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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3158/2022 Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Parte_1 vamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Benevento alla via Torretta n. 7
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1
di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.05.2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di essere dipendente a tempo indeterminato del presso la sede del Museo Palazzo Reale Controparte_1 di Caserta, con la qualifica di Addetto ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F3; di aver chiesto ed ottenuto dalla resistente attestazione del proprio saldo in banca ore
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertarsi il proprio diritto “ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario che svolgeva in n. 7 giorni di straordinario festivi, pari ad ore 40,83 cui è necessario sommare n. 92,35 ore, che corrispondono al saldo delle ore di lavoro straordinario lavorate (ore di lavoro straordinario derivanti dal turno di sottoguardia), per un ammontare totale di 133,18 ore , attestate alla data del 31.12.2017; per
l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro €
1.716,69, con un importo orario lordo pari ad € 12,89 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 133,18 , oltre agli interessi legali da ogni singola CP_2 scadenza fino al soddisfo e oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo” vinte le spese di lite con distrazione
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che eccepiva, CP_1 preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, nel merito resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza concludendo per il rigetto della domanda
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
************************
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Tanto premesso, al fine di esaminare la eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dalla parte convenuta, si osserva che i crediti retributivi sono, come noto, soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4. c.c., e che il relativo termine decorre in costanza di rapporto solo ove questo sia assistito dalla cd. tutela reale di cui all'art. 18 St. Lav. mentre, in mancanza, esso decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Corte Cost. nn. 63/1966 e 143/1972 e la costante giurisprudenza di legittimità). Orbene nel caso di specie, è pacifico che il rapporto di lavoro pubblico è assistito dalla cd. tutela reale. Ne deriva la decorrenza del termine quinquennale in costanza di rapporto.
Nella fattispecie in esame si chiede la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive per le ore lavoro straordinario, attestate alla data del 31.12.2017.
Ebbene, il primo atto interruttivo della prescrizione può farsi coincidere con la notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 09.12.2022.
Il tabulato delle presenze allegato, non può di certo costituire riconoscimento del debito. Difatti il riconoscimento di debito è una dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto ammette di avere un debito verso un altro. Nella specie, in tale documento, nulla di tutto ciò viene attestato: né la sussistenza di un debito, né la sua quantificazione. Inoltre detto prospetto non risulta nemmeno sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente pubblico ovvero da un dirigente delegato.
Ne consegue che risultano certamente estinti per intervenuta prescrizione i crediti rivendicati (a titolo di lavoro straordinario) e maturati in data antecedente alla data del 09.12.2017.
Come detto, inoltre, le ore di lavoro straordinario di cui si chiede il pagamento sono tutte antecedenti alla data del 31.12.2017. Tuttavia la parte ricorrente nulla precisa e deduce in relazione alle ore di lavoro straordinario espletate nel periodo non coperto da prescrizione ovvero dal 9.12.2017 al 31.12.2017.
Ne consegue che, pertanto, in assenza di tale puntuale allegazione deduzione, anche la domanda relativa al limitatissimo periodo non coperto da prescrizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto del carattere seriale della controversia
2
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
3
nella causa civile iscritta al N. 3158/2022 Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Parte_1 vamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Benevento alla via Torretta n. 7
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1
di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.05.2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di essere dipendente a tempo indeterminato del presso la sede del Museo Palazzo Reale Controparte_1 di Caserta, con la qualifica di Addetto ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F3; di aver chiesto ed ottenuto dalla resistente attestazione del proprio saldo in banca ore
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertarsi il proprio diritto “ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario che svolgeva in n. 7 giorni di straordinario festivi, pari ad ore 40,83 cui è necessario sommare n. 92,35 ore, che corrispondono al saldo delle ore di lavoro straordinario lavorate (ore di lavoro straordinario derivanti dal turno di sottoguardia), per un ammontare totale di 133,18 ore , attestate alla data del 31.12.2017; per
l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro €
1.716,69, con un importo orario lordo pari ad € 12,89 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 133,18 , oltre agli interessi legali da ogni singola CP_2 scadenza fino al soddisfo e oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo” vinte le spese di lite con distrazione
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che eccepiva, CP_1 preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, nel merito resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza concludendo per il rigetto della domanda
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
Tanto premesso, al fine di esaminare la eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dalla parte convenuta, si osserva che i crediti retributivi sono, come noto, soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4. c.c., e che il relativo termine decorre in costanza di rapporto solo ove questo sia assistito dalla cd. tutela reale di cui all'art. 18 St. Lav. mentre, in mancanza, esso decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Corte Cost. nn. 63/1966 e 143/1972 e la costante giurisprudenza di legittimità). Orbene nel caso di specie, è pacifico che il rapporto di lavoro pubblico è assistito dalla cd. tutela reale. Ne deriva la decorrenza del termine quinquennale in costanza di rapporto.
Nella fattispecie in esame si chiede la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive per le ore lavoro straordinario, attestate alla data del 31.12.2017.
Ebbene, il primo atto interruttivo della prescrizione può farsi coincidere con la notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 09.12.2022.
Il tabulato delle presenze allegato, non può di certo costituire riconoscimento del debito. Difatti il riconoscimento di debito è una dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto ammette di avere un debito verso un altro. Nella specie, in tale documento, nulla di tutto ciò viene attestato: né la sussistenza di un debito, né la sua quantificazione. Inoltre detto prospetto non risulta nemmeno sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente pubblico ovvero da un dirigente delegato.
Ne consegue che risultano certamente estinti per intervenuta prescrizione i crediti rivendicati (a titolo di lavoro straordinario) e maturati in data antecedente alla data del 09.12.2017.
Come detto, inoltre, le ore di lavoro straordinario di cui si chiede il pagamento sono tutte antecedenti alla data del 31.12.2017. Tuttavia la parte ricorrente nulla precisa e deduce in relazione alle ore di lavoro straordinario espletate nel periodo non coperto da prescrizione ovvero dal 9.12.2017 al 31.12.2017.
Ne consegue che, pertanto, in assenza di tale puntuale allegazione deduzione, anche la domanda relativa al limitatissimo periodo non coperto da prescrizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto del carattere seriale della controversia
2
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
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