Articolo 1 della Legge 28 luglio 1961, n. 829
Articolo 2
Versione
14 settembre 1961
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839 , per il miglioramento, l'incremento e la difesa della olivicoltura.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961