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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 247/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 2/7/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. TO TE;
per la parte resistente l'Avv. ERIKA MICHELOZZI in sostituzione CP_1
dell'Avv. GIUSEPPE MAZZARELLA;
per l'Avv. TANIA DE FAZIO in Controparte_2
sostituzione dell'Avv. ANTONELLA FIDELIO.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. TE si riporta agli atti ed evidenzia che l'opposizione è parzialmente fondata perché chiede la cessazione della Controparte_2
materia del contendere con riferimento alle due cartelle.
L'Avv. MICHELOZZI si riporta alle proprie difese. rappresenta che l'eccezione di Controparte_2
prescrizione non può essere accolta essendo stati allegati diversi atti interruttivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 247/2024, avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TO TE, parte opponente;
CONTRO
Controparte_3
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE
[...] P.IVA_1
MAZZARELLA, parte opposta;
CON LA CHIAMATA DI
(c.f. - con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2
dell'Avv. ANTONELLA FIDELIO, terza chiamata.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 2.4.2024, il geometra ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2024, pubblicato il 24.1.2024, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in favore di Parte_2
[..
[...] [...]
la somma di € 77.813,62, oltre interessi ed
[...]
accessori ex art. 43 del Regolamento sulla Contribuzione, nonché le spese del procedimento.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
- l'assenza di prova del credito azionato;
- l'accertamento ottenuto in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato, nei confronti dell , della prescrizione dei crediti contributivi Controparte_2
portati da alcune cartelle relative alle annualità 2007, 2008, 2009;
- la prescrizione comunque maturata per tutte le annualità azionate, fatta eccezione per le annualità 2018, 2019, 2020.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiarendo che:
[...]
- il geom. è iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Lecco ed alla Cassa Pt_1
Geometri dal 1.1.1971 con matricola n. 708286P, ragion per cui è obbligato a comunicare il proprio reddito professionale IRPEF ed il volume d'affari I.V.A. dichiarati al Fisco ex art. 6 Regolamento sulla Contribuzione (in breve RC - ALL. 04) ed ex lege
n. 773 del 20/10/1982, oltre che a versare la relativa contribuzione;
- in relazione alle annualità contributive dal 2002 al 2019, l'opponente è moroso nel pagamento del contributo soggettivo e di maternità, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni (anni dal 2002 al 2020);
- il geom. è stato ripetutamente diffidato al pagamento delle somme da lui Pt_1
dovute.
Con riferimento ai motivi di opposizione la resistente ha replicato che il giudicato invocato dal geom. , oltre ad avere un oggetto solo in parte sovrapponibile a quello dell'odierno Pt_1
giudizio, non le è opponibile, essa non essendo stata convenuta in quel giudizio, rispetto al quale era peraltro litisconsorte necessaria;
in ogni caso, ha dedotto che è possibile l'eventuale duplicazione di titoli.
Quanto all'eccepita prescrizione, ha richiamato i diversi atti interruttivi già prodotti in CP_1
via monitoria e ha comunque argomentato che, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, Legge 20
3 ottobre 1982 n. 773, per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_3
dichiarazione annuale obbligatoria.
La resistente ha quindi allegato che per gli anni in contestazione il geom. non ha mai Pt_1
trasmesso la dichiarazione reddituale, sicché non ha mai iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che comunque sarebbe rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., stante la condotta del debitore, intenzionalmente volta ad occultare l'esistenza dell'obbligazione.
Poiché le somme dovute per contributi ed accessori relativi agli anni dal 2007 al 2017 erano state iscritte a ruolo mediante attivazione della procedura di riscossione, previa consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione, ha dedotto che CP_1 Controparte_4
deve considerarsi l'unica responsabile dei vizi inerenti eventuali irregolarità
[...]
formali del ruolo o della tardiva e/o irregolare notifica e/o comunque della mancata prova in giudizio della notifica della cartella esattoriale e dei successivi atti interruttivi della prescrizione;
perciò ha chiesto di essere autorizzata alla sua chiamata in giudizio, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, nella misura corrispondente all'importo dei contributi ed accessori dichiarati prescritti.
Infine, ha sostenuto la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla CP_1
base della prova scritta privilegiata ex art. 635 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa di e all'uopo differita Controparte_2
l'udienza ex art. 420 c.p.c., l'ente della riscossione si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad ogni questione inerente la formazione del ruolo.
Quanto ai crediti portati dalle cartelle formate da , Controparte_2
l'ente ha argomentato in ordine ai diversi atti interruttivi notificati al debitore, anche adducendo
“la sospensione delle procedure di notifica e dei termini prescrizionali per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021” ed, in ogni caso, chiarendo che due cartelle di pagamento risultano annullate.
Con provvedimento del 20.1.2025, è stato disposto che la parte opposta depositasse nota di chiarimenti, con indicazione delle annualità in cui non siano state presentate dall'opponente le
4 dichiarazioni reddituali, nonché delle annualità per le quali i contributi richiesti siano superiori a quelli minimi.
Dopo il deposito dei predetti chiarimenti la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
La causa viene decisa all'esito dell'odierna discussione e del deposito di note conclusive.
2. Ai fini della delimitazione del thema decidendum, merita osservare che, per effetto dei chiarimenti richiesti nel procedimento monitorio, il credito di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente le annualità dal 2007 al 2020.
L'opponente assume che sussista giudicato in ordine all'accertamento della prescrizione dei crediti relativi ad alcune annualità, tra le quali, per quanto qui rileva, gli anni 2007, 2008, 2009.
L'eccezione è infondata.
Il giudicato invocato dall'opponente è la sentenza n. 100/2018 (allegata sub doc. n. 4 dell'opponente), emessa in un giudizio che il geom. aveva promosso esclusivamente Pt_1
nel contraddittorio con , per ottenere l'accertamento Controparte_2
della prescrizione dei crediti contributivi di . Trattasi quindi di giudicato pacificamente CP_1
non opponibile alla , che non era parte di quel giudizio, nel quale peraltro avrebbe CP_3
dovuto essere convenuta quale unica legittimata passiva (cfr. sent. Cass. Sezioni Unite n.
7514/2022; ord. Cass. n. 19985/2024).
3. Tanto premesso, si pone nel presente giudizio la questione del dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione (pacificamente quinquennale) dei crediti contributivi azionati dalla . Rilevano nella materia le seguenti disposizioni: CP_3
- art. 19 Legge 773/1982 (Prescrizione dei contributi), a mente del quale “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. CP_3
Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di CP_3
cui all'articolo 17”;
- art. 17 Legge 773/1982 (Comunicazioni obbligatorie alla , secondo cui “Gli iscritti agli CP_3
albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla
entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale CP_3
dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini
5 dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”;
- l'art. 33 del Regolamento sulla Contribuzione che stabilisce: “33.1 Con il decorso di CP_1
cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni CP_3
relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse. 33.2
Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_3
uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato
(…)”.
3.1. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2, cit. nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione. Sin dalla sentenza Cass. n.
18698/2007 i giudici di legittimità hanno affermato che la legge 335/1995 ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall , ma non ha inciso sulle eventuali specifiche disposizioni delle casse previdenziali, in CP_5
virtù delle quali la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione reddituale. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei CP_3
contributi (conf. Cass. nn. 24414/2008, 4981/2014).
Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Delib. 25 novembre 1998 Controparte_3
modificativa dell'art. 45 del regolamento della che la prescrizione dei contributi decorre CP_3
dalla trasmissione alla della dichiarazione del debitore, ai sensi dell'art. 17 cit., CP_3
dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione.
6 La Corte di Cassazione ha inoltre puntualizzato che, in caso di mancata trasmissione della dichiarazione, non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981). Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 l. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dai giudici di legittimità anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal nuovo Regolamento sulla contribuzione (v. Cass.
6.6.2023 n. 15787).
3.2. Tuttavia, con specifico riferimento alla contribuzione minima, la Corte di Cassazione ha anche precisato che, stante l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale la regola secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione, da parte dell'obbligato, della dichiarazione reddituale: proprio perchè tale contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere CP_3
esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. I giudici di legittimità hanno quindi argomentato che, in sostanza, la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annualità in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla e identica CP_3
decorrenza va riconosciuta rispetto alla corrispondente prescrizione (Cass. n. 27218/2018).
Infine, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale si riferisce solo all'ipotesi di dichiarazione omessa, mentre l'infedeltà della comunicazione non può determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione (Cass. 6259/2011).
4. Con la nota di chiarimenti del 28.2.2025, l'odierna opposta ha puntualmente indicato le annualità per le quali l'opponente ha o non ha presentato le dichiarazioni reddituali, nonché le annualità in cui sono state presentate dichiarazioni reddituali incomplete o non veritiere
(quest'ultima circostanza sussiste nelle annualità dal 2007 al 2010).
4.1. Per le annualità dal 2011 al 2019 ha allegato che non sono state prodotte CP_1
dichiarazioni reddituali e ha richiesto soltanto la contribuzione minima, il cui termine di prescrizione, per le ragioni anzidette, decorre dalla stessa annualità di pertinenza e quindi dal 1° gennaio di ogni anno.
Considerato che
il decreto ingiuntivo è stato notificato il 28.2.2024, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto per tutte le annualità in discussione. Di
7 seguito si elencano gli atti interruttivi per le singole annualità, con indicazione dell'allegato (gli allegati con le lettere sono contenuti nel fascicolo monitorio, deposito del 27.11.2023):
2011: sollecito di pagamento sub d) del 26.7.2013, sub m) del 27.11.2015, sub t) del
24.10.2018, sub u) del 31.1.2019 e sub y) del 28.6.2023;
2012: sollecito di pagamento sub f) del 30.9.2014, sub t) del 24.10.2018, sub v) del 5.12.2019, sub y) del 28.6.2023;
2013: sollecito di pagamento sub j) del 12.5.2015, sub t) del 24.10.2018, sub w) del 22.6.2020;
2014: sollecito di pagamento sub n) del 20.7.2016, sub o) del 23.9.2016, sub t) del 24.10.2018, sub w) del 22.6.2020;
2015: sollecito di pagamento sub n) del 20.7.2016, sub q) del 31.7.2017, sub t) del 24.10.2018, raccomandata ricevuta il 30.3.2022 sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione della
; CP_3
2016: sollecito di pagamento sub t) del 24.10.2018, raccomandata ricevuta il 30.3.2022 sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione della;
CP_3
2017: sollecito di pagamento sub t) del 24.10.2018, sub y) del 28.6.2023;
2018: sollecito di pagamento sub x) del 20.10.2020;
2019: sollecito di pagamento sub x) del 20.10.2020.
4.2. Per le annualità dal 2007 al 2010 ha precisato di avere azionato sia i contributi CP_1
minimi che i contributi a percentuale. Trattasi di annualità per le quali la ha dedotto siano CP_3
state trasmesse le dichiarazioni reddituali, in alcuni casi non veritiere. In ogni caso, per quanto sopra argomentato, anche per tali ultime annualità la prescrizione decorre dal termine di trasmissione delle dichiarazioni reddituali.
Considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 28.2.2024, anche in tal caso il termine di prescrizione è stato validamente interrotto. Di seguito si elencano gli atti interruttivi per le singole annualità, con indicazione dell'allegato (gli allegati con le lettere sono contenuti nel fascicolo monitorio, deposito del 27.11.2023):
2007: notifica della cartella n. 13420080005554388000 in data 15.12.2008 (allegata sub doc.
n. 3 ) riferibile all'annualità 2007, come si desume Controparte_2
dall'intimazione di pagamento n. 134 2016 90012451 06/000 sub doc. n. 7 dell
[...]
[..
[...] [...]
; atto di pignoramento notificato il 4.10.2013, sub doc. n. 6 Parte_3
dell intimazione di pagamento n. Controparte_2
13420169001245106/000 sub doc. n. 7 dell , Controparte_2
notificata il 8.9.2016; sollecito di pagamento sub t) del 24.10.2018; raccomandata ricevuta il
30.3.2022, sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione;
CP_1
2008: sollecito di pagamento sub d) del 26.7.2013; sub t) del 24.10.2018; sub y) del 28.6.2023;
2009: notifica della cartella n. 13420110000980959000 in data 22.2.2011 (allegata sub doc. n.
5 dell ) riferibile all'annualità 2009, come si desume Controparte_2
dall'intimazione di pagamento n. 13420169001245106/000 sub doc. n. 7 dell
[...]
; atto di pignoramento notificato il 4.10.2013, sub doc. n. 6 Controparte_2
dell intimazione di pagamento n. Controparte_2
13420169001245106/000 sub doc. n. 7 dell notificata Controparte_2
il 8.9.2016; sollecito di pagamento sub w) del 22.6.2020.
4.3. Si rileva che tutti gli atti (solleciti, intimazioni, atti di pignoramento, raccomandate, cartelle) sopra elencati, hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
Sul punto, giova premettere che l'art. 2943, comma IV, c.c. attribuisce efficacia interruttiva ad
“ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”. La disposizione implica un rinvio all'art. 1219 c.c., per il quale “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. L'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219, comma I, c.c. per la costituzione in mora del debitore è quindi la richiesta scritta di adempimento: il creditore deve cioè avere manifestato al debitore la sua chiara volontà in tal senso.
La valutazione della idoneità di una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto e in tal modo di interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale.
Quanto alle regole ermeneutiche che devono presiedere gli atti di tal fatta, si condividono le argomentazioni da ultimo espresse dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 19626/2023, nella quale, richiamando un proprio precedente (Cass. Sez. Lav., sent. 5 novembre 1998, n.
11150, Rv. 520412-01), hanno evidenziato come si tratti di atti il cui tratto caratteristico consiste
9 nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente dalla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge. Di conseguenza, nell'ermeneusi del loro contenuto, ciò che rileva non è tanto l'intento dell'autore, quanto la riconoscibilità del medesimo, donde la conseguente inutilizzabilità di criteri dettati per l'interpretazione dei contratti dall'art. 1362 c.c., calibrati essenzialmente sulla volontà dell'agente e la pertinenza invece degli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato. Si legge, inoltre, nella sopra richiamata ordinanza del 2023, che anche ad ammettere, pure per gli atti giuridici in senso stretto, il ricorso in via analogica
(come pare incline a ritenere la più recente giurisprudenza di legittimità) alle regole di ermeneutica fissate per gli atti negoziali stessi, queste vanno pur sempre applicate “in quanto compatibili” (come ritenuto da Cass. n. 11416/2018, n. 11579/ 2014, n. 2600/2001).
In definitiva, se anche è ammissibile, per gli atti giuridici in senso stretto, il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell'art. 1363 c.c., la considerazione dell'atto nel suo complesso non può essere finalizzata alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore ma all'oggettiva riconoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario.
In applicazione di tali criteri, è sufficiente osservare che gli atti interruttivi di cui sopra si riferiscono chiaramente alla situazione di morosità, recano l'indicazione delle annualità richieste in pagamento e quasi sempre anche degli importi ad esse relativi. Non è quindi revocabile in dubbio la loro idoneità a mettere in mora il debitore.
4.4. Appare infine defatigatoria l'eccezione dell'opponente relativa al difetto di prova del credito, considerato che non è in contestazione l'iscrizione del ricorrente alla , l'entità CP_1
della contribuzione minima richiesta ed invero, nemmeno l'ammontare della contribuzione a percentuale (oltre che dei valori presi a riferimento per la sua determinazione).
In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opponente va condannato a rifondere le spese di lite (liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta), non solo nei confronti di , ma -per il principio CP_1
di causalità della chiamata (Cass. nn. 23123/2019 e 2492/2016)- anche nei confronti di
. Controparte_2
10
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
ei confronti di Pt_1 Controparte_3
con la chiamata in causa di
[...] Controparte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4/2024, pubblicato il 24.1.2024; condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del giudizio, che Controparte_3
liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_2
giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lecco, 2 luglio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
11
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 247/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 2/7/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. TO TE;
per la parte resistente l'Avv. ERIKA MICHELOZZI in sostituzione CP_1
dell'Avv. GIUSEPPE MAZZARELLA;
per l'Avv. TANIA DE FAZIO in Controparte_2
sostituzione dell'Avv. ANTONELLA FIDELIO.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. TE si riporta agli atti ed evidenzia che l'opposizione è parzialmente fondata perché chiede la cessazione della Controparte_2
materia del contendere con riferimento alle due cartelle.
L'Avv. MICHELOZZI si riporta alle proprie difese. rappresenta che l'eccezione di Controparte_2
prescrizione non può essere accolta essendo stati allegati diversi atti interruttivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 247/2024, avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TO TE, parte opponente;
CONTRO
Controparte_3
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE
[...] P.IVA_1
MAZZARELLA, parte opposta;
CON LA CHIAMATA DI
(c.f. - con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2
dell'Avv. ANTONELLA FIDELIO, terza chiamata.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 2.4.2024, il geometra ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2024, pubblicato il 24.1.2024, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in favore di Parte_2
[..
[...] [...]
la somma di € 77.813,62, oltre interessi ed
[...]
accessori ex art. 43 del Regolamento sulla Contribuzione, nonché le spese del procedimento.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
- l'assenza di prova del credito azionato;
- l'accertamento ottenuto in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato, nei confronti dell , della prescrizione dei crediti contributivi Controparte_2
portati da alcune cartelle relative alle annualità 2007, 2008, 2009;
- la prescrizione comunque maturata per tutte le annualità azionate, fatta eccezione per le annualità 2018, 2019, 2020.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiarendo che:
[...]
- il geom. è iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Lecco ed alla Cassa Pt_1
Geometri dal 1.1.1971 con matricola n. 708286P, ragion per cui è obbligato a comunicare il proprio reddito professionale IRPEF ed il volume d'affari I.V.A. dichiarati al Fisco ex art. 6 Regolamento sulla Contribuzione (in breve RC - ALL. 04) ed ex lege
n. 773 del 20/10/1982, oltre che a versare la relativa contribuzione;
- in relazione alle annualità contributive dal 2002 al 2019, l'opponente è moroso nel pagamento del contributo soggettivo e di maternità, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni (anni dal 2002 al 2020);
- il geom. è stato ripetutamente diffidato al pagamento delle somme da lui Pt_1
dovute.
Con riferimento ai motivi di opposizione la resistente ha replicato che il giudicato invocato dal geom. , oltre ad avere un oggetto solo in parte sovrapponibile a quello dell'odierno Pt_1
giudizio, non le è opponibile, essa non essendo stata convenuta in quel giudizio, rispetto al quale era peraltro litisconsorte necessaria;
in ogni caso, ha dedotto che è possibile l'eventuale duplicazione di titoli.
Quanto all'eccepita prescrizione, ha richiamato i diversi atti interruttivi già prodotti in CP_1
via monitoria e ha comunque argomentato che, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, Legge 20
3 ottobre 1982 n. 773, per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_3
dichiarazione annuale obbligatoria.
La resistente ha quindi allegato che per gli anni in contestazione il geom. non ha mai Pt_1
trasmesso la dichiarazione reddituale, sicché non ha mai iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che comunque sarebbe rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., stante la condotta del debitore, intenzionalmente volta ad occultare l'esistenza dell'obbligazione.
Poiché le somme dovute per contributi ed accessori relativi agli anni dal 2007 al 2017 erano state iscritte a ruolo mediante attivazione della procedura di riscossione, previa consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione, ha dedotto che CP_1 Controparte_4
deve considerarsi l'unica responsabile dei vizi inerenti eventuali irregolarità
[...]
formali del ruolo o della tardiva e/o irregolare notifica e/o comunque della mancata prova in giudizio della notifica della cartella esattoriale e dei successivi atti interruttivi della prescrizione;
perciò ha chiesto di essere autorizzata alla sua chiamata in giudizio, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, nella misura corrispondente all'importo dei contributi ed accessori dichiarati prescritti.
Infine, ha sostenuto la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla CP_1
base della prova scritta privilegiata ex art. 635 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa di e all'uopo differita Controparte_2
l'udienza ex art. 420 c.p.c., l'ente della riscossione si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad ogni questione inerente la formazione del ruolo.
Quanto ai crediti portati dalle cartelle formate da , Controparte_2
l'ente ha argomentato in ordine ai diversi atti interruttivi notificati al debitore, anche adducendo
“la sospensione delle procedure di notifica e dei termini prescrizionali per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021” ed, in ogni caso, chiarendo che due cartelle di pagamento risultano annullate.
Con provvedimento del 20.1.2025, è stato disposto che la parte opposta depositasse nota di chiarimenti, con indicazione delle annualità in cui non siano state presentate dall'opponente le
4 dichiarazioni reddituali, nonché delle annualità per le quali i contributi richiesti siano superiori a quelli minimi.
Dopo il deposito dei predetti chiarimenti la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
La causa viene decisa all'esito dell'odierna discussione e del deposito di note conclusive.
2. Ai fini della delimitazione del thema decidendum, merita osservare che, per effetto dei chiarimenti richiesti nel procedimento monitorio, il credito di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente le annualità dal 2007 al 2020.
L'opponente assume che sussista giudicato in ordine all'accertamento della prescrizione dei crediti relativi ad alcune annualità, tra le quali, per quanto qui rileva, gli anni 2007, 2008, 2009.
L'eccezione è infondata.
Il giudicato invocato dall'opponente è la sentenza n. 100/2018 (allegata sub doc. n. 4 dell'opponente), emessa in un giudizio che il geom. aveva promosso esclusivamente Pt_1
nel contraddittorio con , per ottenere l'accertamento Controparte_2
della prescrizione dei crediti contributivi di . Trattasi quindi di giudicato pacificamente CP_1
non opponibile alla , che non era parte di quel giudizio, nel quale peraltro avrebbe CP_3
dovuto essere convenuta quale unica legittimata passiva (cfr. sent. Cass. Sezioni Unite n.
7514/2022; ord. Cass. n. 19985/2024).
3. Tanto premesso, si pone nel presente giudizio la questione del dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione (pacificamente quinquennale) dei crediti contributivi azionati dalla . Rilevano nella materia le seguenti disposizioni: CP_3
- art. 19 Legge 773/1982 (Prescrizione dei contributi), a mente del quale “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. CP_3
Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di CP_3
cui all'articolo 17”;
- art. 17 Legge 773/1982 (Comunicazioni obbligatorie alla , secondo cui “Gli iscritti agli CP_3
albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla
entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale CP_3
dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini
5 dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”;
- l'art. 33 del Regolamento sulla Contribuzione che stabilisce: “33.1 Con il decorso di CP_1
cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni CP_3
relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse. 33.2
Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_3
uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato
(…)”.
3.1. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2, cit. nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione. Sin dalla sentenza Cass. n.
18698/2007 i giudici di legittimità hanno affermato che la legge 335/1995 ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall , ma non ha inciso sulle eventuali specifiche disposizioni delle casse previdenziali, in CP_5
virtù delle quali la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione reddituale. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei CP_3
contributi (conf. Cass. nn. 24414/2008, 4981/2014).
Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Delib. 25 novembre 1998 Controparte_3
modificativa dell'art. 45 del regolamento della che la prescrizione dei contributi decorre CP_3
dalla trasmissione alla della dichiarazione del debitore, ai sensi dell'art. 17 cit., CP_3
dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione.
6 La Corte di Cassazione ha inoltre puntualizzato che, in caso di mancata trasmissione della dichiarazione, non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981). Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 l. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dai giudici di legittimità anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal nuovo Regolamento sulla contribuzione (v. Cass.
6.6.2023 n. 15787).
3.2. Tuttavia, con specifico riferimento alla contribuzione minima, la Corte di Cassazione ha anche precisato che, stante l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale la regola secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione, da parte dell'obbligato, della dichiarazione reddituale: proprio perchè tale contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere CP_3
esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. I giudici di legittimità hanno quindi argomentato che, in sostanza, la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annualità in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla e identica CP_3
decorrenza va riconosciuta rispetto alla corrispondente prescrizione (Cass. n. 27218/2018).
Infine, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale si riferisce solo all'ipotesi di dichiarazione omessa, mentre l'infedeltà della comunicazione non può determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione (Cass. 6259/2011).
4. Con la nota di chiarimenti del 28.2.2025, l'odierna opposta ha puntualmente indicato le annualità per le quali l'opponente ha o non ha presentato le dichiarazioni reddituali, nonché le annualità in cui sono state presentate dichiarazioni reddituali incomplete o non veritiere
(quest'ultima circostanza sussiste nelle annualità dal 2007 al 2010).
4.1. Per le annualità dal 2011 al 2019 ha allegato che non sono state prodotte CP_1
dichiarazioni reddituali e ha richiesto soltanto la contribuzione minima, il cui termine di prescrizione, per le ragioni anzidette, decorre dalla stessa annualità di pertinenza e quindi dal 1° gennaio di ogni anno.
Considerato che
il decreto ingiuntivo è stato notificato il 28.2.2024, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto per tutte le annualità in discussione. Di
7 seguito si elencano gli atti interruttivi per le singole annualità, con indicazione dell'allegato (gli allegati con le lettere sono contenuti nel fascicolo monitorio, deposito del 27.11.2023):
2011: sollecito di pagamento sub d) del 26.7.2013, sub m) del 27.11.2015, sub t) del
24.10.2018, sub u) del 31.1.2019 e sub y) del 28.6.2023;
2012: sollecito di pagamento sub f) del 30.9.2014, sub t) del 24.10.2018, sub v) del 5.12.2019, sub y) del 28.6.2023;
2013: sollecito di pagamento sub j) del 12.5.2015, sub t) del 24.10.2018, sub w) del 22.6.2020;
2014: sollecito di pagamento sub n) del 20.7.2016, sub o) del 23.9.2016, sub t) del 24.10.2018, sub w) del 22.6.2020;
2015: sollecito di pagamento sub n) del 20.7.2016, sub q) del 31.7.2017, sub t) del 24.10.2018, raccomandata ricevuta il 30.3.2022 sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione della
; CP_3
2016: sollecito di pagamento sub t) del 24.10.2018, raccomandata ricevuta il 30.3.2022 sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione della;
CP_3
2017: sollecito di pagamento sub t) del 24.10.2018, sub y) del 28.6.2023;
2018: sollecito di pagamento sub x) del 20.10.2020;
2019: sollecito di pagamento sub x) del 20.10.2020.
4.2. Per le annualità dal 2007 al 2010 ha precisato di avere azionato sia i contributi CP_1
minimi che i contributi a percentuale. Trattasi di annualità per le quali la ha dedotto siano CP_3
state trasmesse le dichiarazioni reddituali, in alcuni casi non veritiere. In ogni caso, per quanto sopra argomentato, anche per tali ultime annualità la prescrizione decorre dal termine di trasmissione delle dichiarazioni reddituali.
Considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 28.2.2024, anche in tal caso il termine di prescrizione è stato validamente interrotto. Di seguito si elencano gli atti interruttivi per le singole annualità, con indicazione dell'allegato (gli allegati con le lettere sono contenuti nel fascicolo monitorio, deposito del 27.11.2023):
2007: notifica della cartella n. 13420080005554388000 in data 15.12.2008 (allegata sub doc.
n. 3 ) riferibile all'annualità 2007, come si desume Controparte_2
dall'intimazione di pagamento n. 134 2016 90012451 06/000 sub doc. n. 7 dell
[...]
[..
[...] [...]
; atto di pignoramento notificato il 4.10.2013, sub doc. n. 6 Parte_3
dell intimazione di pagamento n. Controparte_2
13420169001245106/000 sub doc. n. 7 dell , Controparte_2
notificata il 8.9.2016; sollecito di pagamento sub t) del 24.10.2018; raccomandata ricevuta il
30.3.2022, sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione;
CP_1
2008: sollecito di pagamento sub d) del 26.7.2013; sub t) del 24.10.2018; sub y) del 28.6.2023;
2009: notifica della cartella n. 13420110000980959000 in data 22.2.2011 (allegata sub doc. n.
5 dell ) riferibile all'annualità 2009, come si desume Controparte_2
dall'intimazione di pagamento n. 13420169001245106/000 sub doc. n. 7 dell
[...]
; atto di pignoramento notificato il 4.10.2013, sub doc. n. 6 Controparte_2
dell intimazione di pagamento n. Controparte_2
13420169001245106/000 sub doc. n. 7 dell notificata Controparte_2
il 8.9.2016; sollecito di pagamento sub w) del 22.6.2020.
4.3. Si rileva che tutti gli atti (solleciti, intimazioni, atti di pignoramento, raccomandate, cartelle) sopra elencati, hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
Sul punto, giova premettere che l'art. 2943, comma IV, c.c. attribuisce efficacia interruttiva ad
“ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”. La disposizione implica un rinvio all'art. 1219 c.c., per il quale “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. L'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219, comma I, c.c. per la costituzione in mora del debitore è quindi la richiesta scritta di adempimento: il creditore deve cioè avere manifestato al debitore la sua chiara volontà in tal senso.
La valutazione della idoneità di una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto e in tal modo di interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale.
Quanto alle regole ermeneutiche che devono presiedere gli atti di tal fatta, si condividono le argomentazioni da ultimo espresse dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 19626/2023, nella quale, richiamando un proprio precedente (Cass. Sez. Lav., sent. 5 novembre 1998, n.
11150, Rv. 520412-01), hanno evidenziato come si tratti di atti il cui tratto caratteristico consiste
9 nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente dalla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge. Di conseguenza, nell'ermeneusi del loro contenuto, ciò che rileva non è tanto l'intento dell'autore, quanto la riconoscibilità del medesimo, donde la conseguente inutilizzabilità di criteri dettati per l'interpretazione dei contratti dall'art. 1362 c.c., calibrati essenzialmente sulla volontà dell'agente e la pertinenza invece degli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato. Si legge, inoltre, nella sopra richiamata ordinanza del 2023, che anche ad ammettere, pure per gli atti giuridici in senso stretto, il ricorso in via analogica
(come pare incline a ritenere la più recente giurisprudenza di legittimità) alle regole di ermeneutica fissate per gli atti negoziali stessi, queste vanno pur sempre applicate “in quanto compatibili” (come ritenuto da Cass. n. 11416/2018, n. 11579/ 2014, n. 2600/2001).
In definitiva, se anche è ammissibile, per gli atti giuridici in senso stretto, il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell'art. 1363 c.c., la considerazione dell'atto nel suo complesso non può essere finalizzata alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore ma all'oggettiva riconoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario.
In applicazione di tali criteri, è sufficiente osservare che gli atti interruttivi di cui sopra si riferiscono chiaramente alla situazione di morosità, recano l'indicazione delle annualità richieste in pagamento e quasi sempre anche degli importi ad esse relativi. Non è quindi revocabile in dubbio la loro idoneità a mettere in mora il debitore.
4.4. Appare infine defatigatoria l'eccezione dell'opponente relativa al difetto di prova del credito, considerato che non è in contestazione l'iscrizione del ricorrente alla , l'entità CP_1
della contribuzione minima richiesta ed invero, nemmeno l'ammontare della contribuzione a percentuale (oltre che dei valori presi a riferimento per la sua determinazione).
In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opponente va condannato a rifondere le spese di lite (liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta), non solo nei confronti di , ma -per il principio CP_1
di causalità della chiamata (Cass. nn. 23123/2019 e 2492/2016)- anche nei confronti di
. Controparte_2
10
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
ei confronti di Pt_1 Controparte_3
con la chiamata in causa di
[...] Controparte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4/2024, pubblicato il 24.1.2024; condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del giudizio, che Controparte_3
liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_2
giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lecco, 2 luglio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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