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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2400/2023 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza del 23 gennaio 2025 e vertente
TRA
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Di Girolamo per delega in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
E
- in persona del Sindaco e l.r.p.t. con sede in Sezze (LT) via Diaz n. 1 Controparte_1
(04018) (C.F./P.IVA ). P.IVA_1
rappresentato e difeso da funzionario dell'Ufficio
PARTE RESISTENTE non costituito
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 13 maggio 2023 proponeva opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. 35/2023 emessa dal Comune di in data 02.03.2023, con CP_1
la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 324,00, a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione di cui all' art. 10, commi 1 e 3 della Legge n.
353/2000 per avere lasciato al pascolo senza custode alcuni bovini in zona percorsa dal fuoco. Deduceva il ricorrente che la località in cui è stata accertata la (presunta) infrazione rientra in un più vasto territorio gestito dalla Università Bovaria di Sezze sul quale il ricorrente e altri allevatori esercitano l'uso civico del pascolo come riconosciuto con sentenza n. 50 del 2020 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici con conseguente illegittimità dei regolamenti comunali e regionali che ne limitino l'utilizzo.
Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 35/2023, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre CPA e IVA e spese generali, da distrarsi.
Non si costituiva il resistente Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In materia di incendi boschivi la legge quadro n.353 del 21 novembre 2000 all'art. 10 dispone: “
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire
60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.”.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente rileva che la natura dei terreni di cui al Foglio
45, p.lle 17 e 18 del Catasto del Comune di ed oggetto del verbale di CP_1
contravvenzione n. 15 del 27.04.2021 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio del
Comune di siano di “proprietà collettiva dei naturali di e, dunque, per la loro CP_1 CP_1 natura demaniale gli allevatori hanno diritto esclusivo di “esercitare gli usi civici di pascolo sui terreni pascolivi”, così come chiarito dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici Per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana con sentenza n. 50 del 2020, adito dagli allevatori di sentenza con la quale non solo veniva chiarita la natura dei CP_1
terreni oggetto di giudizio, ma venivano dichiarati illegittimi tutti i regolamenti comunali e regionali che ne avessero disposto la compressione.
Nello specifico la sentenza così disponeva: “
4.Nel merito deve osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, il ha affermato che: “Alla luce della ricognizione effettuata è emerso che Controparte_1 rientrano tra i beni demaniali gravati da uso civico del Comune di i terreni identificati in CP_1
Catasto al F. 42 particelle …… 5. …Essi sono censiti nel vigente Catasto Terreni del Comune di in località Campo Cervino al Foglio 42 con le particelle 417, 571, 584, 654, 655, 666, 673, CP_1
674, 675, 692, 745, 748 e 749 e in località Quarto di Trevi (Monte Trevi) al Foglio 45 con le particelle 14, 17 e 18 della superficie complessiva di Ha. 87.32.90. tali particelle derivano dal foglio
42, n. 175 di h. 49.06.30 e foglio 45, n.2.”
Ed ancora “
8. Soto altro profilo la legge 168/2017, valorizzando le originarie intestazioni, ha ritenuto costituissero “Beni collettivi”: a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate (art. 3). Nel caso di specie le terre sono intestate alla “Comunità” e ciò ne conferma la natura collettiva.”.
Invero, in merito alla disciplina dei fondi gravati dagli usi civici in caso di incendio occorre richiamare anche quanto definito dal Comune di con il Piano di gestione e CP_1 assestamento forestale 2017-2026 (PGAF); Piano con il quale viene sottolineata la necessità di provvedere alla redazione di un idoneo e specifico regolamento in ordine alle modalità di godimento dei diritti civici da parte della popolazione di nel pieno rispetto delle CP_1 norme dettate dal R.D.L. 16/6/27 n. 1766.
Ebbene, regolamentate le concessioni del fida pascolo, in maniera tale da salvaguardare le aree boschive nel pieno rispetto della legislazione vigente e dei canoni silvopastorali con detto documento l'Ente si pone l'obiettivo di interdire assolutamente al pascolo tutte le aree percorse da incendio, nei cinque anni successivi alla manifestazione dell'evento, come previsto dalla L. 353 del 2000.
Con il PGAF viene constatato, inoltre, che l'intero comparto assestamentale del
[...]
risulta gravato da usi civici, pertanto il si è dotato di una CP_1 CP_1
regolamentazione per quanto riguarda il godimento dei pascoli sul suo territorio.
Ebbene, all'art. 11 del Regolamento comunale per il godimento dei pascoli sul territorio comunale si dispone: “Il pascolo è vietato:
c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
”
E' evidente come la stessa normativa comunale richiami quanto viene disposto dalla legge quadro di rango statale in materia di divieto di pascolo sui terreni gravati dagli usi civici qualora siano investite da incendio.
Alla luce della suddetta disciplina è evidente non solo il divieto di pascolo per un periodo non inferiore a 5 anni su tutte le aree percorse da incendio così come attestato dai Carabinieri Forestale con verbale n. 15 del 27.04.2021, ma per di più si rinvia alla Legge quadro n. 353/2000 dettata dal legislatore in materia di incendi boschivi e che definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco al di là della natura del fondo, sia esso gravato o meno da usi civici.
Infatti, la legge n.353/2000 non prevede alcuna eccezione rispetto ai fondi gravati dagli usi civici dal momento che la stessa nasce dalla necessità di tutelare l'interesse nazionale di prevenire il reato incendio.
Più volte ed anche a livello regionale si ribadisce il concetto per cui “In nessun caso è consentito effettuare la ripulitura dei pascoli mediante uso del fuoco. Nei terreni saldi percorsi da incendio l'esercizio del pascolo è vietato per i cinque anni successivi all'evento. I Comuni e gli altri enti locali proprietari di pascoli, anche se soggetti agli usi civici, adottano propri regolamenti per
l'utilizzazione degli stessi. Detti regolamenti non possono però derogare alle disposizioni della presente legge nazionale.”.
Essendo un vincolo quello di cui all'art. 10 della L. 353/2000 che non elimina, ma sospende soltanto il diritto di usufruire dell'uso civico, di fatto non trovano applicazione fonti subordinate alla legge di rango primario quali i regolamenti comunali.
Pertanto, legittima e conforme alla normativa nazionale risulta l'Ordinanza di ingiunzione n.35/2023 emessa dal in data 02.03.2023 sulla base del verbale n. 15 del Controparte_1
27.04.2021 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio del Comune di a carico CP_1
del sig. . Parte_1
Inoltre, le circostanze “fotografate” e descritte dai militari sono state accertate con il suddetto verbale, atto avente valore di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ex art 2700 cc, sicché le attestazioni in esso contenute sono pienamente utilizzabili come prove.
La legge riconosce particolare fiducia al verbale redatto dal pubblico ufficiale nel corso degli accertamenti di competenza, che come ogni atto pubblico, “fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700c.c.).
La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Non risulta che il ricorrente si sia avvalso di nessuno di tali gravami.
Quanto alla quantificazione della sanzione rientra tra il minimo e il massimo previsto dalla legge ed è stata maggiorata come prevista poiché il ricorrente non ha pagato a seguito del verbale di accertamento e notificazione.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del resistente Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2400/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 35/2023;
- nulla sulle spese.
Lì 23 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava