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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.04.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. LAVORO n. 1533/2025
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RC) alla Via San Leonardo n. 48, rappresentato e difeso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, - Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, ai
[...]
sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dott.sse Sara Alcaro e Tommasina Calabria, funzionari dello stesso e legalmente domiciliati presso CP_1 [...]
– sito in Catanzaro Lido, Via Lungomare, 259; Controparte_3
Resistente
Oggetto: Reinserimento nella graduatoria del concorso.
All'udienza del 15.04.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 02.06.2024, regolarmente notificato, il sig. Pt_1
adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
deducendo:
- di essere alle dipendenze a tempo indeterminato dal 01.09.2015 del
[...]
con il profilo di docente per la classe di concorso A045 Controparte_4
(SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI nella scuola secondaria di secondo grado) attualmente in assegnazione provvisoria, sino al 31.08.2024, presso l' CP_5
di Palmi (RC) ricadente nel circondario di Codesto On.le Tribunale.
[...]
Esso ricorrente, tuttavia, in organico all di CO (BG). CP_6
- di essere stato immesso in ruolo con la Legge 107 del 2015 (c.d. buona scuola) in forza dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di
Reggio Calabria con successiva destinazione, tuttavia, a seguito della mobilità straordinaria ed obbligata del 2016 nella provincia di Bergamo;
- di non essere è più riuscito a rientrare nella provincia ove risiede la di lui famiglia non essendoci posti destinati alla mobilità per la classe di concorso di riferimento;
- di essere in assegnazione provvisoria sulla classe di concorso ADSS (Sostegno didattico agli alunni delle scuole medie superiori di secondo grado);
- di essere stato quindi costretto a partecipare al Concorso Straordinario (FIT)
2018 indetto con DDG 85/2018 per la Regione Calabria e all'esito delle prove si
è classificato al posto n. 12;
- che l ha proceduto annualmente allo Controparte_7
scorrimento della graduatoria giungendo, nell'A.S. 2023/24, al posto n. 15 della graduatoria e dunque consentendo anche al ricorrente di poter ambire al rientro nella provincia di Reggio Calabria;
- che nei termini fissati dall'Amministrazione resistente esprimeva, in data
19.07.2023 le proprie preferenze limitandole alla provincia di interesse e, dunque,
a quella di Reggio Calabria;
- che all'esito della procedura, tuttavia, il ricorrente non trovava collocazione non risultando posti nella provincia di Reggio Calabria e venendo, quindi, considerato rinunciatario alle ulteriori sedi in forza del disposto di cui al decreto del Direttore
Generale dell , n. 0016233 del Controparte_2
17.7.2023, con il quale è stato pubblicato l'“Avviso immissioni in ruolo personale docente da GM e GAE a.s. 2023/2024: procedura informatizzata”.
Chiedeva pertanto, nel merito, di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria del concorso indetto con D.G. 85 del
01.02.2018, Regione Calabria, Classe di Concorso A045 con ogni conseguente diritto all'assunzione, in occasione delle immissioni in ruolo annuali sino all'esaurimento della graduatoria;
per l'effetto di condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_4
procedere agli atti opportuni e necessari al reinserimento nella graduatoria del concorso indetto con D.G. 85 del 01.02.2018, Regione Calabria, Classe di
Concorso A045 con ogni conseguente diritto all'assunzione, in occasione delle immissioni in ruolo annuali sino all'esaurimento della graduatoria;
condannare, infine, il , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il convenuto si costituiva in giudizio resistendo con ragioni di fatto e di CP_1
diritto alla pretesa attorea, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte.
Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, docente immesso in ruolo con la Legge 107 del 2015 (c.d. buona scuola) in forza dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Reggio
Calabria con successiva destinazione nella provincia di Bergamo e partecipante alla Concorso Straordinario (FIT) 2018 indetto con DDG 85/2018 per la Regione
Calabria, ad essere convocato nelle fasi di surroga della predetta procedura, nonché a partecipare alle successive operazioni di immissione in ruolo.
Preliminarmente occorre rilevare come con il D.M. n. 138 del 18 luglio 2023 sia stato autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'a.s. 2023/2024, secondo le indicazioni dallo stesso previste.
Secondo quanto riferito dal ministero resistente e non contestato dal ricorrente le operazioni assunzionali del personale docente inserito nelle GM o nelle GAE vigenti anche per l'a.s. 2023/2024 venivano effettuate tramite sistema INR
(informatizzazione delle nomine in ruolo), ovvero esclusivamente attraverso procedura informatizzata con istanza on line al sistema POLIS.
Non è contestato che la procedura si sia articolata in due fasi informatizzate: la prima relativa alla scelta delle province e la seconda per esprimere le preferenze delle sedi.
Sulla base di tale procedura l procedeva Controparte_7
annualmente allo scorrimento della graduatoria giungendo, nell'A.S. 2023/24, al posto n. 15 della graduatoria consentendo anche al ricorrente di poter ambire al rientro nella provincia di Reggio Calabria.
Il ricorrente esprimeva, in data 19.07.2023 le proprie preferenze limitandole alla provincia di interesse e, dunque, a quella di Reggio Calabria.
All'esito della procedura il ricorrente non trovava collocazione, in mancanza di posti, nella provincia di Reggio Calabria e veniva quindi, considerato rinunciatario in relazione alle ulteriori sedi in forza del disposto di cui al decreto del Direttore
Generale dell , n. 0016233 del Controparte_2 17.7.2023, con il quale veniva pubblicato l'“Avviso immissioni in ruolo personale docente da GM e GAE a.s. 2023/2024: procedura informatizzata”.
Ciò posto e venendo all'esame delle doglianze attoree, osserva il Tribunale che parte attrice ha censurato il comportamento dell'Amministrazione scolastica che, nell'eseguire la fase di surroga, non ha proceduto a convocarlo, escludendolo dalla possibilità di vedersi immesso in ruolo (sulla scorta del punteggio dallo stesso posseduto e della sua posizione in graduatoria) presso sedi di istituzioni scolastiche site nelle provincie non di sua preferenza.
Parte ricorrente ha invocato il suo diritto a concorrere per i posti sopravvenuti ed eventualmente resisi vacanti nelle more della validità della ridetta graduatoria anche per l'a.s. 2024/2025 e ss.
Ha lamentato il ricorrente, in buona sostanza, che l'Amministrazione scolastica – facendo leva sul fatto che nella prima fase della procedura di immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/2024 esso aveva dichiarato di non voler concorrere per ottenere incarichi nelle province di Cz, Kr, Cs e VV - aveva proceduto ad equipararlo ai docenti che ab origine – o successivamente – avessero rinunciato ad una proposta di incarico presso una sede disponibile e che per tale ragione aveva provveduto a non convocarla per la successiva fase delle surroghe, ritenendola nei fatti decaduto dalla graduatoria e dalla possibilità di ricevere ulteriori incarichi a tempo indeterminato nell'ambito della proceduta di immissione in ruolo.
L'amministrazione resistente, dal canto suo, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, rilevando che, avendo il ricorrente espressamente indicato di non voler ottenere la nomina in ruolo nelle province di Cz, Kr, Cs e VV, lo stesso doveva ritenersi rinunciatario delle proposte di immissione in ruolo nelle predette province non opzionate e per l'effetto decaduta dal diritto ad essere nuovamente convocata per l'immissione in ruolo dalla medesima procedura concorsuale e di ottenere, nella fase di surroga, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato dalla stessa graduatoria di merito ed in province diverse da quelle rinunciate. Così chiariti i termini della questione che ci occupa reputa il Tribunale che la domanda formulata dal ricorrente sia infondata e di conseguenza deve essere rigettata.
Ebbene a parer di chi scrive risulta corretto il comportamento tenuto dall'amministrazione secondo cui in tale prima fase la rinuncia su una o più province ovvero la non accettazione di alcune di esse, proposte dal sistema informatizzato al fine della nomina in ruolo, corrisponde inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all'eventuale individuazione sui posti che, successivamente, dovessero risultare disponibili presso tale provincia/e.
Sul punto si osserva come parte ricorrente abbia partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. 85/2018 per posto comune, cl. concorsuale
A045 (Scienze Economico Aziendali) esprimendo, nella propria istanza di partecipazione su istanza online, come unica preferenza di assegnazione solamente la provincia di Reggio Calabria, non accettando, quindi,
l'individuazione su tutte le altre province.
A riguardo si rileva come l'art. 436, comma 2, cpv 2 del D.lvo 297/94 preveda che
“Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria”.
La decadenza dalla graduatoria del ricorrente è stata quindi correttamente determinata dal fatto che lo stesso, nella fase di compilazione della domanda, non abbia accettato di partecipare alla proposta di nomina su tutte o più province rispetto a quella da lui indicata cestinando esplicitatamene le province di Cz, Kr,
Cs e VV.
Pertanto, quando il sistema è giunto al suo turno di nomina, non avendo disponibilità dei posti sulla provincia di Reggio Calabria, rimanendo solo quelli nelle province da lui non accettate, risultava rinunciatario alla nomina in ruolo perdendo così il diritto all'immissione in ruolo (anche futura) da quella specifica graduatoria, così per come riscontrato anche dall'Amministrazione con nota del
10.06.2024 AOODRCAL13858.
Decisiva a sostegno di tale ricostruzione, e della consapevolezza del ricorrente del possibile rischio di poter decadere dalla graduatoria laddove si fosse verificata la circostanza di indisponibilità della provincia da lui accettate durante il suo turno di nomina e la contestuale rinuncia all'immissione sulle altre, è la dichiarazione resa dallo stesso, nel compilare la domanda, a convalida dei dati immessi in merito alle rinunce, nella quale il prof. ha dovuto fleggare e confermare la parte Pt_1
relativa alla consapevolezza in merito alla “Rinuncia alle preferenze” ovverosia:
“Il sottoscritto dichiara di rinunciare alle preferenze indicate nella sezione
Rinunce. il sottoscritto è consapevole che: - La rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all'eventuale individuazione sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. - Qualora non esprima l'accettazione su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà
l'impossibilità di essere individuato sulle province alla quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento, ai sensi dell'art. 436 comma , II cpv, del decreto legislativo 297/94, il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.
Deve pertanto ritenersi che, il docente era ben consapevole del rischio in cui Pt_1
sarebbe incorso indicando come unica preferenza la provincia di Reggio Calabria
e rinunciando a tutte le altre, così documentato a pag. 3 della sua domanda di partecipazione.
Tale rischio sarebbe potuto essere stato evitato dal ricorrente, accettando una delle altre province da lui cestinate per poi, successivamente, chiedere la mobilità su
Reggio Calabria senza decadere dalla graduatoria (conseguenza nota allo stesso in quanto chiaramente esplicitata nella procedura di presentazione della domanda dove viene espressamente indicato che in fase di rinuncia alle preferenze, laddove non venga espressa accettazione su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province accettate ciò avrebbe comportato l'impossibilità di essere individuato sulle province in cui abbia rinunciato e conseguentemente la decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell'art 436 co 2, II cpv).
Quanto alla nota AOODRCAL 0016233 che parte ricorrente sostiene essere in contrasto con il bando di concorso trattasi di nota che richiama quanto previsto nel
T.U delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, il D.lgs. 297/1994, richiamato per l'appunto nello stesso bando di concorso DDG 85/2018.
Tale nota, oltre a disporre che “Le classi di concorso e le province non indicate nell'istanza di partecipazione alla procedura si intendono oggetto di rinuncia irrevocabile.”, prevede che “La rinuncia non può essere sottoposta a termini o condizioni e preclude definitivamente la possibilità di ottenere l'immissione nei ruoli del personale docente, con conseguente cancellazione dalla medesima graduatoria.”.
Quanto indicato nella nota è espressione della disposizione legislativa contenuta nell'art. 436, comma 2 II cpv, del D.Lgs. 297/94 (T.U. norme sulla scuola), il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina è stata conferita.
In altri termini, la rinuncia inserita dal docente per più province della Pt_1
Regione ha determinato la definitiva decadenza dalla graduatoria di riferimento.
Questo si è verificato in quanto nella provincia selezionata dal candidato (quelle per cui non ha rinunciato – Reggio Calabria) non sono risultati posti disponibili, il tutto in ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado – D.lgs. 297/94 richiamato nello stesso bando di concorso
DDG 85/2018.
In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del p.t., Controparte_4 CP_8
respinta ogni contraria istanza od eccezione:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1
, che si liquidano in euro 1.200,00 Controparte_4
oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Palmi,
26.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.04.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. LAVORO n. 1533/2025
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RC) alla Via San Leonardo n. 48, rappresentato e difeso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, - Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, ai
[...]
sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dott.sse Sara Alcaro e Tommasina Calabria, funzionari dello stesso e legalmente domiciliati presso CP_1 [...]
– sito in Catanzaro Lido, Via Lungomare, 259; Controparte_3
Resistente
Oggetto: Reinserimento nella graduatoria del concorso.
All'udienza del 15.04.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 02.06.2024, regolarmente notificato, il sig. Pt_1
adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
deducendo:
- di essere alle dipendenze a tempo indeterminato dal 01.09.2015 del
[...]
con il profilo di docente per la classe di concorso A045 Controparte_4
(SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI nella scuola secondaria di secondo grado) attualmente in assegnazione provvisoria, sino al 31.08.2024, presso l' CP_5
di Palmi (RC) ricadente nel circondario di Codesto On.le Tribunale.
[...]
Esso ricorrente, tuttavia, in organico all di CO (BG). CP_6
- di essere stato immesso in ruolo con la Legge 107 del 2015 (c.d. buona scuola) in forza dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di
Reggio Calabria con successiva destinazione, tuttavia, a seguito della mobilità straordinaria ed obbligata del 2016 nella provincia di Bergamo;
- di non essere è più riuscito a rientrare nella provincia ove risiede la di lui famiglia non essendoci posti destinati alla mobilità per la classe di concorso di riferimento;
- di essere in assegnazione provvisoria sulla classe di concorso ADSS (Sostegno didattico agli alunni delle scuole medie superiori di secondo grado);
- di essere stato quindi costretto a partecipare al Concorso Straordinario (FIT)
2018 indetto con DDG 85/2018 per la Regione Calabria e all'esito delle prove si
è classificato al posto n. 12;
- che l ha proceduto annualmente allo Controparte_7
scorrimento della graduatoria giungendo, nell'A.S. 2023/24, al posto n. 15 della graduatoria e dunque consentendo anche al ricorrente di poter ambire al rientro nella provincia di Reggio Calabria;
- che nei termini fissati dall'Amministrazione resistente esprimeva, in data
19.07.2023 le proprie preferenze limitandole alla provincia di interesse e, dunque,
a quella di Reggio Calabria;
- che all'esito della procedura, tuttavia, il ricorrente non trovava collocazione non risultando posti nella provincia di Reggio Calabria e venendo, quindi, considerato rinunciatario alle ulteriori sedi in forza del disposto di cui al decreto del Direttore
Generale dell , n. 0016233 del Controparte_2
17.7.2023, con il quale è stato pubblicato l'“Avviso immissioni in ruolo personale docente da GM e GAE a.s. 2023/2024: procedura informatizzata”.
Chiedeva pertanto, nel merito, di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria del concorso indetto con D.G. 85 del
01.02.2018, Regione Calabria, Classe di Concorso A045 con ogni conseguente diritto all'assunzione, in occasione delle immissioni in ruolo annuali sino all'esaurimento della graduatoria;
per l'effetto di condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_4
procedere agli atti opportuni e necessari al reinserimento nella graduatoria del concorso indetto con D.G. 85 del 01.02.2018, Regione Calabria, Classe di
Concorso A045 con ogni conseguente diritto all'assunzione, in occasione delle immissioni in ruolo annuali sino all'esaurimento della graduatoria;
condannare, infine, il , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il convenuto si costituiva in giudizio resistendo con ragioni di fatto e di CP_1
diritto alla pretesa attorea, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte.
Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, docente immesso in ruolo con la Legge 107 del 2015 (c.d. buona scuola) in forza dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Reggio
Calabria con successiva destinazione nella provincia di Bergamo e partecipante alla Concorso Straordinario (FIT) 2018 indetto con DDG 85/2018 per la Regione
Calabria, ad essere convocato nelle fasi di surroga della predetta procedura, nonché a partecipare alle successive operazioni di immissione in ruolo.
Preliminarmente occorre rilevare come con il D.M. n. 138 del 18 luglio 2023 sia stato autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'a.s. 2023/2024, secondo le indicazioni dallo stesso previste.
Secondo quanto riferito dal ministero resistente e non contestato dal ricorrente le operazioni assunzionali del personale docente inserito nelle GM o nelle GAE vigenti anche per l'a.s. 2023/2024 venivano effettuate tramite sistema INR
(informatizzazione delle nomine in ruolo), ovvero esclusivamente attraverso procedura informatizzata con istanza on line al sistema POLIS.
Non è contestato che la procedura si sia articolata in due fasi informatizzate: la prima relativa alla scelta delle province e la seconda per esprimere le preferenze delle sedi.
Sulla base di tale procedura l procedeva Controparte_7
annualmente allo scorrimento della graduatoria giungendo, nell'A.S. 2023/24, al posto n. 15 della graduatoria consentendo anche al ricorrente di poter ambire al rientro nella provincia di Reggio Calabria.
Il ricorrente esprimeva, in data 19.07.2023 le proprie preferenze limitandole alla provincia di interesse e, dunque, a quella di Reggio Calabria.
All'esito della procedura il ricorrente non trovava collocazione, in mancanza di posti, nella provincia di Reggio Calabria e veniva quindi, considerato rinunciatario in relazione alle ulteriori sedi in forza del disposto di cui al decreto del Direttore
Generale dell , n. 0016233 del Controparte_2 17.7.2023, con il quale veniva pubblicato l'“Avviso immissioni in ruolo personale docente da GM e GAE a.s. 2023/2024: procedura informatizzata”.
Ciò posto e venendo all'esame delle doglianze attoree, osserva il Tribunale che parte attrice ha censurato il comportamento dell'Amministrazione scolastica che, nell'eseguire la fase di surroga, non ha proceduto a convocarlo, escludendolo dalla possibilità di vedersi immesso in ruolo (sulla scorta del punteggio dallo stesso posseduto e della sua posizione in graduatoria) presso sedi di istituzioni scolastiche site nelle provincie non di sua preferenza.
Parte ricorrente ha invocato il suo diritto a concorrere per i posti sopravvenuti ed eventualmente resisi vacanti nelle more della validità della ridetta graduatoria anche per l'a.s. 2024/2025 e ss.
Ha lamentato il ricorrente, in buona sostanza, che l'Amministrazione scolastica – facendo leva sul fatto che nella prima fase della procedura di immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/2024 esso aveva dichiarato di non voler concorrere per ottenere incarichi nelle province di Cz, Kr, Cs e VV - aveva proceduto ad equipararlo ai docenti che ab origine – o successivamente – avessero rinunciato ad una proposta di incarico presso una sede disponibile e che per tale ragione aveva provveduto a non convocarla per la successiva fase delle surroghe, ritenendola nei fatti decaduto dalla graduatoria e dalla possibilità di ricevere ulteriori incarichi a tempo indeterminato nell'ambito della proceduta di immissione in ruolo.
L'amministrazione resistente, dal canto suo, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, rilevando che, avendo il ricorrente espressamente indicato di non voler ottenere la nomina in ruolo nelle province di Cz, Kr, Cs e VV, lo stesso doveva ritenersi rinunciatario delle proposte di immissione in ruolo nelle predette province non opzionate e per l'effetto decaduta dal diritto ad essere nuovamente convocata per l'immissione in ruolo dalla medesima procedura concorsuale e di ottenere, nella fase di surroga, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato dalla stessa graduatoria di merito ed in province diverse da quelle rinunciate. Così chiariti i termini della questione che ci occupa reputa il Tribunale che la domanda formulata dal ricorrente sia infondata e di conseguenza deve essere rigettata.
Ebbene a parer di chi scrive risulta corretto il comportamento tenuto dall'amministrazione secondo cui in tale prima fase la rinuncia su una o più province ovvero la non accettazione di alcune di esse, proposte dal sistema informatizzato al fine della nomina in ruolo, corrisponde inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all'eventuale individuazione sui posti che, successivamente, dovessero risultare disponibili presso tale provincia/e.
Sul punto si osserva come parte ricorrente abbia partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. 85/2018 per posto comune, cl. concorsuale
A045 (Scienze Economico Aziendali) esprimendo, nella propria istanza di partecipazione su istanza online, come unica preferenza di assegnazione solamente la provincia di Reggio Calabria, non accettando, quindi,
l'individuazione su tutte le altre province.
A riguardo si rileva come l'art. 436, comma 2, cpv 2 del D.lvo 297/94 preveda che
“Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria”.
La decadenza dalla graduatoria del ricorrente è stata quindi correttamente determinata dal fatto che lo stesso, nella fase di compilazione della domanda, non abbia accettato di partecipare alla proposta di nomina su tutte o più province rispetto a quella da lui indicata cestinando esplicitatamene le province di Cz, Kr,
Cs e VV.
Pertanto, quando il sistema è giunto al suo turno di nomina, non avendo disponibilità dei posti sulla provincia di Reggio Calabria, rimanendo solo quelli nelle province da lui non accettate, risultava rinunciatario alla nomina in ruolo perdendo così il diritto all'immissione in ruolo (anche futura) da quella specifica graduatoria, così per come riscontrato anche dall'Amministrazione con nota del
10.06.2024 AOODRCAL13858.
Decisiva a sostegno di tale ricostruzione, e della consapevolezza del ricorrente del possibile rischio di poter decadere dalla graduatoria laddove si fosse verificata la circostanza di indisponibilità della provincia da lui accettate durante il suo turno di nomina e la contestuale rinuncia all'immissione sulle altre, è la dichiarazione resa dallo stesso, nel compilare la domanda, a convalida dei dati immessi in merito alle rinunce, nella quale il prof. ha dovuto fleggare e confermare la parte Pt_1
relativa alla consapevolezza in merito alla “Rinuncia alle preferenze” ovverosia:
“Il sottoscritto dichiara di rinunciare alle preferenze indicate nella sezione
Rinunce. il sottoscritto è consapevole che: - La rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all'eventuale individuazione sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. - Qualora non esprima l'accettazione su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà
l'impossibilità di essere individuato sulle province alla quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento, ai sensi dell'art. 436 comma , II cpv, del decreto legislativo 297/94, il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.
Deve pertanto ritenersi che, il docente era ben consapevole del rischio in cui Pt_1
sarebbe incorso indicando come unica preferenza la provincia di Reggio Calabria
e rinunciando a tutte le altre, così documentato a pag. 3 della sua domanda di partecipazione.
Tale rischio sarebbe potuto essere stato evitato dal ricorrente, accettando una delle altre province da lui cestinate per poi, successivamente, chiedere la mobilità su
Reggio Calabria senza decadere dalla graduatoria (conseguenza nota allo stesso in quanto chiaramente esplicitata nella procedura di presentazione della domanda dove viene espressamente indicato che in fase di rinuncia alle preferenze, laddove non venga espressa accettazione su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province accettate ciò avrebbe comportato l'impossibilità di essere individuato sulle province in cui abbia rinunciato e conseguentemente la decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell'art 436 co 2, II cpv).
Quanto alla nota AOODRCAL 0016233 che parte ricorrente sostiene essere in contrasto con il bando di concorso trattasi di nota che richiama quanto previsto nel
T.U delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, il D.lgs. 297/1994, richiamato per l'appunto nello stesso bando di concorso DDG 85/2018.
Tale nota, oltre a disporre che “Le classi di concorso e le province non indicate nell'istanza di partecipazione alla procedura si intendono oggetto di rinuncia irrevocabile.”, prevede che “La rinuncia non può essere sottoposta a termini o condizioni e preclude definitivamente la possibilità di ottenere l'immissione nei ruoli del personale docente, con conseguente cancellazione dalla medesima graduatoria.”.
Quanto indicato nella nota è espressione della disposizione legislativa contenuta nell'art. 436, comma 2 II cpv, del D.Lgs. 297/94 (T.U. norme sulla scuola), il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina è stata conferita.
In altri termini, la rinuncia inserita dal docente per più province della Pt_1
Regione ha determinato la definitiva decadenza dalla graduatoria di riferimento.
Questo si è verificato in quanto nella provincia selezionata dal candidato (quelle per cui non ha rinunciato – Reggio Calabria) non sono risultati posti disponibili, il tutto in ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado – D.lgs. 297/94 richiamato nello stesso bando di concorso
DDG 85/2018.
In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del p.t., Controparte_4 CP_8
respinta ogni contraria istanza od eccezione:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1
, che si liquidano in euro 1.200,00 Controparte_4
oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Palmi,
26.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti