta in volta. Preciso che la verifica dei prodotti in scadenza vien effettuato dal responsabile del punto vendita unitamente al personale. In caso di scadenza viene stampato dall'operatore, dopo l'autorizzazione del responsabile del punto vendita, l'etichetta con il nuovo prezzo e vien applicato anche un bollino offerta”; “Il prezzo rinvenuto sulle confezioni acquistate dalla ricorrente era anomalo e fatto senza la nostra autorizzazione” (testimone ). Tes_1
6.2. Dunque, è emersa certamente la prova dell'esistenza di una prassi aziendale secondo cui le carni preconfezionate in scadenza, previo controllo ed individuazione delle stesse confezioni, potevano essere riprezzate dagli addetti al reparto macelleria, in autonomia ma sulla base della scontistica stabilita dal direttore, che comunque poi controllava nel banco frigo le confezioni riprezzate.
6.3. Tuttavia, tale prassi, alla stregua delle testimonianze sopra riportate e delle ulteriori evidenze probatorie, non risulta essere stata osservata dall'odierna appellante, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal gravame.
6.4. E, difatti: a) ella non ha proceduto ad un controllo di tutte le confezioni di prodotti di macelleria esposti nei banconi frigo, al fine di individuare quelle carni preconfezionate che fossero in scadenza il giorno successivo o due giorni dopo: ciò si evince dal video del giorno 07/09/2022 (doc. n. 11 allegato alla memoria di primo grado della società appellata), che dimostra chiaramente come la lavoratrice si sia soffermata ad esaminare le confezioni di un unico prodotto ed a sceglierne soltanto due, ossia quelle successivamente acquistate, come dimostra altre il video doc. n. 11.5; b) non vi è prova che, a seguito del controllo e dell'individuazione delle confezioni in scadenza, tali confezioni fossero state spostate fisicamente con apposto il nuovo prezzo scontato;
c) non vi è prova che il responsabile del punto vendita avesse proceduto alla verifica dei prodotti in scadenza, né tantomeno ad approvare la scontistica applicata dalla lavoratrice;
d) ciò che emerge è che, diversamente, la procedura di riprezzatura delle carni
10 preconfezionate sia stata posta in essere unicamente per i prodotti poi acquistati dalla e non anche per tutti i prodotti eventualmente in Pt_1 scadenza nei giorni successivi.
6.5. A ciò si aggiunga che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non è emersa prova della circostanza - addotta dalla originaria ricorrente - che i prodotti acquistati fossero tutti in scadenza il giorno successivo o immediatamente dopo. Tanto si afferma alla luce delle dichiarazioni dei testimoni e , i quali, come sopra Tes_1 Testimone_2 riportato, hanno escluso che i prodotti acquistati dall'appellante fossero effettivamente prodotti in scadenza, in ragione delle verifiche personalmente eseguite.
6.6. E non vi è dubbio che, trattandosi di circostanze allegate con il ricorso di primo grado, oltre che già nell'ambito del procedimento disciplinare con le giustificazioni successive alla contestazione (peraltro soltanto per tre dei prodotti acquistati), incombeva sulla originaria ricorrente l'onere di provare la effettiva sussistenza di tale circostanza, e non certo sulla società resistente di dimostrare un fatto negativo.
6.7. D'altro canto, la fotografia prodotta in allegato al ricorso (che è sempre la stessa anche se presente in tre pagine distinte) si riferisce ad un'unica confezione di , e, pertanto, soltanto per uno dei Parte_3 prodotti acquistati in data 02/09/2022 vi è la prova della scadenza in data immediatamente successiva a quella di acquisto (03/09/2022): tuttavia, in quel giorno la lavoratrice ha acquistato tre prodotti, rectius tre tipologie di prodotto, come dimostrano sia lo scontrino estrapolato dal sistema e relativo all'acquisto effettuato in data 02/09/2022 ore 13,07, sia il video del passaggio in cassa (del 02/09/2022 ore 13,07) da cui si evince chiaramente come la cassiera passi sul lettore le due confezioni di SA, la confezione di spiedini e le due confezioni di hamburger di . E per i prodotti Per_1 ulteriori rispetto alla confezione di SA di cui vi è riproduzione fotografica non vi è alcuna prova che la scadenza fosse prevista per il giorno successivo all'acquisto.
7. Corretta è, inoltre, a giudizio della Corte, la valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine alla scontistica applicata autonomamente e senza autorizzazione dalla odierna appellante.
7.1. E difatti, tenuto conto di quanto attestato dai video e dalla documentazione prodotta dalla società appellata, la cui veridicità è stata confermata dai testimoni anche con riguardo ai prezzi dei prodotti (cfr. dichiarazioni “Il Giudice mostra al teste i doc. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, Tes_1
9.5 e il teste risponde: si tratta delle schermate del programma aziendale S+
, tramite il quale è possibile vedere tutti i prodotti e prezzi di vendita, tutta la storia del prodotto”, “l'all. n. 11.2 è la foto del prodotto arrosticini con
l'etichetta originale del produttore”, “L'all. 12 è il dettaglio della carta conad intestato alla ricorrente”; cfr. dichiarazioni “Il doc. 9 indica Testimone_2
l'intervallo di tempo in cui il prodotto ha un certo prezzo. Parte_2 adulto è preconfezionato. Gli arrosticini e hamburger di sono Per_1
11 preconfezionati. Lo stesso per 9.1, 9.2. Si tratta di stampe estratte dal sistema interno. Questo so perché le estraggo io dal sistema. Il doc. 9.3 è un riepilogo fatto da noi dopo le verifiche che indica il prezzo che doveva essere applicato e il prezzo di acquisto. Il doc. 9.4 è un estratto di scontrino fiscale associato alla carta Conad della ricorrente. Riconosco i doc. 10.1 e 10.2 si tratta della medesima documentazione riferita agli hamburger , Parte_4 che sono preconfezionati”), può affermarsi che la lavoratrice ha dapprima riprezzato e quindi acquistato: i) in data 02/09/2022: - n. 2 confezioni di SA del peso di circa 700 gr. ad un prezzo di € 3,00 l'una e con una percentuale di sconto pari al 65%, considerato il prezzo originario al kg. pari ad € 12,50; - n. 1 confezione di spiedini al prezzo di € 1,00 e con una percentuale di sconto del 74,94%, considerato il prezzo originario di € 3,99 al pezzo;
- n. 2 confezioni di Hamburger di del peso di circa 250 gr. ad un prezzo di € 1,50 l'una Per_1
e con una percentuale di sconto pari al 69,70%, considerato il prezzo originario al kg. pari ad € 19,80; ii) in data 05/09/2022: n. 3 confezioni di Hamburger di scottona al prezzo di
€ 1,00 ciascuna e con una percentuale di sconto del 71,43% considerato il prezzo originario di € 3,50 al pezzo;
iii) in data 07/09/2022: n. 2 confezioni di arrosticini panati al prezzo di € 1,00 ciascuno e con una percentuale di sconto pari al 74,94% considerato il prezzo originario di € 3,99 al pezzo.
7.2. Appare evidente come i prezzi applicati dall'appellante ai singoli prodotti acquistati non siano assolutamente in linea con la scontistica aziendale che, si ribadisce, stando a quanto riferito dai testimoni, era pari al
30% in caso di prodotto preconfezionato in scadenza dopo due giorni e del
50% in caso di prodotto preconfezionato in scadenza il giorno dopo, fermo restando che non vi è comunque prova che i prodotti acquistati - fatta eccezione per un'unica confezione di SA - fossero effettivamente in scadenza.
8. Destituite di fondamento appaiono altresì le critiche poste dal gravame alla valutazione operata dal giudice di prime cure alle dichiarazioni dei testimoni ed ai documenti prodotti: come evidenziato correttamente dal
Tribunale, difatti, le circostanze sulle quali si registrano talune imprecisioni della testimone non sono rilevanti o comunque tali da inficiarne Tes_1
l'attendibilità. Difatti, l'aver confuso il giorno 7 settembre con il giorno 5 settembre, ovvero l'aver riferito che tutti i prodotti acquistati non erano in scadenza quando invece uno su sette era in scadenza il giorno successivo, e l'aver confuso i giorni in cui era stata svolta la verifica unitamente al teste non comporta che tale inesattezze possano incidere sulla Testimone_2 valutazione complessiva della dettagliata, analitica e specifica deposizione di , tra l'altro sostanzialmente avvalorata dalla testimonianza del Tes_1
il quale ha in ogni caso confermato che “il controllo era stato fatto Tes_2 tutte le mattine di settembre 2022”, il che giustifica una confusione da parte
12 della teste in ordine ai giorni in cui la verifica era stata posta in essere Tes_1 insieme al collega.
8.1. Quanto ai video prodotti in atti, l'appellante non considera che i filmati contrassegnati con i nn. 10.3 e 9.5 relativi al passaggio in cassa nelle date del 05/09/2022 e del 07/09/2022 sono stati visionati in contraddittorio tra le difese ed in presenza della lavoratrice all'udienza del 21/02/2024, ed in tale sede la ricorrente si è riconosciuta nei video.
9. Restano da esaminare le argomentazioni con cui il gravame critica l'affermazione del primo giudice di sussistenza di giusta causa.
9.1. Sostiene, in sintesi, parte appellante che: i) il Tribunale non ha correttamente valutato la gravità del presunto inadempimento, omettendo di valutare tutti gli aspetti concreti della vicenda addebitata alla lavoratrice e di verificare se la gravità dell'accaduto consentisse o meno la prosecuzione del rapporto di lavoro;
ii) la mancanza del dipendente, qualora provata, deve essere valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti, all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, in modo tale da verificare se la stessa risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente;
iii) diversamente, il giudice di prime cure ha operato una valutazione astratta, senza cioè considerare che la lavoratrice, come da prassi aziendale, poteva e doveva controllare le carni preconfezionate per accertarsi se fossero prossime alla scadenza, poteva applicare sulle carni prossime alla scadenza lo sconto, poteva a fine turno acquistarle come qualsiasi altro cliente del supermercato e, nel caso specifico, aveva acquistato carni in scadenza;
iv) la lavoratrice ha agito in buona fede, acquistando regolarmente i prodotti: anche qualora avesse applicato una percentuale di sconto superiore a quella prevista, vi è il dubbio che tale azione possa essere considerata talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto;
v) il primo giudice non ha neanche tenuto conto della durata decennale del rapporto di lavoro e dell'assenza di ulteriori addebiti disciplinari a carico della lavoratrice.
9.2. Anche in tema di “giusta causa” del licenziamento le argomentazioni della gravata sentenza resistono, a giudizio della Corte, alle riportate censure.
9.3. Il Tribunale, difatti, con condivisibile impostazione, ha evidenziato che la compromissione del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro deriva da una valutazione della gravità dell'inadempimento, come complessivamente considerato: e, nel caso che occupa, vengono in rilievo la reiterazione della medesima condotta in un brevissimo arco temporale, l'intenzionalità della condotta volta ad ottenere vantaggi economici nell'acquisto di prodotti ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello originario, l'aver approfittato della propria posizione di addetta alla macelleria nei giorni di assenza del responsabile ponendo in Tes_4 essere condotte non autorizzate e contrarie alla prassi aziendale, tutte
13 condotte rispetto alle quali sia la tenuità del danno che l'assenza di precedenti disciplinari non assumono rilievo decisivo al fine di
“neutralizzare” la frattura ormai creatasi nel rapporto fiduciario tra le parti.
9.4. D'altro canto, come evidenziato dal primo giudice, anche l'art. 42 CCNL di riferimento “prevede la facoltà per entrambi i contraenti di recedere dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c., qualora si qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto
(giusta causa), come nel caso di specie”, ragion per cui le condotte accertate sono previste quali cause di licenziamento anche dalla contrattazione collettiva applicabile.
10. Per quanto sin qui esposto, l'appello va integralmente respinto.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 21/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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