Art. 4.
Il pagamento del contributo dovuto al Comune a norma dell'art. 1 sara' effettuato dalla Societa' concessionaria delle Terme di Acqui in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.
Negli anni successivi alla prima riscossione il pagamento del contributo avra' luogo dopo che il Comune avra' rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, e al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.
Il pagamento del contributo dovuto al Comune a norma dell'art. 1 sara' effettuato dalla Societa' concessionaria delle Terme di Acqui in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.
Negli anni successivi alla prima riscossione il pagamento del contributo avra' luogo dopo che il Comune avra' rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, e al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.