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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 19513/2024
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 14.02.2025
esaminate le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 12.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 24.03.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19513/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso, congiuntamente e (C.F. C.F. 1 Parte 1 disgiuntamente, dall'avv. Sebastiano De Caro (C.F. C.F. 2 ) e dall'avv. Luana Pirrera
(), elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Milano, Corso di (C.F. C.F. 3
Porta Vittoria 47.
RICORRENTE/I contro
(C.F. P.IVA 1 , in persona del Prefetto pro tempore, conControparte_1 sede legale in Corso Monforte 31 in Milano.
RESISTENTE/I - CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.05.2024 e ritualmente notificato alla Prefettura di Milano, Parte 1 ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Prefetto della provincia di Milano n. 2024/156 emesso il 15.04.2024, notificato in data 26.04.2024, di revoca della patente n. NumeroD 1 del sig. Parte 1 e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o annullabilità e/o invalidità. Ha poi chiesto, in subordine, la conversione dello stesso in provvedimento di sospensione sino al 04.01.2025, termine ultimo della misura di prevenzione a cui è sottoposto l'odierno ricorrente.
Parte ricorrente ha dedotto:
che con provvedimento in data 19.02.2024, la Questura di Milano, per mezzo di un Agente di P.G.,
-
notificava al sig. Parte 1 copia del procedimento amministrativo n. Numer 1, finalizzato alla revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 del C.d.S., emesso il 15.02.2024 dal Prefetto della Provincia di Milano;
che la revoca è derivata dalla sottoposizione del Pt 1 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno, effettivamente applicata a far data dal 05.01.2024, con divieto di lasciare il domicilio imposto tra le ore 22.00 e le ore 07.00, misura disposta con decreto n. 164/2023 del 13.12.2023 N. 133/2023 M.P., emesso dal Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure e
-
Prevenzione;
- il Prefetto invitava il sig. Pt 1 a “presentare memorie e documenti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla notifica", al fine di consentire l'acquisizione di ogni utile elemento per le valutazioni in merito al procedimento di revoca della patente di guida;
- acquisita la documentazione consegnata alla Questura di Sesto San Giovanni e alla Questura di Milano, nonostante le difese svolte, La Prefettura ha emesso il provvedimento impugnato di revoca della patente di guida, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 120 del Codice della Strada
-che il provvedimento è stato emesso in violazione dell'art. 120 C.d.S, non ricorrendo i presupposti di applicazione della norma, atteso che il Pt 1 non può essere definito delinquente abituale, professionale o per tendenza, non avendo conseguito sentenze di condanna che ne accertino tale propensione;
così come non ha subito un precedente provvedimento di revoca della patente, mentre ha ottenuto sentenze attestanti gli esiti positivi della messa in prova;
-che il provvedimento impugnato è carente di motivazione in violazione dell'art. 120 C.d.S.;
- che il provvedimento contraddice alla funzione della misura di prevenzione applicata, atteso che la patente è funzionale alla ricerca di un lavoro e dell'inserimento nel circuito lavorativo. La CP 1 resistente non si è costituita ed il Giudice dichiaratane la contumacia non accoglieva l'istanza preliminare di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e rinviava per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine perentorio per il deposito di note sostitutive d'udienza al 13.02.2025.
A scioglimento della riserva assunta in data 14.02.2025, lette le note depositate nel termine dalla difesa di parte ricorrente, il Giudice ha pronunciato sentenza depositata contestualmente alla indicata ordinanza.
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero si ritengono applicabili alla fattispecie i principi espressi nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391 del 19.11.2020, nella quale si è affermato che: "Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario". Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo. Come rilevato dalla Corte: “la prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativo ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca. Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120, comma 2, del codice della strada.
Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
Va altresì premesso che in questa sede non può essere accolta la domanda di annullamento dell'atto svolta dal ricorrente, avuto riguardo ai poteri del giudice ordinario in punto di sindacato dei provvedimenti dell'amministrazione, che al di fuori di casi normativamente previsti, escludono la possibilità di annullamento dell'atto stesso.
Nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'attuale esistenza del diritto del ricorrente a disporre della patente, pronuncia da ritenersi ricompresa nella domanda proposta.
Venendo al merito, il provvedimento di revoca in esame si fonda sulle valutazioni compiute dal Prefetto, secondo i poteri discrezionali attribuitigli dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 99/2020, del 27.05.2020 e, in particolare, sulla constatazione dei precedenti penali del ricorrente, sia per reati in materia di stupefacenti che contro la persona e il patrimonio negli anni dal 2014 al 2023, oltre che sul rilievo della gravità delle condanne subite e sulla circostanza di essere stato oggetto nel novembre 2020 di Provvedimenti di Avviso Orale e di foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Cinisello Balsamo.
Il provvedimento del Prefetto ha poi dato atto della circostanza che il Pt 1 vive, almeno in parte, dei proventi dell'attività delittuosa, atteso che il 30.05.2023, è stato deferito in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione ai danni della compagna.
Orbene, ritiene questo Giudice che gli elementi desumibili dal provvedimento impugnato e dalla documentazione prodotta siano idonei a sorreggere il giudizio esposto nel provvedimento sulla insussistenza attuale dei requisiti di cui all'art. 120 C.d.S.
Da un lato occorre considerare i vari precedenti dell'attore emergenti dal Casellario Giudiziale ed il fatto che il Pt 1 è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno in epoca recente, a far data dal 05.01.2024. I reati segnalati dalla Procura della Repubblica e fondanti la richiesta di applicazione della misura di prevenzione coprono un lungo arco temporale (2014–2023), alcuni sono particolarmente recenti e in ogni caso di particolare gravità, trattandosi di maltrattamenti in famiglia, sfruttamento della prostituzione e lesioni personali ai danni delle donne conniventi, furto e danneggiamento in concorso, oltre a reati in materia di stupefacenti (art. 73 D.p.R. 309/1990) per i quali il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Monza, irrevocabile in data 10.03.2021.
Inoltre, sebbene l'Ufficio di P.S. di Sesto San Giovanni abbia dichiarato di non essere in possesso di elementi che possano escludere o confermare vincoli o frequentazione del ricorrente con persone appartenenti alla criminalità organizzata o eversivi, rimane il fatto che i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno evidenziato plurime frequentazioni con soggetti pregiudicati fin dalla minore età, evidenziandone altresì l'indole violenta nei riguardi delle donne.
In questo quadro, si ritiene che l'accertamento compiuto dal Prefetto sulla pericolosità sociale persistente del Pt 1 oltre che sulla sua indole violenta, a tratti incapace di controllo, la pluralità e gravità di episodi delittuosi, la reiterazione della commissione di reati anche all'esito dell'espiazione di una precedente condanna, non consentono di ritenere venuto meno il pericolo, così come affermato nel provvedimento prefettizio, che la disponibilità del titolo di guida possa agevolare la commissione di altri fatti delittuosi.
Quanto agli elementi evidenziati dal ricorrente che fonderebbero la necessità di rientrare in possesso del titolo di guida revocato si osserva che il Pt 1 si è limitato a produrre documentazione attestante un contratto lavorativo di distribuzione digitale di registrazione musicale e distribuzione di diritti concessi, stipulato in data 10.03.2023 con la società “Altafonte Network", della durata di tre anni, non allegando peraltro specifiche esigenze, né adducendo motivazioni serie, puntuali e circostanziate di natura personale e/o lavorativa, limitandosi viceversa a dedurre in modo assolutamente generico che la misura adottata sarebbe idonea a danneggiare l'autonomia e l'indipendenza del Pt 1 oltre che la sua realizzazione professionale.
Infine, si osserva, che gli elementi positivi evidenziati dal ricorrente, costituiti dall'impegno profuso nel percorso di rieducazione e dagli esiti positivi della messa in prova, attestati a suo dire con la sentenza del 6.05.2022, non appaiono, sufficienti ai fini di superare le citate valutazioni compiute nel provvedimento impugnato. Invero, occorre considerare che si tratta di attività che sono state svolte nell'ambito della partecipazione al processo di rieducazione e risocializzazione avviato in fase di espiazione della pena, fase nel corso della quale il possesso del titolo di guida non ha costituito, all'evidenza, elemento di aiuto al percorso riabilitativo.
Alla luce delle precedenti motivazioni s'impone, in conclusione, una pronuncia di rigetto della domanda svolta da parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite si osserva che la Prefettura di Milano resistente – vittoriosa, è rimasta contumace e sul punto trova applicazione quanto disposto dalla Corte di Cassazione (ord. 12897/2919) secondo la quale: "la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto."
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente la domanda proposta da Parte 1
2) nulla sulle spese.
Milano, 24 marzo 2025 Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo