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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1059/2025 promosso
DA Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA dello STATO di
[...]
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso l'AVVOCATURA STATO
RECLAMANTE CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._1
GIACOMO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN GIOVANNI SUL MURO, 9 MILANO presso il difensore avv. DI GIACOMO FRANCESCA
RECLAMATA
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
[...]
pagina 1 di 4 Voglia la Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata. Vinte le spese di lite.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile:
1. Rigettare il reclamo proposto dall' di confermando Parte_1 Pt_1 integralmente la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Lodi che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata relativa ad . CP_1
2. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte e indicate nella relazione dell'OCC e nel ricorso introduttivo della procedura di liquidazione controllata.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con sentenza n. 22/2025 pubblicata l'11.03.2025 il tribunale di Lodi, su ricorso dello stesso debitore, ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
CP_1
La sentenza è stata fatta oggetto di reclamo da parte dell . Parte_1
si è costituito nel presente giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto. All'udienza del 19 giugno 2025, sentite le parti, la Corte ha trattenuto il reclamo in decisione.
* L' lamenta la mancata valutazione da parte del tribunale Parte_1 delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Sottolinea in proposito che il correttivo ter al Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha modificato l'art. 269, co. 2, CCII e ha previsto che la relazione redatta dall'OCC, oltre ad esporre una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e a illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. pagina 2 di 4 A riguardo prospetta che risulta esposto nei confronti dell' CP_1 [...]
per un importo di euro 4.435.287,86, indebitamento scaturito da Parte_1 alcune verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza nei confronti della
[...] di cui il debitore era socio al 50% dal 2013 al 2015. Dagli accertamenti CP_2 compiuti era stata contestata alla società l'indebita deduzione di costi riferiti a operazioni inesistenti, che aveva portato la Direzione Provinciale dell
[...]
a emettere avvisi di accertamento nei confronti di Parte_1 CP_1 per omessa dichiarazione dei redditi, in relazione al suo maggior reddito imponibile correlato alla partecipazione societaria nella Era CP_2 ancora pendente l'appello proposto dal debitore avverso le sentenze di I grado che avevano respinto l'impugnazione degli avvisi di accertamento. Da tale sintetica ricostruzione delle origini dell'indebitamento emergerebbe, secondo l' la mancata diligenza da parte del debitore Parte_1 nell'assumere le obbligazioni, requisito che sarebbe necessario per l'apertura della liquidazione controllata. Per tale ragione avendo omesso il tribunale di eseguire la doverosa indagine sulle cause dell'indebitamento, in uno con una conclamata assenza di diligenza del debitore nella genesi dell'esposizione, l'istanza di apertura della liquidazione controllata sarebbe inammissibile o quanto meno infondata. Il reclamato contesta la fondatezza delle ragioni del reclamo evidenziando, oltre alla pendenza sul versante tributario delle impugnazioni avverso le sentenze di I grado che hanno respinto i vari ricorsi del contribuente, di essere stato assolto con sentenze passate in giudicato da tutte le imputazioni in sede penale.
L'Opinione della Corte Il reclamo non è fondato. La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria prevista per il debitore che abbia le caratteristiche per essere ammesso alle procedure di sovraindebitamento (cioè, sia impresa minore, professionista o consumatore). Per tali soggetti la liquidazione controllata costituisce la procedura analoga alla liquidazione giudiziale delle imprese commerciali. In coerenza con questa ratio non è stato previsto alcun prerequisito di meritevolezza, inteso in ogni sua ampia accezione, affinché il debitore possa essere ammesso alla procedura. La modifica dell'art. 269, co. 2, CCII, operata dal d.lgs. 136/2024 non ha peraltro innovato nel senso auspicato dall' . Parte_1
pagina 3 di 4 Non è infatti stata introdotta una condizione soggettiva ostativa analoga a quella prevista dall'art. 69 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Deve pertanto ritenersi che la mancanza di diligenza rilevi non sulla domanda di apertura, ma come una sorta di prognosi negativa sull'assenza dei requisiti per conseguire l'esdebitazione. Da ciò consegue che correttamente le cause del sovraindebitamento non sono state prese in considerazione dal tribunale non costituendo la diligenza del debitore condizione di accesso alla procedura della liquidazione controllata. Per queste ragioni il reclamo deve essere respinto. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall' avverso la sentenza del tribunale di Lodi n. Parte_1
22/2025 pubblicata l'11.3.2025, così dispone:
1. Rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza impugnata
2. Compensa integralmente le spese di lite
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1059/2025 promosso
DA Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA dello STATO di
[...]
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso l'AVVOCATURA STATO
RECLAMANTE CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._1
GIACOMO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN GIOVANNI SUL MURO, 9 MILANO presso il difensore avv. DI GIACOMO FRANCESCA
RECLAMATA
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
[...]
pagina 1 di 4 Voglia la Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata. Vinte le spese di lite.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile:
1. Rigettare il reclamo proposto dall' di confermando Parte_1 Pt_1 integralmente la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Lodi che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata relativa ad . CP_1
2. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte e indicate nella relazione dell'OCC e nel ricorso introduttivo della procedura di liquidazione controllata.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con sentenza n. 22/2025 pubblicata l'11.03.2025 il tribunale di Lodi, su ricorso dello stesso debitore, ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
CP_1
La sentenza è stata fatta oggetto di reclamo da parte dell . Parte_1
si è costituito nel presente giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto. All'udienza del 19 giugno 2025, sentite le parti, la Corte ha trattenuto il reclamo in decisione.
* L' lamenta la mancata valutazione da parte del tribunale Parte_1 delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Sottolinea in proposito che il correttivo ter al Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha modificato l'art. 269, co. 2, CCII e ha previsto che la relazione redatta dall'OCC, oltre ad esporre una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e a illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. pagina 2 di 4 A riguardo prospetta che risulta esposto nei confronti dell' CP_1 [...]
per un importo di euro 4.435.287,86, indebitamento scaturito da Parte_1 alcune verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza nei confronti della
[...] di cui il debitore era socio al 50% dal 2013 al 2015. Dagli accertamenti CP_2 compiuti era stata contestata alla società l'indebita deduzione di costi riferiti a operazioni inesistenti, che aveva portato la Direzione Provinciale dell
[...]
a emettere avvisi di accertamento nei confronti di Parte_1 CP_1 per omessa dichiarazione dei redditi, in relazione al suo maggior reddito imponibile correlato alla partecipazione societaria nella Era CP_2 ancora pendente l'appello proposto dal debitore avverso le sentenze di I grado che avevano respinto l'impugnazione degli avvisi di accertamento. Da tale sintetica ricostruzione delle origini dell'indebitamento emergerebbe, secondo l' la mancata diligenza da parte del debitore Parte_1 nell'assumere le obbligazioni, requisito che sarebbe necessario per l'apertura della liquidazione controllata. Per tale ragione avendo omesso il tribunale di eseguire la doverosa indagine sulle cause dell'indebitamento, in uno con una conclamata assenza di diligenza del debitore nella genesi dell'esposizione, l'istanza di apertura della liquidazione controllata sarebbe inammissibile o quanto meno infondata. Il reclamato contesta la fondatezza delle ragioni del reclamo evidenziando, oltre alla pendenza sul versante tributario delle impugnazioni avverso le sentenze di I grado che hanno respinto i vari ricorsi del contribuente, di essere stato assolto con sentenze passate in giudicato da tutte le imputazioni in sede penale.
L'Opinione della Corte Il reclamo non è fondato. La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria prevista per il debitore che abbia le caratteristiche per essere ammesso alle procedure di sovraindebitamento (cioè, sia impresa minore, professionista o consumatore). Per tali soggetti la liquidazione controllata costituisce la procedura analoga alla liquidazione giudiziale delle imprese commerciali. In coerenza con questa ratio non è stato previsto alcun prerequisito di meritevolezza, inteso in ogni sua ampia accezione, affinché il debitore possa essere ammesso alla procedura. La modifica dell'art. 269, co. 2, CCII, operata dal d.lgs. 136/2024 non ha peraltro innovato nel senso auspicato dall' . Parte_1
pagina 3 di 4 Non è infatti stata introdotta una condizione soggettiva ostativa analoga a quella prevista dall'art. 69 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Deve pertanto ritenersi che la mancanza di diligenza rilevi non sulla domanda di apertura, ma come una sorta di prognosi negativa sull'assenza dei requisiti per conseguire l'esdebitazione. Da ciò consegue che correttamente le cause del sovraindebitamento non sono state prese in considerazione dal tribunale non costituendo la diligenza del debitore condizione di accesso alla procedura della liquidazione controllata. Per queste ragioni il reclamo deve essere respinto. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall' avverso la sentenza del tribunale di Lodi n. Parte_1
22/2025 pubblicata l'11.3.2025, così dispone:
1. Rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza impugnata
2. Compensa integralmente le spese di lite
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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