TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/04/2025 al n. 2140/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] A CREMANO (NA) il Parte_1
30.09.1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MONDOLA
ANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. BISCARDO SABRINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 29.04.2025, la ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in Controparte_1
Napoli il 27.09.2008, dalla cui unione nascevano due figli, , nato il Per_1
Per_ 17.06.2010 a Napoli, e , nato il [...] a [...], chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso dei figli minori, determinare a carico del resistente il mantenimento per i figli minori per l'importo di euro
600,00 e per sé per l'importo di euro 200,00 mensili.
Il resistente si costituiva e instava altrettanto per una pronuncia di separazione giudiziale, determinazione a suo carico del mantenimento per i figli minori nella misura pari ad euro 350 mensili e nessuna determinazione per il mantenimento in favore del coniuge.
All'udienza presidenziale del 24.11.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi e a mezzo dei propri procuratori chiedevano che venisse pronunciata sentenza parziale di separazione.
Indi, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
24.11.2025.
2 Nel merito, va accolta la domanda di separazione con riferimento al solo status.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande della parte ricorrente, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Le spese di giudizio saranno liquidate con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] A CREMANO (NA) il 30.09.1982 e
[...]
, nato a [...] il [...], che hanno contratto CP_1
matrimonio il giorno 27.09.2008 in NAPOLI, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (Atto n. 76, Serie A, Parte II, Sezione K, Anno 2008);
b) dispone che si prosegua per l'istruttoria come da separata ordinanza;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
d) spese processuali con la sentenza definitiva.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/04/2025 al n. 2140/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] A CREMANO (NA) il Parte_1
30.09.1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MONDOLA
ANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. BISCARDO SABRINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 29.04.2025, la ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in Controparte_1
Napoli il 27.09.2008, dalla cui unione nascevano due figli, , nato il Per_1
Per_ 17.06.2010 a Napoli, e , nato il [...] a [...], chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso dei figli minori, determinare a carico del resistente il mantenimento per i figli minori per l'importo di euro
600,00 e per sé per l'importo di euro 200,00 mensili.
Il resistente si costituiva e instava altrettanto per una pronuncia di separazione giudiziale, determinazione a suo carico del mantenimento per i figli minori nella misura pari ad euro 350 mensili e nessuna determinazione per il mantenimento in favore del coniuge.
All'udienza presidenziale del 24.11.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi e a mezzo dei propri procuratori chiedevano che venisse pronunciata sentenza parziale di separazione.
Indi, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
24.11.2025.
2 Nel merito, va accolta la domanda di separazione con riferimento al solo status.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande della parte ricorrente, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Le spese di giudizio saranno liquidate con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] A CREMANO (NA) il 30.09.1982 e
[...]
, nato a [...] il [...], che hanno contratto CP_1
matrimonio il giorno 27.09.2008 in NAPOLI, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (Atto n. 76, Serie A, Parte II, Sezione K, Anno 2008);
b) dispone che si prosegua per l'istruttoria come da separata ordinanza;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
d) spese processuali con la sentenza definitiva.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4