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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2214/2024, avente per oggetto “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina Uleri, presso il cui Pt_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicolina Uleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE; con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. verbale di udienza del 5.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti Pt_1 all'intestato Tribunale il sig. per ottenere la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio contratto in Sassari il 29.12.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Sassari per l'anno 1990 - numero 579 - parte II, serie A e, a tal proposito, ha allegato: 1) di essersi separata dal marito in forza di decreto di omologazione reso dal Tribunale di Sassari in data pagina 1 di 3 30.9.2008 reso nel procedimento iscritto a R.G. n. 3237/2008 (dal quale emerge che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], , nata a [...] Parte_2 Parte_3
l'8.1.1997 e , nato a [...] il [...]), alle condizioni riportate nel ricorso;
2) che Parte_4
dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge. Part Sulla base di tali premesse, la sig.ra ha chiesto: «- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e - Stabilire un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 Controparte_1 sig. per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente pari ad € 300,00 CP_1 Pt_4
mensili da rivalutarsi annualmente secondo i codici ISTAT».
Le parti, entrambe con il ministero dell'avv. Uleri, sono comparse personalmente all'udienza del
5.6.2025 e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. Esse hanno, perciò, chiesto al Tribunale di pronunciarsi come segue: «il sig. si obbliga a Controparte_1
versare un assegno di mantenimento pari a 300 euro mensili da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente». Pt_4
Sulla base di tali conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Sassari il 29.12.1990 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'anno 1990 - numero 579 - parte II, serie A).
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data 5.6.2025, come sopra riportate, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Pt_1
in Sassari il 29.12.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Sassari per l'anno 1990 - numero 579 - parte II, serie A, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge.
2) Prevede che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 CP_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, , attraverso il versamento di un Parte_4 assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 23.6.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2214/2024, avente per oggetto “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina Uleri, presso il cui Pt_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicolina Uleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE; con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. verbale di udienza del 5.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti Pt_1 all'intestato Tribunale il sig. per ottenere la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio contratto in Sassari il 29.12.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Sassari per l'anno 1990 - numero 579 - parte II, serie A e, a tal proposito, ha allegato: 1) di essersi separata dal marito in forza di decreto di omologazione reso dal Tribunale di Sassari in data pagina 1 di 3 30.9.2008 reso nel procedimento iscritto a R.G. n. 3237/2008 (dal quale emerge che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], , nata a [...] Parte_2 Parte_3
l'8.1.1997 e , nato a [...] il [...]), alle condizioni riportate nel ricorso;
2) che Parte_4
dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge. Part Sulla base di tali premesse, la sig.ra ha chiesto: «- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e - Stabilire un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 Controparte_1 sig. per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente pari ad € 300,00 CP_1 Pt_4
mensili da rivalutarsi annualmente secondo i codici ISTAT».
Le parti, entrambe con il ministero dell'avv. Uleri, sono comparse personalmente all'udienza del
5.6.2025 e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. Esse hanno, perciò, chiesto al Tribunale di pronunciarsi come segue: «il sig. si obbliga a Controparte_1
versare un assegno di mantenimento pari a 300 euro mensili da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente». Pt_4
Sulla base di tali conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Sassari il 29.12.1990 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'anno 1990 - numero 579 - parte II, serie A).
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data 5.6.2025, come sopra riportate, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Pt_1
in Sassari il 29.12.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Sassari per l'anno 1990 - numero 579 - parte II, serie A, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge.
2) Prevede che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 CP_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, , attraverso il versamento di un Parte_4 assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 23.6.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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