Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 21747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21747 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08278/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8278 del 2022, proposto da Bluenergy Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Bozzo, Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Co.Di.Ci. – Centro per i Diritti del Cittadino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'AGCM n. 30136 del 27 aprile 2022, adottato all'esito del procedimento istruttorio PS11888 e notificato alla ricorrente il 3 maggio 2022, mediante il quale l'AGCM ha deliberato: “a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Bluenergy Group S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione e la reiterazione; b) di irrogare alla società Bluenergy Group S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000.000;
- dei provvedimenti del 19 ottobre 2021 e del 16 novembre 2021, con i quali l'AGCM ha disposto il rigetto e l'inammissibilità degli impegni proposti da Bluenergy ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie adottato con delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015;
- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti relativi al procedimento, inclusi: il provvedimento di avvio del procedimento del 22 luglio 2021; la comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria notificata a Bluenergy in data 15 dicembre 2021; i provvedimenti di proroga dei termini del procedimento del 19 ottobre 2021, dell'11 gennaio 2022 e del 22 febbraio 2022 nonché, per quanto occorrer possa:
- del Regolamento adottato con delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015;
- del parere reso dall'AGCOM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206/2005, e acquisito dall'AGCM in data 3 marzo 2022;
- del parere reso dall'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206/2005, e acquisito dall'AGCM in data 30 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. IL RI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa possono essere così sinteticamente tratteggiati.
In data 22 luglio 2021, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento de quo al fine di accertare la conformità con la disciplina consumeristica di tre condotte poste in essere nell’ambito dell’attività di vendita di servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero, anche a favore di utenti domestici e microimprese.
In particolare, le condotte contestate sono consistite:
A) nella mancanza di un’informativa completa e trasparente circa le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, con particolare riguardo all’omessa e/o confusoria indicazione, sia nella documentazione contrattuale, sia nel materiale pubblicitario, degli oneri di commercializzazione connessi ai servizi di fornitura (quali, ad esempio, gli oneri PCV, QVD e CCR previsti dalla Società, la cui entità è definita solamente mediante il rinvio alle delibere ARERA), nonché la previsione di ulteriori oneri di gestione commerciale e/o amministrativa a fronte dello svolgimento di attività non meglio specificate;
B) nelle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche contrattuali, avvenute anche mediante avviso in bolletta, anziché con separata comunicazione;
C) nell’assenza di specificazioni circa l’esistenza di eventuali limiti e/o condizioni di applicabilità dei bonus e/o sconti previsti nell’ambito delle offerte commerciali proposte dalla Società.
Nel corso del procedimento, il professionista ha presentato una proposta di impegni in data 6 settembre 2021, integrata il 1° ottobre 2021 successivo e disattesa dall’Autorità con delibera del 19 ottobre successivo.
Una seconda proposta di impegni (presentata in data 4 novembre 2021) è stata poi dichiarata inammissibile con decisione del 16 novembre 2021.
L'Autorità ha quindi acquisito il prescritto parere sia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) sia dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Alla luce dell’articolata istruttoria svolta e delle risultanze emerse nel corso del procedimento, con il provvedimento impugnato l’Autorità ha accertato la realizzazione da parte di Bluenergy Group S.p.A. della pratica commerciale ingannevole ipotizzata in avvio.
In particolare, le condotte sub a), sub b) e sub c) sono risultate in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo; l’Autorità ha dunque ingiunto la cessazione delle stesse e l’adozione di misure necessarie a rimuoverne gli effetti.
Inoltre, ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000.000 (due milioni di euro).
2. Ciò ricordato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Bluenergy ha impugnato il provvedimento dell’Antitrust, lamentandone l'illegittimità in ragione di articolati motivi di diritto, in particolare denunciando:
- la violazione del termine per l'avvio del procedimento e la violazione dell'articolo 14 della legge 689 del 1981;
- l'illegittimo rigetto degli impegni;
- l'erronea valutazione degli illeciti contestati e l’insussistenza delle pratiche scorrette;
- la sproporzione e eccessività della sanzione.
Sulla base delle sopra dedotte doglianze, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento.
Si sono costituite in giudizio le autorità intimate in epigrafe, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 ottobre 2025.
3. Tanto premesso in fatto, deve essere respinto il primo motivo di ricorso.
Per mezzo della prima lagnanza, la ricorrente ha contestato che le prime segnalazioni da cui è originato il procedimento risalirebbero al periodo tra il 2019 e il 2020 e che tali segnalazioni già avrebbero contenuto tutti gli elementi essenziali per avviare l’istruttoria; mentre quest’ultima sarebbe stata iniziata dall’Autorità solo dopo un anno, con riveniente violazione dell’articolo 14 della legge 689/81.
Il motivo è infondato.
In merito deve preliminarmente osservarsi come la circostanza che il Consiglio di Stato abbia recentemente rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una nuova questione interpretativa dell’art. 14 della legge 689/1981 risulta ininfluente sull’odierno giudizio: invero, quell’ordinanza (Cons. Stato, sez. VI, ord., 14 maggio 2025, n. 4151) afferisce ad una violazione del diritto antitrust (segnatamente, un’intesa vietata dall’art. 101 Tfue), mentre nell’odierno giudizio viene in rilievo una pratica commerciale scorretta (di cui agli artt. 20 ss. cod. cons.). In ogni caso, va considerato che la Corte di giustizia ha più volte rammentato che qualora «la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî» il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19), deve ritenersi che si possa decidere la causa senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 2025, n. 12941, 26 agosto 2025, n. 15795).
Deve infatti rilevarsi che, pronunciandosi sulla questione dell’applicabilità dell’art. 14 della l. n. 689/81, e del relativo termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori in materia di pratiche commerciali scorrette, con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che: “Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”.
Per addivenire a tale conclusione la Corte ha premesso che gli Stati membri, nell’adozione e l’applicazione di tali norme, sono tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di effettività, di tal che “essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione di tale diritto” (§ 36 sent.); a tal fine, i termini procedurali fissati devono “far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l’effettiva attuazione della direttiva 2005/29 nell’ordinamento giuridico interno” (§ 38 sent.); tutto ciò tenendo conto “delle peculiarità dei casi riguardanti la lotta contro le pratiche commerciali sleali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 e, in particolare, del fatto che tali casi possono richiedere una complessa analisi materiale ed economica” (§ 40 sent.).
La Corte ha precisato, altresì, che “al fine di adempiere efficacemente il loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa in detta materia devono essere in grado di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad esse indirizzate, disponendo, a tal fine, di un ampio margine di discrezionalità” (§ 49 sent.), onde poter “procedere a tutte le misure istruttorie preliminari nonché alle valutazioni di fatto e di diritto spesso complesse, necessarie per valutare se l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio sia giustificato, ma anche di scegliere, in funzione del grado di priorità che, nell’esercizio della sua indipendenza operativa, intende accordare a una procedura d’infrazione in corso, il momento più opportuno per avviare, se del caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest’ultima” (§ 52 sent.).
Richiamando le conclusioni dell’Avvocato Generale, la Corte ha osservato che “l'applicazione del termine in questione rischia di obbligare l'AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l'insieme delle procedure d'infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure in materia di tutela dei consumatori. Tale Autorità potrebbe quindi essere costretta ad avviare procedimenti istruttori su basi di fatto e di diritto incerte o a privilegiare il trattamento di talune categorie di casi che le sue risorse disponibili le consentano di trattare superata la fase dell'indagine preliminare, a scapito magari di casi particolarmente complessi e dannosi per gli interessi dei consumatori. Un siffatto pregiudizio all'indipendenza operativa dell'AGCM è tanto più verosimile in una situazione in cui il dies a quo del termine, le cui modalità di avvio appaiono, del resto, poco precise, poco chiare e poco prevedibili tanto per tale autorità quanto per l'impresa interessata, coincide con la prima segnalazione dell'asserita violazione presso tale autorità, la quale è quindi obbligata ad istruire immediatamente il fascicolo” (par. 58).
In ogni caso, deve anche considerarsi che nella fattispecie, benché le prime segnalazioni siano pervenute all’Autorità fin dal luglio 2020, solo con il sopravvenire nel tempo di ulteriori segnalazioni, l’Autorità ha potuto effettivamente valutare se le denunce pervenute potessero essere riconducibili ad episodi isolati (fisiologici) oppure potessero considerarsi sintomatiche di un problema diffuso e reiterato nel tempo, tale da giustificare l’avvio del procedimento sanzionatorio; ove, infatti, il termine per l’avvio dovesse essere fatto decorrere rigidamente dalle prime denunce, l’Autorità si vedrebbe costretta ad avviare numerosi procedimenti senza operare quel vaglio necessario a far sì che solo le condotte di maggiore gravità e diffusione siano effettivamente perseguite.
Si aggiunga che il procedimento de quo si è sviluppato durante il periodo di emergenza sanitaria da infezione COVID-19, con ulteriore rallentamento delle necessarie attività strumentali.
Ciò tanto più se si considera che nel passo della sentenza sopra riportato la Corte di Giustizia ha anche precisato che far decorrere il termine per l’avvio del procedimento dalla prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità può comportare un effettivo pregiudizio all’indipendenza operativa dell’Autorità.
Si aggiunga che la ricorrente non ha in alcun modo indicato il pregiudizio, in termini di lesione dei diritti di difesa, che le sarebbe derivato dall’inutile decorso del termine in questione e dall’avvio non tempestivo del procedimento, elemento che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia assume rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della censura di tardività dell’attività procedimentale.
Ed infatti in più occasioni la Corte di giustizia UE ha affermato che il superamento del termine ragionevole può costituire motivo di annullamento delle decisioni che accertano infrazioni solo se risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate; al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo (Tribunale UE, 18.11.2020, cause T-814/17, p.ti 357-359; e in senso conforme, Tribunale UE, 6.12.2020, T-515/18, p.to 91 e Corte di giustizia, 21.1.2021, causa C-466/19 P, p.to 32 e 21.9.2006, Gebied, C 105/04).
Inoltre, nella fattispecie rileva anche la natura permanente dell’illecito contestato: la circostanza che la condotta fosse ancora in essere al momento dell’avvio (e anche della conclusione del procedimento) esclude, infatti, che tra la condotta e l’accertamento si sia creato uno iato temporale tale da poter limitare la possibilità per l’impresa di reperire le eventuali prove a discarico riguardanti l’infrazione addebitata.
Né tale pregiudizio può essere individuato nel fatto che la parte interessata, non essendo notiziata dell’avvio del procedimento sanzionatorio, continuerebbe nella pratica ipoteticamente illecita, andando incontro a conseguenze di maggiore entità, poiché tale affermazione postulerebbe che l’inerzia dell’Amministrazione ingeneri un affidamento che consentirebbe la prosecuzione della condotta illecita mentre, come è evidente, il soggetto che pone in essere una pratica commerciale scorretta o, comunque, una condotta sanzionabile, non può certo efficacemente sostenere di aver perseverato nell’illecito sol perché non gli sarebbe stata contestata la violazione.
Del resto, anche il Consiglio di Stato ha recepito i passaggi principali della sentenza della Corte di giustizia (Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025), affermando che i principî espressi dalla Corte comportano che ai procedimenti antitrust di AGCM si applica solo il principio del termine ragionevole e che in ogni caso, per dar luogo ad una ipotesi di annullamento del provvedimento finale, la parte deve dimostrare il pregiudizio che l’eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria ha determinato sui propri diritti di difesa.
A tal riguardo la citata recente ordinanza n.4151/2025, che ha di nuovo disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte europea, deve essere disattesa, perché non ha considerato che la Corte ha già risposto a entrambi i quesiti e che, inter alia, quanto al secondo quesito (inerente il regime della prova della presunta lesione al diritto di difesa), la disciplina del regime della prova è rimessa alla autonomia procedurale dei paesi membri, non risultando alcuna irragionevolezza nell’imporre all’impresa sanzionata l’ipotetica prova del danno patito dalla violazione del termine di 90 gg (per il principio di “vicinanza” della prova e per l’impossibilità di imporre all’amministrazione la cd. “prova negativa”).
4. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta la legittimità del rigetto degli impegni, come deliberato dall'Autorità con atto del 19 ottobre. L'istante ha altresì contestato il fatto che l'Antitrust non abbia chiesto ulteriori integrazioni degli impegni stessi e ha lamentato una dedotta disparità di trattamento con altri operatori (che avrebbero ricevuto un trattamento diverso, avendo l'Autorità nei loro riguardi accettato le misure rimediali proposte).
Rileva il Collegio come debba farsi riferimento alla univoca giurisprudenza dal giudice amministrativo secondo cui la valutazione degli impegni, da parte dell'Autorità, ha un carattere latamente discrezionale, in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia intestata alla stessa amministrazione di scegliere le priorità di intervento e l’opportunità di perseguire le condotte commerciali gravemente scorrette.
La stessa possibilità di richiedere integrazioni agli impegni proposti dal professionista rientra in tale ampia discrezionalità.
Per altro, l'Antitrust ha consentito comunque alla società di modificare e di integrare la prima proposta.
Il punto è che, con ragionamento logico e non sostituibile da un diverso giudizio dal giudice amministrativo, l'AGCM ha ritenuto la necessità di perseguire comunque la condotta, perché i ravvisati profili di scorrettezza non erano stati adeguatamente rimossi dal professionista e perché la condotta era connotata da specifici elementi di gravità che suggerivano la definizione del procedimento.
Il fatto che l'amministrazione avesse consentito una prima modifica degli impegni e che avesse interloquito col professionista nono costituiscono circostanze da cui potesse sorgere un affidamento sulla definizione positiva della vicenda. Deve ribadirsi che l'Autorità è pienamente libera di perseguire le potenzialità dannose della pratica, laddove sia evidente la gravità della stessa.
Né può seguirsi l'assunto incentrato su di una dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri operatori, perché difetta una identità di fattispecie (per altro nei casi indicati dall'esponente, gli uffici risultano aver compiuto analoghi accertamenti).
Quanto poi alla reiezione della ulteriore proposta di impegni del 4 novembre 2021, quest’ultima è stata correttamente ritenuta inammissibile, perché presentata successivamente al precedente rigetto e già decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dal Regolamento sulle procedure istruttorie.
Per altro, si osserva che non risulta sussistessero circostanze particolari o eccezionali tali da rendere necessaria una revisione della decisione di rigetto o una rimessione in termini per consentire la presentazione di ulteriori proposte di impegni.
5. Circa i motivi di gravame che attengono al merito della valutazione delle pratiche scorrette, si rileva che il giudizio dell'Autorità è immune da apparenti illogicità o travisamenti, tal che resiste al sindacato estrinseco di legittimità del TAR.
Deve premettersi che alcuna illegittimità è ravvisabile in ragione della dedotta difformità tra la comunicazione di conclusione della fase istruttoria e il contenuto del provvedimento finale.
E’ noto che nei procedimenti a matrice sanzionatoria, non v’è la necessità di una stretta identità tra fatti oggetto di contestazione preliminare e fatti addebitati essendo sufficiente anche solo una sostanziale corrispondenza tra gli stessi da apprezzare in via principale con riguardo alla loro dimensione storica e non giuridica.
Del resto, la funzione del procedimento è proprio quella di precisare i fatti contestati, anche operando un filtro e una riduzione o specificazione degli stessi, nei limiti in cui, sostanzialmente, le condotte contestate e sanzionate rimangano omogenee.
In tale prospettiva, eventuali discrasie tra la comunicazione di chiusura dell’istruttoria e il contenuto finale del provvedimento non assumono rilievo invalidante, laddove sia comunque preservata l’omogeneità fattuale delle condotte e risulti pienamente garantito il contraddittorio procedimentale, quale espressione del diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
6. Tanto precisato, si osserva, quanto alla prima condotta, che gli uffici hanno ben ricostruito la natura del comportamento addebitato.
Deve ricordarsi, metodologicamente, che la complessità delle offerte economiche nel mercato dell’energia e l’asimmetria informativa che connota il rapporto tra consumatore e professionista impongono a quest’ultimo di indicare espressamente sia nella documentazione contrattuale, sia nel materiale pubblicitario, il valore di tutti i corrispettivi e oneri addebitati alla clientela per i vari servizi di commercializzazione e vendita inclusi nelle offerte.
Orbene e ciò posto, il provvedimento ha dato conto innanzi tutto che il prezzo della componente energia, riportato nelle Condizioni Tecnico-Economiche, in forma di prezzo indicizzato, attraverso l’uso di indici/formule di natura tecnica non consentiva al consumatore di comprendere in modo diretto e chiaro l’ammontare della componente e del reale onere economico a suo carico. Segnatamente, il rinvio generico a un link diretto alla pagina web di ARERA, in assenza di ulteriori chiarimenti, era del tutto insufficiente a colmare il deficit informativo.
Quanto agli oneri di commercializzazione, riportati nelle Condizioni Economiche di fornitura mediante l’uso di acronimi (“PCV”, “CCR” e “QVD”) e senza indicare il loro valore unitario, la loro quantificazione veniva effettuata per mezzo di un semplice rinvio alle condizioni economiche di riferimento di ARERA. Per altro, come rilevato dall’Autorità, tali oneri, del tutto omessi nelle comunicazioni pubblicitarie, rappresentano una componente che influisce in maniera significativa sulla spesa complessiva per l’energia. Mentre, il riferimento alle delibere ARERA poteva anche ingenerare nei consumatori la convinzione che si trattasse di componenti predeterminate e obbligatorie e non, come è in realtà, di costi che possono essere discrezionalmente stabiliti dal fornitore.
Inoltre, l’amministrazione ha rilevato che nelle CTE erano riportati oneri ulteriori, senza che fossero descritti i relativi servizi e la causale sottostante.
Il Collegio osserva, per quanto sopra, che il provvedimento impugnato ha congruamente motivato il perché la condotta della ricorrente fosse riconducibile ad una pratica commerciale ingannevole, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi da quest’ultima offerti.
Del resto è noto l’assunto giurisprudenziale il quale predica che la scorrettezza di una pratica può configurarsi non solo nel caso in cui vengano riportate informazioni propriamente false, ma anche quando sia ravvisabile un’omissione informativa rilevante ovvero modalità informative che alterino la corretta percezione del messaggio nel pubblico dei consumatori. Tale valutazione, per altro, va effettuata con giudizio prognostico ex ante e prescinde, in ragione della natura di illecito di mero pericolo dell’illecito consumeristico, dai concreti danni effettivamente provocati dal comportamento
scorretto. L’illecito de quo è già in sé potenzialmente idoneo a pregiudicare la libertà prenegoziale e le scelte commerciali dei consumatori.
Né può seguirsi la scusante proposta dalla difesa della ricorrente secondo cui l’imprenditore può scegliere in autonomia come impostare il proprio business e dunque le proprie informazioni commerciali. La libertà d’impresa e di iniziativa economica sono soggette al rispetto, comunque, del Codice del Consumo, non esaurendo la disciplina specifica settoriale il novero degli obblighi gravanti sul professionista, il quale dovrà, in ogni caso, porre in essere quei comportamenti ulteriori che discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.
7. Anche la seconda condotta sub b) è stata ricostruita e qualificata dall’Autorità all’esito di un giudizio logico e immune da travisamento.
La ricorrente deduce che quelli contestati erano, in realtà, semplici rinnovi (e non modifiche contrattuali), dei quali il consumatore era reso edotto per mezzo di regolari avvisi in bolletta.
Per converso, il provvedimento ha spiegato che si trattava di sostanziali modifiche delle condizioni economiche dei contratti, prospettate come meri rinnovi successivi alla scadenza delle offerte sottoscritte, senza fornire agli utenti indicazioni circa la reale cessazione del periodo contrattuale iniziale e l’effettiva possibilità di esercitare un diritto di scelta in ordine alla prosecuzione o meno del rapporto alle nuove condizioni.
L’Autorità, in linea con il parere di ARERA, ha evidenziato come l’inserimento delle comunicazioni all’interno delle bollette, senza separazione e evidenziazione formale della clausola (per l’appunto come una sostanziale modifica) ha costituito una violazione degli obblighi informativi gravanti sul professionista.
La modifica delle condizioni economiche del contratto di fornitura deve infatti essere preceduta da una comunicazione chiara, inequivoca, su supporto separato e durevole, tale da consentire al consumatore una consapevole valutazione e l’eventuale esercizio del diritto di recesso.
Il fatto che la previsione contrattuale del diritto del professionista di proporre nuove condizioni sia abbinata alla scadenza del periodo economico è circostanza che non rileva e che anzi aumenta il carattere decettivo del messaggio; infatti, in concreto, tale proposta può essere formulata (come accaduto nel caso di specie) in modo tale da non rendere effettivamente percepibile dal cliente l’avvenuta cessazione delle condizioni previgenti e la modifica in senso peggiorativo delle stesse. La documentazione acquisita in sede istruttoria ha evidenziato come la comunicazione dei cambiamenti economici sia avvenuta mediante avviso in bolletta (senza intestazione, evidenza grafica o separazione contenutistica), tal che l’Autorità h correttamente ritenuto che si trattasse di variazioni unilaterali in senso proprio, soggette alla disciplina dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Deve condividersi quanto dedotto dalla difesa erariale, laddove osserva che l’inserimento dell’avviso all’interno della bolletta, in un contesto caratterizzato da una pluralità di voci tecniche e da un linguaggio specialistico, non garantisce di per sé i requisiti di chiarezza, trasparenza e comprensibilità richiesti, finendo anzi per ostacolare una piena ed effettiva consapevolezza del consumatore.
8. Circa infine la condotta sub c), la ricorrente ne Contesta la sussumibilità nell'ambito delle pratiche scorrette.
L'Autorità ha accertato al riguardo l'attuazione da parte della società esponente di una condotta scorretta consistente della prospettazione di un sistema di bonus e sconti (nelle comunicazioni promozionali e nella documentazione contrattuale) che conteneva soglie e percentuali di sconto senza riportare le opportune ulteriori precisazioni in merito alle limitazioni e alle condizioni di applicabilità delle stesse, anche in termini di durata e cumulabilità.
Secondo l'istante i claim utilizzati erano generici e gli sconti erano descritti in una tabella facilmente comprensibile da parte del consumatore medio, tanto che gli ulteriori dettagli degli sconti e dei bonus potevano poi essere accessibili nelle fasi di consulenza successiva.
L’argomentazione non può essere condivisa.
Risulta infatti che i potenziali consumatori erano indotti, già dal momento dell'informativa promozionale, a confidare nella utilizzazione di sconti di natura e tipologia varia, che poteva portare ad uno sconto complessivo che (secondo il messaggio) poteva azzerare addirittura il costo della bolletta. Il tutto però non era di facile comprensione e non era accompagnato dalla evidenziazione delle limitazioni e delle modalità degli sconti stessi, con riveniente ingannevolezza della comunicazione commerciale.
In sostanza, per come era congegnato il claim, il cliente poteva credere di poter ottenere una riduzione significativa della spesa per la fornitura dell'energia elettrica, quando, viceversa, tale vantaggio era soggetto a ben precisi limiti e condizioni che di fatto neutralizzava l'offerta di favore. La circostanza poi, dedotta dalla ricorrente quale scusante, che non in tutti i casi erano previsti limiti per il godimento dei bonus, è fatto che, lungi dall'atteggiarsi ad esimente, aggrava il quadro di confusorietà e ingannevolezza.
Sul punto, deve ribadirsi l’assunto giurisprudenziale secondo cui il messaggio che cattura l’attenzione al primo contatto deve sempre essere connotato da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento. Inoltre, la decettività del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità di presentazione del prodotto al fine di “agganciare” il consumatore, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza per la quale, in momenti successivi, lo stesso consumatore possa approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso e le sue effettive qualità in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto con evidenza grafica primaria.
Anche sotto tale aspetto il giudizio tecnico-discrezionale dell'Autorità risulta del tutto coerente, anche laddove ha ritenuto irrilevante che ulteriori informazioni potessero derivare, per il consumatore, da successive interlocuzioni con i consulenti della società.
Quanto poi al dedotto numero esiguo delle segnalazioni, deve rammentarsi come gli illeciti di pericolo possono essere perseguiti per la loro intrinseca potenzialità dannosa, anche in presenza di un numero limitato di segnalazioni. La stessa giurisprudenza afferma costantemente che il ridotto numero dei consumatori che hanno inviato segnalazioni all’Autorità non è di per dato rilevante, posto che le misure di public enforcement che qui vengono in rilievo sono proprio dirette a rimediare a possibili situazioni di inerzia dei “soggetti deboli” del mercato e, difatti, l’AGCM in tale ambito esercita i propri poteri d’ufficio, anche senza necessità che l’avvio del procedimento sia sollecitato dalle segnalazioni dei consumatori.
9. Quanto poi alla dedotta sproporzione della sanzione, l’AGCM ha irrogato la sanzione sulla base dei parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della l. n. 689/81, in virtù del richiamo previsto dall’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, specificando i criteri a tal fine adottati nei pertinenti paragrafi del provvedimento.
Per la gravità della violazione, l’Autorità ha tenuto conto della dimensione economica del professionista, della diffusione della pratica, del pregiudizio nei riguardi del pubblico consumeristico. Ha anche apprezzato la specificità che caratterizza il settore dell’energia, nel quale il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa e delle stesse misure correttive adottate, le quali hanno portato ad una riduzione della sanzione.
Considerato che la ricorrente ha generato ricavi per quasi 389.000.000 € (trecento ottantanove milioni euro) nell’anno 2021, la sanzione irrogata rappresenta lo 0.51% del fatturato. La sanzione inflitta deve consistere in un quantum che soddisfi l’ontologica finalità deterrente (speciale e generale), atteso che le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette, oltre alla funzione meramente integratoria, devono comunque garantire l’effettivo perseguimento della finalità primaria, che è quella di scoraggiare la reiterazione di comportamenti analoghi.
Nei limiti della discrezionalità intestata all’Autorità, il quantum sanzionatorio risulta dunque esser stato individuato in modo proporzionato e ragionevole, tenendo conto di tutti i potenziali fattori di incidenza negativa e positiva sulla relativa commisurazione.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le doglianze esposte ricorso sono infondate, con conseguente reiezione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei riguardi dell’AGCM; mentre possono essere compensare con le altre parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Compensa le spese con ARERA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
IL RI TR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RI TR | TO OL |
IL SEGRETARIO