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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. dott. Biagio Politano Consigliere
3. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 1743/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, vertente
TRA
, cf. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Lamezia Terme alla via Michelangelo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
Filomena Gambardella ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in via F. Turati, 13
88046 Lamezia Terme;
Appellante
E
La n persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, signor P.I. , con sede in Lamezia Controparte_2 P.IVA_1
Terme, via Marconi, rappresentata e difesa per il presente giudizio, dall'Avv. Vincenzo Gatto ed elettivamente domiciliata giusto mandato in atti, presso il suo studio sito in Lamezia Terme, corso
Nicotera 215;
Appellata
CONCLUSIONI:
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa sospensione dell'appellata sentenza, in riforma dell'appellata sentenza: 1a= Dichiarare che il corrispettivo dell'appalto è stato concordato in € 131.510,00, e che, detraendo da esso il valore delle opere non realizzate, pari ad € 28.232,76, e i costi per rendere funzionanti gli impianti promessi, pari ad €uro 38.000,00, residua un credito dell'appaltatore di € 66.232,76, e che, contabilizzando il predetto credito dell'appaltatore con la maggiore somma, già versata dall'appellante- committente, di € 114.500,00, residua un credito dell'appellante di ottenere la restituzione della maggiore somma, pari ad € 49.222,76, e, per l'effetto, condannare la società appellata a corrispondere la predetta somma, con gli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo. 1b= In via subordinata, dichiarare che il corrispettivo dell'appalto dovrà essere determinato nella misura indicata dal Ctu nella propria relazione €uro 130.47,31, e che, detraendo da esso, i costi per rendere funzionanti gli impianti promessi, pari ad 38.000,00, residua un credito dell'appaltatore pari ad € € 92.047,31, e che, Pt_2 contabilizzando il predetto importo con la maggiore somma, già versata dall'appellante - committente, di € 114.500,00, residua un credito dell'appellante di ottenere la restituzione della maggiore somma, pari ad € € 22.452,69, e, per l'effetto, condannare la società appellata a corrispondere la predetta somma, con gli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo. 2= In ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale articolata in primo grado, condannare altresì la società appellata a risarcire i danni causati all'appellante per le opere incomplete e per le irregolarità degli impianti, pari a complessivi € 100.000,00 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa. 3= Con condanna della società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “chiede che l'ecc.ma Corte di Appello adita voglia, previo rigetto dell'inibitoria, ex dverso formulata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: - rigettare, per le motivazioni di cui in premessa, l'avverso appello perché infondato in fatto e diritto;
- in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale spiegato con il presente atto sulla scorta dei motivi di censura formulati sub 1), 2) e 3), confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società Controparte_3 affermava di avere effettuato lavori di ristrutturazione del ristornate e albergo “San Carlo” del
[...] sig. , per un importo complessivo di euro 228.904,04 comprensivi di Iva e di aver Parte_1 ricevuto pagamenti per la somma complessiva di euro 114.500,00 e di avere ancora diritto di incassare il saldo pari ad euro 114.404,05, di cui chiedeva l'ingiunzione di pagamento.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto ingiuntivo dell'1.4.2010, accoglieva il ricorso e intimava a il pagamento delle somme domandate. Parte_1
1.2. Con atto di citazione in data 25.01.2010 conveniva in giudizio la soc. Parte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_3
146/2010.
A sostegno dell'opposizione deduceva: -- il difetto di legittimazione attiva del creditore, atteso che il aveva stipulato un contratto per lavori, in data 28.3.2003, con la ditta personale di Giovanni Parte_1
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e non con la società intimante;
--che l' opponente aveva compiuto pagamenti parziali CP_3 fino alla data del 30.6.2015; -- che le ulteriori somme richieste dell' impresa non erano dovute atteso che l' imprenditore non aveva compiuto alcuni lavori preventivati e comunque alcuni di questi
(indicati specificamente in citazione) non erano stati compiuti a regola d'arte.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione, attesa l'inesigibilità delle somme e, in via riconvenzionale la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione indicando, in punto di legittimazione attiva, di essere succeduta nelle ragioni creditorie dell'impresa individuale del
Cocconcelli CP_4
L'opponente rinunciava all'eccezione di difetto di legittimazione del creditore proposta.
Il giudizio veniva istruito con prova documentale, prova testimoniale e con C.T.U.
Quindi, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 3.7.2018, la causa veniva rimessa in decisione.
1.3. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza nr. 188/2019 del 14.02.2019, accoglieva parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
-- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
-- condannava al pagamento, in favore della soc. Parte_1 Controparte_3
della somma di euro 55.594,59, oltre interessi legali dalla data del 16.4.2010;
[...]
-- compensava tra le parti le spese di lite;
-- poneva le spese di C.T.U. a carico delle parti in solido.
Il Tribunale, in via di estrema sintesi, sulla base delle emergenze istruttorie:
-- ha ritenuto sussistente tra le parti un contratto di appalto, qualificato quale appalto a misura (avendo complessivamente le parti mostrato di intendere i prezzi come riferiti ai lavori che sarebbero stati effettivamente compiuti), relativo a lavori indicati in due preventivi: quello in data 28.3.2003, per un importo di euro 131.510,00 e quello di cui alla nota del 24.6.2003 per euro 303.809,58;
-- ha ritenuto accertato che i lavori eseguiti -come indicato anche dal C.T.U.- una volta terminati, avevano un valore pari ad euro 208.094,59;
-- ha ritenuto che l'opponente non fosse decaduto dal far valere i vizi dell'opera eseguita, non essendovi idonea accettazione dei lavori ed avendo egli agito in eccezione di inadempimento;
-- ha ritenuto non provata l'esistenza di un pregiudizio ulteriore subito dall'opponente in ordine alla non perfetta esecuzione dei lavori, con impossibilità di accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
-- ha ritenuto provato, per fatto pacifico in giudizio: -- che l'opponente ha corrisposto la complessiva somma di euro 114.500,00 all' impresa;
-- che i lavori effettuati ammontano ad euro 208.094,59; -- che quindi residuerebbe un credito dell'impresa pari ad euro 93.594,59; -- che da tale somma va detratto l'importo dei vizi dell'opera che, come indicato dal C.T.U., sono quantificabili in euro
38.000,00 con un credito residuo dell'impresa pari ad euro 55.594,59.
§ 2. Il giudizio di appello.
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2.1. Avverso questa Sentenza, non notificata, , con atto di citazione ritualmente Parte_3 notificato, ha proposto appello, articolando cinque motivi di gravame (gli uni strettamente connessi agli altri) con cui sostanzialmente contesta la erroneità e la ingiustizia della sentenza impugnata chiedendone l'integrale riforma.
Più nello specifico:
Con il primo motivo di appello (sub I) contesta la violazione e invoca l'applicazione degli artt. 1657 e
1668 c.c.
Contesta, in particolare, che «con riferimento al corrispettivo, dall'appellata sentenza non è dato desumere se il giudice abbia inteso porre come parametro di riferimento il prezzo, contrattuale, indicato nei preventivi o quello, giudiziale, desumibile, dalla relazione di C.T.U.», deducendo che
«entrambe le ricostruzioni giudiziarie contengono errori ricostruttivi» e che «con riferimento alle opere non realizzate, da detrarre dall'importo, il giudice non ha detratto i lavori che non erano stati realizzati e che il C.T.U. aveva quantificato in complessivi euro 28.232,76».
Con il secondo motivo di appello (sub II) contesta la violazione ed erronea applicazione degli artt.
115 c.p.c., 1321, 1667, 2709, 2730 c.c. per erronea ricostruzione dell'accordo contrattuale o del preventivo vincolante, invocando una differente ricostruzione dei fatti ed il riconoscimento di differenti conseguenze di diritto.
A sostegno del motivo deduce: -- che i due preventivi, prodotti rispettivamente dall'opponente e dall'opposta, hanno differente rilevanza istruttoria;
-- che il preventivo del 24.06.2003, prodotto dall'opposta, di euro 303.809,58, è privo di alcuna firma o accettazione del -- che Parte_1 differente è la rilevanza probatoria del preventivo del 28.03.2003 di euro 131.510,00, prodotto dall'opponente, in quanto firmato dall'impresa appaltatrice e prodotto in giudizio dal committente al momento della costituzione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
-- che, pertanto, contrariamente a quanto dedotto nell'appellata sentenza, l'unica prova dell'accordo contrattuale ex art. 1657 c.c. sui lavori preventivati e sul corrispettivo concordato deve essere rinvenuto nel preventivo del 28.03.2003.
Con il terzo motivo di appello (sub III) contesta la erronea applicazione dell'art. 1668 c.c.
A sostegno del motivo deduce che il giudice di prime cure ha omesso di rilevare che il C.T.U. aveva riscontrato che, rispetto al preventivo del 28.03.2003, non erano state realizzate alcune opere promesse, indicate dallo stesso C.T.U. e quantificate in euro 28.232,76, invocando la riforma sul punto della sentenza impugnata con conseguente detrazione dal corrispettivo concordato di euro
131.500,00, della maggior somma di euro 66.232,76.
Con il quarto motivo di appello (sub IV) contesta la violazione o erronea applicazione degli artt. 115
c.p.c. e 1657 e 1374 c.c. e la conseguente erronea ricostruzione del corrispettivo determinato dal Ctu.
A sostegno del motivo deduce: -- che il C.T.U. all'udienza del 15.05.2018, contraddicendosi con quanto scritto in perizia, ha dichiarato che i lavori eseguiti effettivamente dall'impresa avevano un valore di euro 208.094,50; -- che l'unico richiamo a tale importo è contenuto nella premessa della
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sentenza; -- che l'importo dei lavori contabilizzati ammonta ad euro 130.047,31 mentre l'importo di euro 208.094,50 si riferisce alla contabilità unilateralmente predisposta dall'impresa appaltatrice;
-- che tale determinazione viola l'art. 1657 c.c..
Con il quinto motivo di appello (sub V) contesta la omessa applicazione degli artt. 1668 e 1218 c.c. quanto al mancato riconoscimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
A sostegno del motivo deduce: -- che il testimone ha dichiarato che a causa dei problemi Parte_1 di condizionamento, l'impresa del fratello ha ricevuto una perdita di clientela, ammontante a circa
80-100 mila euro;
-- che in virtù della prova offerta andava riconosciuto, ex art. 1668 c.c., il diritto al risarcimento danni per colpa dell'appaltatore; -- che la riduzione del prezzo è inidonea a riparare i danni da perdita di clientela causati dal mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata.
Così articolati i motivi di appello l'appellante ha, quindi, rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
2.2. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, signor
[...] Controparte_2 resistendo all'appello, di cui chiedeva il rigetto.
Contestualmente proponeva appello incidentale articolando tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello incidentale (sub 1) contesta la violazione dell'art. 115 c.p.c.; l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite al giudizio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1460 c.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.
A sostegno del motivo deduce: -- che il giudice di prima sede è pervenuto ad affermare la presenza di alcuni vizi nei lavori appaltati sulla scorta della dichiarazione resa dal c.t.u. all'udienza del
15.05.2018; -- che quanto all'impianto di condizionamento non si trattava di vizio, bensì di mancato funzionamento dovuto al fatto che non era stata mai montata l'unità di trattamento aria necessaria per l'attivazione di un impianto del genere;
-- che tale ricostruzione dei fatti trova altresì riscontro puntuale in quanto dichiarato dal teste addotto dall'odierna deducente in primo grado, ing.
[...]
direttore dei lavori, incaricato dal committente;
-- che il giudice di prima sede ha pertanto Tes_1 errato nel porre a fondamento della decisione, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il parere espresso dal c.t.u. in udienza, piuttosto che la prova per testi dedotta e ritualmente acquisita nonché le risultanze documentali contenute nella relazione di c.t.u. da cui si evince chiaramente che non si trattava di vizi dell'opera bensì di mancato funzionamento dell'impianto per la mancata installazione della pompa di calore;
-- che la pompa di calore, il cui corrispettivo non è stato inserito nel computo metrico e quindi non è stato richiesto, non è stata consegnata, non per inadempimento della appaltatrice, ma perché, per come dichiarato dal direttore dei lavori, si era verificata l'interruzione dei rapporti tra le parti;
-- che il giudice di prima sede avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi suddetti per dichiarare inammissibile o comunque infondata l'eccezione di inadempimento formulata da controparte perché contraria a buona fede;
-- che il giudice di prima sede non ha considerato che l'importo complessivamente dovuto dalla committente all'appaltatrice, come riportati nel computo
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metrico, non era pari ad euro 208.094,54, bensì a tale importo aumentato dell'Iva, per un totale complessivo di euro 228.904,04.
Con il secondo motivo di appello incidentale (sub 2) contesta la violazione degli artt. 115, 116 e 132
c.p.c..; l'erronea valutazione delle prove e la contraddittorietà della motivazione.
A sostegno del motivo deduce: -- che il tecnico incaricato testualmente ha rilevato che «in realtà il mancato funzionamento è stato dovuto al fatto che non è stata mai montata l'unità di trattamento aria necessaria per
l'attivazione di un impianto del genere. Bisogna anche dire che tale unità non è presente nel computo metrico estimativo presentato a consuntivo dall'impresa ed agli atti del procedimento monitorio da parte dell'opposto come allegato n. 03.
Da quanto scritto, si evince che nulla può essere detto relativamente all'impianto in oggetto. Il costo dell'impianto può essere valutato in euro 30.000,00»; -- che, pertanto, non si trattava di vizio, ma di mancata installazione di un ulteriore elemento, la pompa di calore, che avrebbe reso funzionale e funzionante tutto l'impianto di condizionamento e riscaldamento;
-- che, dunque, vi è la contraddittorietà della motivazione atteso che, se è vera la qualificazione data e quindi si verte in ipotesi di rapporto contrattuale d'appalto a misura, tuttavia non può essere considerato un vizio del medesimo la mancanza di un elemento che secondo il computo metrico redatto dalla società appaltatrice, non è stato eseguito e non ne è stato chiesto il pagamento. Con la conseguenza giuridica che l'importo di euro 38.000,00 non avrebbe dovuto essere portato in detrazione dall'importo complessivamente dovuto a saldo dell'appalto.
Con il terzo motivo di appello incidentale (sub 3) contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 1667 c.c..
A sostegno del motivo deduce: -- che il giudice di prima sede è pervenuto alla conclusione che l'opera non fosse stata accettata dal committente senza addurre alcun elemento probatorio e/o indiziario a sostegno di tale affermazione;
-- che contrariamente a tale assunto, dalla deposizione testimoniale resa dal direttore dei lavori si evince chiaramente il contrario;
-- che il giudice di primo grado non si
è altresì pronunciato sulla proposta di domanda di prescrizione dell'azione per far valere i presunti vizi, in quanto, anche se la denuncia, in ipotesi fosse stata tempestina, dalla data della medesima,
22.07.2005, alla data della proposizione della domanda (25.05.2010 data di notifica dell'opposizione) era maturata la prescrizione.
2.3. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile, acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 28.01.2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante principale e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.02.2023.
La causa veniva, quindi, alla predetta udienza nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.01.2025.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 23.04.2025.
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L'appellato (appellante incidentale) depositava note di trattazione e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellato (appellante incidentale) ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. L'appello principale proposto da . Parte_1
3.1.1. I primi quattro motivi di appello -strettamente connessi e che pertanto devono essere trattati congiuntamente- sono infondati e devono essere rigettati.
In primo luogo occorre rilevare che destituite di fondamento sono le cesure difensive afferenti la rilevanza -ed eventuale validità giuridica- del secondo preventivo (24.06.2003): ed invero, la valutazione comparativa tra i due preventivi (quello del 28.03.2023 e quello del 24.06.2023) consente di rilevare che entrambi si presentano identici sotto un profilo formale, recando, tutti e due, esclusivamente la firma dell'impresa (rectius il timbro “la nuova termoidroelettrica di G. ON
e sovrapposta una firma) e non essendoci, per nessuno dei due, una formale ed esplicita approvazione del committente (in nessuno dei due preventivi, infatti, è presente una sottoscrizione dello stesso).
Il secondo preventivo, peraltro, si presenta nel contenuto assai più dettagliato e preciso del primo atteso che, oltre a contenere l'indicazione di dieci voci in più di lavori, presenta non solo l'indicazione della quantità, quanto anche quella del prezzo unitario e dell'importo per ogni singola voce.
Che il secondo preventivo (24.06.2003) avesse una rilevanza tra le parti e, in un certo senso, fosse stato previsto in sostituzione (o al più ad integrazione) del primo preventivo (28.03.2023) lo si desume anche dalla relazione tecnica dell'ing. (direttore dei lavori) che contiene un importo per i lavori Tes_1 simile e prossimo a quello del secondo preventivo.
E' logico ritenere che se i lavori da eseguire in virtù di un accordo tra le parti fossero stato stati solo quelli del primo preventivo -recante un importo di circa la metà del secondo- non avrebbe avuto senso la presentazione di una d.i.a. e di una relazione del direttore dei lavori con progetto di ristrutturazione edilizia avente ad oggetto l'indicazione di lavori da eseguire per un importo così nettamente superiore al primo preventivo (come indicato dal C.T.U. e non contestato, la perizia giurata redatta dall'ing. per ottenere le agevolazioni ai sensi della legge 488/1992, prevendeva Tes_1 un preventivo di spesa, del dicembre 2003, pari ad euro 375.113,58).
D'altra parte, ragionando in termini prettamente di logica, non avrebbe alcun senso per il committente accordarsi su un preventivo di lavori per euro 131,510,00 (ossia l'importo riportato nel primo preventivo) e, poi, accettare, senza contestazioni e senza intervenire per far sospendere l'esecuzione dei lavori in eccesso e non previsti, la materiale esecuzione opere per un importo nettamente superiore (euro 208.094,59).
Ciò detto è innegabile, poi, che alla redazione dei suddetti preventivi, in assenza di stipula di regolare contratto scritto, abbia fatto seguito l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa edile a favore del committente (il dato può ritenersi pacifico non essendo il profilo oggetto di Parte_1
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contestazione); lavori correttamente qualificati dal primo giudice come “appalto a misura”, tradottisi nella esecuzione di opere per un valore complessivo di euro 208.094,59.
Anche tale ultimo dato può ritenersi accertato: è sostanzialmente coincidente sul punto il valore delle opere eseguite come accertate dal C.T.U. e come riscontrate dal direttore dei lavori.
A fronte di tali circostanze prive di rilievo giuridico sono tutte le deduzioni articolate dalla difesa nei motivi di appello in esame e immune da censure è, pertanto, la valutazione del Tribunale che, come detto, ha correttamente e condivisibilmente qualificato l'appalto come «appalto a misura».
I motivi d'appello articolati dall'appellante per censurare la sentenza impugnata, muovono, infatti, da un postulato erroneo secondo cui tra le parti si fosse perfezionato un contratto d'appalto sulla scorta di un preventivo di massima trasmesso dall'appellata all'appellante il 28.03.2003.
Tale ricostruzione giuridica del rapporto, oltre ad essere stata smentita dalle risultanze processuali, è stata, come detto, altresì negata dal Giudice di prima sede che ha esattamente qualificato il negozio come "contratto d'appalto a misura”.
Tale qualificazione giuridica del rapporto non è stata nemmeno censurata dall'appellante.
Ne consegue che, giustamente, rilevata una oggettiva differenza tra l'importo corrispondente al quantum dei lavori eseguiti (euro 208.094,59) e l'importo effettivamente corrisposto dal committente
(euro 114.500,00), si è proceduto, a fronte di tale differenza, a prevedere un obbligo di corresponsione in capo al committente per il saldo di quanto effettivamente dovuto in relazione ai lavori effettivamente eseguiti ed ottenuti.
Quanto alla determinazione della misura del corrispettivo è piuttosto evidente dalla lettura della sentenza gravata che il Tribunale abbia fatto proprie e recepito integralmente le valutazioni del C.T.U.
(analisi rispetto alle quali il primo giudice si esprima in termini di “correttezza”, “logicità” e “piena condivisione”) che, nel quantificare il valore delle opere eseguite, ha, chiaramente, fatto riferimento alle tariffe esistenti e, sostanzialmente, a quella che è una sovrapponibile e coincidente valutazione tecnica delle due parti (direttore dei lavori per il committente e ditta appaltatrice1).
Il dato emerge in maniera piuttosto univoca dal testo dell'elaborato tecnico nel quale il qualificato perito, dopo aver evidenziato che «non esiste un contratto di appalto tra le parti» e che «i lavori eseguiti furono contabilizzati sia dall'ing. sia dalla ditta appaltatrice secondo due computi metrici […] perfettamente coincidenti» Tes_1
e riportanti «entrambi un ammontare di lavori eseguiti pari ad euro 208.094,59», fa esplicito riferimento, in più passaggi, ai «prezzi attuali», ai «prezzi ufficiali del prezziario della Regione Calabria», a «ricerche di mercato».
E' chiaro, pertanto, che, in conformità al dettato normativo dell'art. 1657 c.c., la determinazione del corrispettivo, in assenza di contratto scritto, sia stata operata sulla base delle tariffe esistenti. Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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Quanto alla censura relativa alla mancata realizzazione di alcune opere (per un valore di euro
28.232,76 di cui alla tab. A dell'elaborato tecnico) occorre rilevare che correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto nel quantificare l'importo dovuto dal Parte_1
Ed invero sul punto è sufficiente osservare che in assenza di un contratto di appalto scritto tra le parti (dato pacifico ed incontroverso), a fronte di un contratto di “appalto a misura”, giustamente ci
è determinati a operare una quantificazione tra il quantum di valore delle opere effettivamente realizzate e il quantum effettivamente corrisposto dal committente per le stesse, senza prendere in considerazione la mancata esecuzione di opere non effettuate, non contabilizzate e di cui non era stato richiesto il pagamento e per la cui condanna alla esecuzione, peraltro, non è stata avanzata esplicita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a d.i.
Giustamente il Giudice di prima sede ha ritenuto non deducibile dal quanto dovuto il relativo importo.
Nessuna delle norme invocate dall'appellante appare, dunque, oggettivamente violata.
3.1.2. Parimenti infondato è il quinto motivo di appello.
Non appare adeguatamente provata l'esistenza di un pregiudizio ulteriore subito dall'appellante in ordine alla non perfetta esecuzione dei lavori.
Ed invero la sola testimonianza resa da (che ha dichiarato che l'impresa del fratello Testimone_2 ha ricevuto una perdita di clientela ammontante a circa ottanta/centomila euro) non è oggettivamente sufficiente a fondare una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a carico della ditta appaltatrice.
A ben vedere non solo non è documentalmente provata la circostanza della perdita di clientela e della conseguente diminuzione di fatturato (dato agevolmente documentabile attraverso la produzione dei libri contabili dell'albergo) quanto, soprattutto, non è provata la correlazione causale tra la mancata completa esecuzione dei lavori e la perdita di clientela.
Deficit probatorio che persiste evidente anche nel presente grado di giudizio.
Ergo del tutto condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la (originaria) domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
3.2. L'appello incidentale proposto da Controparte_1
3.2.1. Parzialmente fondati sono i primi due motivi di appello incidentale che sono strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente.
Non condivisibile è la valutazione operata dal primo giudice che ha ritenuto dalla somma a credito dell'impresa appaltatrice pari ad euro 93.594,59 di detrarre «l'importo dei vizi dell'opera che, come indicato dal C.T.U., sono quantificabili in euro 38.000,00» con conseguente determinazione del credito residuo dell'impresa pari ad euro 55.594,59.
Nella tabella 2 riportata a pag. 14 dell'elaborato peritale il C.T.U. ha individuato delle somme “per il completamento dei lavori già effettuati dalla ditta necessari per l'idoneo funzionamento degli stessi”, CP_3
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qualificati espressamente come “vizi dei lavori effettuati” e così distinti: «impianto elettrico: 8.000,00 euro»;
«impianto di condizionamento a corpo: 30.000,00 euro»; «impianto telefonico: 500,00 euro»
Quanto all'impianto elettrico ed all'impianto telefonico ed ai relativi importi: nulla quaestio. La decisione del primo giudice non è contestata nell'appello incidentale e, pertanto, qualificati pacificamente quali “vizi dei lavori effettuati”, i relativi importi (per complessivi 8.500,00 euro) vanno detratti dal quantum dovuto a favore del creditore quale credito residuo.
Analogo discorso non può, invece, farsi con riferimento all'impianto di condizionamento (ed al relativo importo) oggetto di contestazione nei motivi di appello in esame.
Con riferimento all'impianto di riscaldamento non si può parlare di vizio dell'opera ma, bensì, di mancato funzionamento dovuto al fatto che non era stata mai montata -a causa dell'interruzione dei rapporti tra le parti- l'unità di trattamento aria necessaria per l'attivazione di un impianto del genere. Tanto si ricava, chiaramente, sia dalla consulenza tecnica d'ufficio sia dalla deposizione testimoniale resa dall'ing. Tes_1
Nell' elaborato peritale si legge testualmente, quanto all'impianto di riscaldamento: «in realtà sempre in sede di sopralluoghi, si è verificato che l'impresa ha fornito un impianto di condizionamento a CP_3 ventilconvettori. Lo stesso è costituito da un ventilconvettore per ogni camera più quelli sistemati nel ristorante, tutti con le relative tubazioni. L'intero impianto non è mai entrato in funzione per come afferma il sig. In realtà il Parte_1 mancato funzionamento è stato dovuto al fatto che non è stata mai montata l'unità di trattamento aria necessaria per
l'attivazione di un impianto del genere. Bisogna anche dire che tale unità non è presente nel computo metrico estimativo presentato a consuntivo dall'impresa ed agli atti del procedimento monitorio da parte dell'opposto come allegato n. 03.
Da quanto scritto, si evince che nulla può essere detto relativamente all'impianto in oggetto. Il costo dell'intero impianto può essere valutato in 30.000,00 euro» (cfr. perizia).
Tale ricostruzione dei fatti trova, altresì, riscontro puntuale in quanto dichiarato dal teste, ing.
[...]
direttore dei lavori, incaricato dal committente, il quale, escusso all'udienza del 9 dicembre Tes_1
2011, ha dichiarato: "I lavori previsti sono stati integralmente realizzati, ad eccezione della pompa di calore che non
è stata montata a causa dei contrasti insorti tra le parti. Dal prospetto contabile la pompa di calore è stata comunque eliminata al momento dei conteggi finali […] Non mi risulta che siano state rifiutate forniture da parte della committenza. C'è stato solo il problema della pompa di calore che non è stata consegnata a causa dell'interruzione dei rapporti tra le parti […] La pompa di calore è stata decurtata dalla contabilità dei lavori” (cfr. verbale di udienza).
Sulla scorta di tali dati si può dedurre che il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento
è dovuto alla mancata installazione della pompa di calore, non montata a causa dell'interruzione dei rapporti tra le parti e il cui corrispettivo non è stato inserito nel computo metrico e, quindi, non è stato richiesto.
Ergo non appare corretto parlare di vizio dell'opera e, conseguenzialmente, non è condivisibile l'operata detrazione dell'importo complessivo di euro 30.000,00 dalla somma a credito dell'impresa appaltatrice.
Sul punto occorre, però, effettuare una ulteriore precisazione.
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Il C.T.U. ha determinato «il costo dell'intero impianto (di riscaldamento) in 30.000,00 euro»; tale somma è verosimile ritenere si riferisca all'impianto completo e funzionante e, quindi, complessivo della fornitura e posa in opera della pompa di calore.
Ebbene, risulta allegata in atti (doc. 6 di parte opposta in primo grado) la fattura di acquisito della pompa di calore per un valore pari ad euro 8.496,02. Vien da sé allora, che non essendo stata fornita la pompa di calore ed essendo stati forniti gli altri accessori per il funzionamento dell'impianto, a tutto voler concedere la spesa da sostenere per rendere funzionante l'impianto sarebbe pari alla somma per l'acquisto e fornitura della sola poma di calore (come più volte detto non computata nella contabilità dei lavori) e non, invece, al costo complessivo dell'impianto stesso.
Al credito riconosciuto dal primo giudice non andranno dunque sommati i 30.000,00 indebitamente decurtati ma, bensì, la somma residuale tra i lavori effettuati, quanto corrisposto e i vizi riconosciuti
(impianto elettrico e impianto telefonico).
A fronte di tali considerazioni occorre, dunque, procedere a riquantificare il credito vantato dall'odierna appellante incidentale riproponendo lo schema del primo giudice, ossia:
-- i lavori effettuati ammontano ad euro 208.094,59;
-- da tale somma vanno detratte le somme corrisposte dal committente pari ad euro 114.500,00;
-- residuerebbe un credito dell'impresa pari ad euro 93.594,59;
-- da tale somma va detratto l'importo dei vizi dell'opera relativi ad impianto elettrico ed impianto telefonico (totale 8.500,00 euro) con conseguente credito residuo dell'impresa per i lavori effettivamente realizzati pari ad euro 85.094,59 oltre interessi legali dalla data del 16.4.2010.
3.2.2. Infondato è, invece, il terzo motivo di appello incidentale.
Corretta e condivisibile è la premessa da cui ha mosso il primo giudice ossia che «non può dirsi che
l'opponente ( sia decaduto da far valere tali vizi, non essendovi idonea accettazione dei lavori ed avendo egli Parte_1 agito in eccezione di inadempimento».
Tale conclusione non è smentita dalle deduzioni articolate nel motivo di appello incidentale in esame secondo cui dalla deposizione dell'ing. si ricava la prova che i lavori sono stati regolarmente Tes_1 approvati dal committente (cfr. deposizione del 09.12.2011 “..le opere sono state accettate dalla committenza via via che venivano eseguite Gli impianti sono stati collaudati via via che venivano realizzati, sempre alla presenza di
e (committenza). Il collaudo non ha riguardato la pompa di calore che non è stata montata Pt_1 Parte_4
e gli elementi conseguenti”)
Le dichiarazioni rese sul punto citato teste oltre che estremamente generiche appaiono contraddette dalle emergenze documentali.
Sul punto occorre osservare quanto segue:
-- in primo luogo, l'ing chiarisce espressamente che tale collaudo non ha riguardato la pompa Tes_1 di calore e, di conseguenza, non può aver riguardato l'intero impianto di riscaldamento posto che, come sostenuto dalla stessa difesa della il mancato funzionamento di tale Controparte_6 impianto era dovuto solo al fatto che non fosse stata montata la indicata pompa di calore;
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-- in secondo luogo, il C.T.U. ha chiarito nel suo elaborato che «tutti gli impianti realizzati mancano della dichiarazione di conformità alle relative vigenti legislazioni» (pag. 12) il che lascia francamente dubitare della effettività di un collaudo;
-- non si comprende come possa essere collaudata un'opera non funzionante perché incompleta
(ossia gli impianti indicati nella tabella 2 della C.T.U.);
-- è verosimile ritenere che il riferimento dell'ing. fosse principalmente riferito alle opere edilizie Tes_1
o, quantomeno alla accettazione delle opere “visibili”.
Né, tantomeno, può ritenersi maturata l'invocata prescrizione.
Non corrisponde al vero quanto indicato nell'atto di appello ossia che la “data di chiusura dei lavori” sia “risalente nei mesi di marzo-aprile 2003” (pag. 22 dell'atto di appello).
In nessuna parte della consulenza tecnica d'ufficio di coglie tale dato;
né, tantomeno, una data certa si ricava dalla deposizione testimoniale dell'ing. Tes_1
Ne consegue che non essendoci prova certa della data di consegna dell'opera non può ritenersi maturato il termine di prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 1667 c.c.
§ 4. Le spese di lite.
4.1. Le spese di lite del grado -stante l'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale e l'esito complessivo della lite che ha visto il riconoscimento di un credito inferiore a quello originariamente invocato con il decreto opposto- possono essere compensate per 1/3 tra le parti e poste, per i restanti
2/3, a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo applicando i Parte_1 parametri medi (stante la non complessità delle questioni), esclusa la fase istruttoria perché non tenuta, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
4.2. In difetto di uno specifico motivo di gravame nell'appello incidentale, non vi è ragione di rivisitare il regime delle spese di lite del giudizio di primo grado.
4.3. Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la condanna, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'appellante principale al pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione la maggiorazione del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza nr. 775/2019 del Tribunale di Catanzaro del
29.03.2019, così provvede:
-- rigetta l'appello principale;
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-- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore della soc. Parte_1 [...]
della somma di euro 85.094,59, oltre interessi legali Controparte_3 dalla data del 16.4.2010;
-- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della Parte_1 soc. che, compensate per 1/3, si liquidano Controparte_3 per i restanti 2/3 in complessivi € 4.630,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge;
-- condanna, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, l'appellante Parte_1 al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in data 17.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 8 dell'elaborato peritale si evidenzia che la “quantificazione può essere basata sui computi metrici estimativi finali presentati sia dal direttore dei lavori sia dall'impresa appaltatrice stessa” che “coincidono perfettamente”.
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