Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/1971, n. 2873
CASS
Sentenza 12 ottobre 1971

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Il proprietario dell'ultimo piano di un edificio in condominio, mentre a norma dell'art 1127 cod civ ha diritto di sopraelevare - purche rispetti i limiti, posti dalla stessa norma, riguardante le condizioni statiche ed architettoniche dell'edificio - sull'area sovrastante il suo piano, non puo invece costruire in sopraelevazione in modo da ampliare ed estendere l'area dell'ultimo piano o del lastrico solare (con costruzioni a sbalzo, in cemento armato o in altro materiale infisso sui muri perimetrali, o creazione di terrazzi poggianti su piloni di sostegno etc), cio non essendo consentito ne dall'art 1127 medesimo, nell'ambito del quale il limite normale di edificabilita va individuato, quanto ad estensione e capacita di sostegno, nei muri perimetrali esterni; ne dal principio generale espresso negli artt 840 e 934 cod civ, quando la nuova opera, superando il limite dei muri perimetrali, venga ad incidere sulla colonna d'aria, cioe sulla superficie delle aree di suolo sottostante, quand'anche di proprieta comune; ne infine dalle norme riguardanti la condizione, l'uso, le semplici modificazioni e le innovazioni sulle parti comuni di un edificio in condominio. Invero i muri perimetrali dell'edificio in condominio, considerati nella loro struttura unitaria, si presumono comuni, in quanto necessari all'esistenza ed alla statica dell'immobile ed in quanto aventi la funzione di delimitare il suolo su cui sorge l'edificio e sul quale si espande in altezza lo jus edificandi, cioe l'area superficiaria; sicche l'uso di essi da parte di un singolo condomino non deve comunque alterarne la destinazione originaria, mutandone la Forma e la sostanza e incidendo con effetti innovativi sulla proprieta comune degli altri condomini (artt 1117, 1120, 1122 cod civ). e se puo ritenersi lecito l'innalzamento del muro perimetrale comune per fini di sopraelevazione, si e fuori dell'ipotesi consentita quando del muro perimetrale si faccia uso per creare sostegni per sporti, pensili, terrazze o piattaforme (nella specie destinate a Sede di nuovi vani di abitazione) dando ad esso una destinazione nuova e non certamente normale rispetto a quella del muro sottostante, ed apportando in tal modo immutazioni che non possono farsi rientrare fra le modifiche permesse al condomino dall'art 1102 cod civ. ( V 2514'69, mass n 342069, 342070 e 342071; 1740'68, mass n 333615, 1414'67, mass n 328043; 945'67, mass n 327182; 2212'66, mass n 324319; 2940'63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/1971, n. 2873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2873
    Data del deposito : 12 ottobre 1971

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