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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3423/2018 R.G. e vertente fra
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Mariangela Malcangio ( )
[...] CodiceFiscale_2
e domiciliata presso il di lei studio in Canosa di Puglia (BT), alla Via Giovanni Marconi
n.12/3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
P. Iva con sede in Melfi rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Natale Carmen Antonella ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio alla P.zza Cavour 10, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 8.11.2018 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società resistente presso il cantiere sito alla Contrada Paduli
– Monticchio Bagni – Rionero in Vulture (PZ) alla Parte_2
dal 1.11.2016 al 30.04.2017 e di aver ivi svolto mansioni di operaio edile (carpentiere);
[...]
esponeva altresì di essersi occupato, più specificamente, della costruzione di strutture in legno o in ferro, quali impalcature e sagome per il cemento armato , dell'esecuzione di capriate o centile composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato, nonché della realizzazione di edifici ed altre opere;
che nell'indicato periodo, la prestazione di lavoro si svolgeva dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 per un totale di 40 ore settimanali, con una retribuzione mensile di Euro 550,00 , di fatto percepita nelle sole mensilità di novembre e dicembre 2016; deduceva altresì il ricorrente che v'era stata regolare assunzione e che, secondo le normative contrattuali di legge in vigore, avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nel CCNL del settore Edile e affini con la mansione di operaio specializzato III livello ex IV (Carpentiere); tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato di parte datoriale, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che parte ricorrente ha lavorato dal 01.11.2016 al 30.04.2017 alle dipendenze della Controparte_1
con sede in Melfi (PZ) alla via E. Fermi n.7, presso il cantiere sito alla Contrada
[...]
Paduli – Monticchio Bagni – Rionero in Vulture ( PZ) alla “ Parte_2
con mansioni di operaio specializzato III livello (Carpentiere);
[...]
accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore
13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 per un totale di 40 ore settimanale;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito una retribuzione di 550,00 solo per le mensilità di novembre e dicembre 2016, di fatto non percependo alcuna retribuzione per le altre mensilità; accertare e dichiarare che, alla luce delle mansioni svolte dal ricorrente durante tutto il menzionato rapporto di lavoro , aveva diritto ad essere inquadrato nel III livello del CCNL del settore
Edile e affini con la mansione di operaio specializzato , sin dalla data di assunzione e, conseguentemente al riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione propria del livello indicato, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2103 c.c. ; accertare e dichiarare che il ricorrente non ha percepito alcuna retribuzione ad esclusione delle mensilità di novembre e dicembre 2016, e conseguentemente accertare e dichiarare che tale retribuzione è inadeguata e insufficiente ex CCNL di categoria ed alla stregua del disposto di cui all'art 36
Cost. e , per l'effetto, condannare l'impresa con sede in Melfi alla via Controparte_1
2 E.Fermi n. 7 – C.F. – P.I. al pagamento in favore del CodiceFiscale_3 P.IVA_2 sig. della complessiva somma di € 17.626,16 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al pagamento di spese e competenze di cui al giudizio.
Si costituiva l'impresa in persona del rappresentante p.t., e Controparte_1
domandava il rigetto del ricorso con vittoria di spese, allegando la infondatezza delle allegazioni avversarie e la insussistenza del dedotto rapporto di lavoro.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 20 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto, subordinato a tempo pieno, con la società convenuta nel periodo compreso dal 1.11.2016 al 30.04.2017.
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, lo stesso, nello svolgimento delle mansioni di carpentiere sarebbe stato assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro titolare e rappresentante legale della impresa , rispettando un rigido Controparte_1 CP_1
orario di lavoro, senza tuttavia ottenere una regolare assunzione e senza ricevere il corrispondente trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nonché alla corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate.
Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dal ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con la impresa ed ha imputato il Controparte_1 pagamento delle uniche somme presumibilmente erogate a titolo di compensi per l'attività svolta, ad un prestito effettuato in favore del ricorrente e su richiesta del medesimo;
sul punto, parte resistente ha altresì precisato che la somma oggetto di prestito ammontava ad €
2.800,00, erogata a mezzo: assegno n. 1017401216-06 di €. 1.700,00 tratto sulla banca Unipol del 21.3.2017; due bonifici di € 550,00 ciascuno, nel dicembre 2016 (gli stessi che, a dire del
3 ricorrente, costituivano unico compenso ricevuto per l'attività lavorativa svolta); deduceva, dunque, parte resistente di non aver mai ottenuto la restituzione degli importi prestati e, pertanto, spiegava domanda riconvenzionale tesa all'ottenimento di quanto indebitamente trattenuto dal sig. , ovvero € 2.800,00 . Parte_1
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro.
Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della
4 qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro
(Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare,
5 dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione al periodo 1.11.2016 al 30.04.2017, secondo la tesi del ricorrente, si desumerebbe dal fatto che lo stesso era tenuto ad osservare degli orari di lavoro;
svolgeva mansioni di operaio edile (carpentiere) occupandosi, più specificamente, della costruzione di strutture in legno o in ferro, quali impalcature e sagome per il cemento armato , dell'esecuzione di capriate o centile composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato, nonché della realizzazione di edifici ed altre opere;
secondo quanto prospettato in ricorso, egli riceveva per tutto il periodo dedotto, una retribuzione mensile di Euro 550,00 , di fatto percepita nelle sole mensilità di novembre e dicembre 2016 ; con riferimento al lavoro prestato dal 1.11.2016 al 30.04.2017 deve osservarsi che nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che il ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che la ricorrente fosse tenuta a rispettare orari prestabiliti nell'espletamento delle mansioni dedotte, è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse il potere di direzione, né è chiarito come alla ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa del ricorrente, da parte del datore di lavoro,
6 si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dal ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata dai precedenti magistrati, non ha consentito di ritenere provata la subordinazione ai sensi dell'art. 2094 e ss. del codice civile e dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.
E' emersa, viceversa, la sussistenza di un rapporto tra la parte ricorrente e la parte resistente con caratteristiche ontologicamente differenti da quelle dedotte in ricorso;
non possono considerarsi, infatti, alla luce delle deposizioni in atti, provati i profili che ricondurrebbero le attività poste in essere dal ricorrente nell'alveo della subordinazione;
le dichiarazioni rese dai testi indotti da parte ricorrente inducono a ritenere non raggiunta la piena prova dell'assunto avendo gli stessi riferito sui capitoli articolati negli scritti difensivi in maniera del tutto generica circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente e, in generale, circa l'articolazione della prestazione di lavoro come prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.
7 Tali dichiarazioni non appaiono, nel complesso, sufficientemente circostanziate e pertanto non appaiono idonee a ritenere assolto l'onere probatorio, incombente sul prestatore di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dal ricorrente a favore della parte convenuta vanno rigettate.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti conduce al rigetto anche della ulteriore e conseguenziale domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive.
Riguardo alla domanda riconvenzionale, anche essa è da rigettare;
la genericità delle allegazioni circa il prestito erogato in favore del ricorrente è tale da non consentire l'accoglimento della domanda. L'incompletezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto oltre che l'assenza totale di prova in merito alla sussistenza dell'obbligazione restitutoria comporta la decisione di rigetto nel merito.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contezioso e della data risalente di iscrizione (2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 8.11.2018, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, 20 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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