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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2298/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Brena Presidente est. dott. Francesca Mammone Consigliere dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in grado di appello
DA
(C.F. e n. iscr. R.I. di Roma ) nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di nuovo gestore (all.2) del Fondo Q4 precedentemente gestito da Quorum SGR s.p.a. rappresentata e difesa agli Avv.ti Vittorio Ardizzone (C.F. e Massimo Serra C.F._1
(C.F. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F., P. IVA e n. iscr. R.I. , con sede legale in Via di Tor Sapienza CP_1 P.IVA_2
172/A, 00155 Roma, rappresentata e difesa anche in via tra loro disgiunta dagli Avvocati Alberto
Nanni (C.F. – pec: e Marcello Migliaccio (C.F. C.F._3 Email_1
– pec: , entrambi del foro di Milano, e con C.F._4 Email_2
domicilio eletto ai fini del presente procedimento presso il loro studio in Piazza Belgioioso 2, 20121
Milano
APPELLATA
Conclusioni: come in atti
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
-Con atto di appello regolarmente notificato il 5 giugno 2019 a Quorum -in qualità di società CP_1
di gestione e dunque per conto del Fondo di investimento immobiliare denominato Q4)- impugnava la sentenza n. 12335/2018 resa dal Tribunale di Milano, e pubblicata in data 6/12/2018 con la quale il primo giudice aveva rigettato tutte le domande dalla stessa proposte, di indennizzo e risarcimento del danno con riferimento all'inadempimento da parte della società agli impegni assunti con il CP_1
contratto di compravendita del 22 settembre 2011 e con il successivo accordo del 14 luglio 2015.
-Con comparsa di costituzione del 22 gennaio 2020 si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato, e la conferma della Sentenza.
All'esito della prima udienza di comparizione del 23 gennaio 2020, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 marzo 2021. Tale udienza si svolgeva con modalità cartolare e la
Corte, preso atto delle p.c. rassegnate dalle parti, tratteneva la causa in decisione dando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
-Con ordinanza pubblicata il 5.01.2022 la Corte, ritenuta la necessità al fine di decidere di disporre una
CTU sulla base dei quesiti di cui alla predetta ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo. Veniva, pertanto, nominato quale CTU l'ing. che, dopo aver accettato l'incarico e prestato il giuramento Persona_1
di rito, con comunicazione del 5.09.2022 dichiarava di rinunciate all'incarico. Veniva, quindi, nominata in sostituzione l'arch. la quale, all'esito una lunga e complessa indagine, Persona_2
depositava la relazione peritale in data 07.07.2024.
Nelle more, con comparsa del 24.02.2024 si costituiva in giudizio Parte_1
esclusivamente in qualità di nuova società di gestione del FIA italiano riservato
[...] immobiliare denominato “Q4” che insisteva in tutte le domande, richieste, eccezioni, deduzioni, svolte e rassegnate da Quorum SGR s.p.a., precedente gestore del Fondo Q4.
-Alla successiva udienza di trattazione del 19.09.2024 le parti chiedevano un rinvio, dando atto della pendenza di trattative in stadio avanzato e la causa veniva, pertanto, rinviata al 19.12.2024.
-A tale udienza le parti non comparivano ed Collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 16.01.2025. Anche a tale udienza nessuno compariva e la Corte, rilevata la regolarità degli avvisi alle parti, tratteneva la causa in immediata decisione.
Tanto premesso ritiene la Corte che debba essere senz'altro disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio. In base alla norma richiamata, che a sua volta fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 181 c.p.c., la mancata comparizione delle parti, in qualunque momento del giudizio, nonostante la regolare costituzione e dopo un primo rinvio, comporta la cancellazione della causa dal ruolo, e la dichiarazione, mediante sentenza, della estinzione del processo Ovviamente non pagina 2 di 3 segue alcuna statuizione sulle spese di lite e parimenti non consegue la condanna al raddoppio del contributo unificato, non rientrando l'ipotesi dell'estinzione del giudizio nei presupposti dell'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella qualità di nuovo gestore (all.2) del Fondo Q4, avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. n. 12335/2018, pubblicata il 6 dicembre 2018 così provvede:
- visto l'art. 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio
Milano, 16.01.2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Brena Presidente est. dott. Francesca Mammone Consigliere dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in grado di appello
DA
(C.F. e n. iscr. R.I. di Roma ) nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di nuovo gestore (all.2) del Fondo Q4 precedentemente gestito da Quorum SGR s.p.a. rappresentata e difesa agli Avv.ti Vittorio Ardizzone (C.F. e Massimo Serra C.F._1
(C.F. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F., P. IVA e n. iscr. R.I. , con sede legale in Via di Tor Sapienza CP_1 P.IVA_2
172/A, 00155 Roma, rappresentata e difesa anche in via tra loro disgiunta dagli Avvocati Alberto
Nanni (C.F. – pec: e Marcello Migliaccio (C.F. C.F._3 Email_1
– pec: , entrambi del foro di Milano, e con C.F._4 Email_2
domicilio eletto ai fini del presente procedimento presso il loro studio in Piazza Belgioioso 2, 20121
Milano
APPELLATA
Conclusioni: come in atti
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
-Con atto di appello regolarmente notificato il 5 giugno 2019 a Quorum -in qualità di società CP_1
di gestione e dunque per conto del Fondo di investimento immobiliare denominato Q4)- impugnava la sentenza n. 12335/2018 resa dal Tribunale di Milano, e pubblicata in data 6/12/2018 con la quale il primo giudice aveva rigettato tutte le domande dalla stessa proposte, di indennizzo e risarcimento del danno con riferimento all'inadempimento da parte della società agli impegni assunti con il CP_1
contratto di compravendita del 22 settembre 2011 e con il successivo accordo del 14 luglio 2015.
-Con comparsa di costituzione del 22 gennaio 2020 si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato, e la conferma della Sentenza.
All'esito della prima udienza di comparizione del 23 gennaio 2020, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 marzo 2021. Tale udienza si svolgeva con modalità cartolare e la
Corte, preso atto delle p.c. rassegnate dalle parti, tratteneva la causa in decisione dando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
-Con ordinanza pubblicata il 5.01.2022 la Corte, ritenuta la necessità al fine di decidere di disporre una
CTU sulla base dei quesiti di cui alla predetta ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo. Veniva, pertanto, nominato quale CTU l'ing. che, dopo aver accettato l'incarico e prestato il giuramento Persona_1
di rito, con comunicazione del 5.09.2022 dichiarava di rinunciate all'incarico. Veniva, quindi, nominata in sostituzione l'arch. la quale, all'esito una lunga e complessa indagine, Persona_2
depositava la relazione peritale in data 07.07.2024.
Nelle more, con comparsa del 24.02.2024 si costituiva in giudizio Parte_1
esclusivamente in qualità di nuova società di gestione del FIA italiano riservato
[...] immobiliare denominato “Q4” che insisteva in tutte le domande, richieste, eccezioni, deduzioni, svolte e rassegnate da Quorum SGR s.p.a., precedente gestore del Fondo Q4.
-Alla successiva udienza di trattazione del 19.09.2024 le parti chiedevano un rinvio, dando atto della pendenza di trattative in stadio avanzato e la causa veniva, pertanto, rinviata al 19.12.2024.
-A tale udienza le parti non comparivano ed Collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 16.01.2025. Anche a tale udienza nessuno compariva e la Corte, rilevata la regolarità degli avvisi alle parti, tratteneva la causa in immediata decisione.
Tanto premesso ritiene la Corte che debba essere senz'altro disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio. In base alla norma richiamata, che a sua volta fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 181 c.p.c., la mancata comparizione delle parti, in qualunque momento del giudizio, nonostante la regolare costituzione e dopo un primo rinvio, comporta la cancellazione della causa dal ruolo, e la dichiarazione, mediante sentenza, della estinzione del processo Ovviamente non pagina 2 di 3 segue alcuna statuizione sulle spese di lite e parimenti non consegue la condanna al raddoppio del contributo unificato, non rientrando l'ipotesi dell'estinzione del giudizio nei presupposti dell'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella qualità di nuovo gestore (all.2) del Fondo Q4, avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. n. 12335/2018, pubblicata il 6 dicembre 2018 così provvede:
- visto l'art. 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio
Milano, 16.01.2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
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