Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.2885 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19-9-2024 e vertente tra
(p.i. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te dom.to in Roma, via Tacito n.10, presso lo studio degli avv.ti Roberto Santucci e
Paolo Ravaglioli che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, alla via G. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Nicotera n.29, presso lo studio dell' avv. Fabrizio Paratore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.19001/2018 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellato: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Roma, il per sentir dichiarare la nullità Parte_1
ovvero l'annullamento della delibera assunta dall'ente convenuto in data 15-12-2012 in relazione al punto n.2 (Formalizzazione delle commissioni tecniche ed informative per l'iter convenzionale e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie) ed al n.3 (Attività di recupero dei crediti consortili) dell'ordine del giorno.
Deduceva che
-il si era costituito in data 20-5-1972 tra gli acquirenti dei lotti di Parte_1
terreno siti in Roma - via Aurelia Km. 16.800 - ed era finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'intero comparto edilizio;
-riguardo al punto n.2 dell'ordine del giorno l'assemblea deliberava di incaricare un tecnico per la redazione di una prima tabella millesimale riguardo alla ripartizione delle spese comuni a tutti i consorziati e di una seconda tabella riferita alla ripartizione di quelle derivanti dall'ottenimento della Convenzione Edilizia con il Comune di Roma;
-circa il punto n.3 veniva sancito l'annullamento delle “deliberazioni assunte in precedenza relative alla ripartizione delle spese sostenute per il raggiungimento della convenzione” e decretata la ripartizione tra i soli consorziati ricompresi nella seconda tabella millesimale approvata al punto n.2 e, quindi, i soli interessati all'ottenimento della Convenzione edilizia;
-la deliberazione era affetta da invalidità sia per motivi formali (mancata indicazione nell'avviso di convocazione degli argomenti all'ordine del giorno) che sostanziali (inesistenza del potere dell'assemblea di decidere su quanti voti spettano ai consorziati;
irrazionalità ed ingiustizia del 3
criterio di riparto, illegittimità dell'esclusione di coloro che avevano già edificato, illegittimità della sospensione delle richieste di pagamento già approvate in precedenti deliberati).
Resisteva il . Parte_1
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.19001/17: il Tribunale di Roma dichiarava a) la nullità della delibera con la quale l'assemblea “ha deciso di considerare il consorziato presente e con diritto di voto per 25 lotti di utenza” b) annullava la CP_1
deliberazione riguardo ai punti nn.
2-3 dell'ordine del giorno c) condannava il Parte_1
convenuto al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-la delibera con la quale l'assemblea a maggioranza considerava presente Controparte_1
con diritto di voto per n.25 lotti di utenza era affetta da nullità, atteso che i voti spettanti a ciascun consorziato, corrispondenti per Statuto ai lotti di cui è proprietario, non costituiscono materia sulla quale l'assemblea ha potestà deliberativa;
-in riferimento al punto n.2 doveva decretarsi l'annullamento in quanto l'argomento non risultava essere stato posto all'ordine del giorno dell'adunanza e la delibera, adottata con una maggioranza semplice, doveva ritenersi viziata in quanto, trattandosi di tabelle millesimali sarebbe stato necessario se non l'unanimità quanto meno il rispetto delle maggioranze di cui all'art. 1136 secondo comma c.c.;
-analoghi vizi si riscontravano in relazione alla deliberazione di cui al punto n.3.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, il Parte_1
chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva . Controparte_1
La causa all'udienza del 19-9-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione 4
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 2909 c.c. nonché degli artt. 100-115 e 116 c.p.c. e rileva la natura meramente ricognitiva della dichiarazione secondo cui l'appellato era titolare di n.25 lotti.
Assume che il Tribunale di Roma, con sentenza n.24384/17 - passata in cosa giudicata -, in accoglimento dell'impugnazione proposta da e , aveva Parte_2 Controparte_2
accertato che i lotti di erano in numero di 25 a seguito del perfezionamento Controparte_1
della cessione di n.6 lotti in favore del Comune di Roma.
Adduce che l'appellato, presente in assemblea, pretendeva che fosse riconosciuto titolare di n.31 lotti di utenza e dei relativi diritti di voto, come se la cessione al Comune di Roma non fosse mai avvenuta.
Il motivo appare infondato.
Deve infatti rilevarsi che indipendentemente dalla statuizione di cui alla sentenza n.24384/2016 emessa dal Tribunale di Roma con la quale veniva acclarato l'immediato effetto traslativo della cessione unilaterale gratuita di di aree comprese nel piano di CP_1
lottizzazione urbanistica per cui l'appellato avrebbe diritto di esprimere un numero di voti pari a 25 lotti e non a 31 lotti - non v'è dubbio, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, che l'assemblea non aveva potestà deliberativa sui voti spettanti a ciascun consorziato, non potendo la questione, di natura prettamente giuridica, essere rimessa a decisioni assembleari.
Con gli ulteriori motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c..
Deduce che al punto n.2 dell'ordine del giorno vi era un inequivocabile riferimento alle ulteriori attività deliberate nelle precedenti deliberazioni e, in particolare, a nuove tabelle millesimali: si trattava, dunque, di questioni già oggetto di decisioni assunte in precedenza.
Assume che già nell'adunanza del 26-6-2012 era stata approvata la proposta di costituzione di due separate realtà consortili (Consorzio Stradale e Consorzio di Urbanizzazione) per cui il 5
conferimento dell'incarico per la redazione delle nuove tabelle millesimali costituiva un
“minus” rispetto a quanto già deliberato.
Adduce che le norme statutarie prevedono, riguardo al quorum deliberativo, una maggioranza semplice senza alcuna distinzione di materia e che tale previsione prevale sulla disciplina codicistica.
Rileva che anche in relazione al punto n.3 la deliberazione era consequenziale all'argomento posto regolarmente all'ordine del giorno.
Le censure appaiono infondate.
Osserva la Corte che
-al punto n.2 dell'ordine del giorno si legge testualmente “Formalizzazione delle commissioni tecniche ed informative per l'iter convenzionale e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché per le ulteriori attività decise nelle precedenti deliberazioni (nuove tabelle millesimali, varianti al progetto di lottizzazione, ecc.) - deliberazioni inerenti e conseguenti”;
-ai fini della validità delle delibere di assemblea non è necessario che gli argomenti all'ordine del giorno vengano indicati in modo analitico e specifico ma è sufficiente l'indicazione in termini essenziali ai fini di una idonea comprensione dei partecipanti;
-nel caso in esame non può ritenersi che la determinazione circa i criteri in forza dei quali sarebbero state redatte le nuove tabelle millesimali costituisse argomento riconducibile alla tematica posta all'ordine del giorno;
-come correttamente rilevato dal giudice di prime cure la decisione, modificativa della realtà consortile, determinava un notevole impatto sulle economie dei singoli consorziati e non può certamente essere ricondotta nella dicitura generica “deliberazioni inerenti e conseguenti” che riguardano aspetti accessori correlati alle tematiche poste all'ordine del giorno;
-da esso non poteva in alcun modo desumersi che fosse posta all'esame dell'assemblea la tematica concernente la fissazione dei criteri per la redazione delle tabelle millesimali e non è 6
consentito all'assemblea di deliberare su argomenti collegati solo apparentemente a quelli inseriti nell'ordine del giorno ma aventi differenti finalità;
-occorre infatti che sia consentito a ciascun partecipante di valutare esattamente il tenore e l'importanza degli argomenti in discussione onde poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere sia in ordine all'opportunità o meno di partecipare sia in relazione alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti (Cass. 21449/2010);
-analoghe considerazione valgono in relazione al deliberato di cui al punto n.3, “Attività di recupero dei crediti consortili (di cui alle deliberazioni dell'assemblea dei consorziati del
26/7/2010, del 27/3/2012 e del 26/6/2012) – Informativa sullo stato dell'arte e deliberazioni inerenti e conseguenti” con il quale veniva decretata la ripartizione delle spese tra i soli
Consorziati “che saranno ricompresi nella seconda tabella millesimale approvata al punto 2 dell'odierno ordine del giorno”;
-resta assorbito l'ulteriore profilo riguardante la sussistenza del quorum deliberativo.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellato, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti
(D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , avverso
[...] Controparte_1
la sentenza n.19001/2018, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: 7
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano