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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11727/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11727/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Gavardo (BS), presso lo studio dell'Avv. Andrea Bruschi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.2.2024) Per parte ricorrente: “pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
2) affidamento in via super esclusivo dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli medesimi, con collocazione prevalente presso la madre;
i figli potranno vedere il padre, su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre;
3) assegna la casa familiare, sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39, a Parte_1
, in qualità di genitore collocatario dei minori;
[...]
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con CP_1 il versamento di un assegno dell'importo di € 500,00 complessivi (€ 250,00 mensili per ciascun figlio) - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 100,00 mensili da versare ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 31.8.2000 a Beguedo (Burkina Faso), trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Vobarno (BS), al n. 20, parte II, serie C, anno
2021, con rapporti patrimoniali disciplinati dalla legge burkinabe per espressa dichiarazione contenuta nell'atto di matrimonio (art. 30, comma 1, della legge 218/1995), unione dalla quale erano nati tre figli, (nato il [...]), maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, (nata il [...]), e (nata il Persona_2 Persona_3
26.7.2015), e che la casa coniugale era sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39.
Ella riferiva che la convivenza matrimoniale si era interrotta il 5.8.2022, quando il marito aveva abbandonato la casa coniugale e il lavoro, per ritornare nello Stato di origine.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 31.5.2023, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolarità della notifica, in via provvisoria ed urgente, venivano disposti l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima e frequentazioni del padre, su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre, e l'assegnazione della casa familiare, sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39, alla ricorrente, e posti, a carico del resistente, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad €
500,00 complessivi (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento del coniuge pari ad € 100,00 mensili.
Dichiarata la contumacia del resistente nella successiva fase istruttoria, e preso atto della rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, all'udienza del 28.2.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di agosto 2022, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi alle figlie minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo delle figlie minori a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi delle minori tale da giustificare un affidamento esclusivo delle stesse alla madre: egli, infatti, ha abbandonato la casa coniugale nel mese di maggio 2022, staccando le utenze e non preoccupandosi più di versare alcuna somma a titolo di mantenimento della famiglia, che, sino a quel momento, aveva fatto affidamento esclusivamente sulla retribuzione lavorativa di costui, essendo la moglie casalinga. Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo delle minori a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente delle proprie figlie minori, ed avendo anche provveduto a reperire un'attività lavorativa, sebbene di carattere stagionale e temporaneo, che le consentisse di mantenere la prole a fronte del completo disinteresse paterno.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale delle minori, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di queste ultime.
Le figlie non possono che essere collocate presso la madre, unico genitore con il quale esse convivono sin dal mese di agosto 2022, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., e le frequentazioni con il padre potranno riprendere solo su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha avuto un contratto di lavoro stagionale fino al 31.10.2023, con un reddito di circa € 1.000,00 mensili, mentre il resistente ha sempre lavorato durante la convivenza matrimoniale così da provvedere economicamente all'intera famiglia, anche se, da ultimo, ha abbandonato il lavoro precedente), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione paterna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze delle minori, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli in via provvisoria ed urgente, pari ad € 500,00 mensili complessivi
(ossia ad € 250,00 mensili per ciascuna), oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sul contributo al mantenimento del coniuge a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del una somma a titolo di mantenimento per sé CP_1 pari ad € 100,00 mensili. Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente è fondata, in quanto nessun addebito a costei viene in gioco in questa sede, e, poiché la stessa, dopo la scadenza del contratto a tempo determinato menzionato in udienza presidenziale (31.10.2023), non risulta svolgere attualmente un'attività lavorativa retribuita, tanto da doversi affidare a misure pubbliche di sostegno al reddito, non ha redditi propri adeguati a consentirle di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quando il resistente si occupava integralmente delle spese familiari, e la somma da lei richiesta, pari ad € 100,00 mensili, appare congrua.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_2 [...]
, alla madre, , la quale potrà adottare Per_3 Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per le minori - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale delle minori,
e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di queste ultime - con collocamento presso la madre, e sospensione delle frequentazioni del padre, le quali potranno riprendere solo su richiesta di quest'ultimo e previo accordo con la madre;
4) Assegna la casa familiare, sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39, a
[...]
, in qualità di genitore collocatario delle minori;
Parte_1
5) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al mantenimento CP_1 indiretto delle figlie minori pari ad € 500,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuna), con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
6) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 coniuge con il versamento di un assegno dell'importo di € 100,00 mensili da versare ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat;
7) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 205,80 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11727/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Gavardo (BS), presso lo studio dell'Avv. Andrea Bruschi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.2.2024) Per parte ricorrente: “pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
2) affidamento in via super esclusivo dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli medesimi, con collocazione prevalente presso la madre;
i figli potranno vedere il padre, su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre;
3) assegna la casa familiare, sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39, a Parte_1
, in qualità di genitore collocatario dei minori;
[...]
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con CP_1 il versamento di un assegno dell'importo di € 500,00 complessivi (€ 250,00 mensili per ciascun figlio) - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 100,00 mensili da versare ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 31.8.2000 a Beguedo (Burkina Faso), trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Vobarno (BS), al n. 20, parte II, serie C, anno
2021, con rapporti patrimoniali disciplinati dalla legge burkinabe per espressa dichiarazione contenuta nell'atto di matrimonio (art. 30, comma 1, della legge 218/1995), unione dalla quale erano nati tre figli, (nato il [...]), maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, (nata il [...]), e (nata il Persona_2 Persona_3
26.7.2015), e che la casa coniugale era sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39.
Ella riferiva che la convivenza matrimoniale si era interrotta il 5.8.2022, quando il marito aveva abbandonato la casa coniugale e il lavoro, per ritornare nello Stato di origine.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 31.5.2023, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolarità della notifica, in via provvisoria ed urgente, venivano disposti l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima e frequentazioni del padre, su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre, e l'assegnazione della casa familiare, sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39, alla ricorrente, e posti, a carico del resistente, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad €
500,00 complessivi (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento del coniuge pari ad € 100,00 mensili.
Dichiarata la contumacia del resistente nella successiva fase istruttoria, e preso atto della rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, all'udienza del 28.2.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di agosto 2022, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi alle figlie minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo delle figlie minori a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi delle minori tale da giustificare un affidamento esclusivo delle stesse alla madre: egli, infatti, ha abbandonato la casa coniugale nel mese di maggio 2022, staccando le utenze e non preoccupandosi più di versare alcuna somma a titolo di mantenimento della famiglia, che, sino a quel momento, aveva fatto affidamento esclusivamente sulla retribuzione lavorativa di costui, essendo la moglie casalinga. Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo delle minori a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente delle proprie figlie minori, ed avendo anche provveduto a reperire un'attività lavorativa, sebbene di carattere stagionale e temporaneo, che le consentisse di mantenere la prole a fronte del completo disinteresse paterno.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale delle minori, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di queste ultime.
Le figlie non possono che essere collocate presso la madre, unico genitore con il quale esse convivono sin dal mese di agosto 2022, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., e le frequentazioni con il padre potranno riprendere solo su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha avuto un contratto di lavoro stagionale fino al 31.10.2023, con un reddito di circa € 1.000,00 mensili, mentre il resistente ha sempre lavorato durante la convivenza matrimoniale così da provvedere economicamente all'intera famiglia, anche se, da ultimo, ha abbandonato il lavoro precedente), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione paterna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze delle minori, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli in via provvisoria ed urgente, pari ad € 500,00 mensili complessivi
(ossia ad € 250,00 mensili per ciascuna), oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sul contributo al mantenimento del coniuge a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del una somma a titolo di mantenimento per sé CP_1 pari ad € 100,00 mensili. Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente è fondata, in quanto nessun addebito a costei viene in gioco in questa sede, e, poiché la stessa, dopo la scadenza del contratto a tempo determinato menzionato in udienza presidenziale (31.10.2023), non risulta svolgere attualmente un'attività lavorativa retribuita, tanto da doversi affidare a misure pubbliche di sostegno al reddito, non ha redditi propri adeguati a consentirle di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quando il resistente si occupava integralmente delle spese familiari, e la somma da lei richiesta, pari ad € 100,00 mensili, appare congrua.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_2 [...]
, alla madre, , la quale potrà adottare Per_3 Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per le minori - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale delle minori,
e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di queste ultime - con collocamento presso la madre, e sospensione delle frequentazioni del padre, le quali potranno riprendere solo su richiesta di quest'ultimo e previo accordo con la madre;
4) Assegna la casa familiare, sita a Vobarno (BS), in via Roma n. 39, a
[...]
, in qualità di genitore collocatario delle minori;
Parte_1
5) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al mantenimento CP_1 indiretto delle figlie minori pari ad € 500,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuna), con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
6) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 coniuge con il versamento di un assegno dell'importo di € 100,00 mensili da versare ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat;
7) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 205,80 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri