TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2024, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6744 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 27.6.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Parte_1 C.F._1
Napoli al Corso Italia, 15 presso lo studio dell'avv. Francesco Basile che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli alla via San Giovanni, 19
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2024 tenutasi in modalità cartolare (ordinanza del 27-6-2024 comunicata il 3-7-2024) il procuratore della ricorrente, nel riportarsi ai documenti, atti e conclusioni, ha chiesto la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero in data 10-7-2024 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 6744/2022
Con ricorso depositato il 21-6-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Napoli in data 24 marzo 2001, in regime di comunione di beni, con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nato un figlio Per_1
(nato a [...] il [...]) attualmente maggiorenne- deduceva che la prosecuzione della
[...]
convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; l'assegnazione della casa familiare al resistente;
un mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, nella misura complessiva di euro 500,00, annualmente aggiornati secondo indici ISTAT;
porre a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per il figlio non economicamente autosufficiente e le spese mediche non coperte dal SSN;
la condanna alle spese di lite.
All'udienza presidenziale del 6 dicembre 2022, soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Presidente
(dott.ssa Tabarro) il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
prevedeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, alla ricorrente pari ad € 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento e di € 200,00 in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre Istat;
infine nominava il G.I. fissando l'udienza del 26-4-2023.
Con memoria integrativa la ricorrente, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate in precedenza, insisteva per la corresponsione di un contributo di mantenimento mensile per sé di euro 250,00 e per la conferma del mantenimento per il figlio come previsto in sede presidenziale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6., c.p.c. (cfr. ordinanza del 26 aprile 2023) ed ammesse le richieste istruttorie (cfr. ordinanza del 4-10-2023), la causa veniva rinviata al 9.2.2024 per l'escussione del teste.
All'udienza del 9.2.2024 la difesa della ricorrente rinunciava al teste ed alla prova orale articolata
(essendosi il teste trasferito all'estero ed irreperibile) e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.6.2024.
Con ordinanza del 27 giugno 2024 (comunicata il 3-7-2024) la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c. p. c. (60 giorni).
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui
2 R.G. n. 6744/2022
ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno recepite le condizioni stabilite con ordinanza presidenziale del 6.12.2022 come sopra riportate.
Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne ma non indipendente sono poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia del resistente, nulla va disposto per le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello stato -giusta delibera del 17.5.2022 prot. n. 645/2022- sono liquidati all'esito del deposito della documentazione richiesta con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni Controparte_1 dell'ordinanza presidenziale da intendersi richiamate e trascritte;
b) pone a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per il figlio non economicamente autosufficiente come da Protocollo sottoscritto in data
25-10-2019;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 27, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3 R.G. n. 6744/2022
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6744 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 27.6.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Parte_1 C.F._1
Napoli al Corso Italia, 15 presso lo studio dell'avv. Francesco Basile che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli alla via San Giovanni, 19
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2024 tenutasi in modalità cartolare (ordinanza del 27-6-2024 comunicata il 3-7-2024) il procuratore della ricorrente, nel riportarsi ai documenti, atti e conclusioni, ha chiesto la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero in data 10-7-2024 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 6744/2022
Con ricorso depositato il 21-6-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Napoli in data 24 marzo 2001, in regime di comunione di beni, con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nato un figlio Per_1
(nato a [...] il [...]) attualmente maggiorenne- deduceva che la prosecuzione della
[...]
convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; l'assegnazione della casa familiare al resistente;
un mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, nella misura complessiva di euro 500,00, annualmente aggiornati secondo indici ISTAT;
porre a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per il figlio non economicamente autosufficiente e le spese mediche non coperte dal SSN;
la condanna alle spese di lite.
All'udienza presidenziale del 6 dicembre 2022, soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Presidente
(dott.ssa Tabarro) il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
prevedeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, alla ricorrente pari ad € 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento e di € 200,00 in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre Istat;
infine nominava il G.I. fissando l'udienza del 26-4-2023.
Con memoria integrativa la ricorrente, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate in precedenza, insisteva per la corresponsione di un contributo di mantenimento mensile per sé di euro 250,00 e per la conferma del mantenimento per il figlio come previsto in sede presidenziale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6., c.p.c. (cfr. ordinanza del 26 aprile 2023) ed ammesse le richieste istruttorie (cfr. ordinanza del 4-10-2023), la causa veniva rinviata al 9.2.2024 per l'escussione del teste.
All'udienza del 9.2.2024 la difesa della ricorrente rinunciava al teste ed alla prova orale articolata
(essendosi il teste trasferito all'estero ed irreperibile) e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.6.2024.
Con ordinanza del 27 giugno 2024 (comunicata il 3-7-2024) la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c. p. c. (60 giorni).
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui
2 R.G. n. 6744/2022
ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno recepite le condizioni stabilite con ordinanza presidenziale del 6.12.2022 come sopra riportate.
Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne ma non indipendente sono poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia del resistente, nulla va disposto per le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello stato -giusta delibera del 17.5.2022 prot. n. 645/2022- sono liquidati all'esito del deposito della documentazione richiesta con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni Controparte_1 dell'ordinanza presidenziale da intendersi richiamate e trascritte;
b) pone a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per il figlio non economicamente autosufficiente come da Protocollo sottoscritto in data
25-10-2019;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 27, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3 R.G. n. 6744/2022
4