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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14498/2023, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PEDRALI NICOLA
ATTRICE
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PERONI LUCIA
INTERVENUTA IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f. ), in proprio ed in qualità di genitore di CP_1 C.F._3 Per_1
(c.f. ) e (c.f. ), quali eredi
[...] C.F._4 CP_2 C.F._5 di (nato il [...] in [...] e deceduto il 15/1/2020 a Chiari) Persona_2
CONVENUTI-CONTUMACI
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria del 13/3/2025, come segue: Parte_1
“accertare e dichiarare che (C.F. ), nato a [...] il Persona_2 C.F._6
25.01.1981 residente in [...] Int. 3 è padre di Parte_2
1 nata a [...] il [...] senza menzione del cognome del padre e permettendo pertanto la conservazione del cognome materno in quanto segno distintivo della persona e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e necessari incombenti del caso e di legge. Condannare per l'effetto, in solido tra loro, i SIg.ri CP_1
, c.f. , nata a [...] il [...] (moglie di ,
[...] C.F._3 Persona_2 residente in [...], int. 3, , c.f. Persona_1
, (figlio di nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._4 Persona_2
Piazza Martiri della libertà 1, int. 3, , c.f. , (figlia di CP_2 C.F._5 Per_2
nata a [...] il [...], residente in [...], int. 3,
[...] tutti e tre eredi del Sig. alla restituzione delle somme anticipate dalla madre per il Per_2 mantenimento della figlia da novembre 2009 ad oggi quantificate in Euro 50.000,00, o quella minore
o maggiore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia, nonché al risarcimento del danno esistenziale subito da in Euro 80.000,00 e dalla Sig.ra in Euro 20.000,00 , o quella Pt_2 Pt_1 minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia e del danno morale equitativamente determinato;
Con riferimento alle spese e competenze professionali del presente procedimento la Sig.ra ha ottenuto il gratuito patrocinio, si chiede Parte_1 pertanto la liquidazione degli stessi ai sensi del DPR 115/02”.
Parte intervenuta ha concluso come da note scritte del 10/3/2025: “- accertare e Parte_2 dichiarare che nata a [...] il [...], è figlia di (nato in [...]_2
Albania il 25/1/81 e deceduto a Chiari il 15/1/20), senza menzione del cognome paterno e con autorizzazione a conservare quello materno;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Priverno (LT) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e ai necessari conseguenti incombenti di legge.- quantificare il contributo al mantenimento a carico del padre, che graverà sulla pensione eventualmente erogata agli eredi del SI. - Quantificare il danno esistenziale subito Per_2 da in € 80.000 o nella diversa maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di Pt_2 causa. Spese ed onorari di causa rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 22/11/2023 l'attrice SI.ra , “in proprio e Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ”, ha promosso Parte_2 azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c., al fine di ottenere l'accertamento del rapporto di filiazione della figlia AL con (deceduto in data Persona_2
15/1/2020), con il quale ha intrattenuto una relazione per diversi anni (i.e. dal 1999 al 2008).
Ha allegato che la paternità era stata attribuita ai sensi dell'art. 231 c.c. al proprio coniuge, SI.
[...]
, ed in seguito disconosciuta con sentenza n. 1845/12 del 28/6/2012 dal Tribunale di Latina, CP_3 con conseguente assunzione da parte della ragazza del cognome materno “ (doc. 5). Pt_1
Ha inoltre rappresentato di avere convissuto con il presunto padre della figlia sino all'anno 2008, allorquando il SI. si è allontanato dalla casa familiare per motivi di lavoro. Ciononostante, Per_2 dal 2009 al 2011, questi ha seguitato a frequentare la minore regolarmente con cadenza almeno Pt_2 quindicinale.
A seguito del rifiuto al riconoscimento, nel 2019 la SI.ra ha instaurato un primo giudizio ex Pt_1 art. 269 e ss c.c., nelle cui more il convenuto è deceduto. Riassunto il procedimento nei confronti degli eredi del SI. il processo si è concluso con una pronuncia d'improcedibilità dell'azione, Per_2 stante il mancato consenso della minore ex art. 273 comma 2 c.c. (doc. 12).
2 L'attrice ha quindi reiterato la domanda nel presente giudizio, chiedendo: i) la declaratoria di paternità di nei confronti della figlia ii) la condanna al rimborso del mantenimento Persona_2 Pt_2 arretrato e iii) il risarcimento del danno esistenziale e morale patito da madre e figlia.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e disposta la nomina di un Curatore speciale, quest'ultimo si
è costituito a mezzo di comparsa in data 14/5/2024, aderendo alle domande dell'attrice e avanzando richiesta per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di Pt_2
Disposta l'interruzione del processo stante il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età di quest'ultima si è costituita a mezzo di comparsa del 20/11/2024 con la quale ha confermato Pt_2 le allegazioni di cui all'atto introduttivo aderendo alle istanze formulate dalla madre e reiterando la richiesta di quantificazione in suo favore di un contributo al mantenimento a carico della pensione del de cuius eventualmente erogata agli eredi.
All'udienza del 10/12/2024 le parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulla base dell'istruttoria orale già svolta nell'ambito del giudizio n. 16881/2019 R.G., sicché con ordinanza del 15/5/2025 ne è stata disposta la rimessione al Collegio ai fini della decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c..
***
1. Sulla dichiarazione giudiziale di paternità
Giova premettere che ai sensi dell'art. 269 c.p.c. “la prova della paternità può essere data con ogni mezzo”, purché non si limiti alla sola dichiarazione della madre e alla mera esistenza di un rapporto tra quest'ultima e il presunto padre all'epoca del concepimento.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “la corretta interpretazione del secondo e del quarto comma dell'art. 269 c.c. conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternità e maternità” (cfr. Cass. Civ. n. 12971/2012).
Nel caso in esame, è stata acquisita la documentazione relativa alle prove orali espletate nell'ambito del procedimento n. 16881/2019 R.G. (cfr. deposito 10/12/2024).
In tale sede i testi escussi (i.e. la sorella ed un'amica dell'attrice) hanno confermato la relazione tra la SI.ra e il SI. fin dall'anno 1999 ed il rapporto di convivenza instaurato in seguito Pt_1 Per_2 alla nascita di e perdurato sino al 2008. Pt_2
In particolare, i testi hanno ribadito che il ha sempre dichiarato apertamente di essere il padre Per_2 di (cfr. “ero presente al battesimo;
il SInor diceva a tutti gli invitati, con Pt_2 Persona_2 tono euforico, che era nata sua figlia . È stato lui per primo a dire che era sua figlia”, Pt_2 Pt_2
“ricordo molto bene l'orgoglio del SInor era molto orgoglioso di sua figlia ” Persona_2 Pt_2
– cfr. verbale d'udienza 18/5/2022).
Terminata la convivenza con l'attrice, il SI. ha manifestato il desiderio “di rivedere la figlia Per_2
” e ha riallacciato i rapporti con quest'ultima, iniziando a frequentarla abitualmente (cfr. “mi è Pt_2 capitato di incontrarlo spesso ogni quindici giorni insieme con la figlia”, “nei confronti della figlia ha sempre dichiarato di avere un grande amore” – cfr. ibidem).
I testi hanno inoltre confermato che ha incontrato un'ultima volta il padre nell'agosto 2019 e Pt_2 che in tale occasione quest'ultimo “l'abbracciò, le promise «dammi del tempo e ti farò fare parte della famiglia» […]. Era emozionato, aveva le lacrime agli occhi;
disse alla figlia alla mia presenza: «non ti scordare, ti ho sempre voluto bene e te ne voglio»” (cfr. ibidem).
3 A tali considerazioni va aggiunto il fatto che i convenuti, seppure ritualmente notiziati della pendenza del giudizio, non hanno inteso prendere parte al presente procedimento, nulla contestando in merito alle allegazioni di parte attrice e non fornendo alcuna versione alternativa circa i fatti dedotti.
Ancora, con sentenza n. 1845/2012, depositata in data 19/4/2012, il Tribunale di Latina ha dichiarato che non è il padre biologico di sicché non ricorre alcuna delle ragioni ostative CP_3 Pt_2 al riconoscimento previste dall'art. 269 c.c. (cfr. Corte Cost., n. 177/2022, § 5.2.1).
Sussistono, quindi, sufficienti elementi probatori, non limitati alle sole dichiarazioni della madre o alla mera circostanza che fra quest'ultima ed il presunto padre esistesse una relazione al tempo del concepimento, per ritenere dimostrato il rapporto di filiazione fra e Persona_2 Parte_2 anche in assenza di C.T.U. genetica che costituisce una (ma non l'unica) fonte di prova dell'esistenza del legame biologico.
Deve, quindi, essere dichiarato che è il padre biologico di . Persona_2 Parte_2
Venendo ora alla questione relativa al cognome, si richiama l'art. 262, comma 2, c.c., ai sensi del quale, se la filiazione nei confronti del padre è accertata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre.
Il verbo «può» evidenzia che l'acquisto del cognome paterno non è vincolato, ma dipende piuttosto da una libera scelta degli interessati. Se il figlio è maggiorenne, l'assunzione del cognome paterno è condizionata alla sua volontà e alla formulazione di una espressa domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n.
19734/2015).
Nel caso di specie, l'attrice ha espressamente chiesto di poter conservare il cognome materno, sicché la stessa manterrà il cognome . Pt_1
2. Sulla domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne Pt_2
La parte ha chiesto di riconoscersi nei suoi confronti un assegno di mantenimento “a Parte_2 carico del padre, che graverà sulla pensione eventualmente erogata agli eredi del SI. . Per_2
In particolare, ha documentato di essere affetta da “sindrome di EH LO ad incidenza Pt_2 funzionale SInificativa, con ritardo mentale e sintomatologia articolare dolorosa e astenica in soggetto con assenze giornaliere e tonico-cloniche periodiche, enuresi notturna”, per la quale è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992
(cfr. doc.
8 -13 citazione), ragione per cui la stessa, inabile al lavoro, necessita di un contributo al proprio sostentamento.
La Suprema Corte, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente sentenza, si è espressa nei seguenti termini: “Il figlio naturale riconosciuto è erede del padre naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del padre si converte in diritto ereditario, laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli eredi del padre naturale, gravando su di essi l'obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei figli naturali non riconosciuti o non ricоnoscibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e 594 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
15100/2005).
Ne consegue che la domanda di contributo mantenimento svolta da nei confronti degli Parte_2 eredi del SI. non è ammissibile. Per_2
Quanto alla domanda di attribuzione di una quota della pensione “eventualmente erogata agli eredi del SI. , va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di questi ultimi. Per_2
4 Trattandosi, infatti, di domanda qualificabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, R.D.L. 636/1939, essa presuppone la dimostrazione, in contraddittorio con l'Ente previdenziale, del requisito della “vivenza a carico al momento del decesso” (cfr. Cass. Civ. n. 15041/2024; 11190/2025), non configurandosi alcuna ipotesi di litisconsorzio “giacché ciascuno dei soggetti indicati dalla legge ha il diritto alla pensione di reversibilità iure proprio (art. 13 RDL n. 636 del 1939) e quindi la causa ben [può] essere proposta anche da uno solo di costoro” (cfr. Cass. Civ. 28410/2011).
3. Sulla restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento
La SI.ra ha agito iure proprio per la restituzione delle somme anticipate a Parte_1 titolo di mantenimento per la figlia “da novembre 2009 sino ad oggi”.
Tale domanda si configura come azione di regresso ex art. 1299 c.c. e, in quanto tale, presuppone semplicemente che un genitore abbia provveduto al mantenimento del figlio anche per la quota di spettanza dell'altro, a prescindere dalle ragioni di carattere soggettivo che abbiano determinato l'inerzia del genitore inadempiente.
La Suprema Corte sul punto ha precisato che: “anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione
e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio […]. L'obbligazione di mantenimento del figlio «si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio», cosicché l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti tra condebitori solidali” (cfr. Cass.
Civ. n. 21364/2018).
Parte attrice, come detto, ha chiesto il rimborso pro quota delle spese di mantenimento della figlia con decorrenza da novembre 2009 (epoca della cessazione della convivenza). Trattandosi di domanda
“assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 3916/2011)” (cfr. Cass. Civ. n. 1665/2014), il debito maturato dal de cuius è trasmissibile agli eredi costituendo quindi a tutti gli effetti un debito ereditario ex art. 752 c.c..
Tale domanda risulta, tuttavia, solo in parte fondata. Si rileva infatti che: “il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi […] decorrono dalla data della domanda giudiziale, in mancanza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora” (cfr. Cass. Civ. n. 16657/2014).
5 Parte attrice nulla ha documentato circa le spese sostenute per la figlia a far data dal novembre 2009; tuttavia, appare evidente che per la SI.ra non sarebbe stato agevole fornire la prova degli Pt_1 esborsi sostenuti sino al momento dell'introduzione della presente domanda.
Tenuto pertanto conto dell'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato (doc. 1) e delle crescenti eSIenze di connesse alle diverse età della sua vita e alle Pt_2 sue condizioni di salute (doc. 8-13), si può stimare un esborso mensile medio per il mantenimento ordinario e straordinario pari ad € 400,00/mese.
Essendosi l'obbligazione di mantenimento estinta con il decesso del SI. avvenuto in data Per_2
15/1/2020 (doc. 10) e non potendo la pronuncia di condanna retroagire a data antecedente al mese di novembre 2009 stante anche il principio della domanda, la somma complessivamente dovuta a titolo di mantenimento ammonta ad € 48.800,00 (i.e. € 400,00/mese * 122 mesi).
In assenza di idonea prova in ordine alla sussistenza di una sperequazione reddituale fra le parti eccessivamente marcata, la ripartizione interna del debito può essere effettuata in eguali quote (come peraltro richiesto dall'attrice), in conformità alla presunzione dell'art. 1298 comma 2 c.c..
Si reputa quindi congruo riconoscere in favore dell'attrice il rimborso della metà della somma sopra complessivamente indicata, e così € 24.400,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrenti dal 27/11/2019 (data della prima domanda giudiziale da valersi quale atto di costituzione in mora).
4. Sul risarcimento del danno non-patrimoniale
La SI.ra ha chiesto la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al Parte_1 risarcimento del danno esistenziale nella misura di € 20.000,00 e del danno morale equitativamente determinato.
La parte ha parimenti chiesto il risarcimento del danno esistenziale nella misura di € Parte_2
80.000,00.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità di tali domande nell'ambito del presente giudizio dal momento che, come ricordato dalla Suprema Corte: “la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. n. 5652 del
10/04/2012)” (cfr. Cass. Civ., n. 28330/2020).
Ebbene, la giurisprudenza con indirizzo costante ha affermato che: “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148
c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento
e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n. 34986/2022; Cass. n. 15148/2022). Inoltre […] ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione” (cfr. Cass. Civ. 21964/2024).
6 Nel caso di specie, con riferimento alla posizione di giova rilevare che il SI. Parte_2 Per_2 era perfettamente consapevole della nascita della figlia con la quale ha convissuto fino al 2008, salvo poi lasciare il nucleo familiare e interrompere definitivamente ogni contatto dal 2011.
Ai fini della quantificazione del danno la Suprema Corte ammette l'utilizzo dei parametri di cui alle
Tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale con applicazione dei dovuti correttivi (cfr. Cass.
Civ. n. 31552/2024; id. n. 16657/2014).
Ebbene, tenuto conto del fatto che il SI. almeno fino al 2011 ha “incontrato e frequentato Per_2
[ ] abbastanza regolarmente” e che la stessa ha dedotto di conservare “un buon ricordo” del Pt_2 padre e di avere mantenuto rapporti SInificativi con il relativo ramo parentale (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione), si stima congruo liquidare a carico degli eredi un danno non patrimoniale pari ad €
48.496,40 in moneta attuale così determinato: danno tabellare da perdita del rapporto parentale €
242.482,00 ridotto di 4/5 in considerazione del fatto che il padre è stato presente nei primi anni di vita di per il suo sviluppo psico-fisico e ha comunque mantenuto regolari contatti con Persona_3 la stessa fino al 2011, favorendo peraltro l'instaurazione di un solido legame con la famiglia d'origine paterna dalla quale è considerata “una nipote a tutti gli effetti” (cfr. ibidem).
Quanto al danno non patrimoniale reclamato dalla SI.ra in proprio, si osserva Parte_1 che: “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato «in re ipsa», ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (cfr. Cass. Civ. n. 28742/2018).
Nel caso in esame, in difetto non solo della prova del concreto pregiudizio sofferto dalla parte, ma anche di specifiche allegazioni sul punto, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
5. Sulle spese processuali
In considerazione della natura dell'azione, dell'esito complessivo del giudizio e della condotta non oppositiva dei convenuti i quali non hanno inteso costituirsi per contrastare le domande attoree, nulla va disposto quanto alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 14498/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che è il padre biologico di;
Persona_2 Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Priverno (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita;
3. dispone che conservi il cognome materno;
Parte_2
4. dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti quanto alla domanda di contributo al mantenimento gravante sulla pensione eventualmente erogata agli eredi di Persona_2 formulata da;
Parte_2
5. condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice , a titolo di Parte_1 mantenimento arretrato, la somma di € 24.400,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti dal 27/11/2019;
7
6. condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito da Pt_2
e quantificato in € 48.496,40, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia
[...] sino al soddisfo;
7. rigetta la domanda risarcitoria formulata da in proprio;
Parte_1
8. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 29/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14498/2023, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PEDRALI NICOLA
ATTRICE
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PERONI LUCIA
INTERVENUTA IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f. ), in proprio ed in qualità di genitore di CP_1 C.F._3 Per_1
(c.f. ) e (c.f. ), quali eredi
[...] C.F._4 CP_2 C.F._5 di (nato il [...] in [...] e deceduto il 15/1/2020 a Chiari) Persona_2
CONVENUTI-CONTUMACI
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria del 13/3/2025, come segue: Parte_1
“accertare e dichiarare che (C.F. ), nato a [...] il Persona_2 C.F._6
25.01.1981 residente in [...] Int. 3 è padre di Parte_2
1 nata a [...] il [...] senza menzione del cognome del padre e permettendo pertanto la conservazione del cognome materno in quanto segno distintivo della persona e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e necessari incombenti del caso e di legge. Condannare per l'effetto, in solido tra loro, i SIg.ri CP_1
, c.f. , nata a [...] il [...] (moglie di ,
[...] C.F._3 Persona_2 residente in [...], int. 3, , c.f. Persona_1
, (figlio di nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._4 Persona_2
Piazza Martiri della libertà 1, int. 3, , c.f. , (figlia di CP_2 C.F._5 Per_2
nata a [...] il [...], residente in [...], int. 3,
[...] tutti e tre eredi del Sig. alla restituzione delle somme anticipate dalla madre per il Per_2 mantenimento della figlia da novembre 2009 ad oggi quantificate in Euro 50.000,00, o quella minore
o maggiore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia, nonché al risarcimento del danno esistenziale subito da in Euro 80.000,00 e dalla Sig.ra in Euro 20.000,00 , o quella Pt_2 Pt_1 minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia e del danno morale equitativamente determinato;
Con riferimento alle spese e competenze professionali del presente procedimento la Sig.ra ha ottenuto il gratuito patrocinio, si chiede Parte_1 pertanto la liquidazione degli stessi ai sensi del DPR 115/02”.
Parte intervenuta ha concluso come da note scritte del 10/3/2025: “- accertare e Parte_2 dichiarare che nata a [...] il [...], è figlia di (nato in [...]_2
Albania il 25/1/81 e deceduto a Chiari il 15/1/20), senza menzione del cognome paterno e con autorizzazione a conservare quello materno;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Priverno (LT) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e ai necessari conseguenti incombenti di legge.- quantificare il contributo al mantenimento a carico del padre, che graverà sulla pensione eventualmente erogata agli eredi del SI. - Quantificare il danno esistenziale subito Per_2 da in € 80.000 o nella diversa maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di Pt_2 causa. Spese ed onorari di causa rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 22/11/2023 l'attrice SI.ra , “in proprio e Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ”, ha promosso Parte_2 azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c., al fine di ottenere l'accertamento del rapporto di filiazione della figlia AL con (deceduto in data Persona_2
15/1/2020), con il quale ha intrattenuto una relazione per diversi anni (i.e. dal 1999 al 2008).
Ha allegato che la paternità era stata attribuita ai sensi dell'art. 231 c.c. al proprio coniuge, SI.
[...]
, ed in seguito disconosciuta con sentenza n. 1845/12 del 28/6/2012 dal Tribunale di Latina, CP_3 con conseguente assunzione da parte della ragazza del cognome materno “ (doc. 5). Pt_1
Ha inoltre rappresentato di avere convissuto con il presunto padre della figlia sino all'anno 2008, allorquando il SI. si è allontanato dalla casa familiare per motivi di lavoro. Ciononostante, Per_2 dal 2009 al 2011, questi ha seguitato a frequentare la minore regolarmente con cadenza almeno Pt_2 quindicinale.
A seguito del rifiuto al riconoscimento, nel 2019 la SI.ra ha instaurato un primo giudizio ex Pt_1 art. 269 e ss c.c., nelle cui more il convenuto è deceduto. Riassunto il procedimento nei confronti degli eredi del SI. il processo si è concluso con una pronuncia d'improcedibilità dell'azione, Per_2 stante il mancato consenso della minore ex art. 273 comma 2 c.c. (doc. 12).
2 L'attrice ha quindi reiterato la domanda nel presente giudizio, chiedendo: i) la declaratoria di paternità di nei confronti della figlia ii) la condanna al rimborso del mantenimento Persona_2 Pt_2 arretrato e iii) il risarcimento del danno esistenziale e morale patito da madre e figlia.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e disposta la nomina di un Curatore speciale, quest'ultimo si
è costituito a mezzo di comparsa in data 14/5/2024, aderendo alle domande dell'attrice e avanzando richiesta per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di Pt_2
Disposta l'interruzione del processo stante il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età di quest'ultima si è costituita a mezzo di comparsa del 20/11/2024 con la quale ha confermato Pt_2 le allegazioni di cui all'atto introduttivo aderendo alle istanze formulate dalla madre e reiterando la richiesta di quantificazione in suo favore di un contributo al mantenimento a carico della pensione del de cuius eventualmente erogata agli eredi.
All'udienza del 10/12/2024 le parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulla base dell'istruttoria orale già svolta nell'ambito del giudizio n. 16881/2019 R.G., sicché con ordinanza del 15/5/2025 ne è stata disposta la rimessione al Collegio ai fini della decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c..
***
1. Sulla dichiarazione giudiziale di paternità
Giova premettere che ai sensi dell'art. 269 c.p.c. “la prova della paternità può essere data con ogni mezzo”, purché non si limiti alla sola dichiarazione della madre e alla mera esistenza di un rapporto tra quest'ultima e il presunto padre all'epoca del concepimento.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “la corretta interpretazione del secondo e del quarto comma dell'art. 269 c.c. conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternità e maternità” (cfr. Cass. Civ. n. 12971/2012).
Nel caso in esame, è stata acquisita la documentazione relativa alle prove orali espletate nell'ambito del procedimento n. 16881/2019 R.G. (cfr. deposito 10/12/2024).
In tale sede i testi escussi (i.e. la sorella ed un'amica dell'attrice) hanno confermato la relazione tra la SI.ra e il SI. fin dall'anno 1999 ed il rapporto di convivenza instaurato in seguito Pt_1 Per_2 alla nascita di e perdurato sino al 2008. Pt_2
In particolare, i testi hanno ribadito che il ha sempre dichiarato apertamente di essere il padre Per_2 di (cfr. “ero presente al battesimo;
il SInor diceva a tutti gli invitati, con Pt_2 Persona_2 tono euforico, che era nata sua figlia . È stato lui per primo a dire che era sua figlia”, Pt_2 Pt_2
“ricordo molto bene l'orgoglio del SInor era molto orgoglioso di sua figlia ” Persona_2 Pt_2
– cfr. verbale d'udienza 18/5/2022).
Terminata la convivenza con l'attrice, il SI. ha manifestato il desiderio “di rivedere la figlia Per_2
” e ha riallacciato i rapporti con quest'ultima, iniziando a frequentarla abitualmente (cfr. “mi è Pt_2 capitato di incontrarlo spesso ogni quindici giorni insieme con la figlia”, “nei confronti della figlia ha sempre dichiarato di avere un grande amore” – cfr. ibidem).
I testi hanno inoltre confermato che ha incontrato un'ultima volta il padre nell'agosto 2019 e Pt_2 che in tale occasione quest'ultimo “l'abbracciò, le promise «dammi del tempo e ti farò fare parte della famiglia» […]. Era emozionato, aveva le lacrime agli occhi;
disse alla figlia alla mia presenza: «non ti scordare, ti ho sempre voluto bene e te ne voglio»” (cfr. ibidem).
3 A tali considerazioni va aggiunto il fatto che i convenuti, seppure ritualmente notiziati della pendenza del giudizio, non hanno inteso prendere parte al presente procedimento, nulla contestando in merito alle allegazioni di parte attrice e non fornendo alcuna versione alternativa circa i fatti dedotti.
Ancora, con sentenza n. 1845/2012, depositata in data 19/4/2012, il Tribunale di Latina ha dichiarato che non è il padre biologico di sicché non ricorre alcuna delle ragioni ostative CP_3 Pt_2 al riconoscimento previste dall'art. 269 c.c. (cfr. Corte Cost., n. 177/2022, § 5.2.1).
Sussistono, quindi, sufficienti elementi probatori, non limitati alle sole dichiarazioni della madre o alla mera circostanza che fra quest'ultima ed il presunto padre esistesse una relazione al tempo del concepimento, per ritenere dimostrato il rapporto di filiazione fra e Persona_2 Parte_2 anche in assenza di C.T.U. genetica che costituisce una (ma non l'unica) fonte di prova dell'esistenza del legame biologico.
Deve, quindi, essere dichiarato che è il padre biologico di . Persona_2 Parte_2
Venendo ora alla questione relativa al cognome, si richiama l'art. 262, comma 2, c.c., ai sensi del quale, se la filiazione nei confronti del padre è accertata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre.
Il verbo «può» evidenzia che l'acquisto del cognome paterno non è vincolato, ma dipende piuttosto da una libera scelta degli interessati. Se il figlio è maggiorenne, l'assunzione del cognome paterno è condizionata alla sua volontà e alla formulazione di una espressa domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n.
19734/2015).
Nel caso di specie, l'attrice ha espressamente chiesto di poter conservare il cognome materno, sicché la stessa manterrà il cognome . Pt_1
2. Sulla domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne Pt_2
La parte ha chiesto di riconoscersi nei suoi confronti un assegno di mantenimento “a Parte_2 carico del padre, che graverà sulla pensione eventualmente erogata agli eredi del SI. . Per_2
In particolare, ha documentato di essere affetta da “sindrome di EH LO ad incidenza Pt_2 funzionale SInificativa, con ritardo mentale e sintomatologia articolare dolorosa e astenica in soggetto con assenze giornaliere e tonico-cloniche periodiche, enuresi notturna”, per la quale è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992
(cfr. doc.
8 -13 citazione), ragione per cui la stessa, inabile al lavoro, necessita di un contributo al proprio sostentamento.
La Suprema Corte, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente sentenza, si è espressa nei seguenti termini: “Il figlio naturale riconosciuto è erede del padre naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del padre si converte in diritto ereditario, laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli eredi del padre naturale, gravando su di essi l'obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei figli naturali non riconosciuti o non ricоnoscibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e 594 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
15100/2005).
Ne consegue che la domanda di contributo mantenimento svolta da nei confronti degli Parte_2 eredi del SI. non è ammissibile. Per_2
Quanto alla domanda di attribuzione di una quota della pensione “eventualmente erogata agli eredi del SI. , va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di questi ultimi. Per_2
4 Trattandosi, infatti, di domanda qualificabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, R.D.L. 636/1939, essa presuppone la dimostrazione, in contraddittorio con l'Ente previdenziale, del requisito della “vivenza a carico al momento del decesso” (cfr. Cass. Civ. n. 15041/2024; 11190/2025), non configurandosi alcuna ipotesi di litisconsorzio “giacché ciascuno dei soggetti indicati dalla legge ha il diritto alla pensione di reversibilità iure proprio (art. 13 RDL n. 636 del 1939) e quindi la causa ben [può] essere proposta anche da uno solo di costoro” (cfr. Cass. Civ. 28410/2011).
3. Sulla restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento
La SI.ra ha agito iure proprio per la restituzione delle somme anticipate a Parte_1 titolo di mantenimento per la figlia “da novembre 2009 sino ad oggi”.
Tale domanda si configura come azione di regresso ex art. 1299 c.c. e, in quanto tale, presuppone semplicemente che un genitore abbia provveduto al mantenimento del figlio anche per la quota di spettanza dell'altro, a prescindere dalle ragioni di carattere soggettivo che abbiano determinato l'inerzia del genitore inadempiente.
La Suprema Corte sul punto ha precisato che: “anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione
e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio […]. L'obbligazione di mantenimento del figlio «si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio», cosicché l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti tra condebitori solidali” (cfr. Cass.
Civ. n. 21364/2018).
Parte attrice, come detto, ha chiesto il rimborso pro quota delle spese di mantenimento della figlia con decorrenza da novembre 2009 (epoca della cessazione della convivenza). Trattandosi di domanda
“assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 3916/2011)” (cfr. Cass. Civ. n. 1665/2014), il debito maturato dal de cuius è trasmissibile agli eredi costituendo quindi a tutti gli effetti un debito ereditario ex art. 752 c.c..
Tale domanda risulta, tuttavia, solo in parte fondata. Si rileva infatti che: “il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi […] decorrono dalla data della domanda giudiziale, in mancanza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora” (cfr. Cass. Civ. n. 16657/2014).
5 Parte attrice nulla ha documentato circa le spese sostenute per la figlia a far data dal novembre 2009; tuttavia, appare evidente che per la SI.ra non sarebbe stato agevole fornire la prova degli Pt_1 esborsi sostenuti sino al momento dell'introduzione della presente domanda.
Tenuto pertanto conto dell'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato (doc. 1) e delle crescenti eSIenze di connesse alle diverse età della sua vita e alle Pt_2 sue condizioni di salute (doc. 8-13), si può stimare un esborso mensile medio per il mantenimento ordinario e straordinario pari ad € 400,00/mese.
Essendosi l'obbligazione di mantenimento estinta con il decesso del SI. avvenuto in data Per_2
15/1/2020 (doc. 10) e non potendo la pronuncia di condanna retroagire a data antecedente al mese di novembre 2009 stante anche il principio della domanda, la somma complessivamente dovuta a titolo di mantenimento ammonta ad € 48.800,00 (i.e. € 400,00/mese * 122 mesi).
In assenza di idonea prova in ordine alla sussistenza di una sperequazione reddituale fra le parti eccessivamente marcata, la ripartizione interna del debito può essere effettuata in eguali quote (come peraltro richiesto dall'attrice), in conformità alla presunzione dell'art. 1298 comma 2 c.c..
Si reputa quindi congruo riconoscere in favore dell'attrice il rimborso della metà della somma sopra complessivamente indicata, e così € 24.400,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrenti dal 27/11/2019 (data della prima domanda giudiziale da valersi quale atto di costituzione in mora).
4. Sul risarcimento del danno non-patrimoniale
La SI.ra ha chiesto la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al Parte_1 risarcimento del danno esistenziale nella misura di € 20.000,00 e del danno morale equitativamente determinato.
La parte ha parimenti chiesto il risarcimento del danno esistenziale nella misura di € Parte_2
80.000,00.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità di tali domande nell'ambito del presente giudizio dal momento che, come ricordato dalla Suprema Corte: “la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. n. 5652 del
10/04/2012)” (cfr. Cass. Civ., n. 28330/2020).
Ebbene, la giurisprudenza con indirizzo costante ha affermato che: “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148
c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento
e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n. 34986/2022; Cass. n. 15148/2022). Inoltre […] ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione” (cfr. Cass. Civ. 21964/2024).
6 Nel caso di specie, con riferimento alla posizione di giova rilevare che il SI. Parte_2 Per_2 era perfettamente consapevole della nascita della figlia con la quale ha convissuto fino al 2008, salvo poi lasciare il nucleo familiare e interrompere definitivamente ogni contatto dal 2011.
Ai fini della quantificazione del danno la Suprema Corte ammette l'utilizzo dei parametri di cui alle
Tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale con applicazione dei dovuti correttivi (cfr. Cass.
Civ. n. 31552/2024; id. n. 16657/2014).
Ebbene, tenuto conto del fatto che il SI. almeno fino al 2011 ha “incontrato e frequentato Per_2
[ ] abbastanza regolarmente” e che la stessa ha dedotto di conservare “un buon ricordo” del Pt_2 padre e di avere mantenuto rapporti SInificativi con il relativo ramo parentale (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione), si stima congruo liquidare a carico degli eredi un danno non patrimoniale pari ad €
48.496,40 in moneta attuale così determinato: danno tabellare da perdita del rapporto parentale €
242.482,00 ridotto di 4/5 in considerazione del fatto che il padre è stato presente nei primi anni di vita di per il suo sviluppo psico-fisico e ha comunque mantenuto regolari contatti con Persona_3 la stessa fino al 2011, favorendo peraltro l'instaurazione di un solido legame con la famiglia d'origine paterna dalla quale è considerata “una nipote a tutti gli effetti” (cfr. ibidem).
Quanto al danno non patrimoniale reclamato dalla SI.ra in proprio, si osserva Parte_1 che: “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato «in re ipsa», ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (cfr. Cass. Civ. n. 28742/2018).
Nel caso in esame, in difetto non solo della prova del concreto pregiudizio sofferto dalla parte, ma anche di specifiche allegazioni sul punto, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
5. Sulle spese processuali
In considerazione della natura dell'azione, dell'esito complessivo del giudizio e della condotta non oppositiva dei convenuti i quali non hanno inteso costituirsi per contrastare le domande attoree, nulla va disposto quanto alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 14498/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che è il padre biologico di;
Persona_2 Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Priverno (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita;
3. dispone che conservi il cognome materno;
Parte_2
4. dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti quanto alla domanda di contributo al mantenimento gravante sulla pensione eventualmente erogata agli eredi di Persona_2 formulata da;
Parte_2
5. condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice , a titolo di Parte_1 mantenimento arretrato, la somma di € 24.400,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti dal 27/11/2019;
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6. condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito da Pt_2
e quantificato in € 48.496,40, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia
[...] sino al soddisfo;
7. rigetta la domanda risarcitoria formulata da in proprio;
Parte_1
8. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 29/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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