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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4835/2025 promossa da:
avv. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 84 – 170 d.p.r. 30/5/2002 n. 115
MOTIVAZIONE
1. La ricorrente propone tempestiva opposizione depositata il 7.3.2025 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, emesso in data 5.2.2025, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi r.g. 23516/2021. Controparte_2 CP_3
2. Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia.
3.L'avv. si duole dell'omesso riconoscimento e mancata liquidazione delle Parte_1
anticipazioni da lei sostenute e quantificate in € 1044, avendo il Tribunale liquidato esclusivamente il compenso per l'attività professionale svolta nel predetto procedimento.
1 ***
L'opposizione è fondata.
Con l'istanza di liquidazione della parcella del 30.1.2025, l'avv. ha specificamente Parte_1
chiesto (con indicazione al n. 2 della documentazione a supporto “Copia Fatture emesse dall'Agenzia “Ro Document Express di Pavel ” in favore della Scrivente relative Persona_1
alle traduzioni e asseverazioni con contestuali contabili di bonifico effettuate”) la liquidazione delle anticipazioni per € 1044 complessivi;
nel decreto oggetto di opposizione è stato liquidato l'importo di “€ 849,25 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta”, motivandone la quantificazione, senza, invece, provvedere in merito alla voce relativa alle anticipazioni.
In base alla documentazione prodotta nel presente giudizio (fatture e contabili di bonifico), risultano effettuate le seguenti anticipazioni:
fattura n. 77 (doc. 6) € 250
fattura 96 (doc. 6) € 160
fattura n. 21 (doc. 10) € 176
fattura n. 213 (doc. 13) € 60
fattura n. 29 (doc. 13) € 100
fattura n. 48 (doc. 13) € 148
fattura n. 117 (doc. 16) € 150.
Il totale è pari a € 1044.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato che le anticipazioni sono state necessarie in ragione delle traduzioni del ricorso e dei provvedimenti da notificare nonché per l'asseverazione delle traduzioni e, in particolare:
-le fatture 77 e 96 ( cfr. doc. 6) riguardano traduzione in lingua moldava e asseverazione per la notifica dell'udienza del 18.10.2022 (cfr. altresì doc, 7); a tale udienza, il Presidente, rilevato che l'atto era stato trasmesso all'Autorità Centrale del Ministero della Repubblica
della Moldova, ma non vi era l'esito della notifica effettuata, aveva fissato nuova udienza in data 20.6.2023 e, con provvedimento 11.11.2022 (cfr. doc 9), in accoglimento dell'istanza di
2 differimento, ulteriore nuova udienza al 28 novembre 2023, disponendosi che venisse notificato altresì tale provvedimento;
con successivo provvedimento 26.1.2023, su richiesta dell'avv. , veniva autorizzata la notifica nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.; la fattura Parte_1
n. 21 (doc. 10) riguarda la traduzione dei predetti atti in lingua moldava nonché
l'asseverazione della traduzione;
successivamente, in seguito a riassegnazione della causa, all'udienza del 28.11.2023 veniva fissata nuova udienza al 4.6.2024 per cui si rendeva necessaria la traduzione del verbale di prima udienza del 28.11.2023, munito della attestazione di conformità e l'asseverazione della traduzione con conseguente ulteriore spesa di cui alle fatture 213, 29 e 48 ( doc. 13 ); a seguito di ulteriore differimento motivato dell'udienza (cfr. docc. 14 e 15), veniva fissata udienza in data 29.1.2025 con la conseguente necessità di traduzione e asseverazione, per la spesa indicata nella fattura 117 (doc. 16) degli atti successivamente notificati (doc. 17).
L'art. 107 lett f) d.p.r. 115/2002 prevede che sono spese anticipate dall'erario, tra le altre, anche “l'onorario e le spese agli avvocati”; conseguentemente le anticipazioni sopra indicate
- di cui risulta documentata la necessità nonché l'esborso, come sopra esposto - vanno ricomprese nella liquidazione.
Conseguentemente, l'importo del decreto opposto va rideterminato dovendosi liquidare, in aggiunta all'importo di € 849,25 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, anche quello di € 1044 per anticipazioni non imponibili.
***
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte opposta contumace al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (cioè € 1044, in quanto differenza non riconosciuta dal decreto oggetto di opposizione e oggetto di giudizio), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) - pertanto €
65,50 fase studio, € 65,50 fase introduttiva, € 100 fase decisionale - oltre gli esposti
3 documentati per € 70 .
P.Q.M.
in modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale difensore d'ufficio di Parte_1 Controparte_2
nell'ambito del proc. n.23516/2021, la complessiva somma di € 1893,25, di cui € 849,25 per compensi e € 1044 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed
IVA sugli importi imponibili come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1
della presente causa che liquida in euro 231 per compensi, € 70 per esposti, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
La Presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4835/2025 promossa da:
avv. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 84 – 170 d.p.r. 30/5/2002 n. 115
MOTIVAZIONE
1. La ricorrente propone tempestiva opposizione depositata il 7.3.2025 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, emesso in data 5.2.2025, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi r.g. 23516/2021. Controparte_2 CP_3
2. Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia.
3.L'avv. si duole dell'omesso riconoscimento e mancata liquidazione delle Parte_1
anticipazioni da lei sostenute e quantificate in € 1044, avendo il Tribunale liquidato esclusivamente il compenso per l'attività professionale svolta nel predetto procedimento.
1 ***
L'opposizione è fondata.
Con l'istanza di liquidazione della parcella del 30.1.2025, l'avv. ha specificamente Parte_1
chiesto (con indicazione al n. 2 della documentazione a supporto “Copia Fatture emesse dall'Agenzia “Ro Document Express di Pavel ” in favore della Scrivente relative Persona_1
alle traduzioni e asseverazioni con contestuali contabili di bonifico effettuate”) la liquidazione delle anticipazioni per € 1044 complessivi;
nel decreto oggetto di opposizione è stato liquidato l'importo di “€ 849,25 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta”, motivandone la quantificazione, senza, invece, provvedere in merito alla voce relativa alle anticipazioni.
In base alla documentazione prodotta nel presente giudizio (fatture e contabili di bonifico), risultano effettuate le seguenti anticipazioni:
fattura n. 77 (doc. 6) € 250
fattura 96 (doc. 6) € 160
fattura n. 21 (doc. 10) € 176
fattura n. 213 (doc. 13) € 60
fattura n. 29 (doc. 13) € 100
fattura n. 48 (doc. 13) € 148
fattura n. 117 (doc. 16) € 150.
Il totale è pari a € 1044.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato che le anticipazioni sono state necessarie in ragione delle traduzioni del ricorso e dei provvedimenti da notificare nonché per l'asseverazione delle traduzioni e, in particolare:
-le fatture 77 e 96 ( cfr. doc. 6) riguardano traduzione in lingua moldava e asseverazione per la notifica dell'udienza del 18.10.2022 (cfr. altresì doc, 7); a tale udienza, il Presidente, rilevato che l'atto era stato trasmesso all'Autorità Centrale del Ministero della Repubblica
della Moldova, ma non vi era l'esito della notifica effettuata, aveva fissato nuova udienza in data 20.6.2023 e, con provvedimento 11.11.2022 (cfr. doc 9), in accoglimento dell'istanza di
2 differimento, ulteriore nuova udienza al 28 novembre 2023, disponendosi che venisse notificato altresì tale provvedimento;
con successivo provvedimento 26.1.2023, su richiesta dell'avv. , veniva autorizzata la notifica nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.; la fattura Parte_1
n. 21 (doc. 10) riguarda la traduzione dei predetti atti in lingua moldava nonché
l'asseverazione della traduzione;
successivamente, in seguito a riassegnazione della causa, all'udienza del 28.11.2023 veniva fissata nuova udienza al 4.6.2024 per cui si rendeva necessaria la traduzione del verbale di prima udienza del 28.11.2023, munito della attestazione di conformità e l'asseverazione della traduzione con conseguente ulteriore spesa di cui alle fatture 213, 29 e 48 ( doc. 13 ); a seguito di ulteriore differimento motivato dell'udienza (cfr. docc. 14 e 15), veniva fissata udienza in data 29.1.2025 con la conseguente necessità di traduzione e asseverazione, per la spesa indicata nella fattura 117 (doc. 16) degli atti successivamente notificati (doc. 17).
L'art. 107 lett f) d.p.r. 115/2002 prevede che sono spese anticipate dall'erario, tra le altre, anche “l'onorario e le spese agli avvocati”; conseguentemente le anticipazioni sopra indicate
- di cui risulta documentata la necessità nonché l'esborso, come sopra esposto - vanno ricomprese nella liquidazione.
Conseguentemente, l'importo del decreto opposto va rideterminato dovendosi liquidare, in aggiunta all'importo di € 849,25 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, anche quello di € 1044 per anticipazioni non imponibili.
***
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte opposta contumace al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (cioè € 1044, in quanto differenza non riconosciuta dal decreto oggetto di opposizione e oggetto di giudizio), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) - pertanto €
65,50 fase studio, € 65,50 fase introduttiva, € 100 fase decisionale - oltre gli esposti
3 documentati per € 70 .
P.Q.M.
in modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale difensore d'ufficio di Parte_1 Controparte_2
nell'ambito del proc. n.23516/2021, la complessiva somma di € 1893,25, di cui € 849,25 per compensi e € 1044 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed
IVA sugli importi imponibili come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1
della presente causa che liquida in euro 231 per compensi, € 70 per esposti, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
La Presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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