Articolo 5 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 maggio 1956
Art. 5.
Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o piu' casamenti, il sindaco provvede agli anfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'art. 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi.
In tal caso il Comune avra' facolta' di valersi del contributo statale di cui all'art. 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 6.
Il sindaco puo' concedere un'equa indennita' per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
Con lo stesso contributo il Comune provvede anche alla costruzione
di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati.
Gli edifici e gli impianti di cui ai commi precedenti sono di proprieta' del Comune.
Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'art. 15.
L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge.
Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facolta' di emanare speciali ordinanze:
a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;
b) per rimozione di cause di insalubrita' delle acque o delle abitazioni;
c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;
d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
e) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per i necessari allacciamenti salvi i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria a richiesta della parte interessata per la determinazione delle relative indennita' a norme di legge;
f) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.
Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive.
Entrata in vigore il 13 maggio 1956