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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 260/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MARINI WALTER ROBERTO e dell'avv. CUTRUPI FRANCESCA
MERO DOMICILIATARIO - VIA ARIENTI 15-2A BOLOGNA;
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. MARINI WALTER ROBERTO e dell'avv. CUTRUPI FRANCESCA
MERO DOMICILIATARIO - VIA ARIENTI 15-2A BOLOGNA;
APPELLANTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MONARI GABRIELE;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO;
IN QUALITA' DI EREDE DI CONCETTINA CP_3 CP_2
con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO;
APPELLATI
pagina 1 di 9 Parte_3
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20741/2020 nella causa R.G.
20114/2019 emessa e pubblicata in data 19.12.2020.
Assegnata a con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e quali, rispettivamente, nuda Parte_1 Parte_2
proprietaria e usufruttuario di due appartamenti posti al secondo e al terzo piano di una palazzina sita in
Bologna, convenivano in giudizio il oltre Controparte_1 Controparte_1 agli altri proprietari del complesso e chiedendo al Giudice adito: “1. Parte_3 Controparte_2
in via preliminare: sospendere, per i motivi sopra esposti, la delibera del 23 settembre 2019; 2. nel merito: dichiarare, per i motivi sopra esposti, inesistenti e/o illegittime e/o invalide e/o inefficaci le
“Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” e, per Controparte_1
l'effetto e in ogni caso, dichiarare inesistente e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e/o annullare
e/o revocare la delibera del 23 settembre 2019 (e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali), dichiarandola priva di qualsivoglia effetto giuridico;
3. in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a: - accertare e descrivere, ai sensi della normativa applicabile, le difformità delle “Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” rispetto all'effettivo stato di fatto dei luoghi;
- Controparte_1
accertare e descrivere, sempre ai sensi della normativa applicabile, l'effettivo valore proporzionale delle singole unità immobiliari della palazzina sita in , Bologna. Con vittoria delle Controparte_1
spese e competenze di lite, comprese quelle dei due procedimenti di mediazione, oltre I.V.A. e C.P.A., e con espressa riserva di richiedere la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a seguito della lettura delle comparse di costituzione e risposta dei convenuti.”.
pur ritualmente citato rimaneva contumace mentre i convenuti ed il Parte_3 Controparte_2
si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in CP_1
diritto e la condanna alle spese di lite oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 2 di 9 La causa, istruita documentalmente, veniva discussa con modalità cartolare all'udienza del 19.12.2020. ed all'esito così era statuito: “rigetta la domanda attorea;
Condanna altresì la parte e Parte_1
in solido tra loro a rimborsare a ciascuna parte Parte_2 Controparte_4
le spese di lite, che rispettivamente si liquidano, in euro 10.343,00
[...]
ed euro 7.254,00 per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. Rigetta ogni altra domanda.”.
La statuizione era motivata rilevando che il si era costituito ex se ed ope iuris senza la CP_1 necessità di deliberazione alcuna pertanto l'assemblea la cui delibera era oggetto di impugnazione aveva soltanto formalizzato l'esistenza del medesimo.
Quanto alle tabelle millesimali approvate dall'assemblea del 23.09.2019, alla luce della richiamata giurisprudenza non sembravano derogare ai criteri legali di cui all'art. 1123 c.c.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria non poteva comunque estendersi al merito delle tabelle stesse.
Le domande attrici andavano respinte e le spese di giudizio seguivano la soccombenza di parte attrice.
Contro detta sentenza hanno proposto appello e per più motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo si impugna il provvedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, co. 6, Cost. e lo scorretto esercizio del potere giurisdizionale, poiché concreterebbe una motivazione apparente con conseguente nullità della sentenza gravata.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e il travisamento delle domande degli odierni appellanti, poiché il Primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato l'azione svolta da questi ultimi come una “impugnazione” della “delibera” del 23.09.2019.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed erroneità per aver ritenuto valide le “Tabelle millesimali” oggetto di causa.
Con il quarto motivo si impugna la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117-1139 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, che avrebbe erroneamente riconosciuto l'esistenza del
”. Controparte_1
Il quinto motivo censura, altresì, il provvedimento in punto di condanna alle spese.
pagina 3 di 9 Per tali motivi gli appellanti hanno concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, accogliere il presente appello e, di conseguenza, in riforma integrale della sentenza n. 20741/2020 nella causa R.G. 20114/2019, pronunciata dal Tribunale di Bologna, III Sezione, Giudice Onorario dott.ssa Giuseppina Benenati, in data 19 dicembre 2020, pubblicata in pari data e non notificata, così giudicare:
1. nel merito: dichiarare, per i motivi in atti, inesistenti e/o illegittime e/o invalide e/o inefficaci le “Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” e, per l'effetto e in Controparte_1
ogni caso, dichiarare inesistente e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e/o annullare e/o revocare la
“delibera” del 23 settembre 2019 (e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la “delibera” del 25-28 ottobre 2019 e tutte le “delibere” eventualmente adottate in seguito), dichiarandola priva di qualsivoglia effetto giuridico;
in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a: - accertare e descrivere, ai sensi della normativa applicabile, le difformità delle “Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” rispetto all'effettivo stato di fatto dei luoghi;
- Controparte_1 accertare e descrivere, sempre ai sensi della normativa applicabile, l'effettivo valore proporzionale delle singole unità immobiliari della palazzina sita in , Bologna;
3. in ogni caso: - Controparte_1 condannare il ““ ”, rappresentato dall'“Amministratore” pro Controparte_1
tempore in persona di e la sig.ra a Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 restituire all'avv. e al dott. quanto dagli stessi pagato in esecuzione della Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado (Cfr. ns. doc. D) ovvero, in subordine, in caso di rigetto del I, II, III e IV motivo di appello, degli importi riconosciuti come non dovuti in accoglimento del V motivo di appello, oltre interessi;
- condannare gli appellati a pagare all'avv. e al dott. le Parte_1 Parte_2
spese e le competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle dei due procedimenti di mediazione (Cfr. ns. docc. 24-27 fasc. primo grado), oltre I.V.A. e C.P.A.; - condannare gli appellati per lite temeraria ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
Si sono costituiti i convenuti ed il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2 CP_1
Non si è costituito neppure in questo grado che è stato dichiarato contumace. Parte_3
In data 16.10.2022 decedeva come da certificato versato in atti, pertanto Controparte_2 CP_3
quale erede della de cuius, avendo interesse alla prosecuzione del giudizio si è costituito
[...]
volontariamente.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 28.01.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in considerazione dell'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti, disattendere le domande attrici.
Sul primo motivo di appello lo stesso è del tutto infondato poiché, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione è perfettamente ancorata al caso concreto e circostanziata con richiamo alla relativa giurisprudenza ritenuta applicabile alla fattispecie stessa. L'iter logico giuridico del provvedimento del Tribunale è comunque rispettoso delle previsioni dell'art. 132, 2 co. n. 4 c.p.c. del quale l'appellante lamenta la violazione, così come del resto dell'art. 111 co. 6 della costituzione.
Ne risulta che, anche a prescindere dalla condivisibilità del contenuto della motivazione, questa non potrebbe dirsi in alcun modo apodittica o apparente.
Anche il secondo motivo di appello - dato atto delle conclusioni spiegate in primo grado e rinnovate con il gravame e testualmente sopra riportate nello svolgimento del processo - è apodittico e ripetitivo giacché espressamente è stato domandato: “in ogni caso, dichiarare inesistente e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e/o annullare e/o revocare la delibera del 23 settembre 2019 (e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali), dichiarandola priva di qualsivoglia effetto giuridico.”.
Sugli altri motivi di appello trattati congiuntamente perché logicamente connessi, la Corte rileva che il
Tribunale, con motivazione immune da vizi, ha affermato che “..ai fini dell'individuazione della genesi del è ormai consolidato il principio secondo cui il si costituisce ex se ed ope CP_1 CP_1 iuris…..Il che vuol dire che, per costituire un non è necessario alcun atto formale”. CP_1
Il Collegio osserva che la costituzione del avviene, infatti, di diritto ogni qual volta in un CP_1
edificio vi siano anche solamente due proprietari e due unità immobiliari distinte, pertanto per costituirlo non è necessario alcun atto formale. Scattano, invece, gli obblighi previsti dalla legge allorquando sono superate alcune soglie dimensionali che implicano la nomina dell'amministratore e la predisposizione di un regolamento (almeno otto condomini ex art. 1129 c.c.).
pagina 5 di 9 Al di fuori di tale ipotesi e come ricorre nella fattispecie in controversia si parla del cd. “condominio minimo” al quale si applicano, comunque, le norme del codice civile che valgono per quello
“ordinario” (i.e. ripartizione delle spese, millesimi ecc).
Ciò è stato confermato da tempo dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. SU Cass. sentenza n.
2046/2006) “ La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.”.
Alla luce di quanto sopra, anche ai condomini minimi si applicano, ai fini della ripartizione delle spese per le parti comuni, le tabelle millesimali.
Sul punto la Corte di legittimità ha precisato che (cfr. Cass. civ. n. 9280/2018): “In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art.
1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali.”.
I valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare devono, infatti, essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, co.
2. c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia.
Così la Cassazione (cfr. Cass. ordinanza n. 27159/2018): “In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia"..”. pagina 6 di 9 L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata.
La Suprema Corte afferma (cfr. Cass. Sentenza n. 6735/2020): “Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art.
1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge;
viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella
"diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini.”.
Nella fattispecie di cui trattasi, come ritenuto dal Giudice di Prime Cure, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale;
ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.
L'appellante afferma con il gravame che “la palazzina non aveva alcun bisogno di tabelle millesimali in quanto è pure pacifico, in quanto non specificamente contestato dai convenuti in primo grado, che la stessa non aveva mai avuto alcun amministratore e che le modestissime spese comuni sono sempre state divise “a spanne” dalla sig.ra ”mentre contraddittoriamente con l'atto introduttivo del CP_2 giudizio di primo grado a citazione ben evidenzia “Le Tabelle millesimali assolvono, pertanto, diversi scopi, in quanto: (i) rappresentano la misura dei diritti di ciascun condomino sulle parti comuni e sui servizi condominiali;
(ii) sono lo strumento tramite il quale avviene la ripartizione delle spese condominiali;
(iii) costituiscono il parametro (unitamente al numero di “teste”) cui deve farsi riferimento per determinare i quorum assembleari, costitutivi e deliberativi.”.
La Corte osserva che parte appellante ha precisato (cfr. note conclusive di primo grado a pag. 8): “Gli attori, inoltre, non hanno mai chiesto che codesto Ill.mo Tribunale rediga nuove tabelle millesimali o modifichi quelle illegittimamente approvate dall'“assemblea” (e, cioè, delle pronunce costitutive), ma
– come si è ricordato nel precedente paragrafo 3 – che codesto Ill.mo Tribunale accerti
l'inesistenza/illegittimità/invalidità/inefficacia delle “Tabelle millesimali” approvate dai sig.ri e CP_2 nel corso dell'“assemblea” del 23 settembre 2019 e Pt_3
l'inesistenza/illegittimità/invalidità/inefficacia della “delibera” del 23 settembre 2019 che su di esse si fonda (e, cioè, delle pronunce dichiarative).”. pagina 7 di 9 Ciò non ha consentito al Primo Giudice di entrare nel merito delle tabelle approvate con la delibera impugnata.
L'appellante domanda, infatti, l'accertamento dell'inesistenza delle “Tabelle millesimali” oggetto di delibera e, conseguentemente, dell'inefficacia di tutte le “delibere” che su di esse si basano.
Tale domanda, per quanto sopra detto in ordine alla natura delle tabelle millesimali nella fattispecie e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non può essere accolta.
L'ultimo motivo di appello, in punto di condanna alle spese, – anch'esso infondato – non coglie nel segno giacché le domande attrici sono di valore indeterminabile e la complessità della causa è stata correttamente applicata dal Primo Giudice. L'appellante valorizza per qualificare detta complessità il numero di pagine redatte dai difensori ma ciò è del tutto irrilevante. Inoltre, la voce dell'istruttoria necessariamente doveva anch'essa essere liquidata.
Anche in punto di regolazione delle spese di lite la statuizione è condivisibile essendosi il primo
Giudice avvalso dei corretti parametri.
Per quanto sin qui ritenuto, alla luce della richiamata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi, l'appello deve essere respinto.
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata la stessa viene rigettata, considerato che la CP_2
medesima ha un profilo di danno che deve essere specificamente allegato e tale da non trovare ristoro nella condanna alle spese.
Nel caso di specie si osserva che la domanda dell'appellante, pur infondata ma non può dirsi abusiva, in quanto fondata su una tesi non condivisa dalla Corte, ma pur tuttavia ipoteticamente prospettabile.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore di ciascuna parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile
(valore della causa indeterminabile) per l'attività effettivamente espletata.
Quanto al condominio l'importo liquidato deve essere distratto ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore avv. Gabriele Monari, quale antistatario come richiesto con le note per l'udienza del 28.01.2025.
Nulla sulle spese quanto all'appellato contumace Parte_3
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
pagina 8 di 9
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 Parte_2
impugnata;
II condanna gli appellanti in solido tra loro refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge. Quanto all'importo liquidato al condominio deve essere distratto ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore avv. Gabriele Monari, quale antistatario;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 28.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 260/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MARINI WALTER ROBERTO e dell'avv. CUTRUPI FRANCESCA
MERO DOMICILIATARIO - VIA ARIENTI 15-2A BOLOGNA;
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. MARINI WALTER ROBERTO e dell'avv. CUTRUPI FRANCESCA
MERO DOMICILIATARIO - VIA ARIENTI 15-2A BOLOGNA;
APPELLANTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MONARI GABRIELE;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO;
IN QUALITA' DI EREDE DI CONCETTINA CP_3 CP_2
con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO;
APPELLATI
pagina 1 di 9 Parte_3
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20741/2020 nella causa R.G.
20114/2019 emessa e pubblicata in data 19.12.2020.
Assegnata a con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e quali, rispettivamente, nuda Parte_1 Parte_2
proprietaria e usufruttuario di due appartamenti posti al secondo e al terzo piano di una palazzina sita in
Bologna, convenivano in giudizio il oltre Controparte_1 Controparte_1 agli altri proprietari del complesso e chiedendo al Giudice adito: “1. Parte_3 Controparte_2
in via preliminare: sospendere, per i motivi sopra esposti, la delibera del 23 settembre 2019; 2. nel merito: dichiarare, per i motivi sopra esposti, inesistenti e/o illegittime e/o invalide e/o inefficaci le
“Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” e, per Controparte_1
l'effetto e in ogni caso, dichiarare inesistente e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e/o annullare
e/o revocare la delibera del 23 settembre 2019 (e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali), dichiarandola priva di qualsivoglia effetto giuridico;
3. in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a: - accertare e descrivere, ai sensi della normativa applicabile, le difformità delle “Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” rispetto all'effettivo stato di fatto dei luoghi;
- Controparte_1
accertare e descrivere, sempre ai sensi della normativa applicabile, l'effettivo valore proporzionale delle singole unità immobiliari della palazzina sita in , Bologna. Con vittoria delle Controparte_1
spese e competenze di lite, comprese quelle dei due procedimenti di mediazione, oltre I.V.A. e C.P.A., e con espressa riserva di richiedere la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a seguito della lettura delle comparse di costituzione e risposta dei convenuti.”.
pur ritualmente citato rimaneva contumace mentre i convenuti ed il Parte_3 Controparte_2
si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in CP_1
diritto e la condanna alle spese di lite oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 2 di 9 La causa, istruita documentalmente, veniva discussa con modalità cartolare all'udienza del 19.12.2020. ed all'esito così era statuito: “rigetta la domanda attorea;
Condanna altresì la parte e Parte_1
in solido tra loro a rimborsare a ciascuna parte Parte_2 Controparte_4
le spese di lite, che rispettivamente si liquidano, in euro 10.343,00
[...]
ed euro 7.254,00 per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. Rigetta ogni altra domanda.”.
La statuizione era motivata rilevando che il si era costituito ex se ed ope iuris senza la CP_1 necessità di deliberazione alcuna pertanto l'assemblea la cui delibera era oggetto di impugnazione aveva soltanto formalizzato l'esistenza del medesimo.
Quanto alle tabelle millesimali approvate dall'assemblea del 23.09.2019, alla luce della richiamata giurisprudenza non sembravano derogare ai criteri legali di cui all'art. 1123 c.c.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria non poteva comunque estendersi al merito delle tabelle stesse.
Le domande attrici andavano respinte e le spese di giudizio seguivano la soccombenza di parte attrice.
Contro detta sentenza hanno proposto appello e per più motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo si impugna il provvedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, co. 6, Cost. e lo scorretto esercizio del potere giurisdizionale, poiché concreterebbe una motivazione apparente con conseguente nullità della sentenza gravata.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e il travisamento delle domande degli odierni appellanti, poiché il Primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato l'azione svolta da questi ultimi come una “impugnazione” della “delibera” del 23.09.2019.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed erroneità per aver ritenuto valide le “Tabelle millesimali” oggetto di causa.
Con il quarto motivo si impugna la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117-1139 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, che avrebbe erroneamente riconosciuto l'esistenza del
”. Controparte_1
Il quinto motivo censura, altresì, il provvedimento in punto di condanna alle spese.
pagina 3 di 9 Per tali motivi gli appellanti hanno concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, accogliere il presente appello e, di conseguenza, in riforma integrale della sentenza n. 20741/2020 nella causa R.G. 20114/2019, pronunciata dal Tribunale di Bologna, III Sezione, Giudice Onorario dott.ssa Giuseppina Benenati, in data 19 dicembre 2020, pubblicata in pari data e non notificata, così giudicare:
1. nel merito: dichiarare, per i motivi in atti, inesistenti e/o illegittime e/o invalide e/o inefficaci le “Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” e, per l'effetto e in Controparte_1
ogni caso, dichiarare inesistente e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e/o annullare e/o revocare la
“delibera” del 23 settembre 2019 (e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la “delibera” del 25-28 ottobre 2019 e tutte le “delibere” eventualmente adottate in seguito), dichiarandola priva di qualsivoglia effetto giuridico;
in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a: - accertare e descrivere, ai sensi della normativa applicabile, le difformità delle “Tabelle millesimali” di cui al documento denominato “Millesimi cond. ” rispetto all'effettivo stato di fatto dei luoghi;
- Controparte_1 accertare e descrivere, sempre ai sensi della normativa applicabile, l'effettivo valore proporzionale delle singole unità immobiliari della palazzina sita in , Bologna;
3. in ogni caso: - Controparte_1 condannare il ““ ”, rappresentato dall'“Amministratore” pro Controparte_1
tempore in persona di e la sig.ra a Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 restituire all'avv. e al dott. quanto dagli stessi pagato in esecuzione della Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado (Cfr. ns. doc. D) ovvero, in subordine, in caso di rigetto del I, II, III e IV motivo di appello, degli importi riconosciuti come non dovuti in accoglimento del V motivo di appello, oltre interessi;
- condannare gli appellati a pagare all'avv. e al dott. le Parte_1 Parte_2
spese e le competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle dei due procedimenti di mediazione (Cfr. ns. docc. 24-27 fasc. primo grado), oltre I.V.A. e C.P.A.; - condannare gli appellati per lite temeraria ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
Si sono costituiti i convenuti ed il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2 CP_1
Non si è costituito neppure in questo grado che è stato dichiarato contumace. Parte_3
In data 16.10.2022 decedeva come da certificato versato in atti, pertanto Controparte_2 CP_3
quale erede della de cuius, avendo interesse alla prosecuzione del giudizio si è costituito
[...]
volontariamente.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 28.01.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in considerazione dell'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti, disattendere le domande attrici.
Sul primo motivo di appello lo stesso è del tutto infondato poiché, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione è perfettamente ancorata al caso concreto e circostanziata con richiamo alla relativa giurisprudenza ritenuta applicabile alla fattispecie stessa. L'iter logico giuridico del provvedimento del Tribunale è comunque rispettoso delle previsioni dell'art. 132, 2 co. n. 4 c.p.c. del quale l'appellante lamenta la violazione, così come del resto dell'art. 111 co. 6 della costituzione.
Ne risulta che, anche a prescindere dalla condivisibilità del contenuto della motivazione, questa non potrebbe dirsi in alcun modo apodittica o apparente.
Anche il secondo motivo di appello - dato atto delle conclusioni spiegate in primo grado e rinnovate con il gravame e testualmente sopra riportate nello svolgimento del processo - è apodittico e ripetitivo giacché espressamente è stato domandato: “in ogni caso, dichiarare inesistente e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e/o annullare e/o revocare la delibera del 23 settembre 2019 (e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali), dichiarandola priva di qualsivoglia effetto giuridico.”.
Sugli altri motivi di appello trattati congiuntamente perché logicamente connessi, la Corte rileva che il
Tribunale, con motivazione immune da vizi, ha affermato che “..ai fini dell'individuazione della genesi del è ormai consolidato il principio secondo cui il si costituisce ex se ed ope CP_1 CP_1 iuris…..Il che vuol dire che, per costituire un non è necessario alcun atto formale”. CP_1
Il Collegio osserva che la costituzione del avviene, infatti, di diritto ogni qual volta in un CP_1
edificio vi siano anche solamente due proprietari e due unità immobiliari distinte, pertanto per costituirlo non è necessario alcun atto formale. Scattano, invece, gli obblighi previsti dalla legge allorquando sono superate alcune soglie dimensionali che implicano la nomina dell'amministratore e la predisposizione di un regolamento (almeno otto condomini ex art. 1129 c.c.).
pagina 5 di 9 Al di fuori di tale ipotesi e come ricorre nella fattispecie in controversia si parla del cd. “condominio minimo” al quale si applicano, comunque, le norme del codice civile che valgono per quello
“ordinario” (i.e. ripartizione delle spese, millesimi ecc).
Ciò è stato confermato da tempo dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. SU Cass. sentenza n.
2046/2006) “ La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.”.
Alla luce di quanto sopra, anche ai condomini minimi si applicano, ai fini della ripartizione delle spese per le parti comuni, le tabelle millesimali.
Sul punto la Corte di legittimità ha precisato che (cfr. Cass. civ. n. 9280/2018): “In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art.
1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali.”.
I valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare devono, infatti, essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, co.
2. c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia.
Così la Cassazione (cfr. Cass. ordinanza n. 27159/2018): “In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia"..”. pagina 6 di 9 L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata.
La Suprema Corte afferma (cfr. Cass. Sentenza n. 6735/2020): “Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art.
1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge;
viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella
"diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini.”.
Nella fattispecie di cui trattasi, come ritenuto dal Giudice di Prime Cure, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale;
ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.
L'appellante afferma con il gravame che “la palazzina non aveva alcun bisogno di tabelle millesimali in quanto è pure pacifico, in quanto non specificamente contestato dai convenuti in primo grado, che la stessa non aveva mai avuto alcun amministratore e che le modestissime spese comuni sono sempre state divise “a spanne” dalla sig.ra ”mentre contraddittoriamente con l'atto introduttivo del CP_2 giudizio di primo grado a citazione ben evidenzia “Le Tabelle millesimali assolvono, pertanto, diversi scopi, in quanto: (i) rappresentano la misura dei diritti di ciascun condomino sulle parti comuni e sui servizi condominiali;
(ii) sono lo strumento tramite il quale avviene la ripartizione delle spese condominiali;
(iii) costituiscono il parametro (unitamente al numero di “teste”) cui deve farsi riferimento per determinare i quorum assembleari, costitutivi e deliberativi.”.
La Corte osserva che parte appellante ha precisato (cfr. note conclusive di primo grado a pag. 8): “Gli attori, inoltre, non hanno mai chiesto che codesto Ill.mo Tribunale rediga nuove tabelle millesimali o modifichi quelle illegittimamente approvate dall'“assemblea” (e, cioè, delle pronunce costitutive), ma
– come si è ricordato nel precedente paragrafo 3 – che codesto Ill.mo Tribunale accerti
l'inesistenza/illegittimità/invalidità/inefficacia delle “Tabelle millesimali” approvate dai sig.ri e CP_2 nel corso dell'“assemblea” del 23 settembre 2019 e Pt_3
l'inesistenza/illegittimità/invalidità/inefficacia della “delibera” del 23 settembre 2019 che su di esse si fonda (e, cioè, delle pronunce dichiarative).”. pagina 7 di 9 Ciò non ha consentito al Primo Giudice di entrare nel merito delle tabelle approvate con la delibera impugnata.
L'appellante domanda, infatti, l'accertamento dell'inesistenza delle “Tabelle millesimali” oggetto di delibera e, conseguentemente, dell'inefficacia di tutte le “delibere” che su di esse si basano.
Tale domanda, per quanto sopra detto in ordine alla natura delle tabelle millesimali nella fattispecie e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non può essere accolta.
L'ultimo motivo di appello, in punto di condanna alle spese, – anch'esso infondato – non coglie nel segno giacché le domande attrici sono di valore indeterminabile e la complessità della causa è stata correttamente applicata dal Primo Giudice. L'appellante valorizza per qualificare detta complessità il numero di pagine redatte dai difensori ma ciò è del tutto irrilevante. Inoltre, la voce dell'istruttoria necessariamente doveva anch'essa essere liquidata.
Anche in punto di regolazione delle spese di lite la statuizione è condivisibile essendosi il primo
Giudice avvalso dei corretti parametri.
Per quanto sin qui ritenuto, alla luce della richiamata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi, l'appello deve essere respinto.
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata la stessa viene rigettata, considerato che la CP_2
medesima ha un profilo di danno che deve essere specificamente allegato e tale da non trovare ristoro nella condanna alle spese.
Nel caso di specie si osserva che la domanda dell'appellante, pur infondata ma non può dirsi abusiva, in quanto fondata su una tesi non condivisa dalla Corte, ma pur tuttavia ipoteticamente prospettabile.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore di ciascuna parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile
(valore della causa indeterminabile) per l'attività effettivamente espletata.
Quanto al condominio l'importo liquidato deve essere distratto ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore avv. Gabriele Monari, quale antistatario come richiesto con le note per l'udienza del 28.01.2025.
Nulla sulle spese quanto all'appellato contumace Parte_3
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
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PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 Parte_2
impugnata;
II condanna gli appellanti in solido tra loro refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge. Quanto all'importo liquidato al condominio deve essere distratto ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore avv. Gabriele Monari, quale antistatario;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 28.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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