Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22579/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino, viste le note scritte depositate da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , ha pronunciato la seguente Parte_3 Parte_4
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 22579/2024
avente ad oggetto: vendita di cose immobili
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e residente in [...]° San Vito n. C.F._1
15; , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) e residente in [...] alla Largo Olgiata n. CodiceFiscale_2
15; nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...]
Saverio Correra n. 235; nato a [...] il 13 Parte_4
novembre 1970 (c.f. ) e residente in [...] CodiceFiscale_4
alla Via G. Bausan n. 32 tutti rappresentatati e difesi dall'Avv. Attilio Do- ria ed elett.te domiciliati presso il suo studio, in Napoli, alla Via G. Bausan
n. 36
1
E
(P.iva ) con sede legale in Napoli alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Leonardo Bianchi n.1 in persona della amministratrice unica sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...] CP_3
Convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate il difensore dei Sigg.ri , Parte_1 [...]
, si richiamava ai propri scritti difensivi. Pt_5 Pt_3 Pt_4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2024, gli attori Parte_6
, , e convenivano in giudizio la società
[...] Pt_2 Pt_3 Pt_4
per sentir emettere, nei confronti della stessa, i seguenti Controparte_2
provvedimenti:
“1) Accertare e dichiarare che è tenuta al pagamento della CP_2
integrazione della tassa di registro, delle sanzioni, degli interessi e delle spese per l'esecuzione secondo l'art. 7 del contratto di compravendita;
2) Per l'effetto, condannare a provvedere al pagamento CP_2
dell'intero importo all' Agenzia delle Entrate liberando i sig.ri CP_4
ta da qualsiasi obbligo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
3) Fermo quanto sopra, condannare l' al rimborso in favore CP_2
dei sig.ri delle quattro rate già pagate per il totale di € Parte_1
1.048,48 oltre agli ulteriori importi che verranno pagati nelle more del giudizio con maggiorazione delle somme dovute dagli interessi legali ex
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art. 1284 c.c. IV comma dal momento del pagamento delle rate e sino al soddisfo;
4) Condannare al rimborso delle spese legali sostenute dai CP_2
sig.ri per i giudizi promossi in loro favore RG 16278/2018 Parte_1
CTIG e RG n. 943/2020 CTIIG rispettivamente liquidati in favore della
Agenzia delle Entrate per il primo grado in € 1.000,00 e per il giudizio di appello in € 2.000,00, nonché di € 3.000,00 per spese del proprio difensore per i due gradi di giudizio o in via subordinata al risarcimento in favore dei sig.ri per tutti i danni a loro causati dal comportamento Parte_1
di inattività della nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CP_2
per il costo delle spese legali dei detti giudizi;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Gli istanti esponevano:
1. che in data 20.01.2017 i Sigg.ri con atto di compravendita Parte_1
per Notar rep. N. 20979, raccolta 11539, vendevano alla Persona_1
(P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Leonardo Bianchi n.1, in persona della amministratrice unica Sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...], l'immobile sito in Napoli alla CP_5
via Leonardo Bianchi n. 32, locale seminterrato riportato al catasto dei fab- del Comune di Napoli alla sez. CHA, foglio 9, zc. 1 particella 330, CP_6
sub 42, cat. C/6, cl. 3, mq 141, Rc € 451,49;
2. che in data 28.05.2018 gli istanti ricevevano la notifica dell'avviso di li- quidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 20171t000959000.
Con detto avviso l'ufficio avvisava i contribuenti di avere proceduto al con- trollo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto del notaio del 20.01.2017 ed in relazione al detto atto l'Ufficio ave- Persona_1
va rettificato in € 1.200 al mq il valore dichiarato dai contribuenti in com-
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plessivi € 90.000,00 per 140,00 mq per cui chiedeva l'integrazione della tassa di registro;
3. che in base al contratto di compravendita, art. 7, la tassa di registro era a carico esclusivo dell'acquirente, sebbene ai fini fiscali vigeva il principio della solidarietà. I contribuenti, ritenendo di aver alienato l'immobile all'effettivo valore dello stesso, impugnavano in favore della - CP_2
esclusiva responsabile del pagamento della tassa di registro - l'avviso di li- quidazione dell'Ufficio;
4. che con sentenza n. 7440/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli rigettava il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento di
1.000,00 quali spese di lite;
5. che con Sentenza n. 1865/2021, R.G. n. 943/2020, della
[...]
, oggi Corte di Giustizia Tributaria di Controparte_7
II grado della veniva rigettato anche l'appello del contribuente e CP_7
confermato, pertanto, il pagamento dell'integrazione della tassa di registro e i Sigg.ri venivano anche condannati alla rifusione delle spe- Parte_1
se legali in favore dell'agenzia, liquidate in € 2.000,00;
6. che con cartella di pagamento n. 07120240069845128000, l
[...]
chiedeva ai Sigg.ri il pagamento di Controparte_8 Parte_1
€ 18.276,87 quali tasse e imposte indirette del 2017 – CTR n. 1865/13/2021 depositata il 02.03.2021. Pertanto, con pec del 06.05.2024, gli istanti chie- devano alla di pagare il predetto importo richiesto dall CP_2 [...]
, in quanto importo di loro esclusiva spettanza;
Controparte_8
7. che la non ottemperava e, pertanto, con istanza di rateizza- CP_2
zione del 10.07.2024 identificativo n. 774392 gli attori chiedevano la ra- teizzazione del predetto importo, onde evitare azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate;
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8. che in data 10.07.2024 veniva pagata la prima rata, come da allegata ri- cevuta in atti di € 260,62 + € 1,50 di commissioni, per un totale di €
262,12, e che, pertanto, venivano pagate anche le rate di agosto, settembre e ottobre 2024 per € 262,12 ciascuna;
9. che, dunque, risultava pagato l'importo di € 1.048,48 e, pertanto, essen- do il pagamento dell'integrazione della tassa di registro, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, a carico esclusivo della società CP_2
come da art. 7 del contratto di compravendita del 20.01.2017, la stessa andava condannata al rimborso delle rate già pagate e al pagamento delle successive rate fino al soddisfo;
10. che, conclusivamente, gli istanti precisavano di essere risultati soccom- benti sia nel giudizio di primo grado R.G. 16278/2018 Sentenza della
Commissione Tributaria di I grado di Napoli n. 7440/2019 del 17.06.2019, sia nel giudizio di appello R.G. 943/2020 Sentenza della Commissione Tri- butaria di II grado della Campania n. 1865/21 del 26.01.2021, con conse- guente condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, riferivano che tali spese legali erano state sostenute nell'interesse della società tenuta al pagamento della maggiore tassa di Controparte_2
registro. Pertanto, la convenuta doveva, altresì, rimborsare le spese legali sopportate dai Sigg.ri per i giudizi innanzi alle Corti di Giu- Parte_1
stizia Tributarie, promossi nell'interesse della sia quelle pro- CP_2
prie del legale degli istanti, sia quelle sostenute a seguito della soccomben- za in favore dell'Agenzia delle entrate per il doppio grado di giudizio, co- me da allegati pagamenti e fatture in atti.
Il G.I., in data 13.12.2024, rilevata la regolarità della notifica della citazio- ne a parte convenuta, non costituitasi in giudizio, ne dichiarava la contuma- cia ed in data 21-2-2025, ritenuta superflua l'assunzione di prove costi-
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tuende, fissava per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 10.04.2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, sono le parti contraenti i sog- getti obbligati al pagamento dell'imposta di registro.
Difatti, la norma prevede che le due parti siano coobbligate in solido, per- tanto, l'amministrazione non risulta vincolata né dal beneficio dell'ordine, né, tanto meno, dal beneficio di previa escussione.
Dunque, in questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, sono le parti contraenti.
E con riferimento a esse la norma prevede una mera coobbligazione solida- le, per modo che l'amministrazione non è vincolata nè dal beneficio dell'or- dine, nè, tanto meno, dal beneficio di previa escussione.
In sostanza, la funzione della norma citata è quella propria della solidarietà passiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nella garanzia del creditore d'imposta.
In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più age- vole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo.
Ne consegue che ciascun debitore è tenuto, verso l'erario, per l'intero debito d'imposta, e il creditore erariale può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro, a sua scelta. E fino a quando non abbia conseguito l'a- dempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singo-
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li condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti.
(Cass.n.9126/2024).
Dunque, a sua volta, il soggetto pagatore potrà agire tramite azione di re- gresso nei confronti dell'altro per esigere la parte di sua spettanza, laddove abbia sostenuto un esborso di somme eccedente quanto da lui dovuto.
Ciò premesso, ne consegue che sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta di registro le parti contraenti dell'atto soggetto a registrazione e nel caso di diverso accordo tra loro, tale accordo non è opponibile all'Amministrazione finanziaria. Ciò significa che, anche se nel contratto di compravendita le parti hanno previsto che la tassa di registro sia a carico esclusivo dell'acquirente, tale accordo vale solo tra loro e non nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, nella fattispecie in esame, è rinvenibile siffatto diverso accor- do nel contratto di compravendita immobiliare per Notar Persona_2
del 20-1-2017, e, specificamente, all'art.7, che recitava te-
[...]
stualmente: Art. 7)- La parte acquirente consegue da oggi il possesso lega- le e materiale dell'unità immobiliare acquistata e da oggi stesso farà pro- pri i frutti e ne sopporterà i pesi. Ogni onere, imposta e tassa derivanti da causa anteriore alla data odierna saranno a carico esclusivo della parte venditrice anche se accertati successivamente, per cui quest'ultima edotta su ciò si obbliga di pagare tutte le imposte, oneri condominiali ordinari e straordinari (anche quelli già deliberati) e tasse fino alla data odierna, il tutto come si evince dalla certificazione rilasciata dall'Amministratore del Condominio, di cui è parte l'immobile in oggetto sig. Parte_7
in data 20-1-2017 che si esibisce”.
[...]
Le parti concordavano, quindi, che gli attori (venditori) si impegnavano a farsi carico di tutti gli oneri, delle imposte e delle tasse derivanti da causa anteriore alla data di sottoscrizione dell'atto (20-1-2017), mentre la conve-
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nuta (acquirente) accettava di sopportare i pesi relativi all'unità immobi- liare in oggetto a partire dal giorno stesso della stipula dell'atto.
Alla luce della clausola contrattuale in commento il peso che si rin- viene nella integrazione della imposta di registro, essendo successivo al- la data del rogito notarile del 20-1-2017 (v.avviso di rettifica e liqui- dazione - atto n.20171T000959000 del 12-4-2018), non può che cedere esclusivamente a carico della parte acquirente.
Ora gli attori hanno fornito prova di avere provveduto al versamento delle prime sette rate della rateizzazione accordata dall'Agenzia delle
Entrate, ossia delle rate relative al periodo da luglio 2024 a gennaio
2025, producendo le ricevute di pagamento delle prime 4 rate all'atto della costituzione in giudizio e le ricevute di pagamento delle ulteriori tre rate unitamente alla memoria ex art.171 ter n.2 cpc depositata in data 31-1-2025.
Con tale memoria integrativa gli attori hanno chiesto, dunque, il rim- borso della somma complessiva di euro 1.844,54, oltre agli ulteriori im- porti che verranno pagati nelle more del giudizio con maggiorazione delle somme dovute dagli interessi legali ex art. 1284 c.c. IV comma dal momen- to del pagamento delle rate e sino al soddisfo.
In considerazione di quanto sopra argomentato l va, CP_2
dunque, condannata a rimborsare agli attori l'importo già versato di eu- ro 1844,54, oltre gli ulteriori importi che verranno pagati dagli attori nelle more del giudizio a titolo di ratei della rateizzazione approvata dall'Agenzia delle Entrate, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dal momento del pagamento delle rate e sino al soddisfo.
Non è, invece, possibile emettere una condanna diretta della convenu- ta al pagamento dell'integrazione della imposta di registro nei con-
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fronti dell'Agenzia delle Entrate, perché quest'ultima non è parte in causa. Inoltre, nei rapporti tra le parti contraenti, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate, dall'altro, l'obbligazione di pagamento della im- posta di registro è solidale, ragion per cui, per legge, l'Agenzia può ri- chiedere il pagamento dell'intera imposta all'uno o all'altro dei coob- bligati solidali.
Se l'imposta non viene pagata, l'Agenzia può agire indistintamente nei confronti di uno qualsiasi degli obbligati per ottenere il pagamento integra- le.
L'eventuale accordo contrattuale che attribuisce il pagamento dell'imposta solo a una delle parti è irrilevante per l'Agenzia, che può scegliere su chi ri- valersi.
Questo significa che i sig.ri ove continueranno a versare i Parte_1
ratei all'Agenzia delle Entrate, potranno, poi, agire per il rimborso nei confronti di CP_2
Va, infine, respinta la domanda proposta dagli attori di condanna della al rimborso delle spese legali sostenute dai sig.ri CP_2 Pt_3
per i giudizi promossi in loro favore RG 16278/2018 CTIG e RG n.
[...]
943/2020 CTIIG rispettivamente liquidati in favore della Controparte_9
per il primo grado in € 1.000,00 e per il giudizio di appello in €
[...]
2.000,00, nonché di € 3.000,00 per spese del proprio difensore per i due gradi di giudizio o in via subordinata al risarcimento in favore dei sig.ri
per tutti i danni a loro causati dal comportamento di inattivi- Parte_1
tà della nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per il costo CP_2
delle spese legali dei detti giudizi”.
Ed infatti, la proposizione dei due ricorsi, rispettivamente, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (in primo grado) e in-
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nanzi alla (in secon- Controparte_7
do grado) - entrambi conclusi con esito sfavorevole per i ricorrenti -
è stata frutto di una libera scelta degli attori, ragion per cui non pos- sono essere imposti alla convenuta i costi processuali dei due proce- dimenti, che i signori hanno deciso di instaurare in un lo- Parte_1
ro valutazione del tutto discrezionale.
Per la stessa ragione non possono essere liquidati agli istanti i danni connessi al costo delle spese legali dei detti giudizi, avendo i Pt_3
liberamente deciso di proporre i due ricorsi innanzi alle Commis-
[...]
sioni Tributarie e non potendo farsi ricadere sulla convenuta le conse- guenze (di carattere economico) di una loro scelta processuale.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria-trattazione e nel valore mi- nimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice mo- nocratico in primo grado, così decide:
1. accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che la convenuta
è tenuta al pagamento della integrazione della imposta di Controparte_2
registro, delle sanzioni, degli interessi e delle spese, relativa all'atto di compravendita del notaio del 20.1.2017, rep.20979, in Persona_1
base all'art.7 del contratto in atti;
2. condanna la convenuta al rimborso in favore degli at- Controparte_2
tori dell'importo già versato di euro 1.844,54, oltre agli ulteriori importi
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versati dagli attori nelle more del giudizio all'Agenzia delle Entrate, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dal momento del pagamento delle ra- te e sino al soddisfo;
3.respinge ogni altra domanda;
4. condanna la convenuta alla refusione, in favore degli Controparte_2
attori in solido, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed euro 4227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come legge.
Così deciso in Napoli, in data 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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