Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.P.R. 115/2002
59 d.P.R.131/1986)
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza)
Il giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA vista la domanda ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. depositata dalla sig.ra (C.F.: Parte_1
) e dal sig. (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
rilevato come ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I. i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi e/o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;
rilevato come gli istanti sono entrambi residenti in [...] e lo stato di sovraindebitamento risulta comune, come attestato anche dall'OCC; vista la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.I.;
rilevato che, sulla base della documentazione in atti, i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), C.C.I.I.;
osservato che i ricorrenti:
a) sono consumatori ai sensi dell'art. 2, lett. e), C.C.I.I.;
b) non risultano essere in possesso delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1 e 2, C.C.I.I.;
c) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Porto
Ceresio (VA) Via Matteotti n. 24;
ritenuto che non risulta che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta;
rilevato che, in data 06.05.2024, il creditore nviava Controparte_1 allo scrivente le proprie osservazioni ex art. 70, comma 3, CCII;
vista la proposta di modifica del progetto di ristrutturazione del debito redatta dall'OCC in data 17.5.2024 nonché in data 2.9.2024;
rilevato che non sono pervenute altre contestazioni, oltre alla predetta;
rilevato come, successivamente, si è aperto un periodo di trattative con il creditore predetto in ragione della necessità di effettuare una nuova valutazione dell'immobile dei debitori;
osservato come, ad esito delle predette trattative, il creditore, all'udienza del 19.2.2025, ha dichiarato di non opporsi all'omologa del piano;
letta la quarta integrazione depositata, da ultimo, dall'OCC in data 25.2.2025;
rilevato che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi;
ritenuto altresì che la proposta soddisfi i requisiti di legge;
ritenuta la fattibilità economica del piano e la convenienza economica dello stesso, il quale prevede, per il creditore ipotecario, il soddisfacimento in via esclusiva dalle sole somme rinvenienti dalla vendita del compendio immobiliare su cui grava l'ipoteca, mentre per gli altri creditori, il soddisfacimento parziale pari ad una percentuale del 10,00%, salvo un importo di realizzo dalla dismissione del comparto immobiliare differente rispetto a quello previsto nel piano;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di ammissibilità del piano ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione dei propri crediti e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire ai ricorrenti ed al loro nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
ritenuto che dunque il piano può essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 70 CCII;
PQM
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. dai sig.ra
(C.F.: ) e dal sig. (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]; C.F._2
dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso dei professionisti;
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati all'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni nel piano;
avverte l'OCC dott. che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, CP_2 risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al Giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate, relazionare per iscritto il Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte i debitori che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi interessato, in contradditorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni del creditore;
avverte i debitori che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo
DICHIARA
Chiusa la procedura.
Varese, 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra