Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
Corte di Appello di Palermo
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai magistrati:
1) dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel sub-procedimento n.ro 116-1/2024 RG;
all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 28.2.2025;
esaminata la richiesta avanzata dal ricorrente/appellante, già formulata nell'atto di impugnazione, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata la quale, per quanto qui di rilievo, lo ha condannato a rifondere alle controparti le spese di lite, quantificate nell'ammontare complessivo di € 15.500,00, comprensivo di quelle della fase cautelare del giudizio, nonché la somma di € 250,00 in favore di ciascuno dei tre convenuti, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 89 ult. co. c.p.c., e ha revocato il sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 9.7.2019;
ritenuto che non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della istanza;
considerato che la revoca del provvedimento cautelare deriva dalla sua perdita di efficacia di diritto, ai sensi dell'art.669 novies comma 3 c.p.c., cosicché la statuizione in questione ha contenuto meramente ricognitivo e non può essere modificata in questa sede;
ritenuto, per quanto concerne le statuizioni condannatorie, che, non potendosi, allo stato, esprimere una valutazione di “manifesta” fondatezza della impugnazione nei termini richiesti dall'attuale testo dell'art.283 c.p.c., non risulta essere stato concretamente comprovato il pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dalla esecuzione del provvedimento, tenuto conto che la parte istante, pur deducendo di vivere esclusivamente del reddito da pensione quale medico in quiescenza, non ha documentato né l'ammontare di tale reddito – peraltro per sua natura solo parzialmente aggredibile - né la propria complessiva condizione economica;
P.Q.M.
rigetta l'istanza avanzata dalla parte appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. e dichiara la chiusura del presente sub-procedimento.
Si comunichi alle parti.
Palermo, 12.3.2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Lupo