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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 802/2022 R.G., vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, CF Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066, Email_1
Email_2 appellante CONTRO
nato a [...] il [...] e res.te a CE IO (RC) Controparte_1 alla Via Della Libertà n 3, CF , elettivamente dom.to in Via Ancona I^ C.F._2
Trav. – LO (RC), nello studio dell'Avv. Giuseppe Macrì che lo rappresenta e difende, fax 0964/21857, pec Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 1.3.2016, premetteva: Controparte_1
di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l di Pt_1 [...]
, con la qualifica di tecnico della prevenzione, categoria D 3; Pt_1
-che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi per gli anni 1998 e ss.;
-che la retribuzione dei dipendenti c.d. tabellare iniziale è disciplinata da una serie di norme contrattuali che prevedono i relativi incrementi;
-che, considerati gli incrementi tabellari previsti da tali norme, il ricorrente ha diritto a differenze per tabellare iniziale e relative ai ratei di tredicesima mensilità;
-che, ai fini della prescrizione, bisogna tener conto che l' di LO ha applicato Pt_2 gli incrementi contrattuali disposti dal CCNL comparto sanità 2004/2005 solo dal mese di gennaio 2007. Formulava le seguenti conclusioni: “a) Accertare la sussistenza in capo all'istante del diritto vantato;
b) condannare l' già in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante della somma di € 5.966,29 dovuta per il periodo che va dal 1.1.2004 al 31.12.2009 e come meglio quantificata nel corpo del ricorso e nella scheda riepilogativa che si allega o quella maggiore o minore accertata in corso di causa alla quale andranno aggiunti gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
c) condannare l'
[...]
, già in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese competenze ed onorari del giudizio con distrazione ai procuratori antistatari”., Affermava, altresì, che l'indennità di vacanza contrattuale, quale elemento provvisorio della retribuzione, prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993, era finalizzata a tutelare i lavoratori nel caso di ritardo nella stipula dei rinnovi contrattuali e il protocollo individuava le decorrenze, le percentuali e gli elementi della retribuzione idonei a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, prevedendo che dopo tre mesi di vacanza contrattuale venisse corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi contributivi e dopo sei mesi di vacanza contrattuale il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi contributivi. A tale titolo vantava somme dall' convenuta per gli anni dal 2004 al 2009. CP_3
Costituitasi, l' convenuta, eccepiva, quanto alla richiesta di indennità Parte_3 di vacanza contrattuale una volta che il lavoratore aveva percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non poteva più riconoscersi per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto aveva avuto luogo con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari e con conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto, coprendo gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti. Nel caso di specie l'azienda aveva adempiuto la sua obbligazione, come da relazione a firma del direttore G.R.U. Protocollo n. 23975 del 19.04.2018. Chiedeva il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza appellata il Tribunale ha così motivato: < concernono, con riferimento al giudizio n. 690/2016, le differenze retributive spettanti dal 1.1.2004 al 31.12.2009, mentre, con riferimento al giudizio n. 3609/2016, la differenze retributive spettanti dal 2010 al 31/12/2011, a titolo di tabellare e fasce e le differenze retributive da gennaio 2010 al 31/08/2016 a titolo di indennità da vacanza contrattuale. Orbene, con riferimento al primo giudizio, parte ricorrente ha allegato una lettera di messa in mora ricevuta dall' il 7/2/2011, che ha interrotto la prescrizione entro il Pt_1 quinquennio. E, dunque, risulta maturata la prescrizione limitatamente agli anni 2004 e 2005. Invece, nel giudizio n. 3609/2016, concernente i periodi dal 2010 al 2016, parte ricorrente ha allegato una missiva interlocutoria ma altresì interruttiva della prescrizione, Parte ricevuta dall' il 23/07/2015 e non contestata dall'azienda stessa. Nel merito, va premesso che duplice è la pretesa azionata dal ricorrente, che agisce per ottenere le differenze retributive a titolo di tabellare e fasce iniziale, nonché per ottenere le differenze retributive a titolo di indennità da vacanza contrattuale. La prima pretesa creditoria azionata trova il suo fondamento giuridico nell'art. 32 CCNL, Comparto Sanità 1998/2001 che, nel disciplinare la struttura della retribuzione e gli incrementi tabellari, testualmente recita: ““1. Dal 1 novembre 1998 la struttura della retribuzione dei dipendenti delle aziende ed enti in applicazione dell'art. 30 è così rideterminata. a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale e dalla misura comune dell'ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1 settembre 1995 e CCNL del 27 giugno 1996; b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità; d) fascia retributiva superiore;
e) indennità professionale specifica;
f) trattamento economico legato alle condizioni di lavoro e relative indennità; g) compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi e premi per la qualità della prestazione individuale;
h) compensi per lavoro straordinario;
i) indennità di funzione”. Nondimeno, parte ricorrente invoca l'art. 7 del Contratto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, parte economica 2006/2007 del 10/04/2008, che testualmente recita:
“
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definiti dall'art. 2 del CCNL del 5.6.2006, II biennio economico, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale delle categorie.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
4. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nelle Tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 2”. Dal combinato disposto delle predette norme, emerge la spettanza delle differenze retributive invocate dal ricorrente, a titolo di incrementi tabellari e fasce, ove non corrisposte. Del resto, nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito di un rapporto di lavoro, spetta al datore di lavoro dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione richiesta, la natura non retributiva dell'emolumento richiesto, o l'avvenuto pagamento dello stesso (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 22387 del 13/09/2018), gravando, invece, sul lavoratore, in applicazione dei principi generali in materia di obbligazione, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'inadempimento, ma dovendosi escludere che, sullo stesso, gravi l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito. Nel caso di specie, incontestata è la sussistenza del rapporto di lavoro, disciplinata dal contratto collettivo invocato. Pertanto, la prima domanda formulata, nei limiti della prescrizione, va accolta. Con riferimento alla quantificazione delle spettanze retributive in parola, è stata disposta CTU contabile. Il CTU, con la relazione peritale e con il supplemento di perizia, ha coerentemente calcolato le spettanze, tenuto conto della documentazione in atti e delle somme già percepite. Quanto alla seconda domanda formulata, va premesso che l'indennità da vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della busta paga, riconosciuto al dipendente pubblico nel periodo che intercorre tra la data di scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro ed il suo rinnovo, ossia quando il contratto collettivo è scaduto, ma non è stato ancora rinnovato. La principale fonte che disciplina l'indennità in questione è l'accordo intreconfederale del 23.7.1993, che testualmente recita: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove succeda, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori”. In ordine alla natura giuridica dell'indennità da vacanza contrattuale, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, in quanto elemento provvisorio della retribuzione, non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo (Cassazione Civile, Sez. L, Sentenza n. 14356 /2014). L'importo dovuto varia in ragione dei tempi di vacanza contrattuale. Orbene, osserva il giudicante che, nella specie, all'esito della CTU espletata nel corso del presente giudizio, gli importi richiesti a titolo di IVC sono risultati dovuti e la quantificazione operata da parte ricorrente ha trovato essenzialmente riscontro nel conteggio del CTU. Ed invero, una volta provato l'an delle pretese azionate, nei limiti della prescrizione, in ordine al quantum fa piena prova la CTU espletata nel corso del presente giudizio, coerente con la normativa di riferimento e con la documentazione in atti. Questo giudicante, accertato l'an della spettanza delle differenze retributive oggetto di domanda, a titolo di tabellari e fasce iniziali e di indennità da vacanza contrattuale, recepisce i calcoli effettuati dal C.T.U., che appaiono coerenti con la normativa di rifermino e con la documentazione in atti. Pertanto, l'azienda convenuta, va condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma di € 17,83, a tiolo di tabellare e fasce economiche per il periodo dal 2006 al 31.12.2009, di € 914,56 per differenza retributiva paga tabellare e fasce economiche periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011 e € 1.450,31 per indennità vacanza contrattuale periodo 01.01.2010/31.08.2016, oltre interessi dal dovuto a soddisfo Decideva, quindi, come in premessa riportato>>
3 . Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Affermava che il Tribunale aveva accolto la domanda senza indagare in concreto la posizione rivestita in azienda dal ricorrente, per come dimostrato dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado. Il consulente aveva infatti risposto ai quesiti omettendo di indagare sulle voci economiche realmente corrisposte, anche a titolo di arretrati, e in considerazione dell'unificazione delle voci di tabellare iniziale e fasce, ex art. 32 del CCNL1998/2001. Affermava che tali somme erano state fisiologicamente corrisposte posteriormente ai periodi cui si riferivano e come arretrati, stante il lasso temporale intercorrente fra la sottoscrizione dei contratti collettivi ed i periodi in essi regolamentati con la previsione di incrementi retributivi. Non solo, ma il Tribunale, nella consapevolezza che il ricorrente non aveva fornito la prova del diritto azionato, aveva affermato che, nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettava al datore di lavoro dimostrare la non spettanza dell'attribuzione richiesta, la natura non retributiva dell'emolumento richiesto, o l'avvenuto pagamento dello stesso. L'azienda aveva correttamente corrisposto il dovuto per l'intero periodo dedotto in giudizio, giusta produzione in atti, mai contestata dal ricorrente. Da ciò conseguiva che nulla era dovuto al dipendente, per come rilevato dallo stesso Ufficio Gestione Risorse Umane dell'Azienda. Lamentava l'erronea applicazione delle norme e regolatrici della materia: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012. Il Tribunale, ove avesse indagato la reale portata della legge finanziaria del 2009 e del chiarimento emesso dalla Ragioneria generale dello Stato non avrebbe potuto accogliere la domanda. Proprio la Ragioneria dello Stato chiariva la reale portata della spesa sanitaria scaturente dal mancato rinnovo nella parte in cui precisava: “per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010 , deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006( per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008 (per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione . Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, precisava al punto 4.
“Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma”. Chiedeva la riforma della sentenza anche sul capo relativo alla condanna per spese di CTU e legali, in ragione delle contestazioni mosse.
Costituitosi, l'appellato resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Affermava che con la domanda introdotta con il giudizio di primo grado erano state richieste le differenze per tabellare iniziale e fasce economiche categoria d3, anni dal 01/01/2010 al 31/12/2011 punto ii - indennita' vacanza contrattuale anni dal 01/01/2010 al 31/08/2016. Parte L'inquadramento economico non era mai stato contestato dall' né nella comparsa di costituzione né all'invio della bozza di c.t.u., né nella fase successiva. Le contestazioni venivano mosse per la prima volta in appello e ciò rendeva il motivo inammissibile. In ogni caso tali contestazioni erano infondate A sostegno della domanda relativa alle differenze per tabellare e fasce economiche richiamava l'art 32 del CCNL 1998/2001, l'art 6 del CCNL del 2008/2009, affermando che, dal giorno 01/01/2010, è stato inquadrato nella Part categoria D3 in virtù della delibera n 482 del 14/12/2010 dell' che ha Parte_1 recepito il verbale di contrattazione integrativa del giorno 09/10/2010. Nel cedolino riepilogativo del 2010 risulta nella posizione economica D2. Con il menzionato accordo decentrato è stabilito che nel I trimestre 2011, con decorrenza 01/01/2010, “dovranno essere completate le procedure di progressione orizzontale” con implementazione di una progressione orizzontale. Infatti, nel cedolino stipendio relativo all'anno 2011, al ricorrente vengono pagate 12 mensilità di arretrati fascia superiore anno 2010. Quanto al secondo motivo dell'appello, affermava di avere diritto a percepire l'IVC se non corrisposta. Inammissibile era l'ultimo motivo di appello, posto che nessuna eccezione era stata sollevata nel corso del giudizio di I grado, nella comparsa di costituzione, al c.t.u. o nelle successive note. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va condiviso il percorso motivazionale già seguito dalla Corte adita su causa sovrapponibile ex art 118 disp. att. c.p.c. Parte Con il primo motivo, l' ha lamentato l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali e il mancato assolvimento dell'onere probatorio quanto alla domanda tabellare e fasce e l'errata applicazione del contratto quanto al tabellare ed alle fasce. Ha affermato che il c.t.u. aveva errato, poiché avrebbe dovuto detrarre gli importi a Parte tale titolo già corrisposti dall' importi fisiologicamente corrisposti in epoca successiva come arretrati. Orbene, dall'esame dell'elaborato peritale, risulta che il c.t.u. ha operato i conteggi di quanto spettante a titolo di differenze retributive previste dall'art. 6 CCNL per il periodo Calcolo dell'IVC 2009 dal 01/01/2010 al 31/08/2016 per la categoria D3. L'importo complessivamente quantificato risulta essere così determinato € 1.429,32 : Ha, quindi, calcolato la differenza retributiva di € 1.429,32 con la rivalutazione dal 01/01/2012 al 18/12/2021: € 127,21 ed interessi dal 01/01/2012 al 18/12/2021: € 117,02 giungendo alla somma di € 1.673,55, comprensiva di rivalutazione ed interessi, fra quanto spettante e quanto invece, risultante dal riepilogo dei cedolini allegati al fascicolo di causa. Non appare, quindi, sussistente l'errore metodologico asserito dall'appellante, posto Parte che il metodo assunto dal c.t.u. corrisponde a quello dedotto dall' detrarre dal calcolato gli importi percepiti a titolo di stipendio tabellare e di valore di fascia desumibili o dalle buste paga ovvero quelli dedotti specificatamente dall'Asp documentati e non contestati ovvero, come nel caso in esame, desumibili dai prospetti riassuntivi delle retribuzioni prodotti sin dal primo grado dalla parte ricorrente”. Parte Va ulteriormente posto in rilievo che - in risposta alle osservazioni dell' che allegando, con riferimento alla posizione dell'odierno appellato, documentazione aveva sostenuto che nulla spettava a tale dipendente - il c.t.u. “ha accertato che la documentazione inviata dall'avv. Lombardo è già inclusa nel fascicolo di causa e quindi è stata già compiutamente esaminata. … Sulla scorta della documentazione in possesso, presente nel fascicolo di causa e quella Parte
“integrativa” pervenuta tramite pec, trasmessa dal legale dell' si può certamente concludere che le determinazioni riportate nella bozza peritale sono pienamente confermate”. Se si esaminano le tabelle riportate a pagg. 12 - 14 dell'elaborato peritale, si riscontra che per gli anni in esame il c.t.u. ha accertato un'eccedenza, rispetto al dovuto, corrisposta dall' il che dimostra ulteriormente come il c.t.u. abbia considerato le somme CP_3 Parte corrisposte dall' e non è dato riscontrare che il c.t.u. abbia omesso la disamina di tutti o di alcuni dei documenti prodotti. Ciò posto, in merito all'affermazione, secondo cui le differenze calcolate costituivano somme fisiologicamente corrisposte posteriormente ai periodi cui si riferiscono e come arretrati, necessita porre in rilievo che ove le somme calcolate dal c.t.u. fossero state corrisposte dall' Parte a titolo di arretrati (evidentemente in misura ulteriore rispetto a quelle già considerate dal perito), sarebbe stato onere dell'appellante indicare specificamente quali somme, risultanti dalle buste paga, fossero state corrisposte a titolo di arretrati ed in quale data e non fossero state considerate dal c.t.u. Tale precipuo onere di specificità nella formulazione del motivo di appello non è stato assolto, essendo stata la doglianza limitata all'affermazione prima esaminata. Non è, pertanto, confermato dalle risultanze documentali, né lo ha compiutamente allegato l'appellante, su cui gravava il relativo onere, che l'azienda avesse “correttamente corrisposto il dovuto per l'intero periodo dedotto in giudizio, giusta produzione in atti, mai contestata dal ricorrente, per come rilevato dallo stesso ufficio gestione risorse umane della azienda”. Parte Su tale ultimo punto va rilevato che l' sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado, ha allegato un'unica relazione del Servizio Risorse Umane prot. 23975 del 19.04.2018, da cui risulta: “… si evidenzia che da verifiche effettuate dal settore competente, risulta che al personale ricorrente è stato corrisposto mensilmente dall'anno 2011 a tutt'oggi la quota di indennità di vacanza contrattuale spettante”. La nota si riferisce all'indennità di vacanza, ma non alle differenze retributive a titolo di tabellare e fasce economiche.
Parte Con il secondo motivo l' ha impugnato la sentenza, affermando l'errata applicazione degli istituti richiamati: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012. La Ragioneria dello Stato, a chiarimento della reale portata: “per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008 (per il biennio 2008- 2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione. Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, precisa e al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma” Il motivo di appello è fondato. Va osservato che la domanda è stata fondata sul presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009 debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ad altri periodi di vacanza. Tanto si desume, per tabulas, dalle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale, recepite in sentenza, secondo cui il c.t.u. ha quantificato € 1.450,31 per indennità vacanza contrattuale periodo richiesto giungendo così a quantificare la somma ritenuta complessivamente dovuta a titolo di IVC, ovviamente maggiore di quella già corrisposta. Tale assunto non è corretto, posto che, l'operatività dell'istituto presuppone la
“vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio, è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente. Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni. Infatti, “Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more”. (Cass n.23145/2016, n.23144/2016). L'assunto dell' appellante sul punto è, dunque, corretto. Parte_3
Il punto 3 dell'articolo 76 del CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 01.05.2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C., richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse
“l'IVC S con decorrenza 2010. Come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte, l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, non è vincolante per il giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 ( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi. Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte. La domanda di indennità di vacanza contrattuale è, pertanto, infondata e va, sul punto, riformata la sentenza.
La parziale riforma dell'impugnata sentenza, con esito reciprocamente soccombente determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di primo grado e delle spese di questo grado di giudizio. In applicazione del principio della reciproca soccombenza, le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, come già liquidate dal giudice a quo, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne abbia anticipato l'importo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n.427/2022 emessa dal Tribunale Controparte_1
Civile di LO, in funzione di Giudice del Lavoro, depositata e pubblicata in data 17.05.2022 ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale;
Controparte_1 2. Conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
4. Pone, in via definitiva, le spese di c.t.u, come già liquidate dal Tribunale, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne abbia anticipato l'importo. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giungo 2025.
Il relatore Il Presidente dott.ssa Ginevra Chinè dott.ssa Marialuisa Crucitti