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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 5393/24
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Esposito pec: e Parte_1 Email_1
Antonio Aiello Ricorrente Email_2
E
, in persona del l.r.p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Mennella Nunzia Controparte_1
pec: Email_3
x
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. L'attore ha proposto opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso l'atto di precetto notificato il 05.4.2022 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 10.038,98 per omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore e del coniuge, oltre euro 340,86 per competenze di precetto;
l'opposizione si sostanzia sul seguente punto e cioè che in sede di divorzio l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della sia stato ridotto, come pure non sono dovuti gli importi per la Pt_2
mensa scolastica versati dalla nonna materna signora e il libro di musica e relativo Persona_1 strumento musicale tenuto conto dell'indirizzo scolastico scelto dal minore: ergo l'importo precettato
è dovuto in misura minore;
non solo, l'attore formula domanda riconvenzionale di compensazione del credito vantato dalla con quanto dovuto per le rate del mutuo contratto con la Pt_2 Parte_3
in data 1.6.2007. Vinte le spese
[...]
L'opposizione nel merito è infondata e pertanto va rigettata.
Si ripropone la questione se dopo la sentenza di rigetto della opposizione il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale di accertamento o dalla sentenza medesima.
Secondo il ricorrente, avrebbe errato il giudice di pace di Bojano nell'affermare che il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale.
La censura merita accoglimento. A norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa.
corso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento della cartella esattoriale di cui si tratta.
L'atto di precetto è stato redatto, con riguardo agli importi dovuti ante settembre 2020, nella misura disposta in sede di giudizio di separazione;
per il periodo successivo al settembre 2020 gli importi sono stati conseguentemente richiesti in misura ridotta. Gli importi poi relativi alla mensa scolastica versati dalla nonna materna sono Persona_1 dovuti, tenuto conto che l'opponente non ne documenta il versamento della quota parte;
medesimo discorso vale in riferimento alle spese affrontate alla luce dell'indirizzo scolastico (musicale) optato dal minore: trattasi di spese scolastiche ed in quanto tali sono dovuti dal nella misura Parte_4
del 50%;
infine, riguardo alla domanda riconvenzionale relativa alla pretesa compensazione dell'importo a titolo di mantenimento del coniuge con la rata di mutuo, sul punto occorre rilevare che in sede di separazione il si è accollato il pagamento delle rate (tra l'altro neppure pagate poiché Parte_4
l'immobile è all'asta).
Tenuto conto delle emergenti risultanze probatorie si impone il rigetto delle domande;
alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_5
ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Parte_6
- rigetta le domande poiché infondate;
- conferma in toto l'atto di precetto notificato il 05-4-22;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_5 Parte_6
che, tenuto conto del DM 55/2014 (valori medi), si liquidano in complessivi euro 3.395,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Fabio Pagano, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 28.2.2023 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 5393/24
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Esposito pec: e Parte_1 Email_1
Antonio Aiello Ricorrente Email_2
E
, in persona del l.r.p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Mennella Nunzia Controparte_1
pec: Email_3
x
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. L'attore ha proposto opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso l'atto di precetto notificato il 05.4.2022 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 10.038,98 per omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore e del coniuge, oltre euro 340,86 per competenze di precetto;
l'opposizione si sostanzia sul seguente punto e cioè che in sede di divorzio l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della sia stato ridotto, come pure non sono dovuti gli importi per la Pt_2
mensa scolastica versati dalla nonna materna signora e il libro di musica e relativo Persona_1 strumento musicale tenuto conto dell'indirizzo scolastico scelto dal minore: ergo l'importo precettato
è dovuto in misura minore;
non solo, l'attore formula domanda riconvenzionale di compensazione del credito vantato dalla con quanto dovuto per le rate del mutuo contratto con la Pt_2 Parte_3
in data 1.6.2007. Vinte le spese
[...]
L'opposizione nel merito è infondata e pertanto va rigettata.
Si ripropone la questione se dopo la sentenza di rigetto della opposizione il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale di accertamento o dalla sentenza medesima.
Secondo il ricorrente, avrebbe errato il giudice di pace di Bojano nell'affermare che il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale.
La censura merita accoglimento. A norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa.
corso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento della cartella esattoriale di cui si tratta.
L'atto di precetto è stato redatto, con riguardo agli importi dovuti ante settembre 2020, nella misura disposta in sede di giudizio di separazione;
per il periodo successivo al settembre 2020 gli importi sono stati conseguentemente richiesti in misura ridotta. Gli importi poi relativi alla mensa scolastica versati dalla nonna materna sono Persona_1 dovuti, tenuto conto che l'opponente non ne documenta il versamento della quota parte;
medesimo discorso vale in riferimento alle spese affrontate alla luce dell'indirizzo scolastico (musicale) optato dal minore: trattasi di spese scolastiche ed in quanto tali sono dovuti dal nella misura Parte_4
del 50%;
infine, riguardo alla domanda riconvenzionale relativa alla pretesa compensazione dell'importo a titolo di mantenimento del coniuge con la rata di mutuo, sul punto occorre rilevare che in sede di separazione il si è accollato il pagamento delle rate (tra l'altro neppure pagate poiché Parte_4
l'immobile è all'asta).
Tenuto conto delle emergenti risultanze probatorie si impone il rigetto delle domande;
alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_5
ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Parte_6
- rigetta le domande poiché infondate;
- conferma in toto l'atto di precetto notificato il 05-4-22;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_5 Parte_6
che, tenuto conto del DM 55/2014 (valori medi), si liquidano in complessivi euro 3.395,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Fabio Pagano, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 28.2.2023 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora