Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2405/2022 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 438/2022 del Tribunale di Siena e vertente
TRA
in proprio e anche quale legale rappresentante Parte_1
dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Giovanni Iacopetti del foro di Lucca con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Caraceni Controparte_1
del foro di Siena;
APPELLATO
All'udienza del 5.11.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
b) ritenere e giudicare che a carico dell'attuale appellante non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc (anche con riferimento al suo terzo comma) e, per gli effetti, annullare e/o revocare la condanna pronunciata dal Giudice di primo grado ai sensi di tale norma, dichiarando che nulla è dovuto a tal titolo dal concludente;
con vittoria o quantomeno con compensazione di spese e onorari del presente giudizio di appello>>.
Per l'appellato: <
manifestamente infondato, dichiararlo inammissibile Pt_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 348 bis cpc, con piena conferma della sentenza impugnata e con conseguente integrale condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese e degli onorari dell'odierno giudizio in favore del sig. Controparte_1
Nel merito, qualora l'Ecc.ma Corte vorrà assumere la causa in decisione, chiede respingersi l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con piena conferma della sentenza impugnata e con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese e degli onorari dell'odierno giudizio in favore del sig. >>. Controparte_1
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 438/2022, pubblicata ex art. 281 bis cod. proc. civ.
all'udienza del 16.5.2022, il Tribunale di Siena, ritenuto che l'opposizione a precetto proposta dal fosse meramente strumentale e dilatoria in quanto Pt_1
relativa ad un mero errore di “battitura” relativo alle spese generali di cui vi era condanna nel titolo esecutivo giudiziale, così statuiva: <rigetta l'opposizione
proposta perché infondata per quanto in motivazione;
visto l'art. 91 c.p.c. condanna
l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento
liquidate in complessivi € 3.500 per onorari ex Dm 37/18, oltre rimborso forfettario del
2 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovuti;
visto l'art. 96 c.p.c. condanna, per quanto in
motivazione, l'attore al pagamento in favore della convenuta della somma di €
3.235,00>>.
Con citazione notificata in data 19.12.2022 in Parte_1
proprio e nella citata qualità, proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la liquidazione delle spese di lite e poiché
non era stata espletata attività istruttoria, l'applicazione dei valori tariffari medi per lo scaglione di valore della causa (€ 1.175) avrebbe condotto ad un compenso di € 1.701,00 e non all'importo di € 3.500 oltre accessori liquidato dal primo giudice. Per cui, a dire dell'appellante, la liquidazione operata dal primo giudice era del tutto sproporzionata al valore della causa, introdotta a causa di un errore dell'atto di precetto che era stato, peraltro, ammesso e riconosciuto dallo stesso
E appunto perché l'opposizione era stata causata da un errore della CP_1
controparte le spese del primo grado avrebbero dovuto compensarsi;
2) con il secondo motivo chiedeva la revoca della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., di cui non sussistevano i presupposti, poiché
l'opposizione era stata generata da un errore della controparte nella quantificazione del credito intimato col precetto opposto.
Concludeva come in epigrafe per la revoca della condanna ex art. 96 cod.
proc. civ. e per la compensazione delle spese del primo grado.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex art. 348 bis cod. proc. civ.. Nel merito ne chiedeva il rigetto, evidenziando che la somma intimata in precetto di € 10.037,68 a titolo di spese legali per il processo definito in appello con la sentenza n. 805/2021 era interamente dovuta dal il quale, peraltro, l'aveva anche pagata nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado. L'errore lamentato dalla controparte consisteva nel fatto che, alla voce spese generali, per mero errore di “battitura” era stata indicata la somma di €
3 125,55 invece di quella corretta di € 1.255,50, pari al 15% del compenso liquidato di € 8.730 e dei compensi di precetto. Inoltre, il ricevuta la notificazione Pt_1
del precetto il 14.7.2021, aveva immediatamente iscritto a ruolo l'opposizione il
10.8.2021, senza pagare neppure le somme a suo modo di vedere dovute, ossia l'importo di € 8.862, e chiedendo al Tribunale la sospensione dell'esecuzione. Solo
dopo l'iscrizione a ruolo della causa il pagava prima la somma di € 8.862 Pt_1
in data 23.8.2021 e poi quella di € 1.174,20. Quanto al primo motivo di appello faceva rilevare che, ai sensi dell'art. 17 cod. proc. civ., il valore della causa era pari all'importo del precetto (€ 10.037,00) e non all'importo della somma in contestazione (€ 1.174,20), circostanza di cui il era pienamente Pt_1
consapevole, considerato che lo stesso appellante aveva proposto il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale e non al Giudice di Pace. Rimarcava che l'appellante aveva persino rifiutato la proposta transattiva avanzata dal
[...]
che si sarebbe accontentato della minor somma di € 8.862, rinunciando CP_1
alla differenza di € 1.175,00, pretendendo anche il pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Parimenti infondato era, a suo dire, il secondo motivo di appello, attesa la pretestuosità dell'opposizione.
Concludeva come in epigrafe per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod.
proc. civ. o per il suo rigetto nel merito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5.11.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il passaggio della causa alla fase decisoria preclude di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ.
4 In fatto giova precisare quanto segue.
Il titolo esecutivo condannava il al rimborso delle spese legali in Pt_1
favore del liquidate in € 8.145,00 per compensi < CP_1
forfettario al 15% e oneri accessori>> (v. sentenza della Corte d'Appello di
Firenze, n. 805/2021, e ordinanza di correzione, in atti).
Nel precetto opposto il credito è stato così dettagliato:
<<€ 8.145 per capitale;
€ 225 per competenze atto di precetto;
€ 125,55 per spese forfettarie (€ 8.370 x 15%); € 385,02 per cap (€ 9.625,50 x 4%) € 27,16 per diritti copie esecutive;
totale € 10.037,68>>.
Era dunque facilmente rilevabile dal titolo esecutivo che le spese generali sui compensi liquidati in sentenza, sommate a quelle dovute sul compenso del precetto, erano pari a € 1.255,50 e non al minor importo di € 125,55. Ed era parimenti evidente dal precetto opposto, che riporta l'esplicita indicazione del criterio di quantificazione di dette spese, che 125,55 non è il 15% di € 8.370.
Pertanto, la somma finale, dovuta in base all'atto di precetto era stata esattamente computata dall'intimante in € 10.037,68, considerando come dovute le spese generali per il corretto importo di € 1.255,50 e non per l'erronea somma di € 125,55 indicata nel precetto per un mero errore materiale di “battitura”
facilmente riconoscibile.
Da qui l'evidente infondatezza dell'opposizione proposta, essendo manifesto che il in base al titolo esecutivo, aveva diritto di procedere CP_1
ad esecuzione forzata per la somma totale portata in precetto di € 10.037,68 e non per il minore importo preteso dall'opponente.
Di conseguenza, va negato che siano ravvisabili i presupposti delineati dall'art. 92 cod. proc. civ. (anche interpretato alla luce dei criteri enunciati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) per la compensazione, ancorché
parziale, delle spese del giudizio di primo grado, attesa l'integrale soccombenza
5 dell'opponente derivante dall'esattezza dell'importo Controparte_2
intimato in precetto dal creditore istante.
Né può ritenersi che la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado sia stata eccessiva rispetto al valore della causa.
Infatti, il valore della causa è determinato dall'importo portato dal precetto opposto che è di € 10.037 (art. 17 comma 1 cod. proc. civ.), per cui lo scaglione di valore applicabile è quello tra € 5.201 e € 26.000.
Va, infatti, negato che il abbia provveduto al pagamento Pt_1
dell'importo non controverso di € 8.862 prima di notificare l'opposizione a precetto, poiché di tale circostanza – che è stata specificatamente contestata dalla parte appellata già in primo grado – non vi è prova alcuna in atti. CP_1
Deve pertanto ritenersi che anche il pagamento dell'importo non controverso di € 8.862 sia avvenuto dopo la notificazione dell'opposizione a precetto, attese le precise e circostanziate allegazioni difensive svolte sul punto dall'appellato che non sono state specificatamente contestate CP_1
dall'appellante, il quale non ha indicato la data in cui è stato effettuato il primo bonifico di € 8.862.
Considerato che le somme effettivamente contestate dal erano Pt_1
relativamente contenute (€ 1.174,20), il compenso professionale è stato poi correttamente liquidato dal primo giudice in € 3.500, ossia in una misura intermedia tra i parametri minimi (complessivamente pari a € 2.540 di cui € 460
per la fase di studio, € 389 per quella introduttiva, € 840 per quella di trattazione e istruttoria ed € 851 e per quella decisionale) e quelli medi (complessivamente pari ad € 5.077 per tutte e quattro le fasi ivi considerate), per cui neppure sotto il profilo della manifesta sproporzione della liquidazione il primo motivo di appello si mostra fondato.
Il primo motivo va, quindi, respinto.
6 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96,
comma 3, cod. proc. civ. è da ravvisarsi nell'art. 111 della Costituzione (principio del giusto processo) e ha come presupposto la mala fede o la colpa grave da intendersi come: <espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o
comunque eccedenti la normale funzione del processo>> (v. Cass. 36591/2023).
Alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che il comportamento processuale dell'appellante sia stato obiettivamente connotato da colpa grave,
attesa la strumentale rilevazione di un vizio di “battitura”, ovvero di un mero errore materiale dell'atto di precetto, che non aveva alcuna incidenza nella corretta quantificazione del credito di cui era intimato il pagamento. La
strumentalità della condotta dell'opponente è, peraltro, resa evidente anche dal fatto – non controverso - che, in limine litis, il creditore intimante aveva offerto a di chiudere la questione accontentandosi del pagamento della minor Pt_1
somma non contestata (€ 8.862) con la rinuncia alla parte di spese generali non correttamente trascritte (€ 1.175) e che tale proposta non è stata accolta dall'appellante che, per abbandonare la controversia, intendeva ricevere anche il pagamento delle spese legali.
Poco rileva, infine, che il abbia poi pagato anche la residua Pt_1
somma di € 1.175 nel corso del giudizio di primo grado, quando ormai la condotta sanzionata dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., era già consumata,
tenuto altresì conto del fatto che il pagamento era comunque dovuto in forza del titolo esecutivo, e del fatto che, in caso contrario, sul sarebbero poi Pt_1
ricadute anche le spese del processo esecutivo.
Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96,
comma 3, cod. proc. civ. pronunciata dal primo giudice, per cui anche il secondo motivo di appello va respinto.
7 Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell'appellato come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e Parte_3
nella citata qualità nei confronti di con atto notificato in data Controparte_1
19.12.2022 avverso la sentenza n. 438/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 16.5.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso, in favore Parte_3
di delle spese del presente grado che liquida in € 2.000 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta.
Firenze, 3 giugno 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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