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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIODI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CHIODI
FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSOI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNOpresso il difensore avv. BASSOI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni altra azione ed eccezione disattesa e
reietta, per i motivi tutti suesposti:
In via preliminare:
- sospendere e revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 4484/2021 del 26 ottobre
2021 RG 10729/2021 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di Repertorio 6067/2021 CP_1
del 26 ottobre 2021 e notificato ex articolo 140 cpc in data 15 dicembre 2021 e ritirato in data 4 gennaio 2022;
Nel merito:
- revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n 4484/2021 del 26 ottobre
2021 RG 10729/2021 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di Repertorio 6067/2021 CP_1
del 26 ottobre 2021 per i motivi di cui tutti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 12 perché i crediti sono prescritti e la signora ha azionato una scrittura privata senza a sua CP_1
volta fornire prova del proprio adempimento alla stessa;
- dichiarare comunque non dovute le somme richieste nel decreto ingiuntivo n 4484/2021 del 26 ottobre 2021 RG 10729/2021 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di Repertorio CP_1
6067/2021 del 26 ottobre 2021 al signor per i motivi di cui al presente atto;
Parte_1
- dichiarare comunque non dovuti gli interessi dal 2013 perché prescritti ex articolo 2948 cc;
- accertare e dichiarare la nullità e o l'annullabilità della scrittura privata del 6.10.2008 sottoscritta dalle parti per assenza di causa e comunque perché in contrasto con gli atti pubblici rogati Petrina repertorio 270548/8250 del 31 gennaio 2002, repertorio 270549/8251 e repertorio 270550/8252.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con distrazione delle stesse a favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte convenuta: “Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Firenze per le esposte motivazioni voglia:
- In via pregiudiziale: nel confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n. 4484/2021 e la sua validità per le motivazioni di cui in premessa;
- in via principale, rigettare le domande contenute nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.
4484/2021 del 26.10.2021 emesso a favore della sig.ra e nei confronti del sig. CP_1
essendo destituite di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto esposto e Parte_1
per quanto emergerà in sede di espletanda istruttoria,
confermare il suddetto decreto ingiuntivo e condannare il sig. al risarcimento del Parte_1
danno ex art. 96 c.p.c per lite temeraria;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio oltre forfait e oneri di Legge.
Con riserva di chiedere mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l'attore opponente, sig. , ha citato in giudizio, innanzi a questo Ufficio, la convenuta opposta, signora Parte_1
per sentir dichiarare inefficacie e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 4484/2021 del 26 CP_1
ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Firenze nell'ambito del giudizio RG 10729/2021 e, per l'effetto, non dovute le somme richieste da CP_1
pagina 2 di 12 Le parti, conviventi more uxorio dal 1996 al 2008, in data 06/10/2008 erano addivenute alla sottoscrizione di una scrittura privata con cui si riconosceva debitore nei confronti Parte_1 di della somma forfettariamente individuata in € 125.000,00 quale contributo dalla CP_1 CP_1
corrisposto allo per il pagamento della metà delle rate di due mutui dallo stesso contratti per Pt_1
l'acquisto dell'immobile sito in Firenze Via Campo d'Arrigo n. 106, adibito a residenza familiare dai conviventi, nonché per l'acquisto di una autovettura non meglio precisata dalle parti nella scrittura in atti e per le spese dalla sostenute a vario titolo durante la convivenza. Le parti concordavano, CP_1
altresì, che la si obbligasse a continuare a corrispondere la metà delle rate dei mutui fino a che CP_1 fosse rimasta all'interno dell'abitazione familiare e, comunque, fino all'effettivo mutamento di residenza della stessa (avvenuto, di fatto, nel 2013), individuando in tale evento il momento a partire dal quale l'obbligo di pagamento sarebbe sorto in capo allo e sarebbe insorto in capo alla Pt_1
l'obbligo di riconsegna delle chiavi dell'immobile. CP_1
Stante il mancato pagamento delle somme indicate nella scrittura privata inter partes, in data
26/10/2021 il Tribunale di Firenze emetteva a favore della e nei confronti di CP_1 Parte_1
il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo numero 4484/2021 per la somma di €
[...]
125.00,00.
ha proposto in data 24/01/2022 atto di citazione in opposizione al suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo, con ciò contestando in toto la propria debenza.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice opponente deduceva che:
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un titolo nullo per difetto di causa, in quanto l'obbligo di pagamento sarebbe sorto in capo allo sulla base di una obbligazione Pt_1
naturale di cui la scrittura privata rappresentava solo una regolarizzazione formale. Trattandosi di una obbligazione non coercibile né ripetibile tra le parti, al più poteva essere esperita azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c,, previa prova del fattivo adempimento della al pagamento della metà delle rate del mutuo;
CP_1
- la scrittura privata dalle parti sottoscritta andava in ogni caso considerata nulla in quanto in contrasto con i due contratti di mutuo redatti con atto pubblico dal notaio Petrina il 31/01/2002 ed iscritti al repertorio 270549/8251 e repertorio 270550/8252;
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un debito in ogni caso prescritto e la lettera di messa in mora inviata al debitore nel 2017 non avrebbe avuto, in nessun caso, efficacia interruttiva della prescrizione;
pagina 3 di 12 - in ogni caso, la non aveva fornito la prova del proprio adempimento al pagamento della CP_1
metà delle rate del mutuo e, conseguentemente, in ossequio al principio inadimplenti non est adimplendum il decreto ingiuntivo andava rigettato per carenza probatoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale ha replicato ed eccepito che:
- stante la qualificazione della scrittura privata, ad opera della stessa controparte, come promessa di pagamento in virtù del disposto dell'articolo 1988 c.c., (tra l'altro, era espressamente descritta in intestazione come “scrittura privata con riconoscimento di debito”), la stessa, in favore della quale il riconoscimento era stato operato, era automaticamente esonerata dall'onere di provare la sussistenza di un rapporto sottostante tra le parti, gravando, invece, sull'attore opponente la prova della sopravvenienza di fatti modificativi, impediviti e/o estintivi del rapporto medesimo;
- le disposizioni patrimoniale tra conviventi more uxorio debbono qualificarsi come obbligazioni naturali nei limiti in cui le stesse risultano proporzionali, tenuto conto delle condizioni sociali ed economiche delle parti: nel caso di specie, il requisito della proporzionalità, data l'entità dell'importo corrisposto, difetterebbe;
- la dedotta nullità della scrittura privata per contrasto con atto pubblico non è condivisibile in quanto la scrittura stessa adempie ad una funzione di garanzia per la stessa di rientrare in CP_1
possesso delle somme al convivente corrisposte nel caso di cessazione della convivenza tra le parti;
- il credito non era in ogni caso prescritto, stante la piena validità della lettera di messa in mora inviata in data 2017 dall'allora legale della resistente, peraltro non necessaria dal momento che la prescrizione aveva iniziato a decorrere solamente dal 2013, data in cui la aveva CP_1
formalmente mutato la propria residenza.
A parziale integrazione di quanto dedotto con il proprio atto introduttivo, parte attrice opponente, con la prima memoria ex 183 c.p.c, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento della
Signora alle obbligazioni di cui alla scrittura del 6.10.2008 per non avere la stessa CP_1 CP_1 riconsegnato le chiavi dell'immobile né corrisposto il pagamento di un mezzo delle quote di ammortamento dei due mutui Monte dei Paschi di Siena dal 6.10.2008 al 24.06.2013.
Parte opponente ulteriormente precisava le proprie richieste nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 24/10/2024, in quella sede avanzando richiesta di compensare l'eventuale credito vantato dalla stessa con la somma di euro 29.240,81, derivante dal CP_1
mancato pagamento, da parte della stessa, della propria quota di un mezzo delle obbligazioni di cui ai pagina 4 di 12 contratti di mutuo, cui la stessa era risultata inadempiente come da scrittura del 6.10.2008. CP_1
Istruita la causa con le produzioni documentali allegate agli atti difensivi nonché con interrogatorio formale della resistente e prove per testi assunte all'udienza del 16/10/2024, le parti, all'udienza del 24/10/2024, precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
************************************************
1. Le domande attoree.
1.1 sulla qualificazione di obbligazione naturale della prestazione recepita nella scrittura privata
Le attribuzioni patrimoniali effettuate dai conviventi in costanza di convivenza more uxorio e all'atto di cessazione della stessa possono qualificarsi come obbligazioni naturali se e nella misura in cui risultino adeguate alle circostanze e proporzionate all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali delle parti.
Conseguentemente, tale natura deve essere esclusa ove gli esborsi superino la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei conviventi e superino il normale contributo alle spese ordinarie della convivenza. (così Cass. Sez. I n. 1266/2016).
Nel caso che ci occupa, l'attribuzione di € 125.000,00, tenuto anche conto dell'attività lavorativa della
Sig.ra impiegata presso risulta carente del requisito della proporzionalità CP_1 Controparte_2
necessario ai fini della sua qualificazione in termini di obbligazione naturale, né, per le stesse ragioni, può qualificarsi quale contributo alle spese ordinarie di convivenza.
A ciò si aggiunga che, ai fini della qualificazione delle spese, è necessario accertare se le stesse siano state sostenute con o senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e se, adempiendo alle stesse, il convivente avesse intenzione di adempiere ad una obbligazione naturale.
Come dalle parti espressamente previsto nella scrittura privata datata 06/10/2008, l'attribuzione in oggetto non troverebbe il proprio fondamento nell'adempimento di un'obbligazione morale e/o sociale quale può essere quella relativa alle spese del mènage familiare o alla partecipazione ai bisogni e alle necessità domestiche della coppia ma, piuttosto, nell'obbligo di restituzione delle somme dalla CP_1
corrisposte allo a titolo di pagamento della metà della quota dei mutui dallo stesso contratti, Pt_1 nonchè per l'acquisto dell'auto e in relazione ad altri rapporti tra gli stessi intercorrenti e non meglio specificati nella scrittura.
Alla luce di quanto sopra detto, deve escludersi la qualificazione in termini di obbligazione naturale dell'attribuzione patrimoniale di € 125.000,00, come tale incoercibile e irripetibile.
pagina 5 di 12 Da ciò discende anche che la scrittura privata non può considerarsi nulla per difetto di causa, la quale è ben descritta nella stessa.
Peraltro, anche ammettendosi che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurino l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, siffatta conclusione non giova, di per sé, allo . Pt_1
Sarebbe stato, infatti, suo onere dimostrare che gli importi risultanti dal documento sottoscritto, dei quali espressamente lo stesso ammette la debenza e dei quali la ha reclamato la restituzione, CP_1
fossero proprio quelli corrispondenti, invece, ad attribuzioni compiute dalla stessa in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza.
Tale dimostrazione non è stata in alcun modo fornita dallo , che si è limitato ad una generica Pt_1
contestazione qualificando le stesse come obbligazioni naturale.
La scrittura privata intercorrente tra le parti è, dunque, relativa ad una obbligazione giuridica, come tale coercibile e ripetibile, che trova il proprio fondamento nella reciproca volontà di regolarizzazione dei propri rapporti patrimoniali sorti in costanza di convivenza.
1.2 sulla mancata prova di parte resistente circa l'avvenuto adempimento, nonché sulla nullità/annullabilità del decreto ingiuntivo per contrarietà all'atto pubblico
La scrittura privata, dunque, contenendo l'impegno dello al rimborso delle somme in favore Pt_1
della si configura quale promessa di pagamento, come, peraltro parte attrice ammette nel CP_1
proprio atto di citazione e come descritto nell'intestazione della scrittura medesima.
La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c,, delineando un'ipotesi di astrazione processuale, dispensa la parte a favore della quale la promessa è stata effettuata di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Tale fattispecie produce, quindi, l'effetto di determinare un'inversione dell'onere probatorio tra le parti. Ne consegue che, stante l'astrazione della causa debendi, allorché la agisca per l'adempimento della obbligazione, ha soltanto l'onere di CP_1
provare la sussistenza della promessa o della ricognizione di debito, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine: non spetta, dunque, ad provare la sussistenza CP_1
del rapporto sulla base del quale ha richiesto il pagamento della somma di € 125.000,00 nè di aver adempiuto al pagamento della metà delle rate del mutuo, bensì a di fornire la prova Parte_1
contraria a tale adempimento e, quindi, di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'adempimento della controparte o l'inesistenza del rapporto dedotto.
Sul punto preme sottolineare come la mera circostanza per cui entrambi i contratti di mutuo siano stati pagina 6 di 12 sottoscritti unicamente dallo , così come unicamente dallo è stata disposta Pt_1 Pt_1
l'estinzione degli stessi, non possono, per ciò solo, definirsi prova contraria idonea rispetto all'adempimento della CP_1
Difatti, nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (così Cass. Sez. III. n. 29288/ 2024)
Molteplici, infatti, possono essere le circostanze che conducono a stabilire in seno ad un rapporto familiare l'intestazione del contratto di mutuo, e della proprietà dell'immobile con tale somma acquisito, ad uno solo dei componenti della coppia, prevedendo, tuttavia, a garanzia della parte che in costanza di convivenza contribuisce al pagamento delle rate, un accordo a latere volto a riconoscere alla stessa la restituzione delle somme versate.
Nel caso di specie, la scrittura privata ha proprio la funzione di contemperare il fatto che il mutuo era stato sottoscritto dal solo e l'immobile a lui solo intestato. Pt_1
Peraltro, l'accordo sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata non si pone in contrasto con il contenuto dell'atto pubblico ma, al più, opera in una logica integrativa dello stesso senza in alcun modo andare a modificare la volontà e le obbligazioni contenute nell'atto pubblico. Ciò detto, non può ritenersi integrata in alcun modo una nullità della scrittura privata per contrasto con atto pubblico.
Dunque, stante la mancanza di qualsivoglia ulteriore elemento volto a provare l'inadempimento della sig.ra e stante il mancato disconoscimento da parte dello della scrittura privata in atti, è CP_1 Pt_1
da ritenersi che la convenuta opposta abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione e, conseguentemente, è da rigettarsi la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo.
1.3 sull'esperibilità dell'azione ex art 2041 c.c.
Proprio in ragione di quanto precedentemente detto, non è possibile qualificare l'attribuzione patrimoniale di cui la chiede la restituzione quale arricchimento senza giusta causa, con CP_1 conseguente operatività dell'art 2041 c.c., come preteso da parte opponente.
Tale fattispecie, infatti, opera per espressa previsione normativa nelle ipotesi in cui lo spostamento patrimoniale non trova una propria ragione giustificatrice e in una logica di sussidiarietà quando dunque la parte è sprovvista di una specifica azione a tutela delle proprie pretese.
pagina 7 di 12 Nel caso di specie, stante la qualificazione della scrittura privata quale promessa di pagamento il cui effetto principale è quello di presumere l'esistenza del rapporto fondamentale sino a prova contraria, sarebbe spettato all'opponente fornire la prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale, prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Solo in tale circostanza- e dunque dimostrando l'assenza di un rapporto obbligatorio tra le pari-, si sarebbe potuto, evenutalmente, qualificare l'attribuzione patrimoniale tra le parti quale sprovvista di causa giustificativa, con conseguente operatività, in questo solo caso, della fattispecie di cui all'art
2041 c.c.
1.4. sulla prescrizione del credito dedotto con decreto ingiuntivo
Del pari, è da rigettarsi la domanda di annullamento ingiuntivo del decreto perché relativo ad un debito prescritto.
Come previso dalle parti nella scrittura privata, l'obbligazione restitutoria in capo allo sarebbe Pt_1 sorta solamente nel momento in cui la avesse lasciato l'immobile per trasferirsi definitivamente CP_1 presso un'altra abitazione (momento, questo, che le parti fanno coincidere con il cambio di residenza della stessa, effettivamente avvenuto, come emerge da documentazione in atti nonché dalle risultanze dell'interrogatorio della nel 2013). Stante il disposto dell'art 2935 c.c secondo cui “la CP_1 prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, solamente nel momento in cui la avesse effettivamente lasciato l'immobile, il diritto al pagamento diveniva CP_1
dalla stessa esigibile, con conseguente decorrenza, a far data da tale momento, del termine prescrizionale.
Da ciò conseguente che, stante la durata decennale del termine di prescrizione, il credito non può dirsi prescritto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto detto vale a prescindere dalla validità o meno della lettera di messa in mora inviata in data
10.03.2017 dall'allora legale della al Sig. , la quale, tuttavia, è da considerarsi valida CP_1 Pt_1
presentando la stessa tutti gli elementi richiesti ex art 1219 c.c.
Riconosciuta la validità della lettera di messa in mora con conseguente interruzione della prescrizione per effetto della stessa, ne deriva che anche la debenza degli interessi legali maturati a far data dal
02.06.2013.
1.5. sulla domanda di accertamento dell'inadempimento della circa il pagamento CP_1
della metà delle rate dei mutui dal 2008 al 2013 nonché della restituzione delle chiavi
Per quanto attiene alla domanda di accertamento dell'inadempimento della circa il pagamento CP_1
pagina 8 di 12 della metà delle rate del mutuo fino alla sua permanenza all'interno dell'immobile, nonché alla obbligazione di restituzione delle chiavi, va preliminarmente sottolineato come, dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti, emergano due differenti obbligazioni in capo alle stesse.
Da un lato, l'obbligo gravante sullo circa il pagamento della somma forfettariamente Pt_1
quantificata in € 125.00,00 relativa al rimborso delle spese a vario titolo sostenute dalla durante CP_1
il periodo di convivenza ed alla restituzione della metà delle rate dei due mutui dallo contratti Pt_1 per l'acquisito dell'immobile adibito a casa familiare..
Dall'altro lato, tuttavia, risulta pattuita una promessa di pagamento da parte della in favore dello CP_1
della metà delle rate di mutuo scadute e in scadenza sino al mutamento di residenza da parte Pt_1
della stessa. Orbene, anche in relazione a tale rapporto deve ritenersi operante la presunzione ex CP_1
art 1988 c.c e, conseguentemente, lo è esonerato dall'onere di provare la sussistenza del Pt_1 rapporto fondamentale, spettando, invece, alla l'onere di fornire la prova contraria, consistente, CP_1
in questo caso, nell'avvenuto adempimento.
Dall'attività istruttoria espletata nonché dalla documentazione in atti, tale prova non risulta esser stata fornita;
anche le risultanze dell'interrogatorio formale, infatti, non consentono di ritenere provato l'adempimento da parte della stessa, di talché la domanda attorea merita in questo senso accoglimento.
2. Sull'eccezione di compensazione
Per quanto attiene, invece all'eccezione di compensazione tra l'eventuale credito vantato dalla stessa e il credito vantato da parte opponente, va preliminarmente sottolineato come sia stata CP_1
per la prima volta avanzata in sede di precisazioni delle conclusioni, essendosi limitata parte opponente, nelle precedenti memorie difensive, a domandare l'accertamento dell'eventuale inadempimento alle obbligazioni di cui alla scrittura del 6.10.2008 per non avere la stessa CP_1
riconsegnato l'immobile, le chiavi e per non avere la stessa corrisposto il pagamento di un CP_1
mezzo delle quote di ammortamento dei due mutui Monte dei Paschi di Siena dal 6.10.2008 al
24.06.2013. Solamente, dunque, in sede di precisazione delle conclusioni, il sig. precisa tale Pt_1
ulteriore richiesta, eccependo in compensazione la somma di euro 29.240,81 derivante dal mancato pagamento della quota di un mezzo dei mutui.
Le obbligazioni richiamate nella scrittura privata, tuttavia, hanno ad oggetto rapporti obbligatori differenti e non possono qualificarsi come una mera regolazione contabile di “dare avere” tra le parti, scaturente dal medesimo rapporto obbligatorio, che, come tale, ben potrebbe esser oggetto di accertamento anche in assenza di una specifica eccezione di parte ed anche se eccepita per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 12 Alla luce di quanto detto sopra, la richiesta di compensazione, in quanto compensazione propria, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, atteso che il termine ultimo per le precisazioni assertive opera con la prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c, mentre parte opponente ha eccepito la compensazione (propria) solamente al momento della precisazione delle conclusioni, a preclusioni già maturate.
2. Domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poichè, nell'azione esperita da parte attrice, non si ravvedono i caratteri della mala fede ovvero della colpa grave.
3. Le spese di lite.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, seppure prevalente quella di parte opponente, le spese di lite devono dichiararsi compensate nella misura di 1/3 e poste a carico dell'attore opponente per i rimanenti 2/3.
Le spese vanno liquidate, come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014 e ssmmii. (D.M. n. 147/2022), con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 125.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva sostenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 4484/2021 del 26 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
ACCOGLIE l'opposizione limitatamente all'accertamento dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento della metà delle rate dei due mutui e di restituzione delle chiavi dell'immobile sito in
Firenze Via Campo D'Arrigo n. 106 per il periodo dal 06/10/2008 al 24/06/2013 da parte di CP_1
[...]
DICHIARA inammissibile l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
DICHIARA compensate nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti, che liquida per l'intero in complessivi Euro 14.103,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15, iva e cap come per legge, ponendo i residui 2/3 a carico esclusivo di parte opponente.
Firenze, 4 marzo 2025
pagina 10 di 12 Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa REBECCA GIORLI
pagina 11 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIODI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CHIODI
FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSOI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNOpresso il difensore avv. BASSOI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni altra azione ed eccezione disattesa e
reietta, per i motivi tutti suesposti:
In via preliminare:
- sospendere e revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 4484/2021 del 26 ottobre
2021 RG 10729/2021 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di Repertorio 6067/2021 CP_1
del 26 ottobre 2021 e notificato ex articolo 140 cpc in data 15 dicembre 2021 e ritirato in data 4 gennaio 2022;
Nel merito:
- revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n 4484/2021 del 26 ottobre
2021 RG 10729/2021 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di Repertorio 6067/2021 CP_1
del 26 ottobre 2021 per i motivi di cui tutti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 12 perché i crediti sono prescritti e la signora ha azionato una scrittura privata senza a sua CP_1
volta fornire prova del proprio adempimento alla stessa;
- dichiarare comunque non dovute le somme richieste nel decreto ingiuntivo n 4484/2021 del 26 ottobre 2021 RG 10729/2021 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di Repertorio CP_1
6067/2021 del 26 ottobre 2021 al signor per i motivi di cui al presente atto;
Parte_1
- dichiarare comunque non dovuti gli interessi dal 2013 perché prescritti ex articolo 2948 cc;
- accertare e dichiarare la nullità e o l'annullabilità della scrittura privata del 6.10.2008 sottoscritta dalle parti per assenza di causa e comunque perché in contrasto con gli atti pubblici rogati Petrina repertorio 270548/8250 del 31 gennaio 2002, repertorio 270549/8251 e repertorio 270550/8252.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con distrazione delle stesse a favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte convenuta: “Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Firenze per le esposte motivazioni voglia:
- In via pregiudiziale: nel confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n. 4484/2021 e la sua validità per le motivazioni di cui in premessa;
- in via principale, rigettare le domande contenute nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.
4484/2021 del 26.10.2021 emesso a favore della sig.ra e nei confronti del sig. CP_1
essendo destituite di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto esposto e Parte_1
per quanto emergerà in sede di espletanda istruttoria,
confermare il suddetto decreto ingiuntivo e condannare il sig. al risarcimento del Parte_1
danno ex art. 96 c.p.c per lite temeraria;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio oltre forfait e oneri di Legge.
Con riserva di chiedere mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l'attore opponente, sig. , ha citato in giudizio, innanzi a questo Ufficio, la convenuta opposta, signora Parte_1
per sentir dichiarare inefficacie e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 4484/2021 del 26 CP_1
ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Firenze nell'ambito del giudizio RG 10729/2021 e, per l'effetto, non dovute le somme richieste da CP_1
pagina 2 di 12 Le parti, conviventi more uxorio dal 1996 al 2008, in data 06/10/2008 erano addivenute alla sottoscrizione di una scrittura privata con cui si riconosceva debitore nei confronti Parte_1 di della somma forfettariamente individuata in € 125.000,00 quale contributo dalla CP_1 CP_1
corrisposto allo per il pagamento della metà delle rate di due mutui dallo stesso contratti per Pt_1
l'acquisto dell'immobile sito in Firenze Via Campo d'Arrigo n. 106, adibito a residenza familiare dai conviventi, nonché per l'acquisto di una autovettura non meglio precisata dalle parti nella scrittura in atti e per le spese dalla sostenute a vario titolo durante la convivenza. Le parti concordavano, CP_1
altresì, che la si obbligasse a continuare a corrispondere la metà delle rate dei mutui fino a che CP_1 fosse rimasta all'interno dell'abitazione familiare e, comunque, fino all'effettivo mutamento di residenza della stessa (avvenuto, di fatto, nel 2013), individuando in tale evento il momento a partire dal quale l'obbligo di pagamento sarebbe sorto in capo allo e sarebbe insorto in capo alla Pt_1
l'obbligo di riconsegna delle chiavi dell'immobile. CP_1
Stante il mancato pagamento delle somme indicate nella scrittura privata inter partes, in data
26/10/2021 il Tribunale di Firenze emetteva a favore della e nei confronti di CP_1 Parte_1
il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo numero 4484/2021 per la somma di €
[...]
125.00,00.
ha proposto in data 24/01/2022 atto di citazione in opposizione al suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo, con ciò contestando in toto la propria debenza.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice opponente deduceva che:
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un titolo nullo per difetto di causa, in quanto l'obbligo di pagamento sarebbe sorto in capo allo sulla base di una obbligazione Pt_1
naturale di cui la scrittura privata rappresentava solo una regolarizzazione formale. Trattandosi di una obbligazione non coercibile né ripetibile tra le parti, al più poteva essere esperita azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c,, previa prova del fattivo adempimento della al pagamento della metà delle rate del mutuo;
CP_1
- la scrittura privata dalle parti sottoscritta andava in ogni caso considerata nulla in quanto in contrasto con i due contratti di mutuo redatti con atto pubblico dal notaio Petrina il 31/01/2002 ed iscritti al repertorio 270549/8251 e repertorio 270550/8252;
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un debito in ogni caso prescritto e la lettera di messa in mora inviata al debitore nel 2017 non avrebbe avuto, in nessun caso, efficacia interruttiva della prescrizione;
pagina 3 di 12 - in ogni caso, la non aveva fornito la prova del proprio adempimento al pagamento della CP_1
metà delle rate del mutuo e, conseguentemente, in ossequio al principio inadimplenti non est adimplendum il decreto ingiuntivo andava rigettato per carenza probatoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale ha replicato ed eccepito che:
- stante la qualificazione della scrittura privata, ad opera della stessa controparte, come promessa di pagamento in virtù del disposto dell'articolo 1988 c.c., (tra l'altro, era espressamente descritta in intestazione come “scrittura privata con riconoscimento di debito”), la stessa, in favore della quale il riconoscimento era stato operato, era automaticamente esonerata dall'onere di provare la sussistenza di un rapporto sottostante tra le parti, gravando, invece, sull'attore opponente la prova della sopravvenienza di fatti modificativi, impediviti e/o estintivi del rapporto medesimo;
- le disposizioni patrimoniale tra conviventi more uxorio debbono qualificarsi come obbligazioni naturali nei limiti in cui le stesse risultano proporzionali, tenuto conto delle condizioni sociali ed economiche delle parti: nel caso di specie, il requisito della proporzionalità, data l'entità dell'importo corrisposto, difetterebbe;
- la dedotta nullità della scrittura privata per contrasto con atto pubblico non è condivisibile in quanto la scrittura stessa adempie ad una funzione di garanzia per la stessa di rientrare in CP_1
possesso delle somme al convivente corrisposte nel caso di cessazione della convivenza tra le parti;
- il credito non era in ogni caso prescritto, stante la piena validità della lettera di messa in mora inviata in data 2017 dall'allora legale della resistente, peraltro non necessaria dal momento che la prescrizione aveva iniziato a decorrere solamente dal 2013, data in cui la aveva CP_1
formalmente mutato la propria residenza.
A parziale integrazione di quanto dedotto con il proprio atto introduttivo, parte attrice opponente, con la prima memoria ex 183 c.p.c, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento della
Signora alle obbligazioni di cui alla scrittura del 6.10.2008 per non avere la stessa CP_1 CP_1 riconsegnato le chiavi dell'immobile né corrisposto il pagamento di un mezzo delle quote di ammortamento dei due mutui Monte dei Paschi di Siena dal 6.10.2008 al 24.06.2013.
Parte opponente ulteriormente precisava le proprie richieste nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 24/10/2024, in quella sede avanzando richiesta di compensare l'eventuale credito vantato dalla stessa con la somma di euro 29.240,81, derivante dal CP_1
mancato pagamento, da parte della stessa, della propria quota di un mezzo delle obbligazioni di cui ai pagina 4 di 12 contratti di mutuo, cui la stessa era risultata inadempiente come da scrittura del 6.10.2008. CP_1
Istruita la causa con le produzioni documentali allegate agli atti difensivi nonché con interrogatorio formale della resistente e prove per testi assunte all'udienza del 16/10/2024, le parti, all'udienza del 24/10/2024, precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
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1. Le domande attoree.
1.1 sulla qualificazione di obbligazione naturale della prestazione recepita nella scrittura privata
Le attribuzioni patrimoniali effettuate dai conviventi in costanza di convivenza more uxorio e all'atto di cessazione della stessa possono qualificarsi come obbligazioni naturali se e nella misura in cui risultino adeguate alle circostanze e proporzionate all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali delle parti.
Conseguentemente, tale natura deve essere esclusa ove gli esborsi superino la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei conviventi e superino il normale contributo alle spese ordinarie della convivenza. (così Cass. Sez. I n. 1266/2016).
Nel caso che ci occupa, l'attribuzione di € 125.000,00, tenuto anche conto dell'attività lavorativa della
Sig.ra impiegata presso risulta carente del requisito della proporzionalità CP_1 Controparte_2
necessario ai fini della sua qualificazione in termini di obbligazione naturale, né, per le stesse ragioni, può qualificarsi quale contributo alle spese ordinarie di convivenza.
A ciò si aggiunga che, ai fini della qualificazione delle spese, è necessario accertare se le stesse siano state sostenute con o senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e se, adempiendo alle stesse, il convivente avesse intenzione di adempiere ad una obbligazione naturale.
Come dalle parti espressamente previsto nella scrittura privata datata 06/10/2008, l'attribuzione in oggetto non troverebbe il proprio fondamento nell'adempimento di un'obbligazione morale e/o sociale quale può essere quella relativa alle spese del mènage familiare o alla partecipazione ai bisogni e alle necessità domestiche della coppia ma, piuttosto, nell'obbligo di restituzione delle somme dalla CP_1
corrisposte allo a titolo di pagamento della metà della quota dei mutui dallo stesso contratti, Pt_1 nonchè per l'acquisto dell'auto e in relazione ad altri rapporti tra gli stessi intercorrenti e non meglio specificati nella scrittura.
Alla luce di quanto sopra detto, deve escludersi la qualificazione in termini di obbligazione naturale dell'attribuzione patrimoniale di € 125.000,00, come tale incoercibile e irripetibile.
pagina 5 di 12 Da ciò discende anche che la scrittura privata non può considerarsi nulla per difetto di causa, la quale è ben descritta nella stessa.
Peraltro, anche ammettendosi che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurino l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, siffatta conclusione non giova, di per sé, allo . Pt_1
Sarebbe stato, infatti, suo onere dimostrare che gli importi risultanti dal documento sottoscritto, dei quali espressamente lo stesso ammette la debenza e dei quali la ha reclamato la restituzione, CP_1
fossero proprio quelli corrispondenti, invece, ad attribuzioni compiute dalla stessa in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza.
Tale dimostrazione non è stata in alcun modo fornita dallo , che si è limitato ad una generica Pt_1
contestazione qualificando le stesse come obbligazioni naturale.
La scrittura privata intercorrente tra le parti è, dunque, relativa ad una obbligazione giuridica, come tale coercibile e ripetibile, che trova il proprio fondamento nella reciproca volontà di regolarizzazione dei propri rapporti patrimoniali sorti in costanza di convivenza.
1.2 sulla mancata prova di parte resistente circa l'avvenuto adempimento, nonché sulla nullità/annullabilità del decreto ingiuntivo per contrarietà all'atto pubblico
La scrittura privata, dunque, contenendo l'impegno dello al rimborso delle somme in favore Pt_1
della si configura quale promessa di pagamento, come, peraltro parte attrice ammette nel CP_1
proprio atto di citazione e come descritto nell'intestazione della scrittura medesima.
La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c,, delineando un'ipotesi di astrazione processuale, dispensa la parte a favore della quale la promessa è stata effettuata di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Tale fattispecie produce, quindi, l'effetto di determinare un'inversione dell'onere probatorio tra le parti. Ne consegue che, stante l'astrazione della causa debendi, allorché la agisca per l'adempimento della obbligazione, ha soltanto l'onere di CP_1
provare la sussistenza della promessa o della ricognizione di debito, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine: non spetta, dunque, ad provare la sussistenza CP_1
del rapporto sulla base del quale ha richiesto il pagamento della somma di € 125.000,00 nè di aver adempiuto al pagamento della metà delle rate del mutuo, bensì a di fornire la prova Parte_1
contraria a tale adempimento e, quindi, di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'adempimento della controparte o l'inesistenza del rapporto dedotto.
Sul punto preme sottolineare come la mera circostanza per cui entrambi i contratti di mutuo siano stati pagina 6 di 12 sottoscritti unicamente dallo , così come unicamente dallo è stata disposta Pt_1 Pt_1
l'estinzione degli stessi, non possono, per ciò solo, definirsi prova contraria idonea rispetto all'adempimento della CP_1
Difatti, nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (così Cass. Sez. III. n. 29288/ 2024)
Molteplici, infatti, possono essere le circostanze che conducono a stabilire in seno ad un rapporto familiare l'intestazione del contratto di mutuo, e della proprietà dell'immobile con tale somma acquisito, ad uno solo dei componenti della coppia, prevedendo, tuttavia, a garanzia della parte che in costanza di convivenza contribuisce al pagamento delle rate, un accordo a latere volto a riconoscere alla stessa la restituzione delle somme versate.
Nel caso di specie, la scrittura privata ha proprio la funzione di contemperare il fatto che il mutuo era stato sottoscritto dal solo e l'immobile a lui solo intestato. Pt_1
Peraltro, l'accordo sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata non si pone in contrasto con il contenuto dell'atto pubblico ma, al più, opera in una logica integrativa dello stesso senza in alcun modo andare a modificare la volontà e le obbligazioni contenute nell'atto pubblico. Ciò detto, non può ritenersi integrata in alcun modo una nullità della scrittura privata per contrasto con atto pubblico.
Dunque, stante la mancanza di qualsivoglia ulteriore elemento volto a provare l'inadempimento della sig.ra e stante il mancato disconoscimento da parte dello della scrittura privata in atti, è CP_1 Pt_1
da ritenersi che la convenuta opposta abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione e, conseguentemente, è da rigettarsi la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo.
1.3 sull'esperibilità dell'azione ex art 2041 c.c.
Proprio in ragione di quanto precedentemente detto, non è possibile qualificare l'attribuzione patrimoniale di cui la chiede la restituzione quale arricchimento senza giusta causa, con CP_1 conseguente operatività dell'art 2041 c.c., come preteso da parte opponente.
Tale fattispecie, infatti, opera per espressa previsione normativa nelle ipotesi in cui lo spostamento patrimoniale non trova una propria ragione giustificatrice e in una logica di sussidiarietà quando dunque la parte è sprovvista di una specifica azione a tutela delle proprie pretese.
pagina 7 di 12 Nel caso di specie, stante la qualificazione della scrittura privata quale promessa di pagamento il cui effetto principale è quello di presumere l'esistenza del rapporto fondamentale sino a prova contraria, sarebbe spettato all'opponente fornire la prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale, prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Solo in tale circostanza- e dunque dimostrando l'assenza di un rapporto obbligatorio tra le pari-, si sarebbe potuto, evenutalmente, qualificare l'attribuzione patrimoniale tra le parti quale sprovvista di causa giustificativa, con conseguente operatività, in questo solo caso, della fattispecie di cui all'art
2041 c.c.
1.4. sulla prescrizione del credito dedotto con decreto ingiuntivo
Del pari, è da rigettarsi la domanda di annullamento ingiuntivo del decreto perché relativo ad un debito prescritto.
Come previso dalle parti nella scrittura privata, l'obbligazione restitutoria in capo allo sarebbe Pt_1 sorta solamente nel momento in cui la avesse lasciato l'immobile per trasferirsi definitivamente CP_1 presso un'altra abitazione (momento, questo, che le parti fanno coincidere con il cambio di residenza della stessa, effettivamente avvenuto, come emerge da documentazione in atti nonché dalle risultanze dell'interrogatorio della nel 2013). Stante il disposto dell'art 2935 c.c secondo cui “la CP_1 prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, solamente nel momento in cui la avesse effettivamente lasciato l'immobile, il diritto al pagamento diveniva CP_1
dalla stessa esigibile, con conseguente decorrenza, a far data da tale momento, del termine prescrizionale.
Da ciò conseguente che, stante la durata decennale del termine di prescrizione, il credito non può dirsi prescritto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto detto vale a prescindere dalla validità o meno della lettera di messa in mora inviata in data
10.03.2017 dall'allora legale della al Sig. , la quale, tuttavia, è da considerarsi valida CP_1 Pt_1
presentando la stessa tutti gli elementi richiesti ex art 1219 c.c.
Riconosciuta la validità della lettera di messa in mora con conseguente interruzione della prescrizione per effetto della stessa, ne deriva che anche la debenza degli interessi legali maturati a far data dal
02.06.2013.
1.5. sulla domanda di accertamento dell'inadempimento della circa il pagamento CP_1
della metà delle rate dei mutui dal 2008 al 2013 nonché della restituzione delle chiavi
Per quanto attiene alla domanda di accertamento dell'inadempimento della circa il pagamento CP_1
pagina 8 di 12 della metà delle rate del mutuo fino alla sua permanenza all'interno dell'immobile, nonché alla obbligazione di restituzione delle chiavi, va preliminarmente sottolineato come, dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti, emergano due differenti obbligazioni in capo alle stesse.
Da un lato, l'obbligo gravante sullo circa il pagamento della somma forfettariamente Pt_1
quantificata in € 125.00,00 relativa al rimborso delle spese a vario titolo sostenute dalla durante CP_1
il periodo di convivenza ed alla restituzione della metà delle rate dei due mutui dallo contratti Pt_1 per l'acquisito dell'immobile adibito a casa familiare..
Dall'altro lato, tuttavia, risulta pattuita una promessa di pagamento da parte della in favore dello CP_1
della metà delle rate di mutuo scadute e in scadenza sino al mutamento di residenza da parte Pt_1
della stessa. Orbene, anche in relazione a tale rapporto deve ritenersi operante la presunzione ex CP_1
art 1988 c.c e, conseguentemente, lo è esonerato dall'onere di provare la sussistenza del Pt_1 rapporto fondamentale, spettando, invece, alla l'onere di fornire la prova contraria, consistente, CP_1
in questo caso, nell'avvenuto adempimento.
Dall'attività istruttoria espletata nonché dalla documentazione in atti, tale prova non risulta esser stata fornita;
anche le risultanze dell'interrogatorio formale, infatti, non consentono di ritenere provato l'adempimento da parte della stessa, di talché la domanda attorea merita in questo senso accoglimento.
2. Sull'eccezione di compensazione
Per quanto attiene, invece all'eccezione di compensazione tra l'eventuale credito vantato dalla stessa e il credito vantato da parte opponente, va preliminarmente sottolineato come sia stata CP_1
per la prima volta avanzata in sede di precisazioni delle conclusioni, essendosi limitata parte opponente, nelle precedenti memorie difensive, a domandare l'accertamento dell'eventuale inadempimento alle obbligazioni di cui alla scrittura del 6.10.2008 per non avere la stessa CP_1
riconsegnato l'immobile, le chiavi e per non avere la stessa corrisposto il pagamento di un CP_1
mezzo delle quote di ammortamento dei due mutui Monte dei Paschi di Siena dal 6.10.2008 al
24.06.2013. Solamente, dunque, in sede di precisazione delle conclusioni, il sig. precisa tale Pt_1
ulteriore richiesta, eccependo in compensazione la somma di euro 29.240,81 derivante dal mancato pagamento della quota di un mezzo dei mutui.
Le obbligazioni richiamate nella scrittura privata, tuttavia, hanno ad oggetto rapporti obbligatori differenti e non possono qualificarsi come una mera regolazione contabile di “dare avere” tra le parti, scaturente dal medesimo rapporto obbligatorio, che, come tale, ben potrebbe esser oggetto di accertamento anche in assenza di una specifica eccezione di parte ed anche se eccepita per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 12 Alla luce di quanto detto sopra, la richiesta di compensazione, in quanto compensazione propria, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, atteso che il termine ultimo per le precisazioni assertive opera con la prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c, mentre parte opponente ha eccepito la compensazione (propria) solamente al momento della precisazione delle conclusioni, a preclusioni già maturate.
2. Domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poichè, nell'azione esperita da parte attrice, non si ravvedono i caratteri della mala fede ovvero della colpa grave.
3. Le spese di lite.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, seppure prevalente quella di parte opponente, le spese di lite devono dichiararsi compensate nella misura di 1/3 e poste a carico dell'attore opponente per i rimanenti 2/3.
Le spese vanno liquidate, come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014 e ssmmii. (D.M. n. 147/2022), con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 125.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva sostenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 4484/2021 del 26 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
ACCOGLIE l'opposizione limitatamente all'accertamento dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento della metà delle rate dei due mutui e di restituzione delle chiavi dell'immobile sito in
Firenze Via Campo D'Arrigo n. 106 per il periodo dal 06/10/2008 al 24/06/2013 da parte di CP_1
[...]
DICHIARA inammissibile l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
DICHIARA compensate nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti, che liquida per l'intero in complessivi Euro 14.103,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15, iva e cap come per legge, ponendo i residui 2/3 a carico esclusivo di parte opponente.
Firenze, 4 marzo 2025
pagina 10 di 12 Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa REBECCA GIORLI
pagina 11 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 12 di 12