Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3949/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Giuseppe Campagna Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3949 R.G.A.C. dell'anno 2019 riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Debora Maria CodiceFiscale_1
De Pasquale, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi Prolungamento n.1/f, ha eletto domicilio.
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Staiano, giusta C.F._2
pagina 1 di 25
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 23.12.2019 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 02 dicembre 2019 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , assumendo che: Parte_2
-il 13 giugno 2009 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (23.07.2010) e Per_1
(02.07.2012), ad oggi entrambi ancora minorenni;
Per_2
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa di incomprensioni e diversità caratteriali ormai insanabili;
pagina 2 di 25 -il marito svolgeva attività lavorativa presso il Porto di Gioia Tauro, e che ella svolgeva soltanto saltuariamente le mansioni di cameriera.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) fosse disposto l'affidamento condiviso dei due figli, con collocazione preso la madre;
c) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile complessivo di € 700,00, quale mantenimento di moglie e figli;
d) le fosse assegnata la casa coniugale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, Parte_2
contestava l'esposizione dei fatti offerta dalla moglie, rilevando che la crisi coniugale era ascrivibile essenzialmente alle relazioni coniugali che aveva allacciato la donna e al conseguente disinteresse manifestato nei confronti di marito e figli;
osservava che frequentava una palestra ogni giorno per almeno sei ore tanto che aveva instaurato uno stabile rapporto sentimentale con un uomo lì conosciuto;
assumeva che la donna aveva cura soltanto del suo aspetto fisico tanto da costringerlo a contrarre un finanziamento per consentirle di affrontare un intervento di chirurgia plastica al seno;
evidenziava che la non si prendeva cura dei Parte_1
figli e usciva spesso durante le ore notturne, non per ragioni legate al lavoro di cameriera che saltuariamente svolgeva preso le pizzerie;
sottolineava di essersi sempre preso cura dei bambini nonostante le difficoltà in cui veniva a trovarsi a causa dei turni di lavoro notturni che doveva assolvere.
Chiedeva, quindi, che venisse addebitata alla moglie la responsabilità della rottura del matrimonio;
che venisse disposto l'affidamento in via pagina 3 di 25 esclusiva al padre dei figli ancora minori con conseguente assegnazione dell'abitazione coniugale.
Nel corso della fase presidenziale veniva disposto che a cura dei Servizi
Sociali territorialmente competenti venisse accertata, alla luce dell'accesa conflittualità esistente tra le parti, la capacità genitoriale di ciascun genitore e la situazione esistenziale dei due minori;
veniva contestualmente disposta una CTU psicologica per una prima attività conoscitiva dei rapporti genitori-figli allo scopo di vagliare la fondatezza e l'attendibilità delle singole prospettazioni offerte, e accertare l'effettiva possibilità per entrambi i genitori di frequentare, con pari opportunità, i figli, i bisogni dei ragazzi, se uno dei due genitori ostacolasse l'accesso dei figli all'altro ovvero se i ragazzi rifiutassero uno dei due genitori, specificando, in quest'ultimo caso se questo rifiuto fosse immotivato o se invece potesse essere frutto di un condizionamento da parte di uno dei due genitori, demandando all'esperto di individuare le possibili soluzioni;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata l'01.04.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli della coppia con collocazione degli stessi con il padre e riconoscendo alla madre, la quale poteva contattare telefonicamente i figli nei giorni in cui gli stessi non si recavano da lei, la facoltà di incontrare i figli tre volte alla settimana, nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00, compatibilmente con le esigenze prioritarie dei minori, con servizio di assistenza domiciliare minori (ADM) secondo le modalità indicate nella relazione in atti dei
Servizi Sociali del 18.02.2021 con funzione di monitoraggio e di sostegno della funzione genitoriale;
prevedeva per il periodo delle pagina 4 di 25 festività natalizie che i minori trascorressero con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali (Natale,
Capodanno Epifania) salvo diversi accordi concordati tra le parti;
e analogamente veniva previsto per il periodo pasquale;
mentre per il periodo estivo i minori avrebbero dovuto trascorrere con la madre 15 giorni da concordarsi con il padre ovvero, in difetto di accordo, dal 15 luglio al 30 luglio o dal 10 agosto al 25 agosto;
veniva ordinato al Pt_2
di versare alla a titolo di mantenimento la somma mensile di Parte_1
euro 250,00, somma soggetta a rivalutazione secondo indici Istat, nonché alla di corrispondere al la somma mensile di euro 100,00 a Parte_1 Pt_2
titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, ponendo le spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale, interamente a carico del padre;
disponeva infine che i Servizi Sociali territorialmente competenti sottoponessero in tempi ravvicinati avuto riguardo agli interessi prioritari dei minori ed alle peculiarità della vicenda, entrambi i genitori ad un percorso individuale e ad un percorso di coppia di sostegno alla genitorialità con apposito programma da predisporre, con monitoraggio e relazioni periodiche da presentare al giudice istruttore procedente.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, con sentenza parziale n.1206/2021 pubblicata l'08.09.2021 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa alla prosecuzione del giudizio ogni statuizione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale pagina 5 di 25 diretta articolata dalla ricorrente;
veniva quindi disposta l'audizione dei due figli minori della coppia;
all'esito, veniva nominato in favore dei minori e , quale loro curatore speciale, l'avv. e Per_1 Per_2 CP_1
veniva ordinato che a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti e dell'E.I.P., con l'ausilio del curatore speciale, venisse attivato un percorso di sostegno alla genitorialità per la e per il e di Parte_1 Pt_2
sostegno psicologico per i minori e , con elaborazione di Per_1 Per_2
un progetto di interventi volti a garantire la tutela di un loro equilibrato sviluppo psicofisico;
infine, all'udienza cartolare del 12.11.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
Attesa la sentenza parziale n.1206/2021 pubblicata l'08.09.2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Parte_3
conseguenziali.
Va rigettata, innanzitutto, la domanda di addebito avanzata dal , non Pt_2
avendo sul punto articolato alcuna prova dalla quale potersi desumere, al di là di mere asserzioni difensive, la violazione da parte della moglie dei doveri coniugali.
La questione centrale e più delicata che pone la controversia qui scrutinata è certamente rappresentata dall'affidamento dei due figli della coppia, e rispettivamente di quindici e tredici anni, alla Per_1 Per_2
luce della situazione di difficoltà e di sostanziale totale incomunicabilità
pagina 6 di 25 e chiusura nei rapporti madre-figli più volte denunciata dalle agenzie delegate competenti e ribadita senza mezzi termini anche dai due ragazzi in sede di loro audizione.
Va sottolineato in premessa che sebbene la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che il legislatore ha ritenuto che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, tuttavia la sua derogabilità è consentita ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei pagina 7 di 25 genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, appaiono innanzitutto dolorose e eloquenti le dichiarazioni rese da
(“non vado d'accordo con mia madre per i pessimi ricordi che Per_1
ho di quello che è successo alcuni anni fa;
mi spiego meglio, inizialmente dopo la separazione io e mia sorella ogni qualvolta ci chiamava mia madre andavamo da lei e i rapporti erano buoni;
tuttavia, una sera
pagina 8 di 25 quando era giunta l'ora di essere riaccompagnati da mio padre, lei si è rifiutata di farlo senza darci una spiegazione;
ricordo che chiuse il portone di ingresso per non farci uscire. A quel punto, io e mia sorella ci siamo messi a piangere e lei per tutta risposta ci ha picchiato tant'è che il giorno dopo io avevo dei graffi sul petto ed ero tutto rosso e mio padre
è stato costretto ad accompagnarmi al pronto soccorso;
aggiungo che in quella circostanza ha provato anche a darci botte con un legno;
tra i tanti ricordi negativi che ho di mia madre posso riferire che durante il lockdown portò me e mia sorella da mia nonna materna a Reggio e ci lasciò lì, venendoci a trovare soltanto saltuariamente quasi sempre di domenica;
in quella circostanza io e mia sorella ci siamo sentiti abbondonati da mia madre e non voluti bene ma posso raccontare anche tanti altri episodi negativi che mi hanno fatto allontanare affettivamente da mia madre;
a parte ieri, l'ultima volta che ho visto mia madre risale alla settimana scorsa quando la abbiamo vista all'uscita di scuola;
io purtroppo ho difficoltà a parlare con lei anzi, posso dire che non voglio che mi venga a trovare a scuola perché ho sempre il ricordo di quei momenti negativi a cui ho fatto sopra cenno;
infatti, quando lei viene a salutarci a scuola io e mia sorella ci dirigiamo subito verso la fermata del bus e nonostante lei tenta di darci discorso non le rivolgiamo la parola;
non ho mai sopportato il fatto che mia madre sta con un'altra persona di nome e che stiano nella casa familiare dove stavamo Per_3
prima tutti noi;
di tanto in tanto c'è anche la figlia di con la quale Per_3
non ho nessun tipo di rapporto e anzi, se proprio devo essere sincero, mi dà fastidio che tocchi le mie cose che ci sono in quella casa;
non ho nessuna intenzione di vedere mia madre e di riallacciare i rapporti con
pagina 9 di 25 lei”) e da (“prima abitavamo a Pellaro nelle vicinanze dello Per_2
stabilimento dell'ex Coca-Cola ma ora lì in quella casa abita mia madre con il compagno, , e con la figlia di lui;
a tal proposito, Persona_4
Per_ dico che ho appreso da questa bambina che si chiama , che ho conosciuto nel pulmino che ci conduce a scuola, che lei dorme nella mia cameretta e che mi ha preso tutti i miei giocattoli;
non ho piacere a vedere mia madre e non le voglio bene, perché ho brutti ricordi di lei;
posso riferire in proposito che un giorno, tornati da casa dei miei nonni di Reggio, doveva riaccompagnarci a casa da mio padre ma si è rifiutata di farlo;
dopo le nostre proteste e dopo urla ci ha promesso che ci avrebbe accompagnato dopo che avremmo dormito;
sono stati momenti concitati in cui lei ha dato botte sia a me che a mio fratello con un bastone, graffiandoci con le unghie a tutti e due, tant'è che quando siamo tornati l'indomani mattina a casa di mio padre ci siamo accorti che eravamo entrambi sanguinanti e siamo stati costretti ad andare al pronto soccorso e mio padre ha dovuto far rientro da Gioia Tauro;
non sopporto l'idea che mia madre ci imbroglia perché ci vuole convincere che lei non sta con questo uomo di nome quando invece noi Per_3
sappiamo che lui sta a casa con lei e con la figlia di lui;
infatti, ogni qualvolta passiamo da casa con l'autobus ci accorgiamo che sotto casa
c'è la macchina di lui di colore beige e spesso lo abbiamo visto scaricare la spesa e l'acqua che porta dentro casa;
non vedo mia madre da tempo;
ogni tanto si fa vedere a scuola ma perché soprattutto chiamata dai professori perché lei non è mai venuta ai nostri colloqui).
Sebbene con l'ordinanza del 02.03.2024 fosse stata rappresentata, alla luce della situazione di accesa e persistente conflittualità caratterizzata pagina 10 di 25 dagli ingiustificati e riprovevoli atteggiamenti assunti dalle parti nel corso di tutto il giudizio, l'esigenza primaria dei due ragazzini di recuperare il ruolo genitoriale della madre nonché l'imprescindibile rapporto affettivo con la stessa che possa essere di ausilio per un loro sviluppo psico-fisico sano e sereno, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, e idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione e a tale precipuo scopo fosse stato demandato alle agenzie competenti, supportate dal curatore speciale, di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori nonché un percorso di sostegno psicologico per i due minori, l'esito delle diverse attività accuratamente espletate non ha prodotto alcun risultato positivo nella direzione auspicata.
Ed infatti, dalla relazione predisposta dal Neuropsichiatra Infantile si coglie appieno l'incapacità di entrambi i genitori di intercettare le effettive esigenze emotive e affettive dei figli (“ , 13 anni, si Per_1
presenta curato nell'aspetto, poco interessato all'ambiente, non parla spontaneamente, il linguaggio è strutturato, si rapporta con gli operatori. comprende le consegne e le esegue. Al colloquio riferisce di incontrare la madre, insieme al padre e alla sorella, in appuntamenti programmati, dice di non volersi recare presso la casa della madre in quanto convive con una persona che non gli è simpatica. Riferisce di una normale vita di relazione, frequenta la III media all'LC.
" " di Pellaro. ll minore è stato sottoposto a test di Controparte_2
livello e proiettivi. Al test di livello CPM si riscontra un Q.L:87, nei limiti
pagina 11 di 25 della norma. Dai test proiettivi si rileva impulsività, insicurezza, eccessivo bisogno di sicurezza, scarsa oggettività, scarso spirito di adattamento e diffidenza. Nel proiettivo della famiglia si evidenziano una difficoltà ad investire sulle figure di riferimento, ripiegamento narcisistico, nella figura della madre mancano le mani il che indica una difficoltà di comunicazione, l'intero disegno mostra un disagio emotivo.
, 14 anni, si presenta adeguatamente vestita, interessata Per_2
all'ambiente, non parla spontaneamente, il linguaggio è strutturato. Si rapporta con gli operatori, comprende le richieste e le esegue. Al colloquio racconta di trovarsi bene col padre, di vedere la madre solo in compagnia del padre e del fratello, non risponde alle telefonate della madre così come suo fratello, non vuole recarsi a casa della madre perché ci vive con il compagno. Frequenta la I media all'I.C.
" " . La minore è stata sottoposta a test Controparte_3 CP_4
di livello e proiettivi. Al test di livello SPM si riscontra un Q.I.:75, sotto i limiti della norma. Dai test proiettivi si rilevano insicurezza, inibizione, senso di inferiorità, fragilità, disponibilità verso gli altri. Si riscontrano atteggiamento di dipendenza nell'evoluzione affettiva, incertezza e timore verso il mondo.
Dal test della famiglia si denotano idealizzazione del nucleo familiare che potrebbero provocargli problemi legati alle attese eccessive da parte di uno o più componenti. Si rilevano tensione ed ansia, una difficoltà nell'investire sulle figure di riferimento ed un conseguente ripiegamento narcisistico. La madre viene rappresenta per ultima come una potenziale rivale, il padre è disegnato con le braccia e le mani omesse indicando
pagina 12 di 25 carenza affettiva e difficoltà a comunicare, l'intera famiglia è rappresentata con scarsa cura, espressione di un disagio emotivo).
La relazione redatta dai Servizi Sociali incaricati, datata 25.06.2024 conferma l'insofferenza dei due minori verso la figura materna, nei cui confronti non nutrono alcuna fiducia e sulla quale non fanno alcun affidamento e sono alquanto scettici sull'efficacia degli strumenti messi in campo dal Tribunale e dagli organi competenti (“In data 08/05/2024 si
è svolto un incontro presso un bar sito nei pressi di Pellaro alla presenza del curatore speciale, la dott.ssa i genitori dei minori e Per_6 Per_1
e . Per_2
L'incontro è stato caratterizzato da continui rimproveri da parte dei minori verso la madre, mettendo dei limiti per le telefonate e gli incontri da concordare. Come un mantra i minori ripetono che la madre non conferma la convivenza che la stessa ha con il compagno e questa negazione li infastidisce, i ragazzi continuano a lasciare pochi spazi di relazione alla madre.
e hanno mostrato una collaborazione passiva, CP_5 Per_2
atteggiamenti oppositivi e di rifiuto, assumendo, in taluni casi, comportamenti ostili e pretenziosi. In particolare, manifesta Per_2
rabbia e comportamenti verbali aggressivi, soprattutto in presenza e contro la madre. , invece, ha mostrato per la maggior parte del Per_1
tempo, atteggiamenti di disinteresse, intervenendo poco per esprimere propri pensieri e bisogni ed esclusivamente per ribadire esclusivamente gli stessi contenuti della sorella. Entrambi sembrano possedere un bagaglio privo di contenuti e argomentazioni, anche per quanto riguarda la spiegazione dei motivi che li spingono ad essere così rifiutanti verso la
pagina 13 di 25 madre, mostrando, inoltre, carenti capacità riflessive e di pensiero critico.
Il Curatore Speciale all'inizio dell'incontro chiede ai minori come stanno
e come stanno proseguendo gli incontri con la mamma. Prende la parola
che parla anche a nome del fratello (usa sempre il pronome Per_2
personale noi), come se, per la minore, non vi fosse distinzione e diversità tra i suoi pensieri-bisogni e quelli del fratello. Racconta di essersi incontrati la domenica appena trascorsa, al Centro Commerciale
"Porto Bolaro Shopping Center", a San Gregorio ma di essere rimasti poco insieme, perché lei e il fratello dopo poco se ne volevano andare.
Per questo motivo sono usciti fuori e la madre, a suo dire, dopo averli raggiunti e aver cercato di convincerli a restare altri dieci minuti, avrebbe iniziato a proferire parole poco piacevoli nei confronti della nonna e della zia paterna, aggiungendo "noi siamo stanchi di tutto questo". Il curatore chiede a perché, se questi comportamenti di Per_2
mamma le danno fastidio, non le dice di smetterla di parlare della nonna
e della zia e di parlare solo di loro e, risponde dicendo "perché Per_2
è sempre lei che, lei lo fa sempre", non fornendo nessuna valida motivazione.
Entrambi, a quanto verbalizzato da , non hanno nessuna Per_2
intenzione di vedere la madre da soli e sono disposti a vederla solo in presenza del padre, poiché, a loro dire la madre è bugiarda e si comporta sempre male, imponendo questa richiesta come una regola posta da loro, e alla quale non intendono rinunciare.
continua dicendo "poi adesso dobbiamo andare anche dallo Per_2
psicologo, noi siamo stanchi di queste cose, di fare sempre le stesse cose
pagina 14 di 25 ... io non lo ricostruisco il rapporto con lei, potete fare quello che volete
... lei è bugiarda". Sono, oltretutto, convinti che la madre sia la causa per cui devono andare dallo psicologo, non essendo a conoscenza, invece, che l'attivazione di tale percorso è stata disposta dal Tribunale, come chiaritogli dal curatore. Svalutano, inoltre, la figura dello psicologo, non comprendendo, neanche a seguito di spiegazione, il suo ruolo e l'aiuto che potrebbe dar loro in un percorso di elaborazione di alcuni vissuti dolorosi familiari e individuali, affermando che tanto andranno li e gli ripeteranno sempre le stesse cose. A seguito di alcune affermazioni di
, viene, inoltre, spiegato ai minori che lo psicologo non è una Per_1
persona che li deve convince a fare qualcosa, né tanto meno imporre ordini. Con Il curatore spiega quanto sia importante che loro, in quanto figli, costruiscano un rapporto sia con il padre che con la madre e che, entrambi, non hanno saputo gestire la fine della loro relazione, facendoli trovare in mezzo ad una storia di adulti.
I minori riportano continuamente il fatto che la loro madre ha sbagliato, che è bugiarda e che il suo compagno vive con lei. L'hanno anche bloccata sull'app di messaggistica istantanea, perché infastiditi dalle chiamate che la madre faceva "più chiama, più chiudo, io non ho voglia di rispondere e di sentire sempre gli stessi imbrogli che lei dice." ll curatore ha tentato di far capire loro che la situazione relazionale della madre e, nello specifico, l'eventuale convivenza instaurata, non è un elemento che li riguarda e sul quale non hanno diritto di sindacare.
"Mio padre e mia madre possono avere un compagno ma non a casa nostra, come sarà anche con mio padre", continua , mostrando Per_2
pagina 15 di 25 chiaramente come, nel nucleo familiare, non ci sia distinzione e separazione di ruoli e competenze tra il sistema genitori-figli, in cui sono
i genitori a impartire regole ai figli e non viceversa.
AR ad un certo punto afferma di voler sapere "perché lei parla sempre di zia, io voglio andare a chiederle perché parla sempre di zia".
A questo punto il curatore propone alla minore di porre questa domanda direttamente alla madre e, a seguito di risposta positiva, sono stati invitati entrambi i genitori ad entrare. Inizia un confronto, a tratti acceso
e fatto di incomprensioni e mancanza di ascolto tra i minori e la madre e, successivamente, anche con il padre, con una comunicazione disfunzionale fatta di toni accusatori e svalutanti”.
Infine, anche la relazione del Consultorio Familiare del 06.11.2024 dà conto della posizione irremovibile assunta dai due ragazzi nei confronti della figura materna ed emerge come sia ancora in essere il conflitto e l'incomunicabilità esistente tra i due genitori (“La signora ha Parte_1
mostrato disponibilità sollecitando un celere avvio di un percorso volto al recupero della sua figura genitoriale nei confronti dei figli e denunciando una situazione molto difficile e dolorosa nel vivere la scarsa considerazione e il disinteresse dei figli nei suoi confronti. Al contempo sono stati convocati i minori e . Il focus Per_1 Per_2
dell'incontro si è centrato sul loro attuale stato emotivo, le dinamiche familiari e le percezioni relative agli incontri terapeutici. e Per_1
riferiscono di vivere un'ottima qualità di vita caratterizzata da Per_2
scuola, interessi e frequentazioni sia amicali che sportive. Si descrivono entrambi contenti della vita che conducono con il padre sentendo questo contesto come stabile, sicuro, adeguato al soddisfacimento dei loro
pagina 16 di 25 bisogni materiale ed emotivi e funzionale ad una loro crescita sana ed equilibrata. Rispetto alla madre, sia che , hanno Per_1 Per_2
mostrato un atteggiamento di resistenza e nessuna disponibilità ad essere coinvolti in un percorso di recupero della loro relazione con la madre. I minori hanno manifestano un evidente malcontento nei confronti degli incontri proposti, esprimendo una profonda stanchezza e sfinimento. Si definiscono estenuati da queste continue peregrinazioni presso diverse figure giuridiche, sociali e psicologiche a “ripetere sempre le stesse cose”. Dagli incontri con e , si rileva una coriacea Per_1 Per_2
indisponibilità ad intraprendere un qualsivoglia percorso di tipo psicologico con la ferma determinazione nel voler rivendicare una propria autonomia decisionale, avvertendo pertanto tali incontri come privi di utilità concreta. Entrambi i ragazzi riferiscono di sentirsi sufficientemente maturi e in grado di prendere decisioni riguardanti la propria vita, senza la necessità di un intervento esterno. Il padre, dal canto suo, ribadisce l'esistenza un clima di libertà e sostegno confermando che i minori hanno la possibilità di decidere autonomamente dove andare e cosa fare. Dalle risultanze dei colloqui con i ragazzi si prende atto di un'assoluta mancanza di motivazione intrinseca ad affrontare un percorso di tipo psicologico con la constatazione dell'inutilità di esercitare forzature che non porterebbero al raggiungimento di alcun obiettivo terapeutico. È stato comunque programmato un incontro finale a fine novembre con i minori per condividere l'eventuale chiusura dei nostri incontri e valutare altri strumenti di intervento che in questa fase non coinvolgano direttamente i minori in oggetto”
pagina 17 di 25 Ed allora, alla luce delle chiare e univoche risultanze della corposa attività istruttoria espletata e alla complicata e delicata situazione così determinatasi, ritiene il Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento in via esclusiva dei due minori al padre, avuto riguardo ai profili di attuale inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà della madre a sintonizzarsi con i figli, al clima di accesa conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, criticismo, sfiducia, paura), senza che siano emersi condizionamenti degni di nota da parte del padre, circostanze tutte che hanno portato i ragazzi ad un progressivo ma deciso allontanamento dalla figura materna e al rifiuto ad incontrarla, senza che la abbia mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori Parte_1
e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali dei figli, di guisa che la stessa non appare in grado allo stato di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti dei figli, ponendo così in atto anzi una condotta pregiudizievole.
Orbene, proprio di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si possono obbligare i figli minori a frequentare un genitore, se gli stessi dimostrano una chiara avversione ad avere con la madre un rapporto continuativo
(Cass. n.11170/2019), laddove il compito principale delle istituzioni è piuttosto quello di favorire, anche attraverso i servizi sociali, la normalizzazione dei rapporti genitore-figlio.
A tale riguardo, va evidenziato, condividendosi l'indirizzo seguito dalla
Suprema Corte, che “il giudice, quando abbia accertato -come nel
pagina 18 di 25 presente caso- che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art.333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione -in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare- all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art.337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato” (cfr.,
Cass. n.29999/2020).
In altri termini, avendo riscontrato dalle emergenze processuali che la conflittualità esistente tra la da una parte ed il resto del nucleo Parte_1
familiare, dall'altra, traducendosi in palese inidoneità genitoriale, assurge a motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso, tenuto peraltro conto che allo stato, l'odierna ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di avere acquisito una sufficiente consapevolezza della delicatezza del suo ruolo affettivo ed educativo tale da poter assicurare il sereno sviluppo della personalità di e . Per_1 Per_2
In altri termini, a fronte del netto rifiuto dei minori di frequentare il genitore con loro non convivente, il giudice di merito chiamato a pagina 19 di 25 pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita del figlio in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell'età della piena adolescenza, restando in tal caso evidente l'incidenza di esso sull'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno privilegiare la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti e già a conoscenza del caso, il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti i ragazzi, individuando all'uopo tempi e modalità operative di incontri madre-figli, di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e i figli, allo unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti dei due ragazzini con la madre così da consentire a e di Per_1 Per_2
individuare e mantenere entrambe le figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, di un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo della prole.
Con riferimento invece agli aspetti economici della controversia, e occupandosi innanzitutto dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli, deve rammentarsi che costituisce principio pacifico, condiviso da questo Tribunale, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua pagina 20 di 25 crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma
1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass. n.13664/2022).
Ed allora, constatate le accresciute e mutate esigenze di vita dei due ragazzi connesse alla loro età (ormai prossimi ai 15 e ai 13 anni) rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale, per un verso, e allo stato di inoccupazione della , per altro verso, ritiene il Collegio che tale Parte_1
contributo vada quantificato nella misura minima complessiva di €
200,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, confermandosi l'obbligo interamente gravante sul in ordine alle spese straordinarie, Pt_2
individuate come da protocollo in atto vigente presso questo Tribunale, così come va attribuito al padre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale (Cass. n.4672/2025).
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad Parte_1
ottenere un assegno di mantenimento in suo favore, è appena il caso di rimarcare come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di pagina 21 di 25 ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica;
con l'avvertenza, però, che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (tra le tante, Cass. n.789/2017; Cass. n.3502/2013; Cass.
n.20866/2021).
Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cas. n.12196/2017; Cass.
n.20866/2021).
Ed invero, se l'assegno di mantenimento di cui all'art.156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
In altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così
pagina 22 di 25 quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento, grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre
è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Rientra quindi nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando, come nel caso in esame, emerge che questi aveva la possibilità di lavorare.
Ciò significa che in questi casi rimane a carico del richiedente l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto le capacità professionali possedute.
Ebbene, dalle risultanze processuali è emersa la circostanza, non smentita da alcun elemento contrario, che la non svolge e non ha mai Parte_1
svolto alcuna attività lavorativa se si escludono sporadiche occasioni in cui durante le ore serali ha svolto il lavoro di cameriera preso alcune pizzerie, sicchè deve riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento che si ritiene debba essere congruamente fissato nella misura di € 300,00 mensili.
pagina 23 di 25 Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla particolare complessità della vicenda scrutinata, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da , Parte_1
con ricorso depositato il 02.12.2019, nei confronti di , nonché Parte_2
sulla domanda di addebito spiegata in via riconvenzionale da , Parte_2
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_2
per le ragioni di cui in parte motiva;
-dispone l'affidamento al padre in via esclusiva dei figli minori della coppia e , per le ragioni specificate in motivazione, Per_1 Per_2
disponendo che a cura delle agenzie competenti già delegate individuino gli strumenti più idonei ed efficaci per favorire e garantire la ripresa dei rapporti madre-figli e ne predispongano tempi e modalità operative;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della Pt_2
di un assegno mensile pari ad € 300,00 per il suo mantenimento, Parte_1
importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese;
-pone a carico della l'obbligo della corresponsione in favore del Parte_1
di un assegno mensile complessivo pari ad € 200,00 quale Pt_2
contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese;
pagina 24 di 25 -pone a carico del , nella misura del 100%, le spese straordinarie Pt_2
come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore del padre, Parte_2
l'Assegno Unico Universale;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 04.06.2025
Il Giudice rel. dott. Giuseppe Campagna Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
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