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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 517/2022 promossa da: partita iva , in persona dell'Amministratore Unico pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu, 35 e con sede amministrativa in Cagliari, Viale Diaz,
77, elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale conferita il
22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, Persona_1 repertorio n. 8624 e raccolta 5983, apposta su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Efisio Laconi come da procura in calce C.F._1
alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
Oristano, Via San Francesco n. 18
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Nell'interesse dell'appellante pagina 1 di 16 “- in via pregiudiziale: ad integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, per l'effetto, mandare assolta la società da ogni avversa pretesa Parte_1
- riformare integralmente la sentenza appellata e per l'effetto mandare assolta la società da ogni avversa pretesa;
Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato
“a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n. 225/21 del Giudice di Pace di Oristano in data 26.10.2021;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Oristano ritualmente notificato il ha CP_1
convenuto in giudizio la società al fine di richiedere, in via preliminare, che Parte_1
venissero dichiarate prescritte le somme di cui alla fattura n. 2016000500087728 del Pt_1
28.4.2016 di euro 253,01 e, nel merito, che venissero dichiarate illegittime e non dovute le somme di cui alla medesima fattura, con annullamento della stessa e con condanna della società alla restituzione della somma da egli pagata di euro 158,15. Pt_1
In particolare, in tale sede il ha dedotto che: CP_1
− egli è titolare dell'utenza idrica a uso domestico residente con codice utente n. 36171249 relativa all'immobile di Simaxis, Rio Sant'Elena n. 19;
− nel maggio 2016 egli aveva ricevuto la predetta bolletta di euro 253,01 per conguagli regolatori con la causale “partite pregresse, conguaglio 2005/2011 idrico, fognatura e depurazione”;
− nella errata convinzione che si trattasse di somme dovute, aveva versato euro 158,15 a mezzo 5 bollettini postali;
− con riferimento a tali somme era maturata la prescrizione quinquennale poiché i consumi erano riferiti agli anni 2005-2011 sulla base delle tariffe 2012, di talché termine ultimo per richiedere le somme era il gennaio 2016, laddove la fattura è stata notificata nel maggio 2016;
pagina 2 di 16 − in virtù del DPCM del 20.7.2012 che ha attribuito all'GS il compito di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, il aveva emanato la delibera n Controparte_2
18 del 26.6.2014, istituendo i conguagli regolatori;
− la delibera era affetta da vizio di legge ed eccesso di potere, laddove fissava l'incremento una tantum della quota fissa del servizio idrico integrato con chiaro contenuto retroattivo;
− gli aumenti tariffari non trovavano giustificazione in ambito contrattuale;
− peraltro, essi si basavano su tariffe diversi e maggiori con consumi non reali, non configurandosi come conguagli ma come applicazione retroattiva di tariffe dei consumi idrici;
− il modello normativo per la determinazione delle tariffe, anche se prevede il riconoscimento dei costi effettivi, non assicura l'effettivo rimborso di tutte le voci negative sostenute dal gestore, quindi non poteva rivalersi sugli utenti qualora i Pt_1
costi effettivi fossero stati superiori a quelli ipotizzati al momento in cui erano state modellate le tariffe;
− l'introduzione di una tariffa integrativa doveva ritenersi illegittima sia per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, derogabile solo per legge, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, quali il principio di affidamento la regola della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente ogni avverso Parte_1
assunto in quanto infondato in fatto e in diritto e, in particolare, ha dedotto che:
− sussisteva la giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto l'ammissibilità, l'entità dei conguagli, il periodo di riferimento e le modalità di imputazione erano state definite dall'GS e dell'Autorità d'Ambito, mentre si era limitata a computare la Pt_1
quota parte riferibile ai singoli utenti;
− le partite pregresse erano legittime sia per gli utenti già attivi nel periodo cui facevano riferimento sia per colore che non erano ancora utenti in quel periodo, poiché il servizio idrico offerto agli utenti era tale grazie ai costi sopportati dal gestore negli anni pregressi per l'esercizio, la manutenzione, i miglioramenti e gli investimenti eseguiti per il medesimo servizio, di cui tutti gli utenti indistintamente usufruivano;
pagina 3 di 16 − inoltre l'inserimento in tariffa delle partite pregresse era stato deliberato dall'Autorità nazionale ARERA sulla base di precisi criteri volti alla copertura di spese impreviste e a garantire il mantenimento di un servizio efficiente, in accordo al principio del recupero dei costi e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio;
− le tariffe non erano rimesse ai singoli gestori ma dalle autorità competenti ex lege e i gestori si limitavano esclusivamente ad applicarle;
− la natura delle partite pregresse, come le tariffe applicate agli utenti del Servizio Idrico
Integrato, evidenziava che esse non sono oggetto di negoziazione tra le parti, ma derivano da specifici atti amministrativi adottati dalle Autorità di settore;
− con la delibera n. 643 del 2013 l'GS aveva introdotto un sistema tariffario la cui disciplina individuava sia le componenti di costo esistenti in un determinato anno, che concorrevano a determinare i livelli iniziali della tariffa, sia le ulteriori voci da valutare negli anni successivi da prendere in considerazione per i successivi incrementi tariffari e la disciplina non riguardava esclusivamente i costi futuri ma anche quelli passati;
− seguendo tale schema, i conguagli regolatori erano stati ben qualificati dall'Autorità come componente di costo da valutare all'anno base ai fini dell'avvio della nuova dinamica tariffaria;
− si era attenuta rigorosamente alle prescrizioni fornite dall'GS nel fatturare Pt_1 gli importi in argomento, seguendo le regole fornite dall'art. 31 dell'Allegato A della delibera AEGGSI citata;
− l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto le partite pregresse non sono riconducibili a conguagli relativi a consumi effettivi poiché il riferimento in fattura agli anni 2005/2011 non riguarda il consumo dell'utente ma identifica il periodo rispetto al quale è stata effettuata la ricognizione dei conguagli regolatori relativi ai costi sostenuti dal Gestore non contemplati nelle precedenti determinazioni tariffarie;
− allo stesso tempo il riferimento al consumo 2012 è il parametro convenzionale adottato a livello nazionale dall'GS quale misura equa per la ripartizione degli importi;
− il diritto alla riscossione, quale termine da cui comincia a decorrere la prescrizione, era nato al momento in cui la società era stata autorizzata a fatturare tali importi a seguito della loro quantificazione, ossia il 26.6.2014.
pagina 4 di 16 ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi in via preliminare il difetto di giurisdizione Pt_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, domandando il rigetto della domanda e l'accertamento della debenza dell'importo fatturato.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 225 del 2021, in accoglimento della domanda, ha accertato e dichiarato non dovute le somme pretese da e ha condannato quest'ultima Pt_1 alla restituzione dell'importo pagato, con ulteriore condanna alla rifusione delle spese di lite, sulla base delle seguenti argomentazioni:
− l'eccezione di difetto di giurisdizione era infondata in quanto il petitum sostanziale riguardava l'accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere le somme richieste alla luce dell'inesistenza del potere dell'Autorità di disporre tariffe correlate a consumi già effettuati, dal che si evinceva che la controversia atteneva a diritto soggettivi aventi fonte contrattuale anche se comportava un'indagine di tipo incidentale sugli atti amministrativi
− il credito era illegittimo in quanto basato a posteriori su una nuova metodologia tariffaria;
− nell'ambito del compito attribuito all'GS di definire le componenti di costo per la determinazione delle tariffe, rivedendo periodicamente il metodo tariffario sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, il riferimento ai costi efficienti doveva ritenersi legato a una valutazione dei costi futuri da sostenere per il gestore;
− doveva escludersi la possibilità per l'GS, nell'ambito del predetto potere, di applicare tramite valutazione ex post una integrazione della tariffa commisurata a consumi già effettuati, dovendo le modifiche avere efficacia solo per il futuro;
− viceversa, risulterebbe violato il principio di irretroattività degli atti amministrativi e il principio di affidamento e buona fede nell'esecuzione del contratto;
− dovevano essere quindi disapplicati l'art. 31 e 32 dell'allegato A della deliberazione
643/2013/R/IDR e la deliberazione del Commissario Straordinario della Gestione
Commissariale Straordinaria per la regolamentazione del Servizio Idrico Integrato della
Sardegna n. 18 del 26.6.2014 in quanto disposizioni regolamentari illegittime nella misura in cui avevano l'effetto di incidere con effetti limitativi sulla sfera giuridico patrimoniale dei privati/utenti rispetto a posizioni pregresse alla entrata in vigore delle stesse.
Avverso la suddetta sentenza ha svolto appello la quale ha richiesto l'integrale riforma Pt_1
della sentenza richiamando interamente le argomentazioni formulate in primo grado.
pagina 5 di 16 Preliminarmente, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che l'odierna controversia non verte affatto sulla correttezza della determinazione tariffaria del corrispettivo preteso dal Gestore a titolo di “partite pregresse” per i consumi effettuati in esecuzione del rapporto d'utenza, bensì sull'esercizio dei poteri discrezionali conferiti all'amministrazione e concretatisi nell'emanazione della Delibera n.
18 del 26 giugno 2014, per il tramite della quale sono stati riconosciuti e quantificati i conguagli spettanti al Gestore per partite precedenti al 2012, ai sensi dell'art. 31, All. A alla Deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. n. 643/2014/IDR.
Nel merito, l'appellante ha impugnato la decisione nella parte in cui è stata ritenuta illegittima l'introduzione di una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati negli anni precedenti sulla base di una valutazione delle passività risultanti dagli anni passati, per effetto sia della violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione del principio di affidamento e di buona fede contrattuale, posti a fondamento del rapporto negoziale.
Invero, ha dedotto che per il tramite delle Delibere in contestazione (la n. Pt_1
643/22013/IDR e la n. 18 del 26 giugno 2014), sia l'A.E.E.G.S.I., sia il Commissario CP_ Straordinario per la Regolazione del S.I.I. in facente funzioni in luogo dell' di CP_2
Governo d'Ambito, hanno, loro per primi, pienamente garantito il rispetto dei principi che caratterizzano ed ispirano l'esercizio del potere amministrativo, pubblicizzando nel dettaglio quello che sarebbe stato il nuovo metodo tariffario idrico (M.T.I.) e le regole che, in sede di riscossione dei conguagli, avrebbero favorito la massima trasparenza per gli utenti.
Sulla legittimità della fatturazione delle partite pregresse, ha sostanzialmente riproposto Pt_1
in modo più articolato gli argomenti già dedotti in primo grado, contestando le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace laddove contrastanti.
L'appellante ha anche precisato, per scrupolo difensivo, che risulta del tutto infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dall'appellato, ribadendo che il dies a quo, nella fattispecie, va individuato nel momento in cui effettivamente è stata posta nella Pt_1 condizione di far valere il proprio diritto, fatturando le partite pregresse deliberate dall'Autorità
d'Ambito nel giugno 2014. ha quindi formulato le medesime conclusioni sopra riportate. Pt_1
Si è costituito il quale ha formulato fin dall'inizio le stesse domande CP_1
summenzionate, deducendo che i motivi di appello proposti si risolvevano nella riproposizione pagina 6 di 16 delle identiche contestazioni già mosse nel giudizio di primo grado e sconfessate dal giudice di primo grado.
In particolare, quanto al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimità del giudice amministrativo,
l'appellato ha ripercorso la motivazione del Giudice di Pace, ribadendone la correttezza.
A contestazione delle eccezioni mosse dall'appellante sulla parte di motivazione avente ad oggetto l'accoglimento della censura in punto di legittimità delle partite pregresse, il ha CP_1 eccepito che a differenza di quanto sostenuto dall'appellante i rapporti tra il gestore del servizio idrico Abbanoa e l' sono attualmente disciplinati dalla Controparte_3
Convenzione di affidamento stipulata con atto in data 22.02.2012, con cui il gestore si è obbligato all'osservanza non soltanto delle condizioni e dei patti in esso previsti, ma anche al rispetto delle norme che disciplinano la materia, tra cui quelli regolamentari, nonché i Decreti Ministeriali, ivi compreso il DPCM del 20.07.2012 che ha attribuito all'GS il compito di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
Secondo il in virtù di tale norma ed in maniera del tutto arbitraria il CP_1 [...]
ha emanato la delibera n. 18 del 26.06.2014 che Parte_2
ha istituito i c.d. conguagli regolatori di cui trattasi, di fatto andando ben oltre i confini del decreto ministeriale richiamato.
Ugualmente a quanto affermato in primo grado, l'appellato ha quindi ribadito che la delibera è affetta da vizio di legge ed eccesso di potere, laddove fissa l'incremento una tantum della quota fissa del servizio idrico integrato con contenuto retroattivo, nella misura in cui fa esplicitamente decorrere i propri effetti, per l'anno 2012, dal 2005.
Circa la censura della decisione del giudice di primo grado che ha ravvisato violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi nella pretesa dei conguagli regolatori,
l'appellato ha controdedotto che ad non spetta il diritto di rivalersi sugli utenti qualora i Pt_1
costi effettivi sostenuti siano stati superiori a quelli precedentemente ipotizzati e sulla base delle quali sono state modellate le tariffe del servizio idrico, in quanto la previsione della possibilità di effettuare variazioni della tariffa dev'essere intesa nel senso che tali modifiche hanno effetto solo per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, e non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato.
In merito al motivo d'impugnazione relativo alla decorrenza della prescrizione, il ha CP_1
sottolineato la correttezza del ragionamento che avrebbe applicato il Giudice di Pace.
pagina 7 di 16 La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte.
***
Innanzitutto, occorre premettere che, in materia di appello civile, il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo che caratterizza il mezzo d'impugnazione in questione, viene investito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, nei limiti dei motivi specifici dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., dovendosi intendere come rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le domande non accolte, che non siano espressamente riproposte in appello dalle parti.
Peraltro, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (v. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso in esame, le censure alla pronuncia di primo grado mossa dall'appellante sono chiaramente individuabili e compiutamente formulate, risultando adeguatamente evidenziati i punti e le questioni di fatto e diritto contestate.
***
In primo luogo, si deve rilevare la correttezza della decisione del Giudice di Pace di Oristano in punto di giurisdizione.
Invero, le controversie aventi ad oggetto l'entità della tariffa del servizio idrico integrato devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo esse ad oggetto rapporti individuali di utenza che non coinvolgono la pubblica amministrazione come autorità, nemmeno qualora la causa investa anche l'atto amministrativo generale con cui sono determinate le tariffe, potendo – peraltro – tale atto costituire oggetto di disapplicazione ai sensi della L. 20 marzo
1865, n. 2248.
pagina 8 di 16 Si ricorda che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, da identificare, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (Cass. Sez. Un., n. 21928/2018; n. 21522/2017; n.
25836/2016; n. 604/2015).
Anche in sede di legittimità è stato ripetutamente affermato che "quando si controverta in ordine alla tariffa applicata per l'erogazione del servizio idrico, il giudizio investe "il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche, nel quale vengono in evidenza il diritto soggettivo dell'ente di riscuotere un corrispettivo per la fornitura e quello dell'utente di pagare per la fornitura realmente art. 21, ottenuta", con conseguenza che la controversia, concernendo
"l'"an" e il "quantum" di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario" (Cass. n. 13580/2019, in tema di servizio di scarico e depurazione delle acque reflue, che richiama Cass. Sez. Un., n. 18263/2004).
Pertanto, laddove la domanda, come nel caso di specie, riguardi la debenza delle somme portate nelle bollette a titolo di "partite pregresse", cioè di corrispettivi che tengono conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare, il petitum sostanziale concerne evidentemente diritti soggettivi di fonte contrattuale, con piena giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia inerente canoni e altri corrispettivi, sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se comporta un indagine di tipo incidentale sugli atti amministrativi
(recentemente, in tal senso anche Tribunale Tempio Pausania, Sentenza n. 106/2023 del 17-03-
2023).
*
Secondariamente, val la pena rilevare che, sebbene non sia sia stato proposto specifico motivo di appello, ha ribadito “per mero scrupolo difensivo” l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1
prescrizione: sul punto, si evidenzia la sentenza di primo grado non si è mai espressa in merito all'eccezione di prescrizione, dando atto all'esito della motivazione e una volta accolta la domanda attorea sotto altri profili che tutte le altre questioni dovevano ritenersi assorbite.
Ad ogni modo, nonostante sul punto il Giudice di prime cure abbia, all'evidenza, ritenuto assorbita anche la predetta questione, si sottolinea che l'eccezione originaria sul punto era in effetti infondata: difatti, le componenti di costo relative ai conguagli regolatori sono state pagina 9 di 16 riconosciute soltanto a fronte del nuovo sistema regolatorio predisposto dall'GS (sul quale, più diffusamente, v. infra), con la conseguenza che il diritto di riscossione delle stesse non può che decorrere dal momento in cui l'ente gestore ha avuto effettivo modo di procedere alla quantificazione delle stesse e a procedere alla fatturazione (data da rinvenirsi nel 26 giugno 2014, in cui è stata adottata la delibera dell'Autorità d'Ambito).
*
Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, deve essere confermata la correttezza della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato non dovute le somme pretese da a titolo di conguagli regolatori. Pt_1
Sul punto, si sottolinea che con l'ordinanza n. 29593/2022 del 13.9.2022 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno incidentalmente affermato che i conguagli regolatori sono legittimi e, come componenti tariffarie, costituiscono costi applicati ora per allora.
Tale conclusione, certamente condivisibile alla luce del principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sancito nell'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 156/2006, non risulta tuttavia in contrasto con l'orientamento dell'intestato Tribunale (cfr., da ultimo, sentenza n. del 28 del 17.01.2023) in forza del quale devono ritenersi illegittime le pretese di Pt_1
relative ai conguagli regolatori per il periodo compreso fra il 2005 e il 2011.
Al riguardo, si noti che col D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, soppressa l' (art. 21, comma 13, del D.L. n. Controparte_4
201/2011), le funzioni concernenti la regolazione e la vigilanza sulle tariffe relative ai servizi idrici sono state trasferite (art. 21, comma 19, del D.L. n. 201/2011) all'Autorità per l'Energia
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (A.E.E.G.S.I.) che, con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del
27.12.2013, nel definire le nuove componenti di costo, e aggiornando il metodo tariffario transitorio approvato “per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013” con deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28.12.2012, ha previsto, nell'art. 3, comma 1, lett. e),
l'inclusione, nella tariffa, della “componente relativa ai conguagli”, stabilendo, peraltro, nel successivo comma 2, che “la determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, invece, i dati utilizzati per la determinazione tariffaria 2014 saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile”.
pagina 10 di 16 Perciò, a partire dal 2014 e per ciascun anno, il conguaglio dovrà essere determinato sulla base dei dati ricavati dal bilancio dell'anno precedente;
tuttavia, nell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 è stata inserita un'ulteriore disposizione, secondo cui “gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità”.
Sulla base di tali indicazioni, il Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della con deliberazione n. 18 del 26.06.2014, ha quantificato i conguagli CP_2
complessivamente spettanti al gestore per gli anni che, a partire dal 2005 (e fino al 2011), avevano preceduto il trasferimento all'GS delle funzioni di regolazione e controllo del settore.
Come più volte riconosciuto dallo stesso Tribunale di Oristano, tale disciplina, ripercuotendosi sulle condizioni economiche del rapporto d'utenza anche per il passato, ha inequivocabilmente efficacia retroattiva;
pertanto, se anche alla luce delle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione non sussistono dubbi sulla legittimità dell'impianto normativo descritto per il futuro, risulta invece in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi – quali le citate deliberazioni – la previsione con cui il Commissario Straordinario ha disposto il recupero, attraverso il sistema dei conguagli, del deficit maturato fra il 2005 e il 2011, quando i corrispettivi del servizio erano determinati sulla base di un sistema tariffario del tutto diverso da quello attuale.
Invero, prevedere che a partire dal 2014 il gestore possa pretendere dagli utenti il pagamento di conguagli determinati secondo il nuovo metodo tariffario e sulla base dei dati ricavati dal bilancio dell'anno precedente costituisce chiara attuazione del citato principio del pieno recupero dei costi di investimento e di esercizio: in tal senso il recupero di disavanzi di bilancio mediante regole predeterminate è coerente con il dettato dell'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, essendo a tal fine inevitabile e legittima l'applicazione, così delineata, di un costo ora per allora (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29593/2022).
Non eguale può essere considerato il discorso relativo all'applicazione di tale meccanismo di conguaglio per periodi precedenti caratterizzati da un diverso sistema di tariffazione.
pagina 11 di 16 È stato, infatti, affermato in giurisprudenza che, con specifico riguardo al contratto di somministrazione di acqua potabile, gli atti amministrativi di adeguamento delle tariffe idriche, soggetti al generale principio di irretroattività, possono disciplinare per il passato esclusivamente in base a norme di rango primario che, come tali, sono atte a legittimare la deroga all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. civ., Sez. III, n. 9344/2004).
Sulla scorta di tali principi, questo stesso Tribunale ha sovente osservato, anche di recente (Trib.
Oristano, nn. 6, 7 e 8 del 07.01.2021; Trib. Oristano, n. 14 del 14.01.2021; Trib. Oristano, n. 28 del 18.01.2023; Trib. Oristano, nn. 71 e 73 del 10.02.2023; Trib. Oristano n. 265 del 23.7.2024,
Trib. Oristano n. 364 del 14.11.2024), che è possibile che la normazione o l'atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo da parte dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della L. n. 481/1995, si concretino in previsioni che, attraverso la mediazione dell'integrazione del regolamento di servizi, incidono sul contenuto dei contratti di utenza individuale, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., anche in deroga a norme di legge, “ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 16401/2011; Cass. civ., Sez. VI, n.
23184/2014).
In via interpretativa, inoltre, una volta individuata la norma potenzialmente idonea a giustificare la deroga al principio di irretroattività occorre verificare che essa non sia, in realtà, compatibile con la normale funzione della legge di disporre in via esclusiva per il futuro: in tal caso deve ritenersi comunque operante il principio generale di irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 15652/2004).
Proprio in tale ordine di idee, nella fattispecie concreta, non è possibile affermare che la deroga al principio di irretroattività (la quale, quanto al periodo anteriore al 2012, chiaramente emerge dal sistema tariffario descritto dalle delibere n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 dell'A.E.E.G.S.I. e n. 18 del 26.06.2014 del Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della possa fondarsi sul principio di integrale recupero dei costi sancito CP_2 dall'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: tale norma di rango primario non è, infatti,
pagina 12 di 16 univocamente indicativa della volontà del legislatore di consentire, in deroga al disposto dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, altresì il recupero delle partite pregresse relative alle annualità fra il 2005 e il 2011.
La delibera n. 643/2013/R/IDR dell'A.E.E.G.S.I. e la delibera n. 18 del 26.06.2014 del
Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della nelle CP_2
parti in cui sanciscono il diritto di di ottenere il pagamento, quali componenti del prezzo Pt_1
dei servizi idrici, di conguagli per partite pregresse maturate fra il 2005 e il 2011, devono, dunque, reputarsi illegittime per violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Tale impostazione in ordine all'applicabilità dei conguagli per il passato è stata anche recentemente richiamata dal preferibile orientamento della Suprema Corte, la quale ha affermato:
“come ritenuto da questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità (Cass.,
23/062021, n. 17959; Cass., 22/02/2023, n. 5492; Cass., 28/11/2019, n. 31063), non può essere ritenuta lecita l'imposizione di un conguaglio per partite pregresse, in quanto per la natura del contratto di somministrazione, avente carattere periodico, l'erogazione del servizio idrico comporta un prezzo che viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Il corrispettivo che viene pagato secondo le scadenze d'uso è proporzionato e trova la sua giustificazione nell'utilizzo dell'acqua che viene erogata;
invece la richiesta di conguagli per partite pregresse determina l'ammontare del corrispettivo in un momento successivo rispetto alla erogazione effettuata dalla GS, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria, per consumi già avvenuti, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di potere impositivo, per cui viola gli artt. 1561, 1560, e 1563 cod. civ. e, nella misura in cui ritenuto discendente da obblighi normativi, viola altresì l'art. 11 delle Preleggi” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26281 del
2023).
Peraltro, anche volendo ritenere superata la problematica esposta e ritenere, invece, ammissibile la deroga all'art. 11 delle Preleggi e la conseguente compatibilità con esso degli atti amministrativi suddetti, altra recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (ord. n.
5127/2023), ha chiarito che “in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti
pagina 13 di 16 costitutivi della pretesa”; di fatto, seppur mediante l'ordinanza in esame sia stato ribadito che non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori, è stato anche chiarito che non è ammesso ogni recupero tariffario.
Seppur il provvedimento citato non prenda in considerazione il profilo del contrasto con l'art. 11 delle Preleggi – in ordine al quale, pertanto, si ritiene di poter confermare l'orientamento del
Tribunale, anche alla luce delle conferme pervenute dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass.
26281/2023 cit. –, comunque la Corte di Cassazione ha specificato che “ammesso, (…), il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484;
Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica”.
Sulla base di tale impostazione, spetta all'ente gestore l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto: tutti tali elementi non sono stati né oggetto di allegazione da parte della convenuta né, tantomeno oggetto di prova per il periodo 2005-2011.
In merito a tale profilo, non risultano condivisibili le argomentazioni e le deduzioni svolte dall'appellante in sede di memorie conclusionali.
In primo luogo, l'imprevedibilità del costo non può essere considerata provata “a monte” meramente sulla base del fatto che i costi conguagliabili sono stati individuati dall'Autorità
pagina 14 di 16 Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati, per la da sulla base di una CP_2 CP_5
“ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri mediante simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio”.
Invero, secondo il fatto che poi si proceda in sede di consuntivo ad accertare l'effettiva Pt_1
erogazione del livello di servizio stabilito con i relativi costi e che, in caso di scostamento che non risulti dovuto a inefficienza, individui i costi conguagliabili costituisce una garanzia CP_5
della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso.
Tale argomentazione non è condivisibile, in quanto formulata in termini astratti e di principio e priva di riferimenti concreti al caso di specie. Non è stato fornito alcun dato nemmeno indiziario che possa consentire di affermare in concreto che l'importo stabilito dall'ente d'Ambito a titolo di conguaglio effettivamente tenga conto dell'incidenza di un'eventuale inefficienza dell'erogatore in caso di scostamento tra costi prevedibili per la prestazione e costi in concreto affrontati.
In secondo luogo, non può essere recepito quanto sostenuto da in merito Pt_1 all'impossibilità di assolvere il proprio onere motivazionale in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, verificatasi in corso di causa.
Infatti, l'istanza di rimessione in termini per offrire la prova dell'imprevedibilità dei costi è assolutamente generica, sprovvista di qualsiasi indicazione degli elementi probatori e dei relativi mezzi istruttori che l'appellante intenderebbe offrire.
La asserita impossibilità di provare quanto necessario a sostenere la propria tesi è infatti smentita dagli stessi strumenti processuali cui le parti possono far ricorso anche in appello a norma dell'art. 345, co. 3, c.p.c., in forza del quale le nuove prove in appello sono ammesse se la parte provi di non aver potuto produrli prima per causa ad essa non imputabile o che esse, a prescindere dal fatto che la parte interessata sia incorsa - per propria colpa o per altra causa - nelle preclusioni istruttorie di primo grado, siano indispensabili per la decisione (ex multis, cfr.
Cass. Civ., sez. II, 26/09/2024, n.25731, Cass. Civ. sez. III, 16/05/2022, n.15503).
In assenza di istanza istruttoria circostanziata e specifica, chiaramente rivolta a far intendere al giudicante quali sono le prove indispensabili che alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale si intendeva offrire, la parte non può certamente dolersi di essersi trovata nell'impossibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
pagina 15 di 16 Alla luce delle predette argomentazioni, il credito di cui alla fattura oggetto del presente giudizio
è stato correttamente ritenuto non dovuto dal Giudice di prime cure.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Ciononostante, si ritiene equo e congruo disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione della natura altamente controversa delle questioni oggetto di causa, della recentissima evoluzione giurisprudenziale sul punto (peraltro non ancora consolidata) nonché della potenziale divergenza delle interpretazioni delle medesime pronunce recentemente rese in materia.
PQM
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) rigetta l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
225/21 del Giudice di Pace di Oristano depositata in data 28.10.2021;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Oristano, 6.2.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 517/2022 promossa da: partita iva , in persona dell'Amministratore Unico pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu, 35 e con sede amministrativa in Cagliari, Viale Diaz,
77, elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale conferita il
22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, Persona_1 repertorio n. 8624 e raccolta 5983, apposta su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Efisio Laconi come da procura in calce C.F._1
alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
Oristano, Via San Francesco n. 18
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Nell'interesse dell'appellante pagina 1 di 16 “- in via pregiudiziale: ad integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, per l'effetto, mandare assolta la società da ogni avversa pretesa Parte_1
- riformare integralmente la sentenza appellata e per l'effetto mandare assolta la società da ogni avversa pretesa;
Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato
“a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n. 225/21 del Giudice di Pace di Oristano in data 26.10.2021;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Oristano ritualmente notificato il ha CP_1
convenuto in giudizio la società al fine di richiedere, in via preliminare, che Parte_1
venissero dichiarate prescritte le somme di cui alla fattura n. 2016000500087728 del Pt_1
28.4.2016 di euro 253,01 e, nel merito, che venissero dichiarate illegittime e non dovute le somme di cui alla medesima fattura, con annullamento della stessa e con condanna della società alla restituzione della somma da egli pagata di euro 158,15. Pt_1
In particolare, in tale sede il ha dedotto che: CP_1
− egli è titolare dell'utenza idrica a uso domestico residente con codice utente n. 36171249 relativa all'immobile di Simaxis, Rio Sant'Elena n. 19;
− nel maggio 2016 egli aveva ricevuto la predetta bolletta di euro 253,01 per conguagli regolatori con la causale “partite pregresse, conguaglio 2005/2011 idrico, fognatura e depurazione”;
− nella errata convinzione che si trattasse di somme dovute, aveva versato euro 158,15 a mezzo 5 bollettini postali;
− con riferimento a tali somme era maturata la prescrizione quinquennale poiché i consumi erano riferiti agli anni 2005-2011 sulla base delle tariffe 2012, di talché termine ultimo per richiedere le somme era il gennaio 2016, laddove la fattura è stata notificata nel maggio 2016;
pagina 2 di 16 − in virtù del DPCM del 20.7.2012 che ha attribuito all'GS il compito di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, il aveva emanato la delibera n Controparte_2
18 del 26.6.2014, istituendo i conguagli regolatori;
− la delibera era affetta da vizio di legge ed eccesso di potere, laddove fissava l'incremento una tantum della quota fissa del servizio idrico integrato con chiaro contenuto retroattivo;
− gli aumenti tariffari non trovavano giustificazione in ambito contrattuale;
− peraltro, essi si basavano su tariffe diversi e maggiori con consumi non reali, non configurandosi come conguagli ma come applicazione retroattiva di tariffe dei consumi idrici;
− il modello normativo per la determinazione delle tariffe, anche se prevede il riconoscimento dei costi effettivi, non assicura l'effettivo rimborso di tutte le voci negative sostenute dal gestore, quindi non poteva rivalersi sugli utenti qualora i Pt_1
costi effettivi fossero stati superiori a quelli ipotizzati al momento in cui erano state modellate le tariffe;
− l'introduzione di una tariffa integrativa doveva ritenersi illegittima sia per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, derogabile solo per legge, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, quali il principio di affidamento la regola della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente ogni avverso Parte_1
assunto in quanto infondato in fatto e in diritto e, in particolare, ha dedotto che:
− sussisteva la giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto l'ammissibilità, l'entità dei conguagli, il periodo di riferimento e le modalità di imputazione erano state definite dall'GS e dell'Autorità d'Ambito, mentre si era limitata a computare la Pt_1
quota parte riferibile ai singoli utenti;
− le partite pregresse erano legittime sia per gli utenti già attivi nel periodo cui facevano riferimento sia per colore che non erano ancora utenti in quel periodo, poiché il servizio idrico offerto agli utenti era tale grazie ai costi sopportati dal gestore negli anni pregressi per l'esercizio, la manutenzione, i miglioramenti e gli investimenti eseguiti per il medesimo servizio, di cui tutti gli utenti indistintamente usufruivano;
pagina 3 di 16 − inoltre l'inserimento in tariffa delle partite pregresse era stato deliberato dall'Autorità nazionale ARERA sulla base di precisi criteri volti alla copertura di spese impreviste e a garantire il mantenimento di un servizio efficiente, in accordo al principio del recupero dei costi e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio;
− le tariffe non erano rimesse ai singoli gestori ma dalle autorità competenti ex lege e i gestori si limitavano esclusivamente ad applicarle;
− la natura delle partite pregresse, come le tariffe applicate agli utenti del Servizio Idrico
Integrato, evidenziava che esse non sono oggetto di negoziazione tra le parti, ma derivano da specifici atti amministrativi adottati dalle Autorità di settore;
− con la delibera n. 643 del 2013 l'GS aveva introdotto un sistema tariffario la cui disciplina individuava sia le componenti di costo esistenti in un determinato anno, che concorrevano a determinare i livelli iniziali della tariffa, sia le ulteriori voci da valutare negli anni successivi da prendere in considerazione per i successivi incrementi tariffari e la disciplina non riguardava esclusivamente i costi futuri ma anche quelli passati;
− seguendo tale schema, i conguagli regolatori erano stati ben qualificati dall'Autorità come componente di costo da valutare all'anno base ai fini dell'avvio della nuova dinamica tariffaria;
− si era attenuta rigorosamente alle prescrizioni fornite dall'GS nel fatturare Pt_1 gli importi in argomento, seguendo le regole fornite dall'art. 31 dell'Allegato A della delibera AEGGSI citata;
− l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto le partite pregresse non sono riconducibili a conguagli relativi a consumi effettivi poiché il riferimento in fattura agli anni 2005/2011 non riguarda il consumo dell'utente ma identifica il periodo rispetto al quale è stata effettuata la ricognizione dei conguagli regolatori relativi ai costi sostenuti dal Gestore non contemplati nelle precedenti determinazioni tariffarie;
− allo stesso tempo il riferimento al consumo 2012 è il parametro convenzionale adottato a livello nazionale dall'GS quale misura equa per la ripartizione degli importi;
− il diritto alla riscossione, quale termine da cui comincia a decorrere la prescrizione, era nato al momento in cui la società era stata autorizzata a fatturare tali importi a seguito della loro quantificazione, ossia il 26.6.2014.
pagina 4 di 16 ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi in via preliminare il difetto di giurisdizione Pt_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, domandando il rigetto della domanda e l'accertamento della debenza dell'importo fatturato.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 225 del 2021, in accoglimento della domanda, ha accertato e dichiarato non dovute le somme pretese da e ha condannato quest'ultima Pt_1 alla restituzione dell'importo pagato, con ulteriore condanna alla rifusione delle spese di lite, sulla base delle seguenti argomentazioni:
− l'eccezione di difetto di giurisdizione era infondata in quanto il petitum sostanziale riguardava l'accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere le somme richieste alla luce dell'inesistenza del potere dell'Autorità di disporre tariffe correlate a consumi già effettuati, dal che si evinceva che la controversia atteneva a diritto soggettivi aventi fonte contrattuale anche se comportava un'indagine di tipo incidentale sugli atti amministrativi
− il credito era illegittimo in quanto basato a posteriori su una nuova metodologia tariffaria;
− nell'ambito del compito attribuito all'GS di definire le componenti di costo per la determinazione delle tariffe, rivedendo periodicamente il metodo tariffario sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, il riferimento ai costi efficienti doveva ritenersi legato a una valutazione dei costi futuri da sostenere per il gestore;
− doveva escludersi la possibilità per l'GS, nell'ambito del predetto potere, di applicare tramite valutazione ex post una integrazione della tariffa commisurata a consumi già effettuati, dovendo le modifiche avere efficacia solo per il futuro;
− viceversa, risulterebbe violato il principio di irretroattività degli atti amministrativi e il principio di affidamento e buona fede nell'esecuzione del contratto;
− dovevano essere quindi disapplicati l'art. 31 e 32 dell'allegato A della deliberazione
643/2013/R/IDR e la deliberazione del Commissario Straordinario della Gestione
Commissariale Straordinaria per la regolamentazione del Servizio Idrico Integrato della
Sardegna n. 18 del 26.6.2014 in quanto disposizioni regolamentari illegittime nella misura in cui avevano l'effetto di incidere con effetti limitativi sulla sfera giuridico patrimoniale dei privati/utenti rispetto a posizioni pregresse alla entrata in vigore delle stesse.
Avverso la suddetta sentenza ha svolto appello la quale ha richiesto l'integrale riforma Pt_1
della sentenza richiamando interamente le argomentazioni formulate in primo grado.
pagina 5 di 16 Preliminarmente, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che l'odierna controversia non verte affatto sulla correttezza della determinazione tariffaria del corrispettivo preteso dal Gestore a titolo di “partite pregresse” per i consumi effettuati in esecuzione del rapporto d'utenza, bensì sull'esercizio dei poteri discrezionali conferiti all'amministrazione e concretatisi nell'emanazione della Delibera n.
18 del 26 giugno 2014, per il tramite della quale sono stati riconosciuti e quantificati i conguagli spettanti al Gestore per partite precedenti al 2012, ai sensi dell'art. 31, All. A alla Deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. n. 643/2014/IDR.
Nel merito, l'appellante ha impugnato la decisione nella parte in cui è stata ritenuta illegittima l'introduzione di una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati negli anni precedenti sulla base di una valutazione delle passività risultanti dagli anni passati, per effetto sia della violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione del principio di affidamento e di buona fede contrattuale, posti a fondamento del rapporto negoziale.
Invero, ha dedotto che per il tramite delle Delibere in contestazione (la n. Pt_1
643/22013/IDR e la n. 18 del 26 giugno 2014), sia l'A.E.E.G.S.I., sia il Commissario CP_ Straordinario per la Regolazione del S.I.I. in facente funzioni in luogo dell' di CP_2
Governo d'Ambito, hanno, loro per primi, pienamente garantito il rispetto dei principi che caratterizzano ed ispirano l'esercizio del potere amministrativo, pubblicizzando nel dettaglio quello che sarebbe stato il nuovo metodo tariffario idrico (M.T.I.) e le regole che, in sede di riscossione dei conguagli, avrebbero favorito la massima trasparenza per gli utenti.
Sulla legittimità della fatturazione delle partite pregresse, ha sostanzialmente riproposto Pt_1
in modo più articolato gli argomenti già dedotti in primo grado, contestando le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace laddove contrastanti.
L'appellante ha anche precisato, per scrupolo difensivo, che risulta del tutto infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dall'appellato, ribadendo che il dies a quo, nella fattispecie, va individuato nel momento in cui effettivamente è stata posta nella Pt_1 condizione di far valere il proprio diritto, fatturando le partite pregresse deliberate dall'Autorità
d'Ambito nel giugno 2014. ha quindi formulato le medesime conclusioni sopra riportate. Pt_1
Si è costituito il quale ha formulato fin dall'inizio le stesse domande CP_1
summenzionate, deducendo che i motivi di appello proposti si risolvevano nella riproposizione pagina 6 di 16 delle identiche contestazioni già mosse nel giudizio di primo grado e sconfessate dal giudice di primo grado.
In particolare, quanto al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimità del giudice amministrativo,
l'appellato ha ripercorso la motivazione del Giudice di Pace, ribadendone la correttezza.
A contestazione delle eccezioni mosse dall'appellante sulla parte di motivazione avente ad oggetto l'accoglimento della censura in punto di legittimità delle partite pregresse, il ha CP_1 eccepito che a differenza di quanto sostenuto dall'appellante i rapporti tra il gestore del servizio idrico Abbanoa e l' sono attualmente disciplinati dalla Controparte_3
Convenzione di affidamento stipulata con atto in data 22.02.2012, con cui il gestore si è obbligato all'osservanza non soltanto delle condizioni e dei patti in esso previsti, ma anche al rispetto delle norme che disciplinano la materia, tra cui quelli regolamentari, nonché i Decreti Ministeriali, ivi compreso il DPCM del 20.07.2012 che ha attribuito all'GS il compito di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
Secondo il in virtù di tale norma ed in maniera del tutto arbitraria il CP_1 [...]
ha emanato la delibera n. 18 del 26.06.2014 che Parte_2
ha istituito i c.d. conguagli regolatori di cui trattasi, di fatto andando ben oltre i confini del decreto ministeriale richiamato.
Ugualmente a quanto affermato in primo grado, l'appellato ha quindi ribadito che la delibera è affetta da vizio di legge ed eccesso di potere, laddove fissa l'incremento una tantum della quota fissa del servizio idrico integrato con contenuto retroattivo, nella misura in cui fa esplicitamente decorrere i propri effetti, per l'anno 2012, dal 2005.
Circa la censura della decisione del giudice di primo grado che ha ravvisato violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi nella pretesa dei conguagli regolatori,
l'appellato ha controdedotto che ad non spetta il diritto di rivalersi sugli utenti qualora i Pt_1
costi effettivi sostenuti siano stati superiori a quelli precedentemente ipotizzati e sulla base delle quali sono state modellate le tariffe del servizio idrico, in quanto la previsione della possibilità di effettuare variazioni della tariffa dev'essere intesa nel senso che tali modifiche hanno effetto solo per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, e non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato.
In merito al motivo d'impugnazione relativo alla decorrenza della prescrizione, il ha CP_1
sottolineato la correttezza del ragionamento che avrebbe applicato il Giudice di Pace.
pagina 7 di 16 La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte.
***
Innanzitutto, occorre premettere che, in materia di appello civile, il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo che caratterizza il mezzo d'impugnazione in questione, viene investito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, nei limiti dei motivi specifici dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., dovendosi intendere come rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le domande non accolte, che non siano espressamente riproposte in appello dalle parti.
Peraltro, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (v. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso in esame, le censure alla pronuncia di primo grado mossa dall'appellante sono chiaramente individuabili e compiutamente formulate, risultando adeguatamente evidenziati i punti e le questioni di fatto e diritto contestate.
***
In primo luogo, si deve rilevare la correttezza della decisione del Giudice di Pace di Oristano in punto di giurisdizione.
Invero, le controversie aventi ad oggetto l'entità della tariffa del servizio idrico integrato devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo esse ad oggetto rapporti individuali di utenza che non coinvolgono la pubblica amministrazione come autorità, nemmeno qualora la causa investa anche l'atto amministrativo generale con cui sono determinate le tariffe, potendo – peraltro – tale atto costituire oggetto di disapplicazione ai sensi della L. 20 marzo
1865, n. 2248.
pagina 8 di 16 Si ricorda che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, da identificare, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (Cass. Sez. Un., n. 21928/2018; n. 21522/2017; n.
25836/2016; n. 604/2015).
Anche in sede di legittimità è stato ripetutamente affermato che "quando si controverta in ordine alla tariffa applicata per l'erogazione del servizio idrico, il giudizio investe "il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche, nel quale vengono in evidenza il diritto soggettivo dell'ente di riscuotere un corrispettivo per la fornitura e quello dell'utente di pagare per la fornitura realmente art. 21, ottenuta", con conseguenza che la controversia, concernendo
"l'"an" e il "quantum" di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario" (Cass. n. 13580/2019, in tema di servizio di scarico e depurazione delle acque reflue, che richiama Cass. Sez. Un., n. 18263/2004).
Pertanto, laddove la domanda, come nel caso di specie, riguardi la debenza delle somme portate nelle bollette a titolo di "partite pregresse", cioè di corrispettivi che tengono conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare, il petitum sostanziale concerne evidentemente diritti soggettivi di fonte contrattuale, con piena giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia inerente canoni e altri corrispettivi, sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se comporta un indagine di tipo incidentale sugli atti amministrativi
(recentemente, in tal senso anche Tribunale Tempio Pausania, Sentenza n. 106/2023 del 17-03-
2023).
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Secondariamente, val la pena rilevare che, sebbene non sia sia stato proposto specifico motivo di appello, ha ribadito “per mero scrupolo difensivo” l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1
prescrizione: sul punto, si evidenzia la sentenza di primo grado non si è mai espressa in merito all'eccezione di prescrizione, dando atto all'esito della motivazione e una volta accolta la domanda attorea sotto altri profili che tutte le altre questioni dovevano ritenersi assorbite.
Ad ogni modo, nonostante sul punto il Giudice di prime cure abbia, all'evidenza, ritenuto assorbita anche la predetta questione, si sottolinea che l'eccezione originaria sul punto era in effetti infondata: difatti, le componenti di costo relative ai conguagli regolatori sono state pagina 9 di 16 riconosciute soltanto a fronte del nuovo sistema regolatorio predisposto dall'GS (sul quale, più diffusamente, v. infra), con la conseguenza che il diritto di riscossione delle stesse non può che decorrere dal momento in cui l'ente gestore ha avuto effettivo modo di procedere alla quantificazione delle stesse e a procedere alla fatturazione (data da rinvenirsi nel 26 giugno 2014, in cui è stata adottata la delibera dell'Autorità d'Ambito).
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Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, deve essere confermata la correttezza della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato non dovute le somme pretese da a titolo di conguagli regolatori. Pt_1
Sul punto, si sottolinea che con l'ordinanza n. 29593/2022 del 13.9.2022 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno incidentalmente affermato che i conguagli regolatori sono legittimi e, come componenti tariffarie, costituiscono costi applicati ora per allora.
Tale conclusione, certamente condivisibile alla luce del principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sancito nell'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 156/2006, non risulta tuttavia in contrasto con l'orientamento dell'intestato Tribunale (cfr., da ultimo, sentenza n. del 28 del 17.01.2023) in forza del quale devono ritenersi illegittime le pretese di Pt_1
relative ai conguagli regolatori per il periodo compreso fra il 2005 e il 2011.
Al riguardo, si noti che col D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, soppressa l' (art. 21, comma 13, del D.L. n. Controparte_4
201/2011), le funzioni concernenti la regolazione e la vigilanza sulle tariffe relative ai servizi idrici sono state trasferite (art. 21, comma 19, del D.L. n. 201/2011) all'Autorità per l'Energia
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (A.E.E.G.S.I.) che, con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del
27.12.2013, nel definire le nuove componenti di costo, e aggiornando il metodo tariffario transitorio approvato “per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013” con deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28.12.2012, ha previsto, nell'art. 3, comma 1, lett. e),
l'inclusione, nella tariffa, della “componente relativa ai conguagli”, stabilendo, peraltro, nel successivo comma 2, che “la determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, invece, i dati utilizzati per la determinazione tariffaria 2014 saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile”.
pagina 10 di 16 Perciò, a partire dal 2014 e per ciascun anno, il conguaglio dovrà essere determinato sulla base dei dati ricavati dal bilancio dell'anno precedente;
tuttavia, nell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 è stata inserita un'ulteriore disposizione, secondo cui “gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità”.
Sulla base di tali indicazioni, il Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della con deliberazione n. 18 del 26.06.2014, ha quantificato i conguagli CP_2
complessivamente spettanti al gestore per gli anni che, a partire dal 2005 (e fino al 2011), avevano preceduto il trasferimento all'GS delle funzioni di regolazione e controllo del settore.
Come più volte riconosciuto dallo stesso Tribunale di Oristano, tale disciplina, ripercuotendosi sulle condizioni economiche del rapporto d'utenza anche per il passato, ha inequivocabilmente efficacia retroattiva;
pertanto, se anche alla luce delle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione non sussistono dubbi sulla legittimità dell'impianto normativo descritto per il futuro, risulta invece in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi – quali le citate deliberazioni – la previsione con cui il Commissario Straordinario ha disposto il recupero, attraverso il sistema dei conguagli, del deficit maturato fra il 2005 e il 2011, quando i corrispettivi del servizio erano determinati sulla base di un sistema tariffario del tutto diverso da quello attuale.
Invero, prevedere che a partire dal 2014 il gestore possa pretendere dagli utenti il pagamento di conguagli determinati secondo il nuovo metodo tariffario e sulla base dei dati ricavati dal bilancio dell'anno precedente costituisce chiara attuazione del citato principio del pieno recupero dei costi di investimento e di esercizio: in tal senso il recupero di disavanzi di bilancio mediante regole predeterminate è coerente con il dettato dell'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, essendo a tal fine inevitabile e legittima l'applicazione, così delineata, di un costo ora per allora (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29593/2022).
Non eguale può essere considerato il discorso relativo all'applicazione di tale meccanismo di conguaglio per periodi precedenti caratterizzati da un diverso sistema di tariffazione.
pagina 11 di 16 È stato, infatti, affermato in giurisprudenza che, con specifico riguardo al contratto di somministrazione di acqua potabile, gli atti amministrativi di adeguamento delle tariffe idriche, soggetti al generale principio di irretroattività, possono disciplinare per il passato esclusivamente in base a norme di rango primario che, come tali, sono atte a legittimare la deroga all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. civ., Sez. III, n. 9344/2004).
Sulla scorta di tali principi, questo stesso Tribunale ha sovente osservato, anche di recente (Trib.
Oristano, nn. 6, 7 e 8 del 07.01.2021; Trib. Oristano, n. 14 del 14.01.2021; Trib. Oristano, n. 28 del 18.01.2023; Trib. Oristano, nn. 71 e 73 del 10.02.2023; Trib. Oristano n. 265 del 23.7.2024,
Trib. Oristano n. 364 del 14.11.2024), che è possibile che la normazione o l'atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo da parte dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della L. n. 481/1995, si concretino in previsioni che, attraverso la mediazione dell'integrazione del regolamento di servizi, incidono sul contenuto dei contratti di utenza individuale, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., anche in deroga a norme di legge, “ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 16401/2011; Cass. civ., Sez. VI, n.
23184/2014).
In via interpretativa, inoltre, una volta individuata la norma potenzialmente idonea a giustificare la deroga al principio di irretroattività occorre verificare che essa non sia, in realtà, compatibile con la normale funzione della legge di disporre in via esclusiva per il futuro: in tal caso deve ritenersi comunque operante il principio generale di irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 15652/2004).
Proprio in tale ordine di idee, nella fattispecie concreta, non è possibile affermare che la deroga al principio di irretroattività (la quale, quanto al periodo anteriore al 2012, chiaramente emerge dal sistema tariffario descritto dalle delibere n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 dell'A.E.E.G.S.I. e n. 18 del 26.06.2014 del Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della possa fondarsi sul principio di integrale recupero dei costi sancito CP_2 dall'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: tale norma di rango primario non è, infatti,
pagina 12 di 16 univocamente indicativa della volontà del legislatore di consentire, in deroga al disposto dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, altresì il recupero delle partite pregresse relative alle annualità fra il 2005 e il 2011.
La delibera n. 643/2013/R/IDR dell'A.E.E.G.S.I. e la delibera n. 18 del 26.06.2014 del
Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della nelle CP_2
parti in cui sanciscono il diritto di di ottenere il pagamento, quali componenti del prezzo Pt_1
dei servizi idrici, di conguagli per partite pregresse maturate fra il 2005 e il 2011, devono, dunque, reputarsi illegittime per violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Tale impostazione in ordine all'applicabilità dei conguagli per il passato è stata anche recentemente richiamata dal preferibile orientamento della Suprema Corte, la quale ha affermato:
“come ritenuto da questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità (Cass.,
23/062021, n. 17959; Cass., 22/02/2023, n. 5492; Cass., 28/11/2019, n. 31063), non può essere ritenuta lecita l'imposizione di un conguaglio per partite pregresse, in quanto per la natura del contratto di somministrazione, avente carattere periodico, l'erogazione del servizio idrico comporta un prezzo che viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Il corrispettivo che viene pagato secondo le scadenze d'uso è proporzionato e trova la sua giustificazione nell'utilizzo dell'acqua che viene erogata;
invece la richiesta di conguagli per partite pregresse determina l'ammontare del corrispettivo in un momento successivo rispetto alla erogazione effettuata dalla GS, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria, per consumi già avvenuti, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di potere impositivo, per cui viola gli artt. 1561, 1560, e 1563 cod. civ. e, nella misura in cui ritenuto discendente da obblighi normativi, viola altresì l'art. 11 delle Preleggi” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26281 del
2023).
Peraltro, anche volendo ritenere superata la problematica esposta e ritenere, invece, ammissibile la deroga all'art. 11 delle Preleggi e la conseguente compatibilità con esso degli atti amministrativi suddetti, altra recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (ord. n.
5127/2023), ha chiarito che “in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti
pagina 13 di 16 costitutivi della pretesa”; di fatto, seppur mediante l'ordinanza in esame sia stato ribadito che non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori, è stato anche chiarito che non è ammesso ogni recupero tariffario.
Seppur il provvedimento citato non prenda in considerazione il profilo del contrasto con l'art. 11 delle Preleggi – in ordine al quale, pertanto, si ritiene di poter confermare l'orientamento del
Tribunale, anche alla luce delle conferme pervenute dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass.
26281/2023 cit. –, comunque la Corte di Cassazione ha specificato che “ammesso, (…), il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484;
Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica”.
Sulla base di tale impostazione, spetta all'ente gestore l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto: tutti tali elementi non sono stati né oggetto di allegazione da parte della convenuta né, tantomeno oggetto di prova per il periodo 2005-2011.
In merito a tale profilo, non risultano condivisibili le argomentazioni e le deduzioni svolte dall'appellante in sede di memorie conclusionali.
In primo luogo, l'imprevedibilità del costo non può essere considerata provata “a monte” meramente sulla base del fatto che i costi conguagliabili sono stati individuati dall'Autorità
pagina 14 di 16 Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati, per la da sulla base di una CP_2 CP_5
“ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri mediante simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio”.
Invero, secondo il fatto che poi si proceda in sede di consuntivo ad accertare l'effettiva Pt_1
erogazione del livello di servizio stabilito con i relativi costi e che, in caso di scostamento che non risulti dovuto a inefficienza, individui i costi conguagliabili costituisce una garanzia CP_5
della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso.
Tale argomentazione non è condivisibile, in quanto formulata in termini astratti e di principio e priva di riferimenti concreti al caso di specie. Non è stato fornito alcun dato nemmeno indiziario che possa consentire di affermare in concreto che l'importo stabilito dall'ente d'Ambito a titolo di conguaglio effettivamente tenga conto dell'incidenza di un'eventuale inefficienza dell'erogatore in caso di scostamento tra costi prevedibili per la prestazione e costi in concreto affrontati.
In secondo luogo, non può essere recepito quanto sostenuto da in merito Pt_1 all'impossibilità di assolvere il proprio onere motivazionale in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, verificatasi in corso di causa.
Infatti, l'istanza di rimessione in termini per offrire la prova dell'imprevedibilità dei costi è assolutamente generica, sprovvista di qualsiasi indicazione degli elementi probatori e dei relativi mezzi istruttori che l'appellante intenderebbe offrire.
La asserita impossibilità di provare quanto necessario a sostenere la propria tesi è infatti smentita dagli stessi strumenti processuali cui le parti possono far ricorso anche in appello a norma dell'art. 345, co. 3, c.p.c., in forza del quale le nuove prove in appello sono ammesse se la parte provi di non aver potuto produrli prima per causa ad essa non imputabile o che esse, a prescindere dal fatto che la parte interessata sia incorsa - per propria colpa o per altra causa - nelle preclusioni istruttorie di primo grado, siano indispensabili per la decisione (ex multis, cfr.
Cass. Civ., sez. II, 26/09/2024, n.25731, Cass. Civ. sez. III, 16/05/2022, n.15503).
In assenza di istanza istruttoria circostanziata e specifica, chiaramente rivolta a far intendere al giudicante quali sono le prove indispensabili che alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale si intendeva offrire, la parte non può certamente dolersi di essersi trovata nell'impossibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
pagina 15 di 16 Alla luce delle predette argomentazioni, il credito di cui alla fattura oggetto del presente giudizio
è stato correttamente ritenuto non dovuto dal Giudice di prime cure.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Ciononostante, si ritiene equo e congruo disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione della natura altamente controversa delle questioni oggetto di causa, della recentissima evoluzione giurisprudenziale sul punto (peraltro non ancora consolidata) nonché della potenziale divergenza delle interpretazioni delle medesime pronunce recentemente rese in materia.
PQM
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) rigetta l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
225/21 del Giudice di Pace di Oristano depositata in data 28.10.2021;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Oristano, 6.2.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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