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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3570/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3570/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 23/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.
TRA
- (c.f. e p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura a rogito Notaio Avv. Maria
Bufalo di Milano dd. 12.02.2020, Rep n. 422507, Racc. n. 37676, in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Vecchioni Luca (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via S. Vito n. C.F._3
30, presso lo studio dell'avv. Andreoli Gaetano (c.f.: ), dal C.F._4 quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATI
E
[...]
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 6329/2022 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli all'esito del giudizio iscritto al n. 6256/2021 r.g., pubblicata in data 07/09/2022.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/01/2025.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_1
- ha proposto tempestiva impugnazione della sentenza n. 6329/2022 resa in
[...] data 18/07/2022 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, all'esito della procedura recante numero di R.G. 6256/2021, depositata in Cancelleria in data 07/09/2022, non notificata.
Con tale sentenza è stata accolta l'azione intentata da e Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un CP_2 sinistro stradale asseritamente verificatosi in data 20/05/2020, in Melito (NA), in Via
XXV Aprile, allorquando essi, intenti nell'attraversare sulle strisce pedonali, sarebbero stati investiti dall'autoveicolo con targa estera K7861AX, di nazionalità bulgara, di proprietà di , assicurata per la con la Controparte_3 CP_4 [...]
, riportando lesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto CP_3 presso il Pronto Soccorso “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore (NA).
Costituitosi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, l'
[...]
- aveva resistito alla domanda degli attori (odierni appellati) Parte_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva in capo al soggetto indicato quale responsabile civile, l'infondatezza della domanda attorea, il difetto di prova di immatricolazione all'estero del veicolo indicato quale investitore, il difetto di prova in ordine al fatto storico del sinistro — anche in riferimento alla descrizione della dinamica di preteso accadimento — , l'omessa indicazione del testimone da parte del e della in tutta la fase stragiudiziale di gestione della interlocuzione CP_1 CP_2 con esso comparente, volta ad ottenere il preteso risarcimento;
la predetta parte contestava, ancora, le voci di danno richieste dagli attori — in particolare il danno morale — e il quantum della loro pretesa;
evidenziava, inoltre, il coinvolgimento del veicolo indicato quale investitore in altro sinistro del 2019, nonché il coinvolgimento del in cinque sinistri, oltre quello de quo, di cui tre in qualità di danneggiato CP_1
(rispettivamente in data 12/09/2018, 18/02/2019 e 10/06/2020) e due in qualità di testimone (rispettivamente in data 16/07/2016 e 04/07/2019).
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di un testimone e nell'espletamento di una CTU medico-legale sulla persona degli attori, con la sentenza qui gravata il Giudice di Pace di Marano aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault tg. K7861AX nella verificazione del sinistro, condannando l' al risarcimento, a titolo di danni alla persona, della Pt_1
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
somma di euro 17.495,78 a favore di e della somma di euro Controparte_1
17.871,90 a favore di , oltre interessi legali sulle somme devalutate Controparte_2 alla data del sinistro ed annualmente rivalutate, nonché al pagamento delle spese di giudizio e oneri accessori.
Quali motivi di appello l' deduceva: (i) l'omessa motivazione e/o motivazione Pt_1 apparente in ordine alla riconosciuta sussistenza di legittimazione passiva in capo a e il travisamento delle risultanze istruttorie;
(ii) il malgoverno Controparte_3 delle prove, per il mancato esercizio del potere dovere di valutare l'attendibilità del presunto testimone;
(iii) la nullità della C.T.U. espletata in primo grado, dalla quale non sarebbe possibile comprendere i criteri — barémes e parametri medico-legali — attraverso i quali il CTU era giunto al riconoscimento di 7 punti percentuali di I.P. per ciascun attore, nonché per omessa risposta alle osservazioni del CTP di esso appellante e per non aver riportato il Consulente d'Ufficio, nella relazione depositata,
l'esatta dinamica del sinistro, nonché l'omesso apprezzamento dei precedenti sinistri con lesioni occorsi al (segnatamente contestando la mancata dimostrazione CP_1 delle conseguenze lesive derivate allo stesso dai precedenti sinistri occorsigli per distinguerle da quelle riportate nel sinistro de quo); (iv) la violazione dell'art. 2059 c.c.
e l'erroneo riconoscimento automatico di una voce di danno morale - in aggiunta al danno alla salute - pur in assenza dei relativi presupposti assertivi e probatori.
Tutto ciò dedotto, la predetta parte appellante formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE
Sospendersi - per le ragioni di cui in narrativa inaudita altera parte e/o previa fissazione d'udienza ad hoc - l'efficacia esecutiva della sentenza n. 6329/2022 del
Giudice di Pace di Marano.
IN VIA PRINCIPALE
In riforma della statuizione di primo grado, rigettarsi le domande avversarie, siccome del tutto inammissibili per difetto di titolarità a contraddire dell'asserito responsabile civile, stante l'ostativa carenza di prova in ordine al coinvolgimento del veicolo tg. K7861AX nel determinismo del sinistro occorso in data 20.05.2020
e/o in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque del tutto indimostrate.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN SUBORDINE
In ogni diversa ipotesi, ridursi le pretese attoree entro i limiti fissati dal
Legislatore e secondo quanto di giustizia.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Dichiararsi la nullità della CTU a firma del Dott. , siccome: i) non Per_1 consente di apprezzare il percorso logico e/o scientifico attraverso cui giunge alla stima di I.P. fornita;
ii) l'Esperto non ha adeguatamente risposto alle puntuali osservazioni del CTP Dott. Per_2
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
In subordine, si chiede la chiamata a chiarimenti del CTU affinchè risponda compiutamente alle osservazioni del CTP Dott. (doc. 5 di primo grado).” Per_2
Dichiarato il non luogo a provvedere inaudita altera parte, o fissando autonoma udienza antecedente alla prima udienza indicata dall'appellante in citazione, sulla richiesta di sospensiva formulata da parte appellante nell'atto di citazione in appello, stante l'omesso deposito del separato ricorso espressamente previsto dall'art. 351, comma 2, c.p.c., l'appellante incardinava il relativo sub-procedimento di sospensiva, nell'ambito del quale gli appellati si costituivano opponendosi con Controparte_5 propria memoria difensiva;
gli stessi, in data 09/05/2023, si costituivano anche nel presente giudizio di merito con loro comparsa di costituzione e risposta e resistevano all'avversa domanda eccependo l'inesistenza della procura alle liti e il difetto di rappresentanza processuale della parte appellante — in quanto agli atti vi sarebbe una semplice “delega” — , il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante per difetto di documentazione attestante la propria titolarità ad azionare la domanda di appello, l' inammissibilità e l'infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348- bis c.p.c., la sussistenza, per contro, della propria legittimazione che affermavano esser stata adeguatamente provata mercé la documentazione depositata nel giudizio di primo grado;
eccepivano, altresì, la correttezza dell'istruttoria e della valutazione delle prove del giudizio di primo grado, l'irrilevanza dell'omessa indicazione dei testimoni — censurata dall'appellante — nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il corretto svolgimento delle operazioni peritali e la sussistenza del danno morale.
Le predette parti appellate formulavano, dunque, le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale dell'appellante, in assenza materiale e giuridica della procura alle liti conferita in suo favore;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della parte appellante in difetto di documentazione attestante la relativa titolarità nel presente giudizio
d'appello; Parte
- dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta in appello dall' ai sensi dell'art 342 cpc e la sua infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- confermare la statuizione della sentenza di primo grado emessa dall'On.le
Giudicante Dott.ssa Rabuano;
- condannare parte appellante al pregiudizio delle lesioni subite dal Sig. e CP_1 della Sig.ra ivi compreso il danno morale conseguente dalla vicenda CP_2 sinistro in oggetto;
- con vittoria di spese e competenze del procedimento.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello operata anche nei confronti degli ulteriori appellati e Controparte_3 Controparte_3
(entrambi domiciliati ex lege presso lo stesso , questi ultimi non si
[...] Pt_1 costituivano neppure nell'ambito del presente giudizio di gravame, cosicchè degli stessi ne va dichiarata la contumacia.
Con provvedimento reso in data 15/05/2023, in accoglimento del ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c. proposto da parte appellante, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c., nella contumacia del responsabile civile e la Compagnia assicuratrice.
In via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione sollevata dagli appellati e CP_1 relativa al difetto di rappresentanza dell' in quanto il file denominato CP_2 Pt_1
“Delega”, prodotto da parte appellante, consta di una vera e propria procura alle liti rilasciata dal procuratore speciale dell' essendovi in atti anche l'atto notarile di Pt_1 conferimento dei poteri di rappresentanza a tale procuratore speciale.
Ancora in via pregiudiziale di rito, va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello parimenti sollevata dai predetti appellati costituiti.
Il gravame spiegato, infatti, individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando, altresì, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass., SS.UU., n. 27199 del 16/11/2017).
Venendo, invece, all'esame di merito dei motivi di appello proposti, l'appello si è rivelato solo parzialmente fondato (limitatamente al quarto di motivo di gravame innanzi indicato) e merita, dunque, accoglimento nei limiti di seguito delineati.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
Va, anzitutto, rigettata la censura mossa da parte appellante con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva (id est di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) del convenuto e, Controparte_3 conseguentemente, di essa stessa appellante.
Sul punto va preliminarmente osservato che è principio risalente quello secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste di — rispettivamente — soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
13756 del 14.6.2006).
Ora, se la legitimatio ad causam è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata dal Giudice esclusivamente sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo — e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa —, la titolarità del rapporto giuridico controverso è, invece, questione che attiene al merito della lite, per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto assunto come vantato, che attengono al fondamento della domanda (cfr., tra tutte, Cass., SS.UU., 2951/2016).
Nella specie, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata da parte appellante attiene non tanto alla astratta legitimatio ad causam, quanto, piuttosto, alla più pregante questione di merito della sostanziale titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla odierna appellante.
In merito va premesso che ai sensi degli artt. 125 e 126, D.Lgs. 209/2005 la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' Pt_1 [...] soltanto in due ipotesi: (a) nel caso in cui il veicolo in parola sia Parte_1 stato immatricolato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in uno
Stato "terzo" rispetto all'Unione Europea con il quale lo Stato Italiano abbia concluso apposito accordo in forza del quale l'obbligo assicurativo si considera assolto per il solo fatto che il veicolo sia stato immatricolato nello Stato estero;
(b) nel caso in cui per il veicolo straniero coinvolto nel sinistro sia stato rilasciato dalla competente autorità straniera certificato internazionale di assicurazione — anche detto carta verde — attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea.
In altri termini, i due articoli di legge citati disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in Stati esteri n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati. La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' ma tale gestione non è automatica, in Controparte_6 quanto è subordinata alla sussistenza dei suddetti presupposti indicati dagli artt. 125
e 126 D.Lgs. 209/2005. In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' con l'azione diretta, ciò in quanto l'art. 283, D.Lgs. cit., così come Pt_1 modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, al comma d-ter dispone che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo nel risarcimento danni causati dalla circolazione stradale interviene il Fondo Garanzie Vittime della strada.
Orbene, nella specie, dal compendio istruttorio acquisito al processo di primo grado deve ritenersi che gli odierni appellati (e attori nel giudizio di primo grado) abbiano adeguatamente provato la legittimazione passiva dell'appellante
[...]
, producendo in atti tanto la copia del libretto di circolazione del Parte_1 veicolo di proprietà del convenuto, quanto il certificato assicurativo dello stesso
(attestanti entrambi la immatricolazione in Bulgaria di tale veicolo e la sua copertura assicurativa per la R.C.A. prestata da , con annessa c.d. carta Controparte_3 verde assicurativa valevole anche nel territorio italiano).
La produzione di tale documentazione risulta dall'esame del verbale della prima udienza, celebrata in data 20/09/2020 (prodotto in atti in copia dagli appellati con deposito telematico operato in data 09/05/2023 e mai contestata da parte appellante), in cui il procuratore degli odierni appellati dava atto del deposito in originale della suddetta documentazione, sottoponendola all'attenzione del Giudice di Pace, onde ritualmente essa è entrata a far parte del compendio istruttorio acquisito al processo di primo grado.
Parimenti infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di gravame, col quale l'appellante ha lamentato l'errata valutazione — da parte del giudice di prime cure
— della prova testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado.
Ed invero, dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è compiutamente emersa la responsabilità del veicolo di proprietà del soggetto indicato quale responsabile civile, (contumace), nella causazione del sinistro de CP_3 CP_3 quo vertitur, avendo trovato la dinamica del sinistro, così come descritta dagli appellati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali rese dal teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 20/12/2021.
In particolare, il teste ha dichiarato alla suddetta udienza: Testimone_1
«Ricordo di aver assistito all'incidente per cui è causa che si è verificato in Napoli verso la fine del mese di maggio del 2020 alle 22:00 circa […] io mi trovavo alla guida della mia auto e
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
percorrevo la via XXV Aprile, quando ho visto che la macchina che mi precedeva e precisamente una Renault di colore scuro e con targa straniera investiva due ragazzi che attraversavano la strada sulle strisce pedonali [...] preciso che i ragazzi attraversavano in fila indiana da sinistra verso destra rispetto al mio senso di marcia. […] Preciso che l'impatto si verificava tra la parte anteriore del veicolo Renault ed il fianco destro dei ragazzi e precisamente una ragazza di circa 20 anni ed un ragazzo di circa 25 anni. […] Preciso che
l'impatto avvenne al centro delle strisce pedonali;
[…] Preciso che entrambi i pedoni cadevano al suolo;
[…] Preciso che dopo l'impatto e la caduta al suolo io mi sono accostato e sceso dalla mia auto ho visto che i pedoni lamentavano dolori agli arti inferiori e superiori di destra gli aveva abrasioni per il corpo con perdita di sangue. […] Preciso che l'auto Renault era condotto da un ragazzo di circa 25 anni e lo stesso si fermava a prestare soccorso fornendo i propri dati personali ed assicurativi. […] Preciso che sul posto si fermarono altre persone per soccorrere. […] preciso che non intervennero fino a quando sono stato presente né autorità né ambulanze. […] preciso che la via XXV Aprile è a doppio senso di circolazione […] Preciso che l'incidente si verificava nei pressi di una scuola;
[…] Preciso che io lasciai il mio cellulare al ragazzo investito. […] non ero presente quando i ragazzi sono stati trasportati all'ospedale in quanto dopo poco era andato via. […] preciso che io mi trovavo a circa 4-5 metri di distanza dal veicolo Renault investitore. […] posso dire che il veicolo Renault andava a una velocità abbastanza elevata infatti fece una grande frenata per cercare di evitare l'impatto ma non vi riuscì.» (cfr. verbale di causa dell'udienza del 20/12/2021, prodotto in copia da parte appellata con deposito telematico operato in data 09/05/2023 e mai contestato o disconosciuto da parte appellante).
La riportata deposizione testimoniale appare dettagliata e convincente e non presenta apparenti elementi tali dal denotare inattendibilità o non credibilità del teste escusso. Il dichiarante ha riferito con dovizia di particolari del sinistro e della dinamica di accadimento dello stesso, offrendo elementi pienamente concordanti con le allegazioni attoree. La dinamica del sinistro, dal punto di vista spaziale-temporale,
è stata dal testimone descritta con precisione e con elementi di contestualizzazione rispetto alla propria presenza sul luogo dell'investimento, quali, ad esempio, la propria posizione di osservazione rispetto all'accadimento, la propria distanza dal veicolo investitore, la marca dello stesso, il colore di questo, il senso di marcia e l'approssimativa sua distanza rispetto ai pedoni, riferendo che vi furono soccorsi nonché il trasporto in ospedale;
alla luce degli elementi descritti, si possono fondatamente ritenere accertati il fatto storico dell'investimento, le lesioni riportate dagli odierni appellati, la responsabilità del veicolo investitore e il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo.
Col terzo motivo di gravame parte appellante ha lamentato la nullità della CTU per non aver il Consulente d'Ufficio nominato nel corso del processo di primo grado specificato i barémes di riferimento e i parametri medico-legali adottati e per non aver egli tenuto conto dei precedenti sinistri con lesioni occorsi al . CP_1
Anche tale motivo di doglianza non merita accoglimento.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
Ed invero, dalla lettura sia della relazione tecnica d'ufficio che delle note di riscontro alle osservazioni di parte depositate dal CTU (entrambe in atti) è dato evincersi come il Consulente abbia dato ampio conto e giustificazione delle proprie valutazioni, sia dal punto di vista strettamente logico che da quello tecnico-scientifico.
In particolare, nelle note di riscontro proprio alle note critiche fatte pervenire all'ausiliare del giudice dal CTP di parte convenuta (odierna appellante), il
Consulente d'Ufficio esaurientemente osservava come “[…] In realtà tenendo presente che i periziandi erano pedoni e venivano investiti da una vettura che li scaraventava al suolo provocando loro lesioni . Le lesioni riportate sono altamente compatibili con la dinamica descritta . Si fa presente che per la valutazione del danno biologico è stato consultato
“GUIDA ORIENTATIVA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
PERMANENTE” , GIUFFRE editore , del professor e le “TABELLE Persona_3 delle menomazioni dell'integrità psicofisica” pubblicata sulla G.U. n° 211 , del 11/09/2003 .”.
Appare, pertanto, evidente che le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche col richiamo a condivisa letteratura di riferimento) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Venendo, infine, al quarto motivo di gravame, col quale parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2059 c.c. per aver il giudice di prime cure erroneamente riconosciuto, sulla scorta di un vero e proprio automatismo, anche il risarcimento del c.d. danno morale — in aggiunta al danno alla salute già liquidato
— pur in assenza di evidenze allegative e istruttorie in tal senso, esso si è rivelato sostanzialmente fondato.
Invero, dall'esame della decisione impugnata emerge chiaramente come il giudice di prime cure, dopo aver liquidato all'attore le somme a titolo di Controparte_1 danno biologico, temporaneo e permanente, ha, altresì, liquidato in suo favore l'ulteriore somma di euro 4.333,12 a titolo di un non meglio precisato e circostanziato danno morale, quantificato secondo un parimenti non meglio precisato criterio equitativo.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
Tale operazione il giudice di prime cure ha compiuto anche per quanto riguardo la ulteriore attrice (e qui appellata) riconoscendo in favore di Controparte_2 quest'ultima, oltre al danno biologico, l'ulteriore somma di euro 4.429,64, sempre a titolo di danno morale equitativo.
Così facendo, tuttavia, il giudice di prime cure non ha fatto altro che riconoscere agli istanti il risarcimento di un danno ritenuto in re ipsa senza far alcuno specifico riferimento alla situazione concreta dedotta e provata in atti.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, gli attori non risultano aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
Ciò precisato, nella specie gli attori – odierni appellati – non hanno dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può a loro essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale già liquidato dal giudice di prime cure, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, gli attori non risultano aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Per tutto quanto sinora osservato, dunque, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la somma risarcitoria ivi riconosciuta in favore dell'istante (odierno appellato) , va qui rideterminata in Controparte_1 complessivi euro (17.495,78 - 4.333,12 =) 13.162,66 (tredicimilacentosessantadue/66), oltre interessi nella misura e con la decorrenza già sancite nella impugnata sentenza di primo grado (capo di decisione non fatto oggetto, su tale punto, di alcuno specifico motivo di gravame ad opera di alcuna delle parti costituite); parimenti, la somma risarcitoria riconosciuta nella sentenza gravata in favore della ulteriore istante (e odierna appellata) va qui rideterminata in complessivi euro Controparte_2
(17.871,90 - 4.429,64 =) 13.442,26 (tredicimilaquattrocentoquarantadue/26), oltre interessi nella misura e con la decorrenza già sancite nella impugnata sentenza di primo grado
(per quanto innanzi già chiarito).
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti va osservato quanto segue.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in assenza di specifico motivo di gravame proposto sul punto da alcuna delle parti in causa, deve rimanere intangibile il riparto delle dette spese così come sancita dal giudice di prime cure nella impugnata decisione. Nè si potrebbe argomentare che il detto capo di decisione debba rimanere travolto, ex art. 336 c.p.c., dall'accoglimento parziale del gravame con conseguente riquantificazione delle somme risarcitorie riconosciute in favore degli odierni appellati;
ed invero, tale riquantificazione non ha determinato lo stravolgimento della decisione di primo grado e la sostanziale soccombenza sostanziale ivi riportata dalla odierna appellante.
Per quanto attiene, invece, al presente giudizio di gravame, stante l'accoglimento parziale dello stesso, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, e, dunque, stante il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra le dette parti, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti, nella misura che il Tribunale ritiene congrua dei due terzi, dovendosi porre la quota del residuo terzo ad esclusivo carico della parte appellata costituita.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellante parzialmente vittoriosa costituita, avuto, tuttavia, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 3570/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n.
6329/2022 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli all'esito del giudizio iscritto al n.
6256/2021 r.g., pubblicata in data 07/09/2022” pendente tra Parte_1
- — appellante — e e
[...] Controparte_1 [...]
— appellati —, nonché e CP_2 Controparte_3 [...]
— appellati contumaci —, ogni contraria istanza disattesa e CP_3 questione e domanda assorbite, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1.1 condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma complessiva di euro 13.162,66 (tredicimilacentosessantadue/66), per le casuali risarcitorie di cui in motivazione e già esplicitate nella sentenza di primo grado, oltre interessi, nella misura e con la decorrenza come già parimenti riconosciuti nella impugnata decisione;
1.2 condanna, altresì, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della Controparte_2 somma complessiva di euro 13.442,26 (tredicimilaquattrocentoquarantadue/26), per le casuali risarcitorie di cui in motivazione e già esplicitate nella sentenza di primo grado, oltre interessi, nella misura e con la decorrenza come già parimenti riconosciuti nella impugnata decisione;
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
2. compensa tra le parti, nella misura dei due terzi, le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, contestualmente condannando gli appellati,
e al pagamento, in solido tra loro, in Controparte_1 Controparte_2 favore della appellante, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., del residuo terzo delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.150,00
(millecentocinquanta/00), di cui euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro
1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 10/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3570/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 23/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.
TRA
- (c.f. e p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura a rogito Notaio Avv. Maria
Bufalo di Milano dd. 12.02.2020, Rep n. 422507, Racc. n. 37676, in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Vecchioni Luca (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via S. Vito n. C.F._3
30, presso lo studio dell'avv. Andreoli Gaetano (c.f.: ), dal C.F._4 quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATI
E
[...]
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 6329/2022 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli all'esito del giudizio iscritto al n. 6256/2021 r.g., pubblicata in data 07/09/2022.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/01/2025.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_1
- ha proposto tempestiva impugnazione della sentenza n. 6329/2022 resa in
[...] data 18/07/2022 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, all'esito della procedura recante numero di R.G. 6256/2021, depositata in Cancelleria in data 07/09/2022, non notificata.
Con tale sentenza è stata accolta l'azione intentata da e Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un CP_2 sinistro stradale asseritamente verificatosi in data 20/05/2020, in Melito (NA), in Via
XXV Aprile, allorquando essi, intenti nell'attraversare sulle strisce pedonali, sarebbero stati investiti dall'autoveicolo con targa estera K7861AX, di nazionalità bulgara, di proprietà di , assicurata per la con la Controparte_3 CP_4 [...]
, riportando lesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto CP_3 presso il Pronto Soccorso “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore (NA).
Costituitosi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, l'
[...]
- aveva resistito alla domanda degli attori (odierni appellati) Parte_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva in capo al soggetto indicato quale responsabile civile, l'infondatezza della domanda attorea, il difetto di prova di immatricolazione all'estero del veicolo indicato quale investitore, il difetto di prova in ordine al fatto storico del sinistro — anche in riferimento alla descrizione della dinamica di preteso accadimento — , l'omessa indicazione del testimone da parte del e della in tutta la fase stragiudiziale di gestione della interlocuzione CP_1 CP_2 con esso comparente, volta ad ottenere il preteso risarcimento;
la predetta parte contestava, ancora, le voci di danno richieste dagli attori — in particolare il danno morale — e il quantum della loro pretesa;
evidenziava, inoltre, il coinvolgimento del veicolo indicato quale investitore in altro sinistro del 2019, nonché il coinvolgimento del in cinque sinistri, oltre quello de quo, di cui tre in qualità di danneggiato CP_1
(rispettivamente in data 12/09/2018, 18/02/2019 e 10/06/2020) e due in qualità di testimone (rispettivamente in data 16/07/2016 e 04/07/2019).
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di un testimone e nell'espletamento di una CTU medico-legale sulla persona degli attori, con la sentenza qui gravata il Giudice di Pace di Marano aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault tg. K7861AX nella verificazione del sinistro, condannando l' al risarcimento, a titolo di danni alla persona, della Pt_1
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
somma di euro 17.495,78 a favore di e della somma di euro Controparte_1
17.871,90 a favore di , oltre interessi legali sulle somme devalutate Controparte_2 alla data del sinistro ed annualmente rivalutate, nonché al pagamento delle spese di giudizio e oneri accessori.
Quali motivi di appello l' deduceva: (i) l'omessa motivazione e/o motivazione Pt_1 apparente in ordine alla riconosciuta sussistenza di legittimazione passiva in capo a e il travisamento delle risultanze istruttorie;
(ii) il malgoverno Controparte_3 delle prove, per il mancato esercizio del potere dovere di valutare l'attendibilità del presunto testimone;
(iii) la nullità della C.T.U. espletata in primo grado, dalla quale non sarebbe possibile comprendere i criteri — barémes e parametri medico-legali — attraverso i quali il CTU era giunto al riconoscimento di 7 punti percentuali di I.P. per ciascun attore, nonché per omessa risposta alle osservazioni del CTP di esso appellante e per non aver riportato il Consulente d'Ufficio, nella relazione depositata,
l'esatta dinamica del sinistro, nonché l'omesso apprezzamento dei precedenti sinistri con lesioni occorsi al (segnatamente contestando la mancata dimostrazione CP_1 delle conseguenze lesive derivate allo stesso dai precedenti sinistri occorsigli per distinguerle da quelle riportate nel sinistro de quo); (iv) la violazione dell'art. 2059 c.c.
e l'erroneo riconoscimento automatico di una voce di danno morale - in aggiunta al danno alla salute - pur in assenza dei relativi presupposti assertivi e probatori.
Tutto ciò dedotto, la predetta parte appellante formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE
Sospendersi - per le ragioni di cui in narrativa inaudita altera parte e/o previa fissazione d'udienza ad hoc - l'efficacia esecutiva della sentenza n. 6329/2022 del
Giudice di Pace di Marano.
IN VIA PRINCIPALE
In riforma della statuizione di primo grado, rigettarsi le domande avversarie, siccome del tutto inammissibili per difetto di titolarità a contraddire dell'asserito responsabile civile, stante l'ostativa carenza di prova in ordine al coinvolgimento del veicolo tg. K7861AX nel determinismo del sinistro occorso in data 20.05.2020
e/o in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque del tutto indimostrate.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN SUBORDINE
In ogni diversa ipotesi, ridursi le pretese attoree entro i limiti fissati dal
Legislatore e secondo quanto di giustizia.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Dichiararsi la nullità della CTU a firma del Dott. , siccome: i) non Per_1 consente di apprezzare il percorso logico e/o scientifico attraverso cui giunge alla stima di I.P. fornita;
ii) l'Esperto non ha adeguatamente risposto alle puntuali osservazioni del CTP Dott. Per_2
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
In subordine, si chiede la chiamata a chiarimenti del CTU affinchè risponda compiutamente alle osservazioni del CTP Dott. (doc. 5 di primo grado).” Per_2
Dichiarato il non luogo a provvedere inaudita altera parte, o fissando autonoma udienza antecedente alla prima udienza indicata dall'appellante in citazione, sulla richiesta di sospensiva formulata da parte appellante nell'atto di citazione in appello, stante l'omesso deposito del separato ricorso espressamente previsto dall'art. 351, comma 2, c.p.c., l'appellante incardinava il relativo sub-procedimento di sospensiva, nell'ambito del quale gli appellati si costituivano opponendosi con Controparte_5 propria memoria difensiva;
gli stessi, in data 09/05/2023, si costituivano anche nel presente giudizio di merito con loro comparsa di costituzione e risposta e resistevano all'avversa domanda eccependo l'inesistenza della procura alle liti e il difetto di rappresentanza processuale della parte appellante — in quanto agli atti vi sarebbe una semplice “delega” — , il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante per difetto di documentazione attestante la propria titolarità ad azionare la domanda di appello, l' inammissibilità e l'infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348- bis c.p.c., la sussistenza, per contro, della propria legittimazione che affermavano esser stata adeguatamente provata mercé la documentazione depositata nel giudizio di primo grado;
eccepivano, altresì, la correttezza dell'istruttoria e della valutazione delle prove del giudizio di primo grado, l'irrilevanza dell'omessa indicazione dei testimoni — censurata dall'appellante — nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il corretto svolgimento delle operazioni peritali e la sussistenza del danno morale.
Le predette parti appellate formulavano, dunque, le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale dell'appellante, in assenza materiale e giuridica della procura alle liti conferita in suo favore;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della parte appellante in difetto di documentazione attestante la relativa titolarità nel presente giudizio
d'appello; Parte
- dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta in appello dall' ai sensi dell'art 342 cpc e la sua infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- confermare la statuizione della sentenza di primo grado emessa dall'On.le
Giudicante Dott.ssa Rabuano;
- condannare parte appellante al pregiudizio delle lesioni subite dal Sig. e CP_1 della Sig.ra ivi compreso il danno morale conseguente dalla vicenda CP_2 sinistro in oggetto;
- con vittoria di spese e competenze del procedimento.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello operata anche nei confronti degli ulteriori appellati e Controparte_3 Controparte_3
(entrambi domiciliati ex lege presso lo stesso , questi ultimi non si
[...] Pt_1 costituivano neppure nell'ambito del presente giudizio di gravame, cosicchè degli stessi ne va dichiarata la contumacia.
Con provvedimento reso in data 15/05/2023, in accoglimento del ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c. proposto da parte appellante, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c., nella contumacia del responsabile civile e la Compagnia assicuratrice.
In via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione sollevata dagli appellati e CP_1 relativa al difetto di rappresentanza dell' in quanto il file denominato CP_2 Pt_1
“Delega”, prodotto da parte appellante, consta di una vera e propria procura alle liti rilasciata dal procuratore speciale dell' essendovi in atti anche l'atto notarile di Pt_1 conferimento dei poteri di rappresentanza a tale procuratore speciale.
Ancora in via pregiudiziale di rito, va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello parimenti sollevata dai predetti appellati costituiti.
Il gravame spiegato, infatti, individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando, altresì, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass., SS.UU., n. 27199 del 16/11/2017).
Venendo, invece, all'esame di merito dei motivi di appello proposti, l'appello si è rivelato solo parzialmente fondato (limitatamente al quarto di motivo di gravame innanzi indicato) e merita, dunque, accoglimento nei limiti di seguito delineati.
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
Va, anzitutto, rigettata la censura mossa da parte appellante con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva (id est di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) del convenuto e, Controparte_3 conseguentemente, di essa stessa appellante.
Sul punto va preliminarmente osservato che è principio risalente quello secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste di — rispettivamente — soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
13756 del 14.6.2006).
Ora, se la legitimatio ad causam è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata dal Giudice esclusivamente sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo — e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa —, la titolarità del rapporto giuridico controverso è, invece, questione che attiene al merito della lite, per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto assunto come vantato, che attengono al fondamento della domanda (cfr., tra tutte, Cass., SS.UU., 2951/2016).
Nella specie, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata da parte appellante attiene non tanto alla astratta legitimatio ad causam, quanto, piuttosto, alla più pregante questione di merito della sostanziale titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla odierna appellante.
In merito va premesso che ai sensi degli artt. 125 e 126, D.Lgs. 209/2005 la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' Pt_1 [...] soltanto in due ipotesi: (a) nel caso in cui il veicolo in parola sia Parte_1 stato immatricolato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in uno
Stato "terzo" rispetto all'Unione Europea con il quale lo Stato Italiano abbia concluso apposito accordo in forza del quale l'obbligo assicurativo si considera assolto per il solo fatto che il veicolo sia stato immatricolato nello Stato estero;
(b) nel caso in cui per il veicolo straniero coinvolto nel sinistro sia stato rilasciato dalla competente autorità straniera certificato internazionale di assicurazione — anche detto carta verde — attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea.
In altri termini, i due articoli di legge citati disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in Stati esteri n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati. La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' ma tale gestione non è automatica, in Controparte_6 quanto è subordinata alla sussistenza dei suddetti presupposti indicati dagli artt. 125
e 126 D.Lgs. 209/2005. In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' con l'azione diretta, ciò in quanto l'art. 283, D.Lgs. cit., così come Pt_1 modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, al comma d-ter dispone che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo nel risarcimento danni causati dalla circolazione stradale interviene il Fondo Garanzie Vittime della strada.
Orbene, nella specie, dal compendio istruttorio acquisito al processo di primo grado deve ritenersi che gli odierni appellati (e attori nel giudizio di primo grado) abbiano adeguatamente provato la legittimazione passiva dell'appellante
[...]
, producendo in atti tanto la copia del libretto di circolazione del Parte_1 veicolo di proprietà del convenuto, quanto il certificato assicurativo dello stesso
(attestanti entrambi la immatricolazione in Bulgaria di tale veicolo e la sua copertura assicurativa per la R.C.A. prestata da , con annessa c.d. carta Controparte_3 verde assicurativa valevole anche nel territorio italiano).
La produzione di tale documentazione risulta dall'esame del verbale della prima udienza, celebrata in data 20/09/2020 (prodotto in atti in copia dagli appellati con deposito telematico operato in data 09/05/2023 e mai contestata da parte appellante), in cui il procuratore degli odierni appellati dava atto del deposito in originale della suddetta documentazione, sottoponendola all'attenzione del Giudice di Pace, onde ritualmente essa è entrata a far parte del compendio istruttorio acquisito al processo di primo grado.
Parimenti infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di gravame, col quale l'appellante ha lamentato l'errata valutazione — da parte del giudice di prime cure
— della prova testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado.
Ed invero, dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è compiutamente emersa la responsabilità del veicolo di proprietà del soggetto indicato quale responsabile civile, (contumace), nella causazione del sinistro de CP_3 CP_3 quo vertitur, avendo trovato la dinamica del sinistro, così come descritta dagli appellati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali rese dal teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 20/12/2021.
In particolare, il teste ha dichiarato alla suddetta udienza: Testimone_1
«Ricordo di aver assistito all'incidente per cui è causa che si è verificato in Napoli verso la fine del mese di maggio del 2020 alle 22:00 circa […] io mi trovavo alla guida della mia auto e
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percorrevo la via XXV Aprile, quando ho visto che la macchina che mi precedeva e precisamente una Renault di colore scuro e con targa straniera investiva due ragazzi che attraversavano la strada sulle strisce pedonali [...] preciso che i ragazzi attraversavano in fila indiana da sinistra verso destra rispetto al mio senso di marcia. […] Preciso che l'impatto si verificava tra la parte anteriore del veicolo Renault ed il fianco destro dei ragazzi e precisamente una ragazza di circa 20 anni ed un ragazzo di circa 25 anni. […] Preciso che
l'impatto avvenne al centro delle strisce pedonali;
[…] Preciso che entrambi i pedoni cadevano al suolo;
[…] Preciso che dopo l'impatto e la caduta al suolo io mi sono accostato e sceso dalla mia auto ho visto che i pedoni lamentavano dolori agli arti inferiori e superiori di destra gli aveva abrasioni per il corpo con perdita di sangue. […] Preciso che l'auto Renault era condotto da un ragazzo di circa 25 anni e lo stesso si fermava a prestare soccorso fornendo i propri dati personali ed assicurativi. […] Preciso che sul posto si fermarono altre persone per soccorrere. […] preciso che non intervennero fino a quando sono stato presente né autorità né ambulanze. […] preciso che la via XXV Aprile è a doppio senso di circolazione […] Preciso che l'incidente si verificava nei pressi di una scuola;
[…] Preciso che io lasciai il mio cellulare al ragazzo investito. […] non ero presente quando i ragazzi sono stati trasportati all'ospedale in quanto dopo poco era andato via. […] preciso che io mi trovavo a circa 4-5 metri di distanza dal veicolo Renault investitore. […] posso dire che il veicolo Renault andava a una velocità abbastanza elevata infatti fece una grande frenata per cercare di evitare l'impatto ma non vi riuscì.» (cfr. verbale di causa dell'udienza del 20/12/2021, prodotto in copia da parte appellata con deposito telematico operato in data 09/05/2023 e mai contestato o disconosciuto da parte appellante).
La riportata deposizione testimoniale appare dettagliata e convincente e non presenta apparenti elementi tali dal denotare inattendibilità o non credibilità del teste escusso. Il dichiarante ha riferito con dovizia di particolari del sinistro e della dinamica di accadimento dello stesso, offrendo elementi pienamente concordanti con le allegazioni attoree. La dinamica del sinistro, dal punto di vista spaziale-temporale,
è stata dal testimone descritta con precisione e con elementi di contestualizzazione rispetto alla propria presenza sul luogo dell'investimento, quali, ad esempio, la propria posizione di osservazione rispetto all'accadimento, la propria distanza dal veicolo investitore, la marca dello stesso, il colore di questo, il senso di marcia e l'approssimativa sua distanza rispetto ai pedoni, riferendo che vi furono soccorsi nonché il trasporto in ospedale;
alla luce degli elementi descritti, si possono fondatamente ritenere accertati il fatto storico dell'investimento, le lesioni riportate dagli odierni appellati, la responsabilità del veicolo investitore e il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo.
Col terzo motivo di gravame parte appellante ha lamentato la nullità della CTU per non aver il Consulente d'Ufficio nominato nel corso del processo di primo grado specificato i barémes di riferimento e i parametri medico-legali adottati e per non aver egli tenuto conto dei precedenti sinistri con lesioni occorsi al . CP_1
Anche tale motivo di doglianza non merita accoglimento.
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Ed invero, dalla lettura sia della relazione tecnica d'ufficio che delle note di riscontro alle osservazioni di parte depositate dal CTU (entrambe in atti) è dato evincersi come il Consulente abbia dato ampio conto e giustificazione delle proprie valutazioni, sia dal punto di vista strettamente logico che da quello tecnico-scientifico.
In particolare, nelle note di riscontro proprio alle note critiche fatte pervenire all'ausiliare del giudice dal CTP di parte convenuta (odierna appellante), il
Consulente d'Ufficio esaurientemente osservava come “[…] In realtà tenendo presente che i periziandi erano pedoni e venivano investiti da una vettura che li scaraventava al suolo provocando loro lesioni . Le lesioni riportate sono altamente compatibili con la dinamica descritta . Si fa presente che per la valutazione del danno biologico è stato consultato
“GUIDA ORIENTATIVA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
PERMANENTE” , GIUFFRE editore , del professor e le “TABELLE Persona_3 delle menomazioni dell'integrità psicofisica” pubblicata sulla G.U. n° 211 , del 11/09/2003 .”.
Appare, pertanto, evidente che le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche col richiamo a condivisa letteratura di riferimento) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Venendo, infine, al quarto motivo di gravame, col quale parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2059 c.c. per aver il giudice di prime cure erroneamente riconosciuto, sulla scorta di un vero e proprio automatismo, anche il risarcimento del c.d. danno morale — in aggiunta al danno alla salute già liquidato
— pur in assenza di evidenze allegative e istruttorie in tal senso, esso si è rivelato sostanzialmente fondato.
Invero, dall'esame della decisione impugnata emerge chiaramente come il giudice di prime cure, dopo aver liquidato all'attore le somme a titolo di Controparte_1 danno biologico, temporaneo e permanente, ha, altresì, liquidato in suo favore l'ulteriore somma di euro 4.333,12 a titolo di un non meglio precisato e circostanziato danno morale, quantificato secondo un parimenti non meglio precisato criterio equitativo.
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Tale operazione il giudice di prime cure ha compiuto anche per quanto riguardo la ulteriore attrice (e qui appellata) riconoscendo in favore di Controparte_2 quest'ultima, oltre al danno biologico, l'ulteriore somma di euro 4.429,64, sempre a titolo di danno morale equitativo.
Così facendo, tuttavia, il giudice di prime cure non ha fatto altro che riconoscere agli istanti il risarcimento di un danno ritenuto in re ipsa senza far alcuno specifico riferimento alla situazione concreta dedotta e provata in atti.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, gli attori non risultano aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
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Ciò precisato, nella specie gli attori – odierni appellati – non hanno dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può a loro essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale già liquidato dal giudice di prime cure, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, gli attori non risultano aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Per tutto quanto sinora osservato, dunque, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la somma risarcitoria ivi riconosciuta in favore dell'istante (odierno appellato) , va qui rideterminata in Controparte_1 complessivi euro (17.495,78 - 4.333,12 =) 13.162,66 (tredicimilacentosessantadue/66), oltre interessi nella misura e con la decorrenza già sancite nella impugnata sentenza di primo grado (capo di decisione non fatto oggetto, su tale punto, di alcuno specifico motivo di gravame ad opera di alcuna delle parti costituite); parimenti, la somma risarcitoria riconosciuta nella sentenza gravata in favore della ulteriore istante (e odierna appellata) va qui rideterminata in complessivi euro Controparte_2
(17.871,90 - 4.429,64 =) 13.442,26 (tredicimilaquattrocentoquarantadue/26), oltre interessi nella misura e con la decorrenza già sancite nella impugnata sentenza di primo grado
(per quanto innanzi già chiarito).
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti va osservato quanto segue.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in assenza di specifico motivo di gravame proposto sul punto da alcuna delle parti in causa, deve rimanere intangibile il riparto delle dette spese così come sancita dal giudice di prime cure nella impugnata decisione. Nè si potrebbe argomentare che il detto capo di decisione debba rimanere travolto, ex art. 336 c.p.c., dall'accoglimento parziale del gravame con conseguente riquantificazione delle somme risarcitorie riconosciute in favore degli odierni appellati;
ed invero, tale riquantificazione non ha determinato lo stravolgimento della decisione di primo grado e la sostanziale soccombenza sostanziale ivi riportata dalla odierna appellante.
Per quanto attiene, invece, al presente giudizio di gravame, stante l'accoglimento parziale dello stesso, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, e, dunque, stante il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra le dette parti, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti, nella misura che il Tribunale ritiene congrua dei due terzi, dovendosi porre la quota del residuo terzo ad esclusivo carico della parte appellata costituita.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellante parzialmente vittoriosa costituita, avuto, tuttavia, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 3570/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n.
6329/2022 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli all'esito del giudizio iscritto al n.
6256/2021 r.g., pubblicata in data 07/09/2022” pendente tra Parte_1
- — appellante — e e
[...] Controparte_1 [...]
— appellati —, nonché e CP_2 Controparte_3 [...]
— appellati contumaci —, ogni contraria istanza disattesa e CP_3 questione e domanda assorbite, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1.1 condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma complessiva di euro 13.162,66 (tredicimilacentosessantadue/66), per le casuali risarcitorie di cui in motivazione e già esplicitate nella sentenza di primo grado, oltre interessi, nella misura e con la decorrenza come già parimenti riconosciuti nella impugnata decisione;
1.2 condanna, altresì, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della Controparte_2 somma complessiva di euro 13.442,26 (tredicimilaquattrocentoquarantadue/26), per le casuali risarcitorie di cui in motivazione e già esplicitate nella sentenza di primo grado, oltre interessi, nella misura e con la decorrenza come già parimenti riconosciuti nella impugnata decisione;
n. 3570/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 13 N. 3570/2023 R.G.A.C.
2. compensa tra le parti, nella misura dei due terzi, le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, contestualmente condannando gli appellati,
e al pagamento, in solido tra loro, in Controparte_1 Controparte_2 favore della appellante, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., del residuo terzo delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.150,00
(millecentocinquanta/00), di cui euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro
1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 10/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
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