TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 662/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di primo grado iscritta al n. 662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione alla udienza del 23 settembre 2025, con assegnazione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 15.12.2025; vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Maria La Mantia, unitamente al quale, elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giosuè Carducci n. 42;
-ATTRICE -
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura allegata in atti, dall'Avv. Antonio Passero, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Principessa Margherita, 58;
-CONVENUTA -
Oggetto: indennizzo assicurativo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 19.01.2018, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la (in prosieguo per brevità “ ) per sentirla Controparte_1 CP_1 condannare al pagamento della somma di euro 187.394,20, dovuta dalla attrice in forza CP_2
Procedimento 662/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 1
della sentenza n. 2454/2012 emessa dal Tribunale di Nola, per la quale la medesima sentenza aveva condannato la compagnia di assicurazione convenuta a manlevare la casa di cura assicurata, con il carico degli interessi e delle spese di lite.
La casa di cura attrice a fondamento della domanda ha, in particolare, dedotto che:
- con la richiamata sentenza questo Tribunale nel condannare in solido la Parte_1 ed il dr. aveva statuito l'obbligo di manleva di questi ultimi a carico delle
[...] Controparte_3 rispettive società di assicurazioni e posto per la quota di responsabilità imputabile alla
[...]
il relativo onere esclusivamente a carico di (ora Controparte_4 Controparte_5 CP_1
, che all'epoca dei fatti garantiva la responsabilità civile della;
[...] Parte_1
- in data 14.10.2016 la sul presupposto di aver versato in favore dei CP_1 Controparte_6 danneggiati un importo maggiore rispetto a quello dovuto dal proprio assicurato, in virtù della condanna solidale, aveva agito nei confronti della odierna attrice, per ottenere il rimborso della somma eccedente la quota assunta a carico del dr. per il complessivo importo di euro CP_3
187.394,00, ottenendo da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 2190/2016;
- che avverso detto decreto la Casa di Cura si era vista costretta a proporre opposizione, instaurando il giudizio n. 8706/2016, pendente innanzi al Tribunale e ha chiesto, quindi, la riunione dei due procedimenti;
- che senza esito era rimasta la formale diffida inoltrata ad a mezzo di raccomandata del CP_1
23.05.2017- 5.06.2017 al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi scaturenti dalla sentenza n.
2454/2012.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo per brevità “ ), Controparte_1 CP_1 eccependo in via preliminare la prescrizione biennale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, comma 2 c.c. e la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa per avere puntualmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali in forza della natura “a secondo” rischio della polizza stipulata inter partes, come pure riconosciuto dalla sentenza invocata dalla controparte e passata in giudicato. Ha, al riguardo allegato che la CP_6
aveva liquidato in favore degli eredi della compianta in esecuzione della
[...] Persona_1 predetta sentenza, la somma di euro 516.456,89 (pari ai massimali di polizza), mentre essa convenuta aveva liquidato i residui euro 141.666,48.
Si è, quindi, opposta alla riunione del presente giudizio con quello iscritto al n.r.g 8706/2016 e in subordine, ha contestato la quantificazione della pretesa operata in citazione, evidenziando che in ogni caso dalla stessa dovrebbe essere detratta la somma già versata.
3. Rimessi gli atti al Presidente Coordinatore al fine di valutare la sussistenza dei presupposti della riunione tra il presente giudizio e quello rubricato al n.r.g. 9796/2016, riassegnato il fascicolo al
Procedimento 662/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 2
titolare del giudizio di più antica iscrizione e denegata la chiesa riunione, trovandosi i due processi in fasi distinte, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimandata alla udienza del 26.03.2020 al fine di rivalutare l'opportunità della riunione tra i due giudizi, ma dopo un rinvio d'ufficio per la nota emergenza sanitaria da Covid- 19, ne è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.06.2022, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14.06.2022), è stata nuovamente differita – per esigenze di razionale organizzazione del ruolo – al 16 novembre 2023, poi rimandata dapprima d'ufficio (per un periodo di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità) all'8 maggio 2025 e di poi al 23 settembre 2025 per consentire al difensore di parte convenuta di depositare la sentenza emessa a definizione del giudizio n.r.g. 8706/2016 con attestazione del passaggio in giudicato. A tale ultima udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata, quindi, riservata a sentenza, con concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Deve essere anzitutto declinata la procedibilità della domanda.
Invero, pur trattandosi di controversia soggetta alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
28/2010 (contratto di assicurazione), vi è che né la convenuta compagnia in sede di costituzione, né
l'allora giudice istruttore alla prima udienza ne hanno rilevato il mancato esperimento. Donde, la condizione deve considerarsi validamente avverata (v. sul punto Cass. n. 25155/2020, confermata da
Cass. n. 22736/2021, che ha precisato che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità entro la prima udienza, come testualmente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
28/2010, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2”).
2. Infondatamente poi la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione.
Ed invero, nel caso di specie, non può ritenersi nullo l'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove è possibile dalla lettura unitaria dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate individuare in maniera chiara che ciò che la
Procedimento 662/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 3
parte attorea chiede è di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione convenuta delle ulteriori somme che la compagnia assicurativa dell'obbligato in solido, dott. le ha intimato di Controparte_3 pagare in regresso in forza della sentenza di condanna n. 2454/2012.
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa della compagnia convenuta, che a dispetto della lamentata ambiguità della domanda, si è compiutamente difesa nel merito.
3. Ancora, destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione biennale sollevata da CP_1 in forza dell'art. 2952 c.c.
[...]
Infatti, nella specie, la casa di Salute attrice invoca il diritto all'indennizzo assicurativo accertato con una sentenza passata in giudicato (n, 2454/2012 di questo Tribunale).
Ne discende che trova applicazione non l'art. 2952, ma l'art. 2953 c.c. e, dunque, il termine ordinario decennale, perché la sentenza trasforma il credito in un “diritto accertato”, prevalendo il termine ordinario che decorre dalla data della sentenza definitiva.
In applicazione di tali principi, siccome la sentenza invocata a fondamento della pretesa indennitaria
è stata depositata il 12.10.2012 e passata in giudicato il 12.04.2013 ed il termine di prescrizione è stato validamente interrotto con raccomandata ricevuta da il 5.06.2017, all'atto della CP_1 notifica dell'atto di citazione in data 19.01.2018, il diritto azionato non era affatto prescritto.
4. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
4.1. La sentenza sulla cui base la ha incardinato il presente giudizio ha accertato la Parte_1 natura di polizza “a secondo rischio” stipulata tra la e la e ha statuito la CP_2 CP_1 condanna dell'odierna convenuta a “manlevare in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, delle somme al cui pagamento è stata condannata, nei limiti di quelle sole somme non coperte dalla polizza contratta da con la Controparte_8 [...]
Controparte_9
L'attrice sostiene che in tale condanna rientrerebbe anche l'ulteriore somma di euro 187.394,20 che compagnia di assicurazione del coobligato in solido dott. Controparte_6 Controparte_8 con il decreto ingiuntivo n. 2190/2016 le ha ingiunto di pagare in regresso, dopo aver in esecuzione della richiamata sentenza, a fronte di un importo complessivo dovuto di euro 658.121,89, inizialmente corrisposto ai danneggiati l'intero massimale di polizza pari ad euro 516.456,89 eccedendo la quota di sua spettanza (presuntivamente pari alla metà di quanto dovuto) nella misura corrispondente all'importo ingiunto
La tesi è destituita di fondamento.
E' noto che l'assicurazione di Secondo Rischio è la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza al massimale previsto nella polizza di Primo Rischio: opera quindi a partire dal limite previsto per l'assicurazione di fino al massimale stabilito in polizza. Parte_2
Procedimento 662/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 4
La stessa, quindi, copre solo il rischio nella parte eccedente il massimale di una prima polizza (v.
Cass. n. 11819/2016 e più di recente n. 6137/2025).
Ne discende che, in ragione della accertata natura “a secondo rischio” della polizza stipulata tra le odierne parti in contesa, la stessa copriva solo la parte di condanna pari alla somma non coperta dal massimale della polizza contratta dal dott. ammontante, come detto, ad euro Controparte_8
516.456,89, e cioè l'importo di euro 141.666,48. Donde, siccome la convenuta ha documentalmente provato (e comunque la circostanza non è contestata) di aver corrisposto la predetta somma in esecuzione della più volte richiamata sentenza di condanna, deve ritenersi che la stessa abbia pagato tutto ciò al quale era contrattualmente obbligata.
Rafforza tale conclusione, la intervenuta sentenza n. 2096/2022 resa da questo Tribunale, a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla per la restituzione CP_6 della somma oggetto della presente domanda promosso dalla , passata in giudicato, Parte_1 come da attestazione prodotta in atti.
Con la stessa è stata respinta l'opposizione e integralmente confermato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la quale unico soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso, in Parte_1 ragione della accertata natura “a secondo rischio” della polizza stipulata tra la e la sua Parte_1 compagnia di assicurazione- odierna convenuta e dunque l'obbligo di quest'ultima a tenere indenne la prima solo della somma eccedente il massimale di polizza dell'assicurazione di primo rischio ovvero quella coperta da CP_6
Tirando le fila del discorso, ritiene il Tribunale che esulando la somma chiesta con l'atto di citazione dal rischio coperto dal contratto di assicurazione stipulato inter partes (ovvero la quota eccedente il massimale dell'assicurazione di primo rischio), la stessa debba rimanere a carico dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della attrice (art. 92 c.p.c.). e vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e del rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, previsti per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
Procedimento 662/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 5
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in Parte_1 favore della convenuta in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che Controparte_1 si liquidano in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 22.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
Procedimento 662/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 6