Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 16629
CASS
Sentenza 3 luglio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.

Commentari2

  • 1Preliminare di vendita ad effetti anticipati e collegamento negoziale
    Angela Fucci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Esame da avvocato. Atto di diritto civile
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 dicembre 2013
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 16629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16629
Data del deposito : 3 luglio 2013

Testo completo