Articolo 6 della Legge 16 novembre 1950, n. 1093
Articolo 5Articolo 7
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1 febbraio 1951
Art. 6.
Il Ministro per la pubblica istruzione fara' le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;
b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;
c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Salita Cecilia;
d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono gia' insigniti del diploma di benemerenza di cui all'art. 1.
La Commissione dara' parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa;
In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sara' presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951